Sentenza 5 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2019, n. 25111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25111 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Delia Cardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli - decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte - ha, col decreto impugnato, annullato ex nunc quello emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 29/4/2015, che aveva disposto a carico di SA OL la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in considerazione della "vicinanza" del proposto al cd. clan dei casalesi. Ad avviso della Corte d'appello - pur essendo stato accertato che, quantomeno fino al 2010, SA si relazionò proficuamente con un esponente di spicco del clan suddetto (SE CO), ottenendone protezione e avvalendosi dei suoi servigi per la riscossione di un credito - il tempo trascorso dall'ultimo contatto accertato tra i due e l'abbandono, da parte di SA, del settore commerciale in cui aveva fino al 2010 operato (quello del commercio di ortofrutta), accompagnati dall'archiviazione, disposta nel 2015, di un procedimento penale iscritto a carico di SA per partecipazione al clan dei casalesi, rendevano non più attuale la pericolosità sociale del proposto. Ha annullato - ex nunc la misura.
2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 e una mancanza di motivazione con riguardo al profilo della pericolosità. Il ricorrente sottolinea che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello sono stati ritenuti dal giudice di merito (nel procedimento de libertate e nell'esercizio dell'azione penale) assolutamente inidonei a formulare un giudizio di appartenenza all'organizzazione camorristica. In particolare, il Tribunale del riesame aveva escluso che SA avesse dato un contributo volontario alla stabilità dell'organizzazione mafiosa e affermato che il predetto aveva tenuto, nei rapporti con AG, "un atteggiamento di disponibilità teso ad una propria convenienza", mentre la Corte di Cassazione aveva - a fronte dell'archiviazione disposta nel procedimento penale - richiamato il giudice di merito ad una valutazione più approfondita dei fattori della pericolosità. A fronte di tanto non è dato comprendere, quindi, sulla base di quali elementi sia stata affermata "la appartenenza del SA ad una organizzazione criminale laddove tale appartenenza è stata radicalmente esclusa sia nel giudizio de libertate che in quello di merito".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La "attualità" della pericolosità va valutata - ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali previste dal d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 - al momento della prima applicazione della misura, giacché in tale momento si pone la necessità di far fronte agli atteggiamenti devianti del proposto. Una pericolosità cessata, pur legittimando l'applicazione di misure patrimoniali - per l'inerenza della pericolosità alla res illegittimamente acquisita - non legittima, invece, l'applicazione di misure personali, che rimarrebbero, a fronte di un mutamento dello stile di vita del soggetto "esaminato", prive di base giuridica e di giustificazione razionale (tra le molte, cass., n. 45115 del 13/9/2017). Nella specie, la Corte d'appello di Napoli ha, col decreto impugnato, riconosciuto che le ultime (pressoché uniche) manifestazioni di pericolosità di SA OL risalgono al 2010, per via del suo rapporto con SE CO, ed ha, correttamente, annullato il decreto del Tribunale, che aveva applicato - nel 2015 - la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tale annullamento è stato disposto, però, erroneamente, ex nunc, posto che la Corte d'appello ha ritenuto, evidentemente, che la valutazione di sua competenza andasse effettuata con riferimento al momento della decisione di secondo grado. Tale impostazione è errata, in quanto, una volta riconosciuto che SA non era, nel 2015 (al momento della pronuncia del Tribunale), pericoloso socialmente, avrebbe dovuto revocare la misura ex tunc, perché emessa in una situazione che non ne consentiva l'applicazione. Di conseguenza, vanno annullati sia il provvedimento impugnato che quello di primo grado e disposta la restituzione a SA della cauzione a lui imposta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e altresì il presupposto decreto n. 70/15 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emesso il 29/4/2015; ordina la restituzione della cauzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 28 Reg. Es. cod. proc. pen. . Così deciso il 12/2/2019 Il Consigliere Estensore Il Presidente re) (Marrà)ì?ssichelli) '") CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZION