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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/06/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1867/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 20.6.2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Stoia, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore (Sa), alla Via Roma, n. 25 come da procura in atti
Appellante contro
(C.F./P.IVA: ), con il patrocinio degli avv.ti Stefano Bontempo CP_1 P.IVA_2 ed Edoardo Bontempo, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, come da procura in atti Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5347/2024 del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23/5/2024
CONCLUSIONI: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria del caso, rigettata ogni domanda, eccezione ed istanza ex adverso formulate, anche in via istruttoria ed incidentale, da parte appellata, così provvedere: pagina 1 di 9
1. in via preliminare, si reiterano tutte le istanze e richieste istruttorie formulate in primo grado, reiterate nell'atto di appello e sino all'ultima udienza del 28 gennaio 2025, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte;
2. in accoglimento dell'atto di gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 5347/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 23 maggio 2024, nell'ambito del giudizio n. 358/2024 R.G., non notificata, accertare la responsabilità di parte appellata e, di conseguenza, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita della “ , Serie “E” BioVision, Parte_2 modello e serie n. AC5-BXBX-ACCA 700138055” per inadempimento della CP_1
3. accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della alla restituzione del prezzo Parte_1 pagato per l'acquisto del macchinario pari ad euro 149.000,00 e, per l'effetto condannare la parte venditrice al pagamento della medesima somma in favore dell'appellante; CP_1
4. condannare, inoltre, la al risarcimento del danno in favore della per CP_1 Pt_1 la somma di euro 6.190,00, relativa al costo degli oneri per il finanziamento finalizzato all'acquisto del macchinario, di euro 71.751,00 per i costi sostenuti per l'installazione del macchinario presso lo stabilimento dell'appellante e di euro 88.830,00 per il costo ad oggi relativo all'utilizzo della manodopera, atta a sopperire alla non automatizzazione della lavorazione del macchinario;
5. condannare, in ogni caso, la controparte a restituire all'odierna appellante i costi di spese e competenze pagati al C.T.U., ing. , nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pari Persona_1 ad euro 6.323,91, oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio cautelare nonché del doppio grado di giudizio, oltre maggiorazione nella misura del 15%, Cpa al 4% ed Iva, se dovuta, il tutto in sentenza come per legge.”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare: ad integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5347, pubblicata il 23 maggio 2024, dichiarare prescritto, ex artt. 1497 e 1495 c.c., il diritto di di agire per la Parte_1 risoluzione del contratto di vendita del 10 settembre 2019, concluso con , con la CP_1 conseguente obbligazione per quest'ultima di restituire il prezzo ricevuto ed il diritto di agire per il risarcimento del danno asseritamente subito, per tutte le ragioni dedotte in atti, salvo altre.
- Nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte da nessuna esclusa, per tutte le ragioni dedotte in Parte_1 atti, salvo altre.
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di vendita concluso dalle Parti in data 10 settembre 2019, condannare a restituire il solo importo di € 49.000,00 o quello CP_1 diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, alla luce dell'accertato 'massiccio e continuativo' utilizzo - e della conseguente svalutazione - della selezionatrice ottica Sortex, Serie 'E' BioVision, da parte di Parte_1
In via riconvenzionale, condannare a restituire a la selezionatrice Parte_1 CP_1 ottica Sortex, Serie 'E' BioVision, oggetto del contratto così risolto.
- Sempre in via subordinata: pagina 2 di 9 condannare al risarcimento del danno patrimoniale ritenuto di giustizia, CP_1 deducendo, in ogni caso, l'importo - che verrà accertato in corso di causa - di cui Parte_1 ha beneficiato a titolo di “Super-ammortamento”, per tutte le ragioni esposte in atti, salvo altre.
- In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova articolati da nella propria seconda memoria integrativa CP_1 del 24 aprile 2024, nel giudizio avanti al Tribunale di Milano, riproposti in sede di precisazione delle rispettive conclusioni (foglio di p.c.), nonché nel presente grado e rigettare quelli indicati da per le ragioni esposte, salvo altre. – Parte_1
Nelle spese: con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio. Sentenza esecutiva ex lege”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano chiedendo Parte_1 CP_1 che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita n.
1606 datato 10.9.2019 avente ad oggetto un macchinario industriale fornito da CP_2 CP_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 149.000,00
[...] versata a titolo di corrispettivo e al risarcimento dei danni patiti. in particolare esponeva che: Parte_1
- in data 24 settembre 2019 stipulava con un contratto di locazione Parte_3 finanziaria avente ad oggetto una macchina selezionatrice ottica Sortex, Serie “E” BioVision, fornita da CP_1
- la scelta del macchinario avveniva all'esito di una fase precontrattuale ove l'attrice aveva fornito, come chiesto dalla società appellata, apposito campione dei prodotti da selezionare per verificare le prestazioni e il rendimento richiesti;
- eseguite le prove sui prodotti consegnati, aveva comunicato ottimi dati percentuali in CP_1 termini di resa del macchinario, garantendo la piena funzionalità dello stesso alle specifiche richieste della e l'efficienza della selezione superiore al 96% del prodotto, con uno Pt_1 scarto molto concentrato;
- dopo essere stato consegnato, il macchinario veniva collaudato presso la sede della Pt_1 in data 19 dicembre 2019;
- già in tale occasione il legale rappresentante della società evidenziava al tecnico incaricato dalla il mancato rendimento, in termini di percentuali garantite in fase precontrattuale, CP_1 della selezione del prodotto, come annotato sull'ultima pagina del verbale di collaudo;
- nonostante le garanzie promesse, la macchina selezionatrice non riusciva ad assicurare gli standard, in termini di resa, per i quali era stata scelta, risultando, pertanto, inidonea all'uso;
pagina 3 di 9 - in particolare, il macchinario non era in grado di selezionare il prodotto, in quanto in quello scartato vi si trovava un'elevata percentuale di alimento buono, così come nei prodotti positivamente selezionati si rinveniva un notevole numero di scarto;
- pertanto, denunciava a i vizi e i difetti del macchinario a mezzo PEC del Pt_1 CP_1
26.2.2020;
- dopo avere ottenuto dalla concedente apposita autorizzazione, agiva Parte_3 giudizialmente contro la promuovendo una procedura di accertamento tecnico CP_3 preventivo ex art. 696 bis c.p.c. al fine di verificare le prestazioni della macchina e i danni subiti.
Sulla base di tali premesse, domandava quindi la risoluzione del contratto di acquisto Pt_1 del macchinario e il risarcimento dei danni patiti, rappresentati dai costi finanziari collegati al contratto di leasing, dai costi di mano d'opera aggiuntivi nonché da quelli di installazione della macchina e dalle spese relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in via CP_1 preliminare, eccependo la decadenza e la prescrizione ex artt. 1497 e 1495 c.c.; nel merito contestava la denuncia per vizi e difetti, esclusi dalla stessa C.T.U., e faceva presente come avesse continuato a utilizzare il macchinario, portando alla scadenza il contratto di Pt_1 leasing.
3. Il Giudice, all'esito della discussione orale, pronunciava sentenza con cui rigettava le domande proposte da che condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale, valorizzando l'esito della valutazione compiuta dall'ausiliario in sede di ATP (che aveva escluso la presenza di vizi o difetti nella macchina, ritenendo che la stessa risultasse “semplicemente inadeguata alla selezione dei prodotti, in particolare lupini e mandorle, commercializzati dalla ), osservava che la garanzia esperibile dall'attrice Pt_1 non potesse essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 1490 c.c. né tanto meno nell'alveo del cd. aliud pro alio, ma ricadesse, piuttosto, nell'ipotesi di mancanza di qualità promesse di cui all'art. 1497 c.c.
Il Tribunale osservava poi che, come espressamente previsto dalla norma in esame, i termini di decadenza e prescrizione fossero quelli stabiliti dall'art. 1495 c.c. e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da rigettava la domanda di così CP_1 Parte_1 motivando: “Se si può ritenere esclusa la decadenza, avendo l'attrice segnalato la mancanza di qualità già in sede di collaudo, con dichiarazione apposta in calce al relativo verbale, deve viceversa rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato come il macchinario sia stato collaudato il 19.12.2019 e l'attrice abbia interrotto per la prima volta il
pagina 4 di 9 decorso della prescrizione con la contestazione trasmessa via PEC per tramite di legale solo il
19.1.2021”
4. Avverso detta sentenza ME ha interposto appello, chiedendone la riforma.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in principalità, il rigetto del gravame, con CP_1 conseguente conferma dell'impugnata sentenza e, solo in subordine, nel caso di ritenuta sussistenza di un inadempimento di di non scarsa importanza, “la restituzione, da parte CP_1 della venditrice , del prezzo alla stessa pagato e, dall'altro, la restituzione, da parte CP_1 di del bene a suo tempo consegnatole” quale effetto della risoluzione del contratto Parte_1 di vendita, come domandata da controparte.
All'esito dell'udienza del 27.5.2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta “Violazione degli art. 1490 e ss c.c.
e falsa applicazione dell'art. 1497 c.c. Violazione di norme del procedimento: artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.; erroneità della motivazione” ed eccepisce l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 1497 c.c. in luogo degli artt. 1490/1492 c.c.
A tal fine l'appellante ribadisce che il bene venduto da si è manifestato del tutto inidoneo CP_1 alla funzione per la quale era stato acquistato e alla destinazione economico sociale per la quale era stato scelto nonché inadatto a fornire l'utilità richiesta, nonostante la stessa avesse CP_1 garantito la piena funzionalità rispetto alle esigenze rappresentate, dichiarando un'efficienza della selezione del prodotto superiore al 96%, con uno scarto molto concentrato, elemento assunto come essenziale dalla Pt_1
A conferma di quanto asserito, l'appellante richiama le conclusioni rassegnate dal tecnico incaricato in sede di ATP - ing. - nella parte in cui ha stabilito che “La macchina Persona_1
Ottica Sortex Serie 'E1C' BioVision BSBR della oggetto di ATP non risponde alle CP_1 specifiche tecniche minime di efficienza di selezione dei corpi estranei, a meno che questi non si avvicinino notevolmente per dimensione e peso alla frutta secca in lavorazione. Né risponde alle specifiche tecniche minime di efficienza di selezione della frutta secca 'difettata'. Il macchinario, quindi, non risulta conforme alle specifiche previste sia dalla comunicazione del 6 settembre 2019 (all. n. 12) sia dal contratto di vendita del 10 settembre 2019” (all. CP_1
n.14 fasc. appellante).
L'appellante, dunque, sostiene che “la sentenza impugnata abbia erroneamente inquadrato la vicenda nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., la quale attiene alle qualità intrinseche della cosa venduta esistenti al momento della conclusione del contratto, mentre l'invocata garanzia per vizi dalla ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del Pt_1
pagina 5 di 9 sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore” e ribadisce che “il vizio riscontrato ed appurato nel caso de quo riguarda imperfezioni e difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima”, differente dall'ipotesi dell'art. 1497 richiamata dal giudice di primo grado. Ne consegue quindi, secondo l'appellante, “che il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento a mente dell'art. 1453 c.c., letto in combinato disposto con gli artt. 1490 e ss. c.c.”.
5.2. Con il secondo motivo d'appello, ha censurato la ricostruzione dei fatti compiuta Pt_1 dal Tribunale deducendo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1497 e 1495 c.c. Omessa valutazione delle prove documentali accluse in atti. Violazione di norme del procedimento: artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; erroneità della motivazione”. Ritiene l'appellante che, anche qualora dovesse ricondursi la fattispecie nella disciplina degli artt. 1497/1495 c.c.,
“nessuna decadenza o prescrizione potrà dirsi maturata nel caso di specie”.
Erroneamente, pertanto, il giudice avrebbe accolto l'eccezione di prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. sulla scorta della circostanza che, essendo stato il macchinario collaudato il 19 dicembre 2019, il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto, per la prima volta, soltanto con la contestazione effettuata dal legale in data 19 gennaio 2021.
A confutazione di quanto ritenuto dal primo giudice, ha richiamato, sul punto, la Pt_1 comunicazione del 26 febbraio 2020 (cfr. all. 7 fasc. appellante) con la quale denunciava i vizi e i difetti del macchinario reiterando “la non funzionalità all'uso della macchina tale da non soddisfare le richieste e le esigenze che avevano indotto l'appellante all'acquisto della stessa”.
Secondo l'appellante, le dichiarazioni ivi contenute sarebbero idonee a interrompere il decorso della prescrizione. Ha richiamato, in proposito, l'insegnamento della Corte di cassazione
(SS.UU. n. 18672/2019), dal quale si sarebbe asseritamente discostato il Tribunale, pronunciatasi sulla validità dell'atto stragiudiziale a interrompere la prescrizione dei rimedi della garanzia per vizi nel contratto di compravendita, precisando che “l'art. 1495, comma 3,
c.c. deve essere interpretato nel senso che, al fine di interrompere la prescrizione in materia di diritto al risarcimento nell'ambito di un contratto di compravendita, non è necessario instaurare un giudizio, essendo sufficiente una manifestazione della volontà stragiudiziale in forma scritta” e ribadendo che “la volontà dell'odierna appellante (…) si è concretizzata univocamente nella richiesta dell'adempimento della controparte”. lamenta altresì che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito Parte_1 alle richieste di prova testimoniale, ritualmente articolate in sede di memorie ex art. 171 ter
c.p.c. e reiterate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza di pagina 6 di 9 discussione del 23 maggio 2024, da intendersi in questa sede “per integralmente riportate e trascritte”.
5.3 Con il terzo e ultimo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che ha statuito sulle spese di lite in quanto, laddove il primo giudice avesse correttamente valutato il materiale probatorio, non avrebbe pronunciato il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione dell'azione.
5.4 L'appellante, infine, reitera ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e i motivi già esposti in primo grado, che non hanno formato oggetto della pronuncia gravata e che non sono stati rinunciati.
6. L'appello è infondato.
È dirimente osservare come la stessa pur contestando l'inquadramento giudiziale Pt_1 della domanda, non abbia in alcun modo censurato l'impianto motivazionale sotteso alla decisione del primo giudice che, muovendo dalle conclusioni prospettate dall'ausiliario del
Tribunale in sede di ATP (“la macchina non presenta vizi o difetti ma risulta inadeguata alla selezione dei prodotti, in particolare lupini e mandorle, commercializzati dalla ), ha Pt_1 escluso che potesse configurarsi la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1490-1492 c.c. stante, per l'appunto, l'accertamento della mancanza di vizi e difetti del macchinario in questione concernenti la sua produzione, fabbricazione, formazione, conservazione - vizi peraltro neppure individuati dall'odierna appellante - a fronte, come correttamente evidenziato dalla difesa di controparte, dell'esclusivo riferimento (come testualmente si evince dalla lettura dell'atto di citazione in appello, pag. 4) all'asserito “mancato rendimento della selezione del prodotto, in termini di percentuali garantite in fase precontrattuale”, ovverosia alla mancanza di una qualità promessa o essenziale per l'uso a cui il bene è destinato, come recita - proprio -
l'art. 1497 c.c.
Le stesse deduzioni e prospettazioni dell'appellante comportano, in definitiva, l'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della previsione di tale articolo, come condivisibilmente stabilito dal primo Giudice.
6.1 Anche il secondo motivo è infondato.
La comunicazione inviata via mail dal legale rappresentante della il 26 febbraio 2020 Pt_1 non è infatti idonea a interrompere il decorso della prescrizione in quanto si risolve in un invito rivolto dal signor , stante “la disponibilità mostrata dallo scrivente sin CP_1 Persona_2 dal collaudo del macchinario di risolvere le problematiche riscontrate, che con la presente ancora una volta si rinnova”, a un sopralluogo presso l'azienda “al fine di verificare in
pagina 7 di 9 contraddittorio la piena funzionalità della selezionatrice per i programmi cui essa è stata comperata, anche al fine di rimuovere qualsivoglia difetto che possa averla compromessa”.
Trattasi, all'evidenza, di comunicazione priva di alcuna portata interruttiva della prescrizione, solo in seguito espressa da con diffida inviata a mezzo PEC il 19 gennaio 2021, a Pt_1 prescrizione ormai maturata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a produrre l'effetto sostanziale di costituzione in mora del debitore
(ex art. 1219 c.c.) e a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 15714/2018; Cass. n.
17123/2015; Cass. 15140/2021).
L'insegnamento della Suprema Corte richiamato dall'appellante (SS.UU. n. 18672/2019), volto a risolvere il contrasto circa la configurabilità di idonei atti interruttivi della prescrizione in via stragiudiziale, ha peraltro ribadito il richiamato orientamento.
Nel caso in esame, come già sottolineato, il compratore, nella comunicazione del 26.2.2020, si
è limitato a denunciare la mancanza nella selezionatrice acquistata delle qualità contrattualmente previste, senza tuttavia esplicitare una volontà ulteriore di costituire in mora ex art. 1219 c.c. la diversa da quella manifestata di invitare la medesima a effettuare un CP_1 sopralluogo presso la propria sede per una verifica tecnica del macchinario.
Lo stesso legale della con la diffida del 19.1.2021, ha precisato quale fosse lo scopo Pt_1 della precedente comunicazione, riferendo che, con la stessa, “la S.V. è stata sollecitata ad ulteriore sopralluogo per verificare in contraddittorio la piena funzionalità della selezionatrice per i programmi per cui essa è stata comperata, senza sortire alcun esito”.
Sulla base di tali premesse, deve pertanto escludersi alcuna omissione valutativa da parte del primo giudice, che ha correttamente individuato, quale idoneo atto interruttivo della prescrizione, la PEC del 19.1.2021 con cui comunicava la volontà di risolvere il Pt_1 contratto e chiedeva il risarcimento del danno.
Quanto alle richieste istruttorie articolate dall'appellante, è evidente come le stesse non possano trovare in alcun modo accoglimento, non essendo finalizzate, come correttamente osservato dal pagina 8 di 9 primo Giudice, a dimostrare altrimenti l'interruzione del decorso prescrizionale, ma essendo riferite al solo profilo attinente alla prova del lamentato danno da responsabilità contrattuale, come tali logicamente subordinate alla verifica della sussistenza del diritto di ad Pt_1 azionare la pretesa responsabilità di parte appellata e la conseguente risoluzione contrattuale, azione, come già argomentato, non configurabile in quanto prescritta.
8. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna di Pt_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi
(per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) previsti dal D.M. n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00) e alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5347/2024 pubblicata il 24.5.2024, ogni
[...] diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al rimborso in favore di delle spese del grado che Parte_1 CP_1 liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 17.179,00 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed €
7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott. Antonio Corte Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 20.6.2024 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Stoia, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore (Sa), alla Via Roma, n. 25 come da procura in atti
Appellante contro
(C.F./P.IVA: ), con il patrocinio degli avv.ti Stefano Bontempo CP_1 P.IVA_2 ed Edoardo Bontempo, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, come da procura in atti Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5347/2024 del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 23/5/2024
CONCLUSIONI: Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa ogni opportuna declaratoria del caso, rigettata ogni domanda, eccezione ed istanza ex adverso formulate, anche in via istruttoria ed incidentale, da parte appellata, così provvedere: pagina 1 di 9
1. in via preliminare, si reiterano tutte le istanze e richieste istruttorie formulate in primo grado, reiterate nell'atto di appello e sino all'ultima udienza del 28 gennaio 2025, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte;
2. in accoglimento dell'atto di gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 5347/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 23 maggio 2024, nell'ambito del giudizio n. 358/2024 R.G., non notificata, accertare la responsabilità di parte appellata e, di conseguenza, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita della “ , Serie “E” BioVision, Parte_2 modello e serie n. AC5-BXBX-ACCA 700138055” per inadempimento della CP_1
3. accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della alla restituzione del prezzo Parte_1 pagato per l'acquisto del macchinario pari ad euro 149.000,00 e, per l'effetto condannare la parte venditrice al pagamento della medesima somma in favore dell'appellante; CP_1
4. condannare, inoltre, la al risarcimento del danno in favore della per CP_1 Pt_1 la somma di euro 6.190,00, relativa al costo degli oneri per il finanziamento finalizzato all'acquisto del macchinario, di euro 71.751,00 per i costi sostenuti per l'installazione del macchinario presso lo stabilimento dell'appellante e di euro 88.830,00 per il costo ad oggi relativo all'utilizzo della manodopera, atta a sopperire alla non automatizzazione della lavorazione del macchinario;
5. condannare, in ogni caso, la controparte a restituire all'odierna appellante i costi di spese e competenze pagati al C.T.U., ing. , nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pari Persona_1 ad euro 6.323,91, oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio cautelare nonché del doppio grado di giudizio, oltre maggiorazione nella misura del 15%, Cpa al 4% ed Iva, se dovuta, il tutto in sentenza come per legge.”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare: ad integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5347, pubblicata il 23 maggio 2024, dichiarare prescritto, ex artt. 1497 e 1495 c.c., il diritto di di agire per la Parte_1 risoluzione del contratto di vendita del 10 settembre 2019, concluso con , con la CP_1 conseguente obbligazione per quest'ultima di restituire il prezzo ricevuto ed il diritto di agire per il risarcimento del danno asseritamente subito, per tutte le ragioni dedotte in atti, salvo altre.
- Nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte da nessuna esclusa, per tutte le ragioni dedotte in Parte_1 atti, salvo altre.
- Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di vendita concluso dalle Parti in data 10 settembre 2019, condannare a restituire il solo importo di € 49.000,00 o quello CP_1 diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, alla luce dell'accertato 'massiccio e continuativo' utilizzo - e della conseguente svalutazione - della selezionatrice ottica Sortex, Serie 'E' BioVision, da parte di Parte_1
In via riconvenzionale, condannare a restituire a la selezionatrice Parte_1 CP_1 ottica Sortex, Serie 'E' BioVision, oggetto del contratto così risolto.
- Sempre in via subordinata: pagina 2 di 9 condannare al risarcimento del danno patrimoniale ritenuto di giustizia, CP_1 deducendo, in ogni caso, l'importo - che verrà accertato in corso di causa - di cui Parte_1 ha beneficiato a titolo di “Super-ammortamento”, per tutte le ragioni esposte in atti, salvo altre.
- In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova articolati da nella propria seconda memoria integrativa CP_1 del 24 aprile 2024, nel giudizio avanti al Tribunale di Milano, riproposti in sede di precisazione delle rispettive conclusioni (foglio di p.c.), nonché nel presente grado e rigettare quelli indicati da per le ragioni esposte, salvo altre. – Parte_1
Nelle spese: con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio. Sentenza esecutiva ex lege”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano chiedendo Parte_1 CP_1 che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita n.
1606 datato 10.9.2019 avente ad oggetto un macchinario industriale fornito da CP_2 CP_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 149.000,00
[...] versata a titolo di corrispettivo e al risarcimento dei danni patiti. in particolare esponeva che: Parte_1
- in data 24 settembre 2019 stipulava con un contratto di locazione Parte_3 finanziaria avente ad oggetto una macchina selezionatrice ottica Sortex, Serie “E” BioVision, fornita da CP_1
- la scelta del macchinario avveniva all'esito di una fase precontrattuale ove l'attrice aveva fornito, come chiesto dalla società appellata, apposito campione dei prodotti da selezionare per verificare le prestazioni e il rendimento richiesti;
- eseguite le prove sui prodotti consegnati, aveva comunicato ottimi dati percentuali in CP_1 termini di resa del macchinario, garantendo la piena funzionalità dello stesso alle specifiche richieste della e l'efficienza della selezione superiore al 96% del prodotto, con uno Pt_1 scarto molto concentrato;
- dopo essere stato consegnato, il macchinario veniva collaudato presso la sede della Pt_1 in data 19 dicembre 2019;
- già in tale occasione il legale rappresentante della società evidenziava al tecnico incaricato dalla il mancato rendimento, in termini di percentuali garantite in fase precontrattuale, CP_1 della selezione del prodotto, come annotato sull'ultima pagina del verbale di collaudo;
- nonostante le garanzie promesse, la macchina selezionatrice non riusciva ad assicurare gli standard, in termini di resa, per i quali era stata scelta, risultando, pertanto, inidonea all'uso;
pagina 3 di 9 - in particolare, il macchinario non era in grado di selezionare il prodotto, in quanto in quello scartato vi si trovava un'elevata percentuale di alimento buono, così come nei prodotti positivamente selezionati si rinveniva un notevole numero di scarto;
- pertanto, denunciava a i vizi e i difetti del macchinario a mezzo PEC del Pt_1 CP_1
26.2.2020;
- dopo avere ottenuto dalla concedente apposita autorizzazione, agiva Parte_3 giudizialmente contro la promuovendo una procedura di accertamento tecnico CP_3 preventivo ex art. 696 bis c.p.c. al fine di verificare le prestazioni della macchina e i danni subiti.
Sulla base di tali premesse, domandava quindi la risoluzione del contratto di acquisto Pt_1 del macchinario e il risarcimento dei danni patiti, rappresentati dai costi finanziari collegati al contratto di leasing, dai costi di mano d'opera aggiuntivi nonché da quelli di installazione della macchina e dalle spese relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in via CP_1 preliminare, eccependo la decadenza e la prescrizione ex artt. 1497 e 1495 c.c.; nel merito contestava la denuncia per vizi e difetti, esclusi dalla stessa C.T.U., e faceva presente come avesse continuato a utilizzare il macchinario, portando alla scadenza il contratto di Pt_1 leasing.
3. Il Giudice, all'esito della discussione orale, pronunciava sentenza con cui rigettava le domande proposte da che condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale, valorizzando l'esito della valutazione compiuta dall'ausiliario in sede di ATP (che aveva escluso la presenza di vizi o difetti nella macchina, ritenendo che la stessa risultasse “semplicemente inadeguata alla selezione dei prodotti, in particolare lupini e mandorle, commercializzati dalla ), osservava che la garanzia esperibile dall'attrice Pt_1 non potesse essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 1490 c.c. né tanto meno nell'alveo del cd. aliud pro alio, ma ricadesse, piuttosto, nell'ipotesi di mancanza di qualità promesse di cui all'art. 1497 c.c.
Il Tribunale osservava poi che, come espressamente previsto dalla norma in esame, i termini di decadenza e prescrizione fossero quelli stabiliti dall'art. 1495 c.c. e, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da rigettava la domanda di così CP_1 Parte_1 motivando: “Se si può ritenere esclusa la decadenza, avendo l'attrice segnalato la mancanza di qualità già in sede di collaudo, con dichiarazione apposta in calce al relativo verbale, deve viceversa rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato come il macchinario sia stato collaudato il 19.12.2019 e l'attrice abbia interrotto per la prima volta il
pagina 4 di 9 decorso della prescrizione con la contestazione trasmessa via PEC per tramite di legale solo il
19.1.2021”
4. Avverso detta sentenza ME ha interposto appello, chiedendone la riforma.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in principalità, il rigetto del gravame, con CP_1 conseguente conferma dell'impugnata sentenza e, solo in subordine, nel caso di ritenuta sussistenza di un inadempimento di di non scarsa importanza, “la restituzione, da parte CP_1 della venditrice , del prezzo alla stessa pagato e, dall'altro, la restituzione, da parte CP_1 di del bene a suo tempo consegnatole” quale effetto della risoluzione del contratto Parte_1 di vendita, come domandata da controparte.
All'esito dell'udienza del 27.5.2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta “Violazione degli art. 1490 e ss c.c.
e falsa applicazione dell'art. 1497 c.c. Violazione di norme del procedimento: artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.; erroneità della motivazione” ed eccepisce l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, dell'art. 1497 c.c. in luogo degli artt. 1490/1492 c.c.
A tal fine l'appellante ribadisce che il bene venduto da si è manifestato del tutto inidoneo CP_1 alla funzione per la quale era stato acquistato e alla destinazione economico sociale per la quale era stato scelto nonché inadatto a fornire l'utilità richiesta, nonostante la stessa avesse CP_1 garantito la piena funzionalità rispetto alle esigenze rappresentate, dichiarando un'efficienza della selezione del prodotto superiore al 96%, con uno scarto molto concentrato, elemento assunto come essenziale dalla Pt_1
A conferma di quanto asserito, l'appellante richiama le conclusioni rassegnate dal tecnico incaricato in sede di ATP - ing. - nella parte in cui ha stabilito che “La macchina Persona_1
Ottica Sortex Serie 'E1C' BioVision BSBR della oggetto di ATP non risponde alle CP_1 specifiche tecniche minime di efficienza di selezione dei corpi estranei, a meno che questi non si avvicinino notevolmente per dimensione e peso alla frutta secca in lavorazione. Né risponde alle specifiche tecniche minime di efficienza di selezione della frutta secca 'difettata'. Il macchinario, quindi, non risulta conforme alle specifiche previste sia dalla comunicazione del 6 settembre 2019 (all. n. 12) sia dal contratto di vendita del 10 settembre 2019” (all. CP_1
n.14 fasc. appellante).
L'appellante, dunque, sostiene che “la sentenza impugnata abbia erroneamente inquadrato la vicenda nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., la quale attiene alle qualità intrinseche della cosa venduta esistenti al momento della conclusione del contratto, mentre l'invocata garanzia per vizi dalla ha la finalità di assicurare l'equilibrio contrattuale in attuazione del Pt_1
pagina 5 di 9 sinallagma funzionale indipendentemente dalla colpa del venditore” e ribadisce che “il vizio riscontrato ed appurato nel caso de quo riguarda imperfezioni e difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima”, differente dall'ipotesi dell'art. 1497 richiamata dal giudice di primo grado. Ne consegue quindi, secondo l'appellante, “che il contratto deve essere dichiarato risolto per inadempimento a mente dell'art. 1453 c.c., letto in combinato disposto con gli artt. 1490 e ss. c.c.”.
5.2. Con il secondo motivo d'appello, ha censurato la ricostruzione dei fatti compiuta Pt_1 dal Tribunale deducendo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1497 e 1495 c.c. Omessa valutazione delle prove documentali accluse in atti. Violazione di norme del procedimento: artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; erroneità della motivazione”. Ritiene l'appellante che, anche qualora dovesse ricondursi la fattispecie nella disciplina degli artt. 1497/1495 c.c.,
“nessuna decadenza o prescrizione potrà dirsi maturata nel caso di specie”.
Erroneamente, pertanto, il giudice avrebbe accolto l'eccezione di prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. sulla scorta della circostanza che, essendo stato il macchinario collaudato il 19 dicembre 2019, il decorso della prescrizione sarebbe stato interrotto, per la prima volta, soltanto con la contestazione effettuata dal legale in data 19 gennaio 2021.
A confutazione di quanto ritenuto dal primo giudice, ha richiamato, sul punto, la Pt_1 comunicazione del 26 febbraio 2020 (cfr. all. 7 fasc. appellante) con la quale denunciava i vizi e i difetti del macchinario reiterando “la non funzionalità all'uso della macchina tale da non soddisfare le richieste e le esigenze che avevano indotto l'appellante all'acquisto della stessa”.
Secondo l'appellante, le dichiarazioni ivi contenute sarebbero idonee a interrompere il decorso della prescrizione. Ha richiamato, in proposito, l'insegnamento della Corte di cassazione
(SS.UU. n. 18672/2019), dal quale si sarebbe asseritamente discostato il Tribunale, pronunciatasi sulla validità dell'atto stragiudiziale a interrompere la prescrizione dei rimedi della garanzia per vizi nel contratto di compravendita, precisando che “l'art. 1495, comma 3,
c.c. deve essere interpretato nel senso che, al fine di interrompere la prescrizione in materia di diritto al risarcimento nell'ambito di un contratto di compravendita, non è necessario instaurare un giudizio, essendo sufficiente una manifestazione della volontà stragiudiziale in forma scritta” e ribadendo che “la volontà dell'odierna appellante (…) si è concretizzata univocamente nella richiesta dell'adempimento della controparte”. lamenta altresì che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito Parte_1 alle richieste di prova testimoniale, ritualmente articolate in sede di memorie ex art. 171 ter
c.p.c. e reiterate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato per l'udienza di pagina 6 di 9 discussione del 23 maggio 2024, da intendersi in questa sede “per integralmente riportate e trascritte”.
5.3 Con il terzo e ultimo motivo l'appellante censura il capo della sentenza che ha statuito sulle spese di lite in quanto, laddove il primo giudice avesse correttamente valutato il materiale probatorio, non avrebbe pronunciato il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione dell'azione.
5.4 L'appellante, infine, reitera ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e i motivi già esposti in primo grado, che non hanno formato oggetto della pronuncia gravata e che non sono stati rinunciati.
6. L'appello è infondato.
È dirimente osservare come la stessa pur contestando l'inquadramento giudiziale Pt_1 della domanda, non abbia in alcun modo censurato l'impianto motivazionale sotteso alla decisione del primo giudice che, muovendo dalle conclusioni prospettate dall'ausiliario del
Tribunale in sede di ATP (“la macchina non presenta vizi o difetti ma risulta inadeguata alla selezione dei prodotti, in particolare lupini e mandorle, commercializzati dalla ), ha Pt_1 escluso che potesse configurarsi la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1490-1492 c.c. stante, per l'appunto, l'accertamento della mancanza di vizi e difetti del macchinario in questione concernenti la sua produzione, fabbricazione, formazione, conservazione - vizi peraltro neppure individuati dall'odierna appellante - a fronte, come correttamente evidenziato dalla difesa di controparte, dell'esclusivo riferimento (come testualmente si evince dalla lettura dell'atto di citazione in appello, pag. 4) all'asserito “mancato rendimento della selezione del prodotto, in termini di percentuali garantite in fase precontrattuale”, ovverosia alla mancanza di una qualità promessa o essenziale per l'uso a cui il bene è destinato, come recita - proprio -
l'art. 1497 c.c.
Le stesse deduzioni e prospettazioni dell'appellante comportano, in definitiva, l'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della previsione di tale articolo, come condivisibilmente stabilito dal primo Giudice.
6.1 Anche il secondo motivo è infondato.
La comunicazione inviata via mail dal legale rappresentante della il 26 febbraio 2020 Pt_1 non è infatti idonea a interrompere il decorso della prescrizione in quanto si risolve in un invito rivolto dal signor , stante “la disponibilità mostrata dallo scrivente sin CP_1 Persona_2 dal collaudo del macchinario di risolvere le problematiche riscontrate, che con la presente ancora una volta si rinnova”, a un sopralluogo presso l'azienda “al fine di verificare in
pagina 7 di 9 contraddittorio la piena funzionalità della selezionatrice per i programmi cui essa è stata comperata, anche al fine di rimuovere qualsivoglia difetto che possa averla compromessa”.
Trattasi, all'evidenza, di comunicazione priva di alcuna portata interruttiva della prescrizione, solo in seguito espressa da con diffida inviata a mezzo PEC il 19 gennaio 2021, a Pt_1 prescrizione ormai maturata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a produrre l'effetto sostanziale di costituzione in mora del debitore
(ex art. 1219 c.c.) e a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 15714/2018; Cass. n.
17123/2015; Cass. 15140/2021).
L'insegnamento della Suprema Corte richiamato dall'appellante (SS.UU. n. 18672/2019), volto a risolvere il contrasto circa la configurabilità di idonei atti interruttivi della prescrizione in via stragiudiziale, ha peraltro ribadito il richiamato orientamento.
Nel caso in esame, come già sottolineato, il compratore, nella comunicazione del 26.2.2020, si
è limitato a denunciare la mancanza nella selezionatrice acquistata delle qualità contrattualmente previste, senza tuttavia esplicitare una volontà ulteriore di costituire in mora ex art. 1219 c.c. la diversa da quella manifestata di invitare la medesima a effettuare un CP_1 sopralluogo presso la propria sede per una verifica tecnica del macchinario.
Lo stesso legale della con la diffida del 19.1.2021, ha precisato quale fosse lo scopo Pt_1 della precedente comunicazione, riferendo che, con la stessa, “la S.V. è stata sollecitata ad ulteriore sopralluogo per verificare in contraddittorio la piena funzionalità della selezionatrice per i programmi per cui essa è stata comperata, senza sortire alcun esito”.
Sulla base di tali premesse, deve pertanto escludersi alcuna omissione valutativa da parte del primo giudice, che ha correttamente individuato, quale idoneo atto interruttivo della prescrizione, la PEC del 19.1.2021 con cui comunicava la volontà di risolvere il Pt_1 contratto e chiedeva il risarcimento del danno.
Quanto alle richieste istruttorie articolate dall'appellante, è evidente come le stesse non possano trovare in alcun modo accoglimento, non essendo finalizzate, come correttamente osservato dal pagina 8 di 9 primo Giudice, a dimostrare altrimenti l'interruzione del decorso prescrizionale, ma essendo riferite al solo profilo attinente alla prova del lamentato danno da responsabilità contrattuale, come tali logicamente subordinate alla verifica della sussistenza del diritto di ad Pt_1 azionare la pretesa responsabilità di parte appellata e la conseguente risoluzione contrattuale, azione, come già argomentato, non configurabile in quanto prescritta.
8. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna di Pt_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi
(per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) previsti dal D.M. n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00) e alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5347/2024 pubblicata il 24.5.2024, ogni
[...] diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al rimborso in favore di delle spese del grado che Parte_1 CP_1 liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 17.179,00 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed €
7.298,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
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