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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/09/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4633/2021/CC, avverso la sentenza n. 2055/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il giorno 11 giugno 2021,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a San Felice a [...], ove risiede Parte_1 CodiceFiscale_1
al Corso Abatemarco n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Lucia (C.F.: ; CodiceFiscale_2
PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura speciale Email_1
ad litem in calce all'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del presidente pro tempore, con sede a in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Via Lubich n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Fusco (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
avv. rovincia.caserta.it), del foro di , giusto decreto n. 26 del giorno 8 febbraio Email_2 CP_1
2022 di conferimento d'incarico e d'autorizzazione a costituirsi in giudizio, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E
1 in persona del sindaco metropolitano pro tempore, con sede a Controparte_2 CP_2
in Piazza Matteotti n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Vera Berardelli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
e dall'avv. Maurizio Massimo Marsico (C.F.: Email_3 C.F._5
PEC: , del foro di giusta procura generale ad
[...] Email_4 CP_2
lites del giorno 11 novembre 2021, di cui al repertorio n. 3026 ed alla raccolta n. 2411 del notaio dr.
[...]
. Persona_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 3 settembre 2010, citava in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, la CP_1
, allegando di essere rimasto vittima di un sinistro, verificatosi alle ore 08:00 circa del 23 aprile 2010,
[...]
allorquando, percorrendo la Strada provinciale denominata Via Polvica, posta fuori rispetto al centro abitato del Comune di San Felice a Cancello (Ce), proveniente da tale Comune e diretto a Marigliano (Na), alla guida della sua autovettura, Citroen, tg. DJ 345 TS, sarebbe finito in una grossa buca, ricolma d'acqua, non segnalata, presente sul margine destro della sua corsia di marcia, ribaltandosi, riportando danni patrimoniali quantificati nella misura di € 6.408,20, riferibili al suo autoveicolo, come da prodotte fatture, oltre agli ulteriori danni, da liquidare in via equitativa, in ragione di € 500,00, pretese a titolo di fermo tecnico, e di €
300,00, pretesi a titolo di lesioni fisiche asseritamente patite.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale adito, sul presupposto dell'accoglimento della sua domanda tendente alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità della nella produzione Controparte_1 causale di tale evento lesivo, la condanna della stessa al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 7.208,80, ovvero di quella diversa da accertare in corso di causa, anche a seguito della c.t.u. da disporre, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro sino al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, conseguenti al sinistro in questione, con la contestuale istanza di condanna dell'Ente pubblico convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il
5 gennaio 2011, si costituiva in giudizio la , eccependo, preliminarmente, il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, rientrando, a suo dire, il tratto stradale, teatro del sinistro, nel patrimonio della
Provincia di Napoli, di cui richiedeva disporsi la chiamata in causa;
contestando, nel merito, l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa risarcitoria, di cui richiedeva il rigetto, ovvero, in subordine, l'accoglimento parziale, in considerazione del preteso concorso colposo dell'attore nella determinazione causale dell'evento lesivo de quo.
2 1.3. - Con l'ordinanza resa all'udienza del 5 gennaio 2011 veniva disposta la chiamata in causa della
Provincia di Napoli, la quale, a seguito della citazione ritualmente notificatale, si costituiva mediante la comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2011, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per il preteso difetto degli elementi costitutivi della domanda, ex art. 163 c.p.c., la cui carenza implica la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, rientrando, a suo dire, il tratto stradale, teatro del sinistro de quo, nel patrimonio della , contestando, nel merito, Controparte_1
la domanda attrice, di cui richiedeva la reiezione per la pretesa infondatezza della stessa.
1.4. - Ammessi ed escussi i due testimoni addotti dalla parte attrice;
disattesa la richiesta d'ammissione della c.t.u. formulata da quest'ultima; costituitasi in giudizio mediante la comparsa depositata il 4 luglio 2019 la subentrata ope legis, con decorrenza dal giorno 1° gennaio Controparte_3
2015, all'Amministrazione provinciale di ai sensi del comma 16 dell'art. 1 L. 7 aprile 2014, n. 56, con CP_2
la quale si riportava alle originarie eccezioni, difese e conclusioni già rassegnate dalla sua dante causa;
precisate le conclusioni;
depositati dalle parti i rispettivi scritti conclusivi;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2055/2021, pubblicata il giorno 11 giugno 2021, mediante la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava la domanda attrice, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice rigettava la domanda risarcitoria, avendo ritenuto: a) in applicazione del combinato disposto di cui al n. 4 dell'art. 163 ed all'art. 164 c.p.c., affetto da nullità il libello introduttivo del giudizio, con consequenziale pronuncia di rigetto, in rito, della proposta domanda risarcitoria, per non avere la parte attrice allegato, pur in presenza delle rispettive, rituali eccezioni di difetto di legittimazione passiva, così come formulate dalla e dalla Provincia di Napoli, poi, Controparte_1 Controparte_3
il punto preciso del luogo del sinistro, essendosi limitata ad addure che il fatto storico fosse accaduto
[...]
nel Comune di San Felice a Cancello (Ce), sulla Strada provinciale 34, denominata Via Polvica, in direzione da
San Felice a Cancello (Ce) verso Marigliano (Na), senza avere specificato a quale altezza, ovvero km di detto percorso stradale fosse avvenuto l'evento lesivo, né avendo indicato punti materiali di riferimento per la sua esatta individuazione, che risulta essere del tutto incerta ed indeterminata, in considerazione delle rispettive eccezioni di carenza di legittimazione passiva, reciprocamente sollevate dagli Enti pubblici convenuti, secondo i quali l'incidente sarebbe avvenuto nel territorio appartenente all'una o all'altra Amministrazione provinciale;
b) inattendibili i due testimoni escussi, addotti dall'attore nel corso del giudizio, ma non presenti nel verbale di rilevamento tecnico-descrittivo redatto dai Carabinieri di Cancello Scalo, avendo tali testi dichiarato, in sede di loro escussione, nel corso della prima fase del procedimento: “trovarsi dietro la vettura dell'attore, a distanza.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il giorno 11 novembre 2021, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone, la riforma - sulla base di tre motivi di gravame
[...]
3 - con la contestuale istanza d'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria nei confronti della CP_1
e della oltre che di solidale condanna delle stesse, ovvero di uno di
[...] Controparte_3 tali Enti, tenuto in tal senso per legge, al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale De Lucia, dichiaratosi antistatario.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2022, si costituiva in giudizio la
[...]
già subentrata ope legis alla Provincia di Napoli, riproponendo sia l'eccezione di Controparte_3
carenza di legittimazione passiva, oltre che tutte le difese già articolate nel corso del primo grado del giudizio, concludendo per la reiezione dell'appello per la pretesa infondatezza dello stesso, con la contestuale richiesta di conferma della decisione impugnata e di condanna della controparte appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase del giudizio.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 18 febbraio 2022, si costituiva in giudizio la CP_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., reiterando la propria eccezione di difetto
[...]
di legittimazione passiva, riproponendo tutte le difese già allegate durante il primo grado del procedimento, concludendo per la reiezione dell'impugnazione per la pretesa infondatezza della medesima, con la contestuale domanda di conferma della decisione gravata e di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente grado del giudizio.
2.4 - Rilevata la presenza degli atti processuali del fascicolo d'ufficio di primo grado opportunamente inseriti in quello elettronico di tale fase del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il
23 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 21 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito, a cura di entrambi gli Enti pubblici appellati, delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, Controparte_1
di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
4 fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'appello la parte impugnante lamentava la pretesa violazione delle disposizioni normative contenute nel n. 4 dell'art. 163 c.p.c. e nell'art. 164 c.p.c. da parte del primo giudice, il quale avrebbe errato: a) nell'avere ritenuto che l'atto di citazione di primo grado fosse nullo, in quanto privo “dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, per non avere l'attore ivi allegato il punto preciso del luogo del sinistro, essendosi limitato ad addure che il fatto fosse accaduto al di fuori dal centro abitato del Comune di San Felice a Cancello (Ce), sulla
Strada provinciale denominata Via Polvica, in direzione da San Felice a Cancello (Ce) verso Marigliano (Na), senza avere specificato a quale altezza, ovvero km di detto percorso stradale fosse avvenuto l'evento lesivo,
5 né avendo indicato alcun punto materiale di riferimento per la sua esatta collocazione, essendo tale erroneo convincimento stato smentito dalle testuali allegazioni contenute nel libello introduttivo del giudizio, oltre che dal prodotto processo verbale di rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro, redatto dai Carabinieri di
Cancello Scalo, intervenuti sul luogo dell'incidente stradale subito dopo l'essersi verificato, dal quale si ricaverebbe che il luogo del sinistro veniva dagli stessi individuato all'altezza del civico n. 23 di Via Polvica, rientrante nel territorio del Comune di San Felice a Cancello (Ce); b) nell'avere rilevato la nullità della domanda attrice, la quale, ove mai tale vizio fosse stato sussistente, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della citazione o l'integrazione della domanda, come disciplinato dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 164 c.p.c.
4.2. - Con il secondo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava il dichiarato difetto di legittimazione passiva in capo alla , così come, a suo dire, erroneamente rilevato dal Controparte_1
giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nell'interpretare la documentazione in atti, da cui si ricaverebbe esattamente il contrario, ovvero la sussistenza della legittimazione passiva di tale Ente pubblico, come si evincerebbe: a) dal prodotto processo verbale di rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro, redatto dai
Carabinieri di Cancello Scalo, intervenuti sul luogo dell'incidente stradale, nel quale il luogo del sinistro è dagli stessi indicato all'altezza del civico n. 23 di Via Polvica, rientrante nel territorio del Comune di San Felice a
Cancello (Ce); b) dal prodotto certificato della Polizia municipale del Comune di San Felice a Cancello, dal quale si ricaverebbe che Via Polvica ricade nel territorio di tale Comune, rientrante nella Provincia di . CP_1
4.3. - Con il terzo motivo di critica censurava la decisione gravata per la pretesa Parte_1
erronea interpretazione degli esiti istruttori testimoniali da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nel considerare inattendibili i due testimoni escussi, le cui propalazioni, al contrario, correttamente valutate, corroborerebbero l'assunto difensivo della parte danneggiata e proverebbero l'an debeatur dell'invocata prestazione risarcitoria, avendo fornito la prova del luogo in cui si era verificato l'evento lesivo e del nesso di causalità tra le condizioni della strada appartenente alla di , caratterizzata CP_1 CP_1 dalla presenza di una buca profonda, non visibile né segnalata né prevedibile, perché ricoperta d'acqua, la perdita di controllo dell'autovettura ed i consequenziali danni subiti, e benché tale Ente pubblico convenuto non avesse fornito alcuna prova circa il c.d. caso fortuito, esimente della responsabilità del custode.
4.5. - I tre motivi di censura possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione;
degli stessi, il primo è fondato e merita di essere accolto, contrariamente alle ulteriori doglianze di cui ai due restanti motivi, che sono prive di pregio e, conseguentemente, non possono trovare accoglimento, per cui l'appello va respinto, con la contestuale conferma della sentenza gravata, la cui motivazione va corretta, così come di seguito precisato.
6 4.6. - A proposito del primo motivo di censura, la Corte, contrariamente al convincimento del primo giudice, non ritiene che l'atto di citazione di primo grado sia affetto da nullità, per essersi l'attore ivi limitato ad allegare che il sinistro stradale si fosse verificato al di fuori dal centro abitato del Comune di San Felice a
Cancello (Ce), sulla Strada provinciale 34, denominata Via Polvica, in direzione da San Felice a Cancello (Ce) verso Marigliano (Na), senza avere specificato a quale altezza, ovvero km di detto percorso stradale fosse avvenuto l'evento lesivo, essendo il Collegio dell'avviso che, in punto di diritto, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio può riscontrarsi soltanto nella presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda, ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, individuabili nell'impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa.
In particolare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è ragione per discostarsene: “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
29/01/2015, n. 1681).
Pertanto, in applicazione di tale principio, ritiene la Corte che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado siano stati indicati chiaramente sia il “petitum” immediato, essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto, che il “petitum” mediato, ovvero il bene della vita richiesto, ed è stata, altresì, esplicitata la “causa petendi”, avendo la parte attrice ben argomentato le ragioni poste alla base della spiegata domanda risarcitoria, con la conseguenza che, non sussistendo gli estremi per pronunciare la nullità dell'atto di citazione, il Tribunale non avrebbe dovuto rilevare tale nullità, pur dovendosi dare atto che la pretesa attrice è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio, a suo carico, non avendo provato il luogo effettivo del sinistro stradale, perché genericamente collocato dal medesimo fuori dal centro abitato del Comune di San Felice a Cancello (Ce), sulla Strada provinciale 34, denominata Via Polvica, in direzione da San Felice a Cancello (Ce) verso Marigliano
(Na), non essendo stato in grado di superare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, rispettivamente sollevate, prima, dalla , secondo la quale l'evento lesivo de quo si sarebbe verificato sul Controparte_1
percorso della Stradale provinciale 34, denominato Via Pelvica, nel tratto di proprietà della Provincia di poi, da quest'ultima Amministrazione provinciale, per la quale il lamentato sinistro stradale si CP_2
sarebbe verificato sulla medesima Strada provinciale 34, ma nel tratto appartenente alla Provincia di . CP_1
Co 5. - DEBEATUR
7 In ordine ai restanti due motivi d'impugnazione, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, ad avviso del Collegio, il giudice di primo grado non errava affatto nel ritenere non provato, perché non sufficientemente individuato, il luogo effettivo dell'incidente stradale, che qui ci occupa.
Infatti, ai fini del presente thema probandum, ciò che rileva è il non avere provato l'attore il luogo certo, in cui si verificava il sinistro stradale de quo.
Tale circostanza, invero, risulta essere rilevante, al fine di stabilire se l'incidente stradale in questione fosse avvenuto nel tratto stradale provinciale gestito e custodito dalla o da quella di Controparte_1
ora tanto al fine di individuare il soggetto responsabile, passivamente CP_2 Controparte_3
legittimato rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice.
Del resto, non è condivisibile la censura dell'appellante, secondo la quale vi sarebbe in atti la prova documentale, da cui poter ricavare che il sinistro stradale de quo fosse certamente avvenuto nel territorio della Provincia di e non in quello della Provincia di ritenendo il Collegio che tale prova non CP_1 CP_2
possa ritenersi essere stata fornita né possa essere ricavata: a) dal verbale di constatazione di danneggiamento, stilato a seguito dell'evento lesivo in questione, redatto il 28 aprile 2010 dai Carabinieri della Stazione di Cancello Scalo, intervenuti in loco soltanto dopo l'essersi verificato tale incidente, nel quale i verbalizzanti, tra l'altro, puntualizzavano: “Giova precisare che il veicolo in questione era stato spostato dal luogo di fermata, dopo l'urto, pertanto, non si è proceduto ai rilievi planimetrici”; b) dallo schizzo planimetrico allegato al rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale de quo, redatto il 28 aprile 2010 dai medesimi
Carabinieri della Stazione di Cancello Scalo, intervenuti in loco dopo tale incidente, i quali, nonostante per loro stessa ammissione non avessero eseguito i rilievi planimetrici, rappresentavano graficamente la buca sulla Strada provinciale 34, denominata Via Polvica, sul margine destro della corsia di marcia in direzione
Marigliano (Na), subito dopo la ivi riportata graficamente strada secondaria, non asfaltata, adiacente al civico n. 23 di Via Polvica, indicato, però, nel riquadro “A - Localizzazione” e nel riquadro “I - DINAMICA”, come il punto, in cui sarebbe avvenuto l'incidente, posizionato e disegnato tale punto, di fatto, a notevole distanza rispetto alla lamentata buca in questione, e non graficamente a ridosso al civico n. 23 di Via Polvica;
c) dall'attestato rilasciato il 25 agosto 2010 dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Felice
a Cancello, il quale ivi riportava testualmente: “Che la Via Polvica, ricadente nel territorio di questo Comune
è strada provinciale”, ma nulla precisava rispetto all'appartenenza della detta Via Polvica, costituente la
Strada provinciale 34, in parte qua si estende al di fuori dal centro abitato del Comune di San Felice a Cancello, non essendosi il sinistro stradale in questione verificatosi nel centro urbano di tale Comune, come dichiarato dai due testimoni escussi nella fase del primo grado del giudizio.
Nemmeno gli esiti della prova testimoniale corroborano la tesi difensiva della parte appellante, atteso che, invero, i testimoni addotti dall'attore ed escussi nel corso dell'udienza del 4 giugno 2012, pur
8 avendo riferito di avere assistito al verificarsi dell'evento lesivo, per cui v'è causa, determinato, a loro dire, dalla presenza di una lunga buca, colma d'acqua, non segnalata, posizionata dopo una doppia curva, lungo il margine destro della corsia di marcia percorsa da , la cui autovettura si ribaltava, finendo la Parte_1 sua corsa nell'altra corsia di marcia, benché la sua andatura non fosse superiore ai 50/60 km/h, non fornivano alcun chiarimento risolutivo in ordine al luogo esatto dell'incidente stradale de quo, avendo sul punto: a) il teste riferito che tale evento lesivo si fosse verificato sulla strada provinciale “Cancello Testimone_1
Scalo/Nola, in San Felice a Cancello, a confine con Acerra (Na)”, fuori dal centro abitato, in aperta campagna, al confine tra la Provincia di e quella di avendo precisato, altresì, “anche se non sono certo CP_1 CP_2
con una tale precisione”; b) dichiarato che “… il luogo del sinistro è al confine tra San Felice a CP_5
Cancello (Ce) ed Acerra (Na).”
Conseguentemente, sulla base di quanto sopra, è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria di parte istante, fatta valere nel presente giudizio, attesa l'insanabile incertezza sul luogo ove si verificò il sinistro stradale dedotto in citazione, che rende non possibile l'individuazione dell'Ente pubblico passivamente legittimato rispetto alla domanda attrice.
Tale incertezza incide negativamente nell'identificazione di uno degli indefettibili elementi costitutivi della domanda risarcitoria, destinata a ridondare negativamente sulla posizione processuale dell'attore- appellante, sulla quale incombe l'onere di precisa allegazione e prova del fatto storico in tutte le sue connotazioni spazio-temporali.
Pertanto, la carenza di prova circa il fatto storico del sinistro stradale de quo, così come allegato, esclude, in applicazione del comma 1 dell'art. 2697 c.c., secondo il quale: “Chi vuol far valere in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, la fondatezza della domanda attrice, in considerazione della consequenziale valutazione della mancanza di prova circa l'esistenza del nesso etiologico tra la res in custodia di entrambi gli enti pubblici convenuti e l'evento dannoso, necessario ai fini della declaratoria della responsabilità risarcitoria sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito anche in ordine alla disamina dei presupposti circa la liquidazione del c.d. quantum debeatur - la sentenza gravata, la cui motivazione va corretta nei termini di cui innanzi, resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della stessa.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
9 7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di , rispettivamente in favore della e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del
[...] valore del petitum (da € 5.200.01 ad € 26.000.00), delle fasi processuali eseguite, e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo
2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147.
7.2. - L'accoglimento del primo motivo di gravame esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte appellante integralmente soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2055/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata Parte_1
il giorno 11 giugno 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della , in persona del Parte_1 Controparte_1
presidente pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna alla rifusione, in favore della in persona Parte_1 Controparte_3
del sindaco metropolitano pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi
€ 5.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
11 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4633/2021/CC, avverso la sentenza n. 2055/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il giorno 11 giugno 2021,
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a San Felice a [...], ove risiede Parte_1 CodiceFiscale_1
al Corso Abatemarco n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Lucia (C.F.: ; CodiceFiscale_2
PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura speciale Email_1
ad litem in calce all'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del presidente pro tempore, con sede a in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Via Lubich n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Fusco (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_3
avv. rovincia.caserta.it), del foro di , giusto decreto n. 26 del giorno 8 febbraio Email_2 CP_1
2022 di conferimento d'incarico e d'autorizzazione a costituirsi in giudizio, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATA
E
1 in persona del sindaco metropolitano pro tempore, con sede a Controparte_2 CP_2
in Piazza Matteotti n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Vera Berardelli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
e dall'avv. Maurizio Massimo Marsico (C.F.: Email_3 C.F._5
PEC: , del foro di giusta procura generale ad
[...] Email_4 CP_2
lites del giorno 11 novembre 2021, di cui al repertorio n. 3026 ed alla raccolta n. 2411 del notaio dr.
[...]
. Persona_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 3 settembre 2010, citava in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, la CP_1
, allegando di essere rimasto vittima di un sinistro, verificatosi alle ore 08:00 circa del 23 aprile 2010,
[...]
allorquando, percorrendo la Strada provinciale denominata Via Polvica, posta fuori rispetto al centro abitato del Comune di San Felice a Cancello (Ce), proveniente da tale Comune e diretto a Marigliano (Na), alla guida della sua autovettura, Citroen, tg. DJ 345 TS, sarebbe finito in una grossa buca, ricolma d'acqua, non segnalata, presente sul margine destro della sua corsia di marcia, ribaltandosi, riportando danni patrimoniali quantificati nella misura di € 6.408,20, riferibili al suo autoveicolo, come da prodotte fatture, oltre agli ulteriori danni, da liquidare in via equitativa, in ragione di € 500,00, pretese a titolo di fermo tecnico, e di €
300,00, pretesi a titolo di lesioni fisiche asseritamente patite.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale adito, sul presupposto dell'accoglimento della sua domanda tendente alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità della nella produzione Controparte_1 causale di tale evento lesivo, la condanna della stessa al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 7.208,80, ovvero di quella diversa da accertare in corso di causa, anche a seguito della c.t.u. da disporre, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro sino al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, conseguenti al sinistro in questione, con la contestuale istanza di condanna dell'Ente pubblico convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il
5 gennaio 2011, si costituiva in giudizio la , eccependo, preliminarmente, il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, rientrando, a suo dire, il tratto stradale, teatro del sinistro, nel patrimonio della
Provincia di Napoli, di cui richiedeva disporsi la chiamata in causa;
contestando, nel merito, l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa risarcitoria, di cui richiedeva il rigetto, ovvero, in subordine, l'accoglimento parziale, in considerazione del preteso concorso colposo dell'attore nella determinazione causale dell'evento lesivo de quo.
2 1.3. - Con l'ordinanza resa all'udienza del 5 gennaio 2011 veniva disposta la chiamata in causa della
Provincia di Napoli, la quale, a seguito della citazione ritualmente notificatale, si costituiva mediante la comparsa di risposta depositata il 20 luglio 2011, eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per il preteso difetto degli elementi costitutivi della domanda, ex art. 163 c.p.c., la cui carenza implica la nullità di cui all'art. 164 c.p.c., oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, rientrando, a suo dire, il tratto stradale, teatro del sinistro de quo, nel patrimonio della , contestando, nel merito, Controparte_1
la domanda attrice, di cui richiedeva la reiezione per la pretesa infondatezza della stessa.
1.4. - Ammessi ed escussi i due testimoni addotti dalla parte attrice;
disattesa la richiesta d'ammissione della c.t.u. formulata da quest'ultima; costituitasi in giudizio mediante la comparsa depositata il 4 luglio 2019 la subentrata ope legis, con decorrenza dal giorno 1° gennaio Controparte_3
2015, all'Amministrazione provinciale di ai sensi del comma 16 dell'art. 1 L. 7 aprile 2014, n. 56, con CP_2
la quale si riportava alle originarie eccezioni, difese e conclusioni già rassegnate dalla sua dante causa;
precisate le conclusioni;
depositati dalle parti i rispettivi scritti conclusivi;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2055/2021, pubblicata il giorno 11 giugno 2021, mediante la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere rigettava la domanda attrice, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
In particolare, il primo giudice rigettava la domanda risarcitoria, avendo ritenuto: a) in applicazione del combinato disposto di cui al n. 4 dell'art. 163 ed all'art. 164 c.p.c., affetto da nullità il libello introduttivo del giudizio, con consequenziale pronuncia di rigetto, in rito, della proposta domanda risarcitoria, per non avere la parte attrice allegato, pur in presenza delle rispettive, rituali eccezioni di difetto di legittimazione passiva, così come formulate dalla e dalla Provincia di Napoli, poi, Controparte_1 Controparte_3
il punto preciso del luogo del sinistro, essendosi limitata ad addure che il fatto storico fosse accaduto
[...]
nel Comune di San Felice a Cancello (Ce), sulla Strada provinciale 34, denominata Via Polvica, in direzione da
San Felice a Cancello (Ce) verso Marigliano (Na), senza avere specificato a quale altezza, ovvero km di detto percorso stradale fosse avvenuto l'evento lesivo, né avendo indicato punti materiali di riferimento per la sua esatta individuazione, che risulta essere del tutto incerta ed indeterminata, in considerazione delle rispettive eccezioni di carenza di legittimazione passiva, reciprocamente sollevate dagli Enti pubblici convenuti, secondo i quali l'incidente sarebbe avvenuto nel territorio appartenente all'una o all'altra Amministrazione provinciale;
b) inattendibili i due testimoni escussi, addotti dall'attore nel corso del giudizio, ma non presenti nel verbale di rilevamento tecnico-descrittivo redatto dai Carabinieri di Cancello Scalo, avendo tali testi dichiarato, in sede di loro escussione, nel corso della prima fase del procedimento: “trovarsi dietro la vettura dell'attore, a distanza.”
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il giorno 11 novembre 2021, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone, la riforma - sulla base di tre motivi di gravame
[...]
3 - con la contestuale istanza d'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria nei confronti della CP_1
e della oltre che di solidale condanna delle stesse, ovvero di uno di
[...] Controparte_3 tali Enti, tenuto in tal senso per legge, al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale De Lucia, dichiaratosi antistatario.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 14 febbraio 2022, si costituiva in giudizio la
[...]
già subentrata ope legis alla Provincia di Napoli, riproponendo sia l'eccezione di Controparte_3
carenza di legittimazione passiva, oltre che tutte le difese già articolate nel corso del primo grado del giudizio, concludendo per la reiezione dell'appello per la pretesa infondatezza dello stesso, con la contestuale richiesta di conferma della decisione impugnata e di condanna della controparte appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase del giudizio.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 18 febbraio 2022, si costituiva in giudizio la CP_1
, eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., reiterando la propria eccezione di difetto
[...]
di legittimazione passiva, riproponendo tutte le difese già allegate durante il primo grado del procedimento, concludendo per la reiezione dell'impugnazione per la pretesa infondatezza della medesima, con la contestuale domanda di conferma della decisione gravata e di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente grado del giudizio.
2.4 - Rilevata la presenza degli atti processuali del fascicolo d'ufficio di primo grado opportunamente inseriti in quello elettronico di tale fase del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il
23 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 21 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito, a cura di entrambi gli Enti pubblici appellati, delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, Controparte_1
di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del
4 fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'appello la parte impugnante lamentava la pretesa violazione delle disposizioni normative contenute nel n. 4 dell'art. 163 c.p.c. e nell'art. 164 c.p.c. da parte del primo giudice, il quale avrebbe errato: a) nell'avere ritenuto che l'atto di citazione di primo grado fosse nullo, in quanto privo “dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”, per non avere l'attore ivi allegato il punto preciso del luogo del sinistro, essendosi limitato ad addure che il fatto fosse accaduto al di fuori dal centro abitato del Comune di San Felice a Cancello (Ce), sulla
Strada provinciale denominata Via Polvica, in direzione da San Felice a Cancello (Ce) verso Marigliano (Na), senza avere specificato a quale altezza, ovvero km di detto percorso stradale fosse avvenuto l'evento lesivo,
5 né avendo indicato alcun punto materiale di riferimento per la sua esatta collocazione, essendo tale erroneo convincimento stato smentito dalle testuali allegazioni contenute nel libello introduttivo del giudizio, oltre che dal prodotto processo verbale di rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro, redatto dai Carabinieri di
Cancello Scalo, intervenuti sul luogo dell'incidente stradale subito dopo l'essersi verificato, dal quale si ricaverebbe che il luogo del sinistro veniva dagli stessi individuato all'altezza del civico n. 23 di Via Polvica, rientrante nel territorio del Comune di San Felice a Cancello (Ce); b) nell'avere rilevato la nullità della domanda attrice, la quale, ove mai tale vizio fosse stato sussistente, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della citazione o l'integrazione della domanda, come disciplinato dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 164 c.p.c.
4.2. - Con il secondo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava il dichiarato difetto di legittimazione passiva in capo alla , così come, a suo dire, erroneamente rilevato dal Controparte_1
giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nell'interpretare la documentazione in atti, da cui si ricaverebbe esattamente il contrario, ovvero la sussistenza della legittimazione passiva di tale Ente pubblico, come si evincerebbe: a) dal prodotto processo verbale di rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro, redatto dai
Carabinieri di Cancello Scalo, intervenuti sul luogo dell'incidente stradale, nel quale il luogo del sinistro è dagli stessi indicato all'altezza del civico n. 23 di Via Polvica, rientrante nel territorio del Comune di San Felice a
Cancello (Ce); b) dal prodotto certificato della Polizia municipale del Comune di San Felice a Cancello, dal quale si ricaverebbe che Via Polvica ricade nel territorio di tale Comune, rientrante nella Provincia di . CP_1
4.3. - Con il terzo motivo di critica censurava la decisione gravata per la pretesa Parte_1
erronea interpretazione degli esiti istruttori testimoniali da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe errato nel considerare inattendibili i due testimoni escussi, le cui propalazioni, al contrario, correttamente valutate, corroborerebbero l'assunto difensivo della parte danneggiata e proverebbero l'an debeatur dell'invocata prestazione risarcitoria, avendo fornito la prova del luogo in cui si era verificato l'evento lesivo e del nesso di causalità tra le condizioni della strada appartenente alla di , caratterizzata CP_1 CP_1 dalla presenza di una buca profonda, non visibile né segnalata né prevedibile, perché ricoperta d'acqua, la perdita di controllo dell'autovettura ed i consequenziali danni subiti, e benché tale Ente pubblico convenuto non avesse fornito alcuna prova circa il c.d. caso fortuito, esimente della responsabilità del custode.
4.5. - I tre motivi di censura possono essere trattati unitariamente, in considerazione della loro connessione;
degli stessi, il primo è fondato e merita di essere accolto, contrariamente alle ulteriori doglianze di cui ai due restanti motivi, che sono prive di pregio e, conseguentemente, non possono trovare accoglimento, per cui l'appello va respinto, con la contestuale conferma della sentenza gravata, la cui motivazione va corretta, così come di seguito precisato.
6 4.6. - A proposito del primo motivo di censura, la Corte, contrariamente al convincimento del primo giudice, non ritiene che l'atto di citazione di primo grado sia affetto da nullità, per essersi l'attore ivi limitato ad allegare che il sinistro stradale si fosse verificato al di fuori dal centro abitato del Comune di San Felice a
Cancello (Ce), sulla Strada provinciale 34, denominata Via Polvica, in direzione da San Felice a Cancello (Ce) verso Marigliano (Na), senza avere specificato a quale altezza, ovvero km di detto percorso stradale fosse avvenuto l'evento lesivo, essendo il Collegio dell'avviso che, in punto di diritto, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio può riscontrarsi soltanto nella presenza, sia pure alternativa, di un'assoluta indeterminatezza della domanda, ovvero di una radicale violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, individuabili nell'impossibilità per la parte evocata in giudizio di cogliere l'obiettivo, sostanziale e processuale, dell'avversa pretesa.
In particolare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è ragione per discostarsene: “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
29/01/2015, n. 1681).
Pertanto, in applicazione di tale principio, ritiene la Corte che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado siano stati indicati chiaramente sia il “petitum” immediato, essendo stato ben individuato il provvedimento giurisdizionale richiesto, che il “petitum” mediato, ovvero il bene della vita richiesto, ed è stata, altresì, esplicitata la “causa petendi”, avendo la parte attrice ben argomentato le ragioni poste alla base della spiegata domanda risarcitoria, con la conseguenza che, non sussistendo gli estremi per pronunciare la nullità dell'atto di citazione, il Tribunale non avrebbe dovuto rilevare tale nullità, pur dovendosi dare atto che la pretesa attrice è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo l'attore assolto all'onere probatorio, a suo carico, non avendo provato il luogo effettivo del sinistro stradale, perché genericamente collocato dal medesimo fuori dal centro abitato del Comune di San Felice a Cancello (Ce), sulla Strada provinciale 34, denominata Via Polvica, in direzione da San Felice a Cancello (Ce) verso Marigliano
(Na), non essendo stato in grado di superare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, rispettivamente sollevate, prima, dalla , secondo la quale l'evento lesivo de quo si sarebbe verificato sul Controparte_1
percorso della Stradale provinciale 34, denominato Via Pelvica, nel tratto di proprietà della Provincia di poi, da quest'ultima Amministrazione provinciale, per la quale il lamentato sinistro stradale si CP_2
sarebbe verificato sulla medesima Strada provinciale 34, ma nel tratto appartenente alla Provincia di . CP_1
Co 5. - DEBEATUR
7 In ordine ai restanti due motivi d'impugnazione, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, ad avviso del Collegio, il giudice di primo grado non errava affatto nel ritenere non provato, perché non sufficientemente individuato, il luogo effettivo dell'incidente stradale, che qui ci occupa.
Infatti, ai fini del presente thema probandum, ciò che rileva è il non avere provato l'attore il luogo certo, in cui si verificava il sinistro stradale de quo.
Tale circostanza, invero, risulta essere rilevante, al fine di stabilire se l'incidente stradale in questione fosse avvenuto nel tratto stradale provinciale gestito e custodito dalla o da quella di Controparte_1
ora tanto al fine di individuare il soggetto responsabile, passivamente CP_2 Controparte_3
legittimato rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dalla parte attrice.
Del resto, non è condivisibile la censura dell'appellante, secondo la quale vi sarebbe in atti la prova documentale, da cui poter ricavare che il sinistro stradale de quo fosse certamente avvenuto nel territorio della Provincia di e non in quello della Provincia di ritenendo il Collegio che tale prova non CP_1 CP_2
possa ritenersi essere stata fornita né possa essere ricavata: a) dal verbale di constatazione di danneggiamento, stilato a seguito dell'evento lesivo in questione, redatto il 28 aprile 2010 dai Carabinieri della Stazione di Cancello Scalo, intervenuti in loco soltanto dopo l'essersi verificato tale incidente, nel quale i verbalizzanti, tra l'altro, puntualizzavano: “Giova precisare che il veicolo in questione era stato spostato dal luogo di fermata, dopo l'urto, pertanto, non si è proceduto ai rilievi planimetrici”; b) dallo schizzo planimetrico allegato al rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro stradale de quo, redatto il 28 aprile 2010 dai medesimi
Carabinieri della Stazione di Cancello Scalo, intervenuti in loco dopo tale incidente, i quali, nonostante per loro stessa ammissione non avessero eseguito i rilievi planimetrici, rappresentavano graficamente la buca sulla Strada provinciale 34, denominata Via Polvica, sul margine destro della corsia di marcia in direzione
Marigliano (Na), subito dopo la ivi riportata graficamente strada secondaria, non asfaltata, adiacente al civico n. 23 di Via Polvica, indicato, però, nel riquadro “A - Localizzazione” e nel riquadro “I - DINAMICA”, come il punto, in cui sarebbe avvenuto l'incidente, posizionato e disegnato tale punto, di fatto, a notevole distanza rispetto alla lamentata buca in questione, e non graficamente a ridosso al civico n. 23 di Via Polvica;
c) dall'attestato rilasciato il 25 agosto 2010 dal Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Felice
a Cancello, il quale ivi riportava testualmente: “Che la Via Polvica, ricadente nel territorio di questo Comune
è strada provinciale”, ma nulla precisava rispetto all'appartenenza della detta Via Polvica, costituente la
Strada provinciale 34, in parte qua si estende al di fuori dal centro abitato del Comune di San Felice a Cancello, non essendosi il sinistro stradale in questione verificatosi nel centro urbano di tale Comune, come dichiarato dai due testimoni escussi nella fase del primo grado del giudizio.
Nemmeno gli esiti della prova testimoniale corroborano la tesi difensiva della parte appellante, atteso che, invero, i testimoni addotti dall'attore ed escussi nel corso dell'udienza del 4 giugno 2012, pur
8 avendo riferito di avere assistito al verificarsi dell'evento lesivo, per cui v'è causa, determinato, a loro dire, dalla presenza di una lunga buca, colma d'acqua, non segnalata, posizionata dopo una doppia curva, lungo il margine destro della corsia di marcia percorsa da , la cui autovettura si ribaltava, finendo la Parte_1 sua corsa nell'altra corsia di marcia, benché la sua andatura non fosse superiore ai 50/60 km/h, non fornivano alcun chiarimento risolutivo in ordine al luogo esatto dell'incidente stradale de quo, avendo sul punto: a) il teste riferito che tale evento lesivo si fosse verificato sulla strada provinciale “Cancello Testimone_1
Scalo/Nola, in San Felice a Cancello, a confine con Acerra (Na)”, fuori dal centro abitato, in aperta campagna, al confine tra la Provincia di e quella di avendo precisato, altresì, “anche se non sono certo CP_1 CP_2
con una tale precisione”; b) dichiarato che “… il luogo del sinistro è al confine tra San Felice a CP_5
Cancello (Ce) ed Acerra (Na).”
Conseguentemente, sulla base di quanto sopra, è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria di parte istante, fatta valere nel presente giudizio, attesa l'insanabile incertezza sul luogo ove si verificò il sinistro stradale dedotto in citazione, che rende non possibile l'individuazione dell'Ente pubblico passivamente legittimato rispetto alla domanda attrice.
Tale incertezza incide negativamente nell'identificazione di uno degli indefettibili elementi costitutivi della domanda risarcitoria, destinata a ridondare negativamente sulla posizione processuale dell'attore- appellante, sulla quale incombe l'onere di precisa allegazione e prova del fatto storico in tutte le sue connotazioni spazio-temporali.
Pertanto, la carenza di prova circa il fatto storico del sinistro stradale de quo, così come allegato, esclude, in applicazione del comma 1 dell'art. 2697 c.c., secondo il quale: “Chi vuol far valere in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, la fondatezza della domanda attrice, in considerazione della consequenziale valutazione della mancanza di prova circa l'esistenza del nesso etiologico tra la res in custodia di entrambi gli enti pubblici convenuti e l'evento dannoso, necessario ai fini della declaratoria della responsabilità risarcitoria sia ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c.
6. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito anche in ordine alla disamina dei presupposti circa la liquidazione del c.d. quantum debeatur - la sentenza gravata, la cui motivazione va corretta nei termini di cui innanzi, resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della stessa.
7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
9 7.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di , rispettivamente in favore della e della Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del
[...] valore del petitum (da € 5.200.01 ad € 26.000.00), delle fasi processuali eseguite, e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo
2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147.
7.2. - L'accoglimento del primo motivo di gravame esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte appellante integralmente soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2055/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata Parte_1
il giorno 11 giugno 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della , in persona del Parte_1 Controparte_1
presidente pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna alla rifusione, in favore della in persona Parte_1 Controparte_3
del sindaco metropolitano pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi
€ 5.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
11 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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