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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10867/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MOSCA, 185/B 20100 MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZI DANIELE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO 26 20129 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. SANTI ANDREA e dell'avv. PAPA ALESSANDRO ( , elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 1 20122 MILANO presso il C.F._3 difensore avv. PAPA ALESSANDRO CONVENUTA E TERZA CHIAMATA contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DE PACE ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BARACCHINI, 7 20123 MILANO presso il difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce nei confronti di , e Parte_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_2
in proprio ed in quanto erede di per l'accertamento della responsabilità della
[...] Persona_1 dott.ssa e, solidalmente, di ed nella CP_1 Controparte_3 Controparte_2 causazione del decesso della stessa.
Allegando l'intempestività della diagnosi come causa efficiente della morte della paziente, chiede la condanna solidale, o di ciascuno per quanto di ragione, dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis. In particolare, l'attrice contesta alla dott.ssa medico di P.S. dell'Ospedale San Giuseppe di Milano, che per prima ha visitato CP_1 la sig.ra il 13.12.2015, di avere gravemente sottovalutato e, conseguentemente, non Per_1 adeguatamente affrontato i sintomi di infarto addominale da cui era affetta la paziente. Quest'ultima è poi deceduta con diagnosi di “ischemia intestinale. Shock settico. Insufficienza multiorgano” il 20.12.2015, a seguito di due interventi chirurgici resisi necessari anche in ragione dell'intempestività della diagnosi. Ciò con gravi sofferenze sia in capo alla sig.ra , sempre lucida lungo tutto il suo Per_1 decorso clinico, sia all'attrice, sconvolta nelle proprie abitudini di vita ed affetti per il decesso della madre. L'attrice richiama altresì l'esito del procedimento per ATP, instaurato con il ricorso di cui al n. 16763/2017 R.G., nella parte in cui accerta l'inadeguatezza del comportamento della dott.ssa CP_1 per non aver quanto meno disposto la consulenza chirurgica in ossequio alle Linee guida comunemente accreditate. Richiama, altresì, la sentenza resa in sede penale il 9.12.2020 dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 2168/18 R.G., in cui la dott.ssa è stata condannata per il reato p. e p. CP_1 dall'art. 589 c.p. in relazione agli stessi fatti per cui è causa.
Si costituisce in giudizio , che eccepisce la nullità della notifica dell'atto di citazione, CP_1 il mancato rispetto del termine ex art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attrice, la carenza di legittimazione attiva della stessa. Nel merito richiama i risultati della CTU esperita nell'ambito del procedimento per ATP n. 16763/2017 R.G., in cui i periti hanno concluso nel senso che “non è sostenibile con sufficiente probabilità che il tempestivo e corretto inquadramento diagnostico della patologia ischemica avrebbe condotto ad una diversa evoluzione clinica del caso”. Quanto all'accertamento penale, deduce la sussistenza di un conflitto logico fra il contenuto della perizia e quanto affermato nella sentenza, di cui, in ogni caso, nega l'efficacia di giudicato in quanto oggetto di impugnazione. In via subordinata, richiama la sussistenza di copertura assicurativa per la responsabilità professionale. Conclude richiamando le eccezioni sollevate e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande dell'attrice. In subordine, chiede di essere manlevata da Controparte_2
Si costituisce in giudizio eccependo la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice e Controparte_3 il suo difetto di legittimazione attiva;
contesta nel merito il fondamento delle sue domande, anche sulla scorta di quanto emerso in sede di ATP relativamente alla insussistenza del nesso causale tra l'ipotetica omissione diagnostica di quest'ultima ed il successivo decorso clinico infausto occorso alla sig.ra
. Contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice. In via subordinata e riconvenzionale Per_1 esercita l'azione di regresso nei confronti della dott.ssa per quanto dovesse essere CP_1 condannata a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento. Conclude chiedendo, in via preliminare, dichiarare la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., adottare ogni conseguente statuizione sul punto;
accertare il difetto di legittimazione attiva della stessa;
pagina 2 di 7 nel merito, rigettare tutte le domande formulate nei propri confronti;
in via subordinata e riconvenzionale, nel caso di accertamento di una eventuale responsabilità, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva, nei rapporti interni, della dott.ssa , condannarla in via di CP_1 regresso al pagamento in proprio favore di quanto la stessa dovesse corrispondere a parte attrice in esecuzione della sentenza.
Si costituisce in giudizio eccependo, in via pregiudiziale il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva per inapplicabilità delle norme della L. 24/2017 che hanno introdotto l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione. Quanto al merito, si richiama ai contenuti della CTU esperita in sede di ATP;
contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice. In via subordinata, articola eccezioni sull'inoperatività della polizza assicurativa.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva, con riserva di svolgere tutte le eccezioni che saranno ritenute più opportune in relazione al rapporto assicurativo qualora la dott.ssa dovesse proporre domanda CP_1 di garanzia nel presente giudizio;
eccepisce in ogni caso l'inoperatività della polizza e, in subordine, i limiti della garanzia.
***
Il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP N. 16763/2017 R.G., nel corso del quale è stata eseguita una CTU, acquisita nel presente giudizio con ordinanza del 24.5.2023.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- , di 85 anni, soffriva di diverse comorbilità: diabete;
nel 2014, emorragia Persona_1 cerebrale;
pregresse crisi psicotiche con allucinazioni;
trombectomia femoro-popliteo-tibiale destra per ischemia subacuta;
ipertensione; dislipidemia;
- il 13.12.2015, tramite ambulanza del servizio 118, giungeva alle ore 9.15 al P.S. dell'Ospedale San Giuseppe di Milano per “dissenteria, vomito, addominalgia”, riferiti come in decorso sin dal mattino;
- il primo esame obiettivo (pag. 22ss. CTU) rilevava un dolore addominale aspecifico, in cui l'unico dato evidente era costituito dal fatto che, al di là della componente “emotiva”, il dolore addominale riferito sembrava di un'intensità sproporzionata rispetto ai reperti clinici e all'obiettività addominale constatata. Tale discrepanza fra dolore accusato ed obiettività rilevata viene considerata dai CTU non allarmante, in quanto tipica della pancreatite o dell'ischemia mesenterica, nell'ambito di un quadro addominale definito anche come “addome acuto senza addome acuto”.
- gli esami ematochimici e quelli strumentali non evidenziavano dati di particolare rilievo, tanto da indurre il personale sanitario a disporre, pur contro il parere della figlia, odierna attrice, le dimissioni della sig.ra ; Per_1
- l'ischemia mesenterica acuta, manifestazione di un improvviso, insufficiente flusso ematico a tutto o a parte dell'intestino tenue e (prevalentemente) alla metà destra del colon o a tutto il colon, è una malattia con un alto tasso di mortalità, pari in media al 70%, dovuto principalmente al ritardo diagnostico ed alla sua rapida evoluzione;
pagina 3 di 7 - la vera difficoltà nell'approccio alla patologia consiste nella diagnosi precoce, che è a tutt'oggi l'elemento chiave nell'influenzare o meno l'elevata mortalità che la caratterizza. Presupposti fondamentali per una tempestiva diagnosi sono un'attenta anamnesi, soprattutto rivolta ai possibili fattori di rischio (patologie cardiache, precedenti episodi analoghi, fibrillazione atriale) ed alle altre comorbilità compatibili. Particolarmente rilevante nell'ambito diagnostico è l'attenta valutazione del tipo di dolore accusato dal paziente, più intenso rispetto all'obiettività che viene generalmente rilevata. In questo contesto la non univocità dei sintomi per quadri patologici diversi a seconda dell'estensione dell'insulto ischemico, nel dubbio, dovrebbe consigliare un'osservazione attenta, fondata cioè su frequenti riscontri della sintomatologia e dell'obiettività addominale, corroborata da alcuni esami ematochimici e strumentali. Solo così si potrà cogliere il momento espressivo della patologia ancora suscettibile di un trattamento chirurgico efficace;
- in base ai dati clinici disponibili, si può ipotizzare che la gestione della paziente al P.S. dell'Ospedale San Giuseppe sia avvenuta nella prima fase della patologia, caratterizzata da iperperistaltismo con dolori addominali diffusi ma con addome trattabile. Sia gli esami ematochimici che quelli strumentali non davano riscontri significativi dal punto di vista diagnostico. L'unico dato di sospetto sarebbe stato quello della discrasia tra l'evidente coprostasi della paziente e il sintomo di dissenteria riferito all'arrivo in PS. Tuttavia, in base all'obiettività riscontrata, i CTU concludono nel senso che il procedimento diagnostico non presenta gravi elementi di censura in considerazione delle linee guida vigenti in ambiente di PS: ciò che è mancato è l'intuito diagnostico, che avrebbe suggerito di richiedere un consulto chirurgico ovvero di soffermarsi in una più ponderata osservazione della paziente;
- dopo la dimissione dal PS dell'Ospedale San Giuseppe, la sig.ra veniva ricondotta al Per_1 domicilio e successivamente condotta al PS dell'Ospedale San Carlo Borromeo, ove giungeva alle ore 22.12 a seguito del riacutizzarsi dei sintomi nel corso del pomeriggio, consistenti in dolori addominali diffusi accompagnati a nausea, vomito e scariche diarroiche con la comparsa di febbre. In quel contesto, nonostante la diagnosi della malattia fosse intervenuta in fase ormai avanzata, la procedura chirurgica adottata è stata corretta, così come anche le successive scelte terapeutiche, che pure non hanno potuto evitare il decesso a fronte di un quadro patologico ormai irrimediabilmente compromesso;
- deve considerarsi inadeguato il comportamento del sanitario del PS dell'Ospedale San Giuseppe per non avere disposto una consulenza chirurgica che la prudenza avrebbe suggerito. I CTU, tuttavia, evidenziano (pag. 53 della CTU) che “non si ha la certezza che ad una osservazione clinica prolungata e ad una valutazione chirurgica avrebbe fatto seguito un corretto inquadramento diagnostico. Occorre infatti rilevare come, pur con una presentazione clinica diversa, il quadro clinico ed il corteo sintomatologico all'ingresso presso l'ospedale San Carlo (ore 22.00 circa), non aveva indotto i Sanitari che ebbero in cura la a sospettare il Per_1 ricorrere di una patologia ischemica a carico della mesenterica, a dimostrazione di una aspecificità del quadro clinico-sintomatologico d'ingresso, aspecificità che indusse anche i sanitari dell'ospedale San Carlo a disporre una valutazione chirurgica solo a distanza di circa 5 ore dall'accesso in PS ed al termine di una seconda rivalutazione clinica. Tale aspetto è molto significativo, in quanto sta ad indicare che nonostante fossero passate circa 9 ore dalla prima pagina 4 di 7 dimissione dall'Ospedale San Giuseppe, la fu accettata dai Sanitari dell'Ospedale San Per_1 Carlo con codice verde e solo a distanza di ulteriori 3 ore veniva visitata dal Sanitario di turno il quale, a distanza di 12 ore rispetto ai Sanitari dell'Ospedale San Giuseppe, non ravvisò segni clinici indicativi di una possibile ischemia della mesenterica. Pertanto, così come i secondi non sono stati in grado di formulare una diagnosi, se non a distanza di oltre 5 ore dall'ingresso in PS e dopo due rivalutazioni cliniche, a maggior ragione i primi (sanitari dell'Ist. San Giuseppe) non avevano elementi sufficienti per un corretto giudizio. Alla luce di quanto sopra e dei dati scientifici sopra enunciati, è da ritenersi che le probabilità di giungere ad una corretta diagnosi da parte dei Sanitari dell'Osp. San Giuseppe non sono statisticamente apprezzabili. Non è pertanto possibile affermare, in una logica controfattuale, che la sig.ra abbia subito una Per_1 qualificata perdita di probabilità di successo terapeutico, in relazione alla tempistica di riconoscimento della lesione ischemica, trattandosi invero di questione aleatoria. Peraltro, nel caso stesso ciò pare trovare diretta conferma, dato che altri Sanitari che ebbero a visitare la sig.ra a distanza di 12 ore dalla dimissione ospedaliera […] non ebbero a formulare una Per_1 corretta diagnosi. Per i motivi anzi esposti e ad una valutazione ex ante, nonché dell'alto tasso di mortalità di cui risulta essere gravata l'ischemia della mesenterica superiore, non è possibile definire, anche con il criterio del “più probabile che non”, un nesso causale e/o concausale tra le condotte dei Sanitari e la morte della paziente” (pagg. 53,54 CTU).
L'univocità delle conclusioni della CTU esperita in sede di ATP consente di escludere il nesso causale tra la condotta della dott.ssa ed il decesso della sig.ra , con ciò rendendo insussistente Per_2 Per_1 il diritto al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
Non si è, infatti, raggiunta la prova, nemmeno in termini di preponderanza dell'evidenza (Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948), rispetto all'efficacia impeditiva di comportamenti alternativi e, in ipotesi, più adeguati, che la convenuta avrebbe dovuto osservare rispetto alla causazione del decesso della paziente.
Le domande dell'attrice devono pertanto essere rigettate.
***
Quanto alla sentenza penale di accertamento della responsabilità dell'odierna convenuta, si osserva quanto segue.
L'art. 651 co. 1 c.p.p., nel disciplinare i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato”.
Nel caso di specie non ricorre il requisito dell'irrevocabilità della sentenza, previsto affinché il giudicato penale spieghi la propria efficacia riflessa anche nel giudizio civile: dalla documentazione prodotta in atti (all. 6 all'atto di citazione) non risulta che la sentenza penale a carico della dott.ssa sia divenuta irrevocabile;
di essa la stessa convenuta allega l'intervenuta impugnazione nella Per_2 competente sede giurisdizionale.
Dal rigetto della domanda principale dell'attrice deriva l'assorbimento della domanda di regresso pagina 5 di 7 proposta da nei confronti della dott.ssa Controparte_3 CP_1
***
Deve essere successivamente esaminata la posizione di La stessa è stata Controparte_2 direttamente convenuta in giudizio da nei suoi confronti è stata inoltre chiesta la Parte_1 manleva da parte di CP_1
Le due posizioni sono suscettibili di diversa valutazione sul piano processuale.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e l'assicurazione convenuta, deve essere valutato il profilo inerente l'ammissibilità dell'azione, tenuto conto della disciplina vigente all'epoca in cui essa è stata promossa.
L'art. 8 L. 24/17 prevede infatti l'obbligo di partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva anche per le imprese di assicurazione di cui all'art. 10 della medesima legge.
Le imprese vengono dunque individuate non in via generale, ma sulla base dell'espresso richiamo all'art. 10. Tale norma prevede l'obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa e di rendere pubblica la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti e le clausole che determinano la copertura assicurativa.
Quando è stata avviata l'azione giudiziale di , non era stato ancora emanato, come invece Parte_1 previsto dal medesimo art. 10, il decreto ministeriale che avrebbe dovuto stabilire i requisiti minimi delle polizze;
ne derivava l'inoperatività della previsione di cui al comma 1 e, conseguentemente, di quella ad essa collegata di cui all'art. 8.
Coerentemente, ai sensi dell'art. 12 comma 6 L. 24/17, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo è possibile solo a decorrere dall'emanazione del citato decreto ministeriale.
Ne consegue che, non essendo all'epoca diversamente prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo della struttura sanitaria, l'azione attorea nei confronti di è inammissibile. Controparte_2
È ininfluente sul punto la circostanza che la dott.ssa abbia chiesto di essere manlevata dal CP_1 medesimo istituto assicurativo;
ciò in quanto si tratta di un diverso rapporto giuridico e processuale, che intercorre tra il medico e la sua assicurazione, rispetto al quale non ha alcun valore l'azione diretta promossa dall'attrice.
Ogni considerazione sulla domanda svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2 è assorbita dalle considerazioni già svolte in merito alla infondatezza delle domande risarcitorie
[...] dell'attrice, fatte salve le determinazioni in tema di spese processuali.
***
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Le decisioni in merito alla ripartizione delle spese processuali tengono conto:
- del rigetto delle domande dell'attrice nei confronti di tutti i convenuti dalla stessa chiamati in giudizio;
- della richiesta formulata da di liquidazione delle spese processuali anche con Controparte_3 riferimento al procedimento per ATP;
pagina 6 di 7 - dell'attività processuale effettivamente svolta;
- del principio più volte esposto dalla giurisprudenza in base al quale il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in causa dal convenuto, a titolo di garanzia propria od impropria, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la medesima chiamata in garanzia (Cass. 10 giugno 1981, n.3770; Cass. 1 settembre 1989, n. 3835; Cass. 1 marzo 1995, n. 2330, Cass. 20 agosto 2003, n. 12235).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di giudizio svoltosi nell'alveo della ammissibile dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_3
2) Dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali del Parte_1 Controparte_3 presente giudizio e di quello relativo al procedimento per ATP N. 16763/2017 R.G., liquidate in € 18.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 14.000,00 per ciascuno per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
per quanto concerne la posizione di compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele CP_1 Pizzi, dichiaratosi antistatario.
5) Dichiara irripetibili le spese di CTU di cui al procedimento per ATP N. 16763/2017 R.G..
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10867/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MOSCA, 185/B 20100 MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZI DANIELE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO 26 20129 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. SANTI ANDREA e dell'avv. PAPA ALESSANDRO ( , elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI, 1 20122 MILANO presso il C.F._3 difensore avv. PAPA ALESSANDRO CONVENUTA E TERZA CHIAMATA contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DE PACE ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BARACCHINI, 7 20123 MILANO presso il difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce nei confronti di , e Parte_1 CP_1 Controparte_3 Controparte_2
in proprio ed in quanto erede di per l'accertamento della responsabilità della
[...] Persona_1 dott.ssa e, solidalmente, di ed nella CP_1 Controparte_3 Controparte_2 causazione del decesso della stessa.
Allegando l'intempestività della diagnosi come causa efficiente della morte della paziente, chiede la condanna solidale, o di ciascuno per quanto di ragione, dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis. In particolare, l'attrice contesta alla dott.ssa medico di P.S. dell'Ospedale San Giuseppe di Milano, che per prima ha visitato CP_1 la sig.ra il 13.12.2015, di avere gravemente sottovalutato e, conseguentemente, non Per_1 adeguatamente affrontato i sintomi di infarto addominale da cui era affetta la paziente. Quest'ultima è poi deceduta con diagnosi di “ischemia intestinale. Shock settico. Insufficienza multiorgano” il 20.12.2015, a seguito di due interventi chirurgici resisi necessari anche in ragione dell'intempestività della diagnosi. Ciò con gravi sofferenze sia in capo alla sig.ra , sempre lucida lungo tutto il suo Per_1 decorso clinico, sia all'attrice, sconvolta nelle proprie abitudini di vita ed affetti per il decesso della madre. L'attrice richiama altresì l'esito del procedimento per ATP, instaurato con il ricorso di cui al n. 16763/2017 R.G., nella parte in cui accerta l'inadeguatezza del comportamento della dott.ssa CP_1 per non aver quanto meno disposto la consulenza chirurgica in ossequio alle Linee guida comunemente accreditate. Richiama, altresì, la sentenza resa in sede penale il 9.12.2020 dal Tribunale di Milano nel procedimento n. 2168/18 R.G., in cui la dott.ssa è stata condannata per il reato p. e p. CP_1 dall'art. 589 c.p. in relazione agli stessi fatti per cui è causa.
Si costituisce in giudizio , che eccepisce la nullità della notifica dell'atto di citazione, CP_1 il mancato rispetto del termine ex art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attrice, la carenza di legittimazione attiva della stessa. Nel merito richiama i risultati della CTU esperita nell'ambito del procedimento per ATP n. 16763/2017 R.G., in cui i periti hanno concluso nel senso che “non è sostenibile con sufficiente probabilità che il tempestivo e corretto inquadramento diagnostico della patologia ischemica avrebbe condotto ad una diversa evoluzione clinica del caso”. Quanto all'accertamento penale, deduce la sussistenza di un conflitto logico fra il contenuto della perizia e quanto affermato nella sentenza, di cui, in ogni caso, nega l'efficacia di giudicato in quanto oggetto di impugnazione. In via subordinata, richiama la sussistenza di copertura assicurativa per la responsabilità professionale. Conclude richiamando le eccezioni sollevate e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande dell'attrice. In subordine, chiede di essere manlevata da Controparte_2
Si costituisce in giudizio eccependo la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice e Controparte_3 il suo difetto di legittimazione attiva;
contesta nel merito il fondamento delle sue domande, anche sulla scorta di quanto emerso in sede di ATP relativamente alla insussistenza del nesso causale tra l'ipotetica omissione diagnostica di quest'ultima ed il successivo decorso clinico infausto occorso alla sig.ra
. Contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice. In via subordinata e riconvenzionale Per_1 esercita l'azione di regresso nei confronti della dott.ssa per quanto dovesse essere CP_1 condannata a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento. Conclude chiedendo, in via preliminare, dichiarare la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., adottare ogni conseguente statuizione sul punto;
accertare il difetto di legittimazione attiva della stessa;
pagina 2 di 7 nel merito, rigettare tutte le domande formulate nei propri confronti;
in via subordinata e riconvenzionale, nel caso di accertamento di una eventuale responsabilità, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva, nei rapporti interni, della dott.ssa , condannarla in via di CP_1 regresso al pagamento in proprio favore di quanto la stessa dovesse corrispondere a parte attrice in esecuzione della sentenza.
Si costituisce in giudizio eccependo, in via pregiudiziale il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva per inapplicabilità delle norme della L. 24/2017 che hanno introdotto l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione. Quanto al merito, si richiama ai contenuti della CTU esperita in sede di ATP;
contesta la quantificazione dei danni operata dall'attrice. In via subordinata, articola eccezioni sull'inoperatività della polizza assicurativa.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva, con riserva di svolgere tutte le eccezioni che saranno ritenute più opportune in relazione al rapporto assicurativo qualora la dott.ssa dovesse proporre domanda CP_1 di garanzia nel presente giudizio;
eccepisce in ogni caso l'inoperatività della polizza e, in subordine, i limiti della garanzia.
***
Il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP N. 16763/2017 R.G., nel corso del quale è stata eseguita una CTU, acquisita nel presente giudizio con ordinanza del 24.5.2023.
Dall'elaborato peritale emerge quanto segue:
- , di 85 anni, soffriva di diverse comorbilità: diabete;
nel 2014, emorragia Persona_1 cerebrale;
pregresse crisi psicotiche con allucinazioni;
trombectomia femoro-popliteo-tibiale destra per ischemia subacuta;
ipertensione; dislipidemia;
- il 13.12.2015, tramite ambulanza del servizio 118, giungeva alle ore 9.15 al P.S. dell'Ospedale San Giuseppe di Milano per “dissenteria, vomito, addominalgia”, riferiti come in decorso sin dal mattino;
- il primo esame obiettivo (pag. 22ss. CTU) rilevava un dolore addominale aspecifico, in cui l'unico dato evidente era costituito dal fatto che, al di là della componente “emotiva”, il dolore addominale riferito sembrava di un'intensità sproporzionata rispetto ai reperti clinici e all'obiettività addominale constatata. Tale discrepanza fra dolore accusato ed obiettività rilevata viene considerata dai CTU non allarmante, in quanto tipica della pancreatite o dell'ischemia mesenterica, nell'ambito di un quadro addominale definito anche come “addome acuto senza addome acuto”.
- gli esami ematochimici e quelli strumentali non evidenziavano dati di particolare rilievo, tanto da indurre il personale sanitario a disporre, pur contro il parere della figlia, odierna attrice, le dimissioni della sig.ra ; Per_1
- l'ischemia mesenterica acuta, manifestazione di un improvviso, insufficiente flusso ematico a tutto o a parte dell'intestino tenue e (prevalentemente) alla metà destra del colon o a tutto il colon, è una malattia con un alto tasso di mortalità, pari in media al 70%, dovuto principalmente al ritardo diagnostico ed alla sua rapida evoluzione;
pagina 3 di 7 - la vera difficoltà nell'approccio alla patologia consiste nella diagnosi precoce, che è a tutt'oggi l'elemento chiave nell'influenzare o meno l'elevata mortalità che la caratterizza. Presupposti fondamentali per una tempestiva diagnosi sono un'attenta anamnesi, soprattutto rivolta ai possibili fattori di rischio (patologie cardiache, precedenti episodi analoghi, fibrillazione atriale) ed alle altre comorbilità compatibili. Particolarmente rilevante nell'ambito diagnostico è l'attenta valutazione del tipo di dolore accusato dal paziente, più intenso rispetto all'obiettività che viene generalmente rilevata. In questo contesto la non univocità dei sintomi per quadri patologici diversi a seconda dell'estensione dell'insulto ischemico, nel dubbio, dovrebbe consigliare un'osservazione attenta, fondata cioè su frequenti riscontri della sintomatologia e dell'obiettività addominale, corroborata da alcuni esami ematochimici e strumentali. Solo così si potrà cogliere il momento espressivo della patologia ancora suscettibile di un trattamento chirurgico efficace;
- in base ai dati clinici disponibili, si può ipotizzare che la gestione della paziente al P.S. dell'Ospedale San Giuseppe sia avvenuta nella prima fase della patologia, caratterizzata da iperperistaltismo con dolori addominali diffusi ma con addome trattabile. Sia gli esami ematochimici che quelli strumentali non davano riscontri significativi dal punto di vista diagnostico. L'unico dato di sospetto sarebbe stato quello della discrasia tra l'evidente coprostasi della paziente e il sintomo di dissenteria riferito all'arrivo in PS. Tuttavia, in base all'obiettività riscontrata, i CTU concludono nel senso che il procedimento diagnostico non presenta gravi elementi di censura in considerazione delle linee guida vigenti in ambiente di PS: ciò che è mancato è l'intuito diagnostico, che avrebbe suggerito di richiedere un consulto chirurgico ovvero di soffermarsi in una più ponderata osservazione della paziente;
- dopo la dimissione dal PS dell'Ospedale San Giuseppe, la sig.ra veniva ricondotta al Per_1 domicilio e successivamente condotta al PS dell'Ospedale San Carlo Borromeo, ove giungeva alle ore 22.12 a seguito del riacutizzarsi dei sintomi nel corso del pomeriggio, consistenti in dolori addominali diffusi accompagnati a nausea, vomito e scariche diarroiche con la comparsa di febbre. In quel contesto, nonostante la diagnosi della malattia fosse intervenuta in fase ormai avanzata, la procedura chirurgica adottata è stata corretta, così come anche le successive scelte terapeutiche, che pure non hanno potuto evitare il decesso a fronte di un quadro patologico ormai irrimediabilmente compromesso;
- deve considerarsi inadeguato il comportamento del sanitario del PS dell'Ospedale San Giuseppe per non avere disposto una consulenza chirurgica che la prudenza avrebbe suggerito. I CTU, tuttavia, evidenziano (pag. 53 della CTU) che “non si ha la certezza che ad una osservazione clinica prolungata e ad una valutazione chirurgica avrebbe fatto seguito un corretto inquadramento diagnostico. Occorre infatti rilevare come, pur con una presentazione clinica diversa, il quadro clinico ed il corteo sintomatologico all'ingresso presso l'ospedale San Carlo (ore 22.00 circa), non aveva indotto i Sanitari che ebbero in cura la a sospettare il Per_1 ricorrere di una patologia ischemica a carico della mesenterica, a dimostrazione di una aspecificità del quadro clinico-sintomatologico d'ingresso, aspecificità che indusse anche i sanitari dell'ospedale San Carlo a disporre una valutazione chirurgica solo a distanza di circa 5 ore dall'accesso in PS ed al termine di una seconda rivalutazione clinica. Tale aspetto è molto significativo, in quanto sta ad indicare che nonostante fossero passate circa 9 ore dalla prima pagina 4 di 7 dimissione dall'Ospedale San Giuseppe, la fu accettata dai Sanitari dell'Ospedale San Per_1 Carlo con codice verde e solo a distanza di ulteriori 3 ore veniva visitata dal Sanitario di turno il quale, a distanza di 12 ore rispetto ai Sanitari dell'Ospedale San Giuseppe, non ravvisò segni clinici indicativi di una possibile ischemia della mesenterica. Pertanto, così come i secondi non sono stati in grado di formulare una diagnosi, se non a distanza di oltre 5 ore dall'ingresso in PS e dopo due rivalutazioni cliniche, a maggior ragione i primi (sanitari dell'Ist. San Giuseppe) non avevano elementi sufficienti per un corretto giudizio. Alla luce di quanto sopra e dei dati scientifici sopra enunciati, è da ritenersi che le probabilità di giungere ad una corretta diagnosi da parte dei Sanitari dell'Osp. San Giuseppe non sono statisticamente apprezzabili. Non è pertanto possibile affermare, in una logica controfattuale, che la sig.ra abbia subito una Per_1 qualificata perdita di probabilità di successo terapeutico, in relazione alla tempistica di riconoscimento della lesione ischemica, trattandosi invero di questione aleatoria. Peraltro, nel caso stesso ciò pare trovare diretta conferma, dato che altri Sanitari che ebbero a visitare la sig.ra a distanza di 12 ore dalla dimissione ospedaliera […] non ebbero a formulare una Per_1 corretta diagnosi. Per i motivi anzi esposti e ad una valutazione ex ante, nonché dell'alto tasso di mortalità di cui risulta essere gravata l'ischemia della mesenterica superiore, non è possibile definire, anche con il criterio del “più probabile che non”, un nesso causale e/o concausale tra le condotte dei Sanitari e la morte della paziente” (pagg. 53,54 CTU).
L'univocità delle conclusioni della CTU esperita in sede di ATP consente di escludere il nesso causale tra la condotta della dott.ssa ed il decesso della sig.ra , con ciò rendendo insussistente Per_2 Per_1 il diritto al risarcimento del danno in favore dell'attrice.
Non si è, infatti, raggiunta la prova, nemmeno in termini di preponderanza dell'evidenza (Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948), rispetto all'efficacia impeditiva di comportamenti alternativi e, in ipotesi, più adeguati, che la convenuta avrebbe dovuto osservare rispetto alla causazione del decesso della paziente.
Le domande dell'attrice devono pertanto essere rigettate.
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Quanto alla sentenza penale di accertamento della responsabilità dell'odierna convenuta, si osserva quanto segue.
L'art. 651 co. 1 c.p.p., nel disciplinare i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato”.
Nel caso di specie non ricorre il requisito dell'irrevocabilità della sentenza, previsto affinché il giudicato penale spieghi la propria efficacia riflessa anche nel giudizio civile: dalla documentazione prodotta in atti (all. 6 all'atto di citazione) non risulta che la sentenza penale a carico della dott.ssa sia divenuta irrevocabile;
di essa la stessa convenuta allega l'intervenuta impugnazione nella Per_2 competente sede giurisdizionale.
Dal rigetto della domanda principale dell'attrice deriva l'assorbimento della domanda di regresso pagina 5 di 7 proposta da nei confronti della dott.ssa Controparte_3 CP_1
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Deve essere successivamente esaminata la posizione di La stessa è stata Controparte_2 direttamente convenuta in giudizio da nei suoi confronti è stata inoltre chiesta la Parte_1 manleva da parte di CP_1
Le due posizioni sono suscettibili di diversa valutazione sul piano processuale.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e l'assicurazione convenuta, deve essere valutato il profilo inerente l'ammissibilità dell'azione, tenuto conto della disciplina vigente all'epoca in cui essa è stata promossa.
L'art. 8 L. 24/17 prevede infatti l'obbligo di partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva anche per le imprese di assicurazione di cui all'art. 10 della medesima legge.
Le imprese vengono dunque individuate non in via generale, ma sulla base dell'espresso richiamo all'art. 10. Tale norma prevede l'obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa e di rendere pubblica la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti e le clausole che determinano la copertura assicurativa.
Quando è stata avviata l'azione giudiziale di , non era stato ancora emanato, come invece Parte_1 previsto dal medesimo art. 10, il decreto ministeriale che avrebbe dovuto stabilire i requisiti minimi delle polizze;
ne derivava l'inoperatività della previsione di cui al comma 1 e, conseguentemente, di quella ad essa collegata di cui all'art. 8.
Coerentemente, ai sensi dell'art. 12 comma 6 L. 24/17, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo è possibile solo a decorrere dall'emanazione del citato decreto ministeriale.
Ne consegue che, non essendo all'epoca diversamente prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo della struttura sanitaria, l'azione attorea nei confronti di è inammissibile. Controparte_2
È ininfluente sul punto la circostanza che la dott.ssa abbia chiesto di essere manlevata dal CP_1 medesimo istituto assicurativo;
ciò in quanto si tratta di un diverso rapporto giuridico e processuale, che intercorre tra il medico e la sua assicurazione, rispetto al quale non ha alcun valore l'azione diretta promossa dall'attrice.
Ogni considerazione sulla domanda svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_2 è assorbita dalle considerazioni già svolte in merito alla infondatezza delle domande risarcitorie
[...] dell'attrice, fatte salve le determinazioni in tema di spese processuali.
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Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Le decisioni in merito alla ripartizione delle spese processuali tengono conto:
- del rigetto delle domande dell'attrice nei confronti di tutti i convenuti dalla stessa chiamati in giudizio;
- della richiesta formulata da di liquidazione delle spese processuali anche con Controparte_3 riferimento al procedimento per ATP;
pagina 6 di 7 - dell'attività processuale effettivamente svolta;
- del principio più volte esposto dalla giurisprudenza in base al quale il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in causa dal convenuto, a titolo di garanzia propria od impropria, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la medesima chiamata in garanzia (Cass. 10 giugno 1981, n.3770; Cass. 1 settembre 1989, n. 3835; Cass. 1 marzo 1995, n. 2330, Cass. 20 agosto 2003, n. 12235).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di giudizio svoltosi nell'alveo della ammissibile dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di nei confronti di e Parte_1 CP_1 Controparte_3
2) Dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali del Parte_1 Controparte_3 presente giudizio e di quello relativo al procedimento per ATP N. 16763/2017 R.G., liquidate in € 18.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Condanna alla rifusione in favore di e Parte_1 CP_1 Controparte_2 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 14.000,00 per ciascuno per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
per quanto concerne la posizione di compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele CP_1 Pizzi, dichiaratosi antistatario.
5) Dichiara irripetibili le spese di CTU di cui al procedimento per ATP N. 16763/2017 R.G..
Milano, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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