Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1995, n. 54
CASS
Sentenza 13 gennaio 1995

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Massime1

Qualora in grado di appello venga affermata, nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, la sussistenza, esclusa nel primo giudizio, di uno dei reati per il quali l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., impone la custodia cautelare in carcere, ai fini della decisione sullo "status libertatis" dell'imputato deve aversi riguardo non già al suddetto art. 275, poiché non si verte in tema di prima applicazione di una misura cautelare di coercizione personale, bensì all'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che prevede la modifica peggiorativa della precedente misura in corso quando risultino aggravate le esigenze cautelari; ne consegue che la pura e semplice intervenuta condanna per uno dei reati predetti, non accompagnata da alcun elemento sintomatico dell'emergere di qualche evenienza negativamente influente sulle esigenze cautelari, non può essere idonea a modificare il quadro giuridico-processuale esistente al momento della concessione degli arresti domiciliari ed a fondare il ripristino della custodia in carcere.

Commentario1

  • 1La disciplina della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere
    Ricardo Carrara D'Albi' · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1995, n. 54
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54
Data del deposito : 13 gennaio 1995

Testo completo