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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. AT Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 7908/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Alexander Beecroft
Domicilio eletto: Genova, Largo San Giuseppe n. 3/16 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) CodiceFiscale_2
Difensore: avv. Francesco Demartini
Domicilio eletto: Chiavari, Via Nino Bixio 19/11 presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI:
Le parti: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 11.02.2025
1 Il Pubblico Ministero: come da atto di intervento del 18.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la madre Parte_1
o la moglie) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto, in Camogli (GE) il 30.08.1998, matrimonio concordatario, registrato presso il Comune di Camogli (Atto n.73, P. II, S.A, Anno 1998) con ; Controparte_1
- Che dall'unione nascevano a Genova i figli , il 09.06.2000; , Per_1 Per_2 il 11.06.2003 e AT, il 25.03.2005;
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale omologata con decreto del Tribunale di Genova del 24.09.2021, nel procedimento R.G. n. 1849/20, alle condizioni ivi indicate con previsione di un contributo di mantenimento a carico della madre per i figli AT e (rimasti ad Per_2 abitare col padre) dell'importo mensile di complessivi € 600,00, oltre al mantenimento diretto da parte di genitori del figlio;
Per_1
- Di essere titolare di impresa individuale che, sotto l'insegna “Pan Per Focaccia”, esercita attività di somministrazione di generi alimentari e bevande a Genova, percependo i redditi risultanti dalle dichiarazioni prodotte;
- Che tutti e tre i figli sono economicamente indipendenti in quanto Per_1
e AT prestano attività lavorativa retribuita presso la ditta della madre, mentre lavora come operaio presso la società “Eolo Marine” di Genova;
Per_2
- Che il sig. ercepisce rendite mensili che gli derivano dalla locazione CP_1 di immobili e terreni, siti a Genova e Rapallo;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio,
- La revoca dell'assegno posto a carico dei genitori dal verbale di separazione a titolo di contributo al mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3
n quanto tutti economicamente indipendenti.
[...]
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre o il marito) si costituiva Controparte_1 allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che solo il figlio è autosufficiente economicamente in quanto occupato Per_2 presso la Società Eolo di Genova, mentre il figlio è attualmente Per_1 disoccupato così come il figlio AT che vive con il padre,
2 - Di svolgere lavori saltuari non essendo sufficienti gli importi degli affitti ricevuti dagli immobili di cui è proprietario,
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- Previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli e AT Per_2 non ancora economicamente autosufficienti, la previsione a carico della ricorrente di un contributo di mantenimento per i figli nella misura meglio vista e quantomeno corrispondente all'importo stabilito in sede di separazione consensuale, oltre al 50% per le spese straordinarie relative ai figli
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 11.02.2025 le parti dichiaravano che non sussistono possibilità di riconciliazione, insistevano nella richiesta di divorzio e davano entrambe atto del fatto che i loro tre figli, tutti maggiori di età, sono oggi economicamente indipendenti.
Le parti concordavano quindi per la revoca delle disposizioni stabilite in sede di separazione relative al contributo al mantenimento a carico della moglie e alle spese straordinarie a far data dalla domanda di divorzio, concordando altresì la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione e sono concordi nella domanda di divorzio.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
All'udienza del 11.02.2025 hanno dato atto concordemente che tutti e tre i loro figli sono oggi economicamente indipendenti e, conseguentemente, si sono accordate per la revoca delle disposizioni stabilite in sede di separazione relative al contributo
3 al mantenimento dei figli a carico della moglie e alle spese straordinarie per i figli a far data dalla domanda di divorzio, con la compensazione delle spese di giudizio.
Tali condizioni possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Viste le conclusioni del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel
Comune di Camogli (GE) il 30.08.1998, registrato presso il Comune di Camogli (Atto n.73 P. II S.A Anno 1998) da
(c. f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(c. f. ), nato a [...], l'[...] Controparte_1 C.F._3
OMOLOGA
la seguente condizione relativa al regime di mantenimento dei figli, concordata tra le parti:
- Le parti concordano per la revoca delle disposizioni stabilite in sede di separazione relative al contributo ordinario al mantenimento a carico della moglie e alle spese straordinarie a far data dalla domanda di divorzio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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