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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1126/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3890/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15665/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890782052590272 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame la CI SpA propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 15665, depositata l'11 novembre 2024 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da Resistente_1 per impugnare la COMUNICAZIONE PREVENTIVA di ISCRIZIONE di FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890782052590272, notificatagli da essa Società - Concessionaria per la Riscossione delle Entrate per il Comune di GIUGLIANO in Campania - il 06/10/2023, successivamente all'INGIUNZIONE n. 202074051239371812817515, per l'importo totale di euro 1.286,38, a titolo, a suo dire, di TASSA AUTOMOBILISTICA a.i. 2014.
Il contribuente ha lamentato: la carenza di legittimazione attiva della CI, non essendo iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli
Enti locali di cui al DM n. 289/2000; la violazione del principio di proporzionalità, essendo minacciato il FA su tre veicoli per un presunto credito di soli euro 1.286,38; l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico;
la decadenza dal potere accertativo e la prescrizione triennale della pretesa.
Il primo Giudice – stante la mancata prova della notifica di qualsivoglia atto prodromico, essendo rimasti contumaci sia la Municipia che il Comune – ha, in accoglimento del ricorso, annullato l'opposto PFA e condannato solidalmente i convenuti alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza n. 15665/29/2024, risulta proposto il presente appello dalla CI, che insiste per la rituale notifica della prodromica Ingiunzione nel 2021, con consegna alla moglie del contribuente, sig.ra Nominativo_1, come da copia della relata che si allega.
A tal ultimo proposito – evidenzia l'appellante – il deposito in appello di documentazione nuova è, nello specifico, ammesso, essendo stato il ricorso di primo grado notificato il 24/11/2023, con conseguente inapplicabilità delle preclusioni di cui al nuovo art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, come da recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 36/2025.
Alcuna prescrizione, pertanto, può dirsi realizzata.
Sottolinea, infine, la propria legittimazione attiva all'accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di
Giugliano, essendo regolarmente iscritta all'Albo dei soggetti a tanto abilitati di cui al DM n. 289/2000.
Chiede, dunque, il riconoscimento della legittimità dell'opposto PFA e la vittoria delle spese di lite.
Il 28/10/2025 si costituisce il contribuente, che eccepisce sia l'inammissibilità dell'appello, in quanto generico, sia l'infondatezza dello stesso, avendo correttamente il primo Giudice accolto il ricorso non essendosi costituita la CI.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. La prima questione da esaminare riguarda l'ammissibilità o meno della documentazione depositata per la prima volta in questo grado dalla CI, nonostante trattasi di documentazione pregressa che la Società, costituendosi in primo grado, avrebbe potuto ivi depositare.
Orbene, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023: quindi, dopo il 4 gennaio 2024.
La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto irragionevole la norma – art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023 – nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto, in quanto incidente sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.
Nello specifico, il giudizio di primo grado, come rilevato anche dalla Società e dal contribuente non contestato,
è stato instaurato il 24/11/2023, con la notifica del ricorso: dunque, si applica la vecchia formulazione dell'art. 58 D.Lgs. 546/92, che, al secondo comma, ammette senza limiti la produzione di nuovi documenti in appello.
2. Ammessa la suddetta documentazione, occorre valutare la sua capacità di provare la rituale notifica all'hodie appellato della Ingiunzione prodromica al PFA opposto.
A parere del Collegio, tale prova può dirsi positivamente raggiunta, risultando dalla copia della relata allegata – non oggetto di qualsivoglia contestazione da parte del contribuente (che si è limitato nelle proprie controdeduzioni ad eccepire la correttezza della gravata sentenza stante la mancata costituzione della CI in primo grado) - la consegna del suddetto atto alla di lui moglie, sig.ra Nominativo_1, avvenuta in data 30/10/2021.
La mancata opposizione di tale Nominativo_2 ha comportato la sanatoria di eventuali vizi pregressi ed il decorso di nuovi termini prescrizionali, di certo non scaduti alla data di notifica del PFA de quo (06/10/2023).
A tal ultimo riguardo, va evidenziato che trattasi di prescrizione quinquennale, vertendosi in tema di TARI e giammai di Tassa Automobilistica, come vorrebbe il contribuente: del resto, non potrebbe essere altrimenti, essendo il Bollo Auto di competenza della Regione e non del Comune, per il quale, nello specifico, la Municipia agisce.
Prescindendo da qualsivoglia giudizio di fondatezza, le eccezioni di carenza di legittimazione attiva della
Municipia e di violazione del principio della proporzionalità, non essendo state ribadite in appello da parte del contribuente, si intendono da questi rinunciate.
Rebus sic stantibus, l'appello va accolto.
3. Il deposito solo in appello della documentazione a riprova della compiuta notifica dell'atto prodromico al PFA opposto giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara legittimo e tempestivo il PFA opposto;
- compensa le spese di lite per entrambi i gradi.
Così deciso in Napoli il 22 gennaio 2026
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3890/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15665/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890782052590272 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 438/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame la CI SpA propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 15665, depositata l'11 novembre 2024 e non notificata - con la quale è stata accolta la domanda a suo tempo proposta da Resistente_1 per impugnare la COMUNICAZIONE PREVENTIVA di ISCRIZIONE di FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051890782052590272, notificatagli da essa Società - Concessionaria per la Riscossione delle Entrate per il Comune di GIUGLIANO in Campania - il 06/10/2023, successivamente all'INGIUNZIONE n. 202074051239371812817515, per l'importo totale di euro 1.286,38, a titolo, a suo dire, di TASSA AUTOMOBILISTICA a.i. 2014.
Il contribuente ha lamentato: la carenza di legittimazione attiva della CI, non essendo iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli
Enti locali di cui al DM n. 289/2000; la violazione del principio di proporzionalità, essendo minacciato il FA su tre veicoli per un presunto credito di soli euro 1.286,38; l'omessa notifica di qualsivoglia atto prodromico;
la decadenza dal potere accertativo e la prescrizione triennale della pretesa.
Il primo Giudice – stante la mancata prova della notifica di qualsivoglia atto prodromico, essendo rimasti contumaci sia la Municipia che il Comune – ha, in accoglimento del ricorso, annullato l'opposto PFA e condannato solidalmente i convenuti alle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza n. 15665/29/2024, risulta proposto il presente appello dalla CI, che insiste per la rituale notifica della prodromica Ingiunzione nel 2021, con consegna alla moglie del contribuente, sig.ra Nominativo_1, come da copia della relata che si allega.
A tal ultimo proposito – evidenzia l'appellante – il deposito in appello di documentazione nuova è, nello specifico, ammesso, essendo stato il ricorso di primo grado notificato il 24/11/2023, con conseguente inapplicabilità delle preclusioni di cui al nuovo art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, come da recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 36/2025.
Alcuna prescrizione, pertanto, può dirsi realizzata.
Sottolinea, infine, la propria legittimazione attiva all'accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di
Giugliano, essendo regolarmente iscritta all'Albo dei soggetti a tanto abilitati di cui al DM n. 289/2000.
Chiede, dunque, il riconoscimento della legittimità dell'opposto PFA e la vittoria delle spese di lite.
Il 28/10/2025 si costituisce il contribuente, che eccepisce sia l'inammissibilità dell'appello, in quanto generico, sia l'infondatezza dello stesso, avendo correttamente il primo Giudice accolto il ricorso non essendosi costituita la CI.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, dandosi lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1. La prima questione da esaminare riguarda l'ammissibilità o meno della documentazione depositata per la prima volta in questo grado dalla CI, nonostante trattasi di documentazione pregressa che la Società, costituendosi in primo grado, avrebbe potuto ivi depositare.
Orbene, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale, sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, la disciplina delle prove in appello dettata dall'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come novellato, si applica ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023: quindi, dopo il 4 gennaio 2024.
La Corte Costituzionale, infatti, ha ritenuto irragionevole la norma – art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023 – nella parte in cui prescrive che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal 5 gennaio 2024, il giorno successivo all'entrata in vigore di detto decreto, in quanto incidente sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi in giudizi iniziati in vigenza della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento delle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.
Nello specifico, il giudizio di primo grado, come rilevato anche dalla Società e dal contribuente non contestato,
è stato instaurato il 24/11/2023, con la notifica del ricorso: dunque, si applica la vecchia formulazione dell'art. 58 D.Lgs. 546/92, che, al secondo comma, ammette senza limiti la produzione di nuovi documenti in appello.
2. Ammessa la suddetta documentazione, occorre valutare la sua capacità di provare la rituale notifica all'hodie appellato della Ingiunzione prodromica al PFA opposto.
A parere del Collegio, tale prova può dirsi positivamente raggiunta, risultando dalla copia della relata allegata – non oggetto di qualsivoglia contestazione da parte del contribuente (che si è limitato nelle proprie controdeduzioni ad eccepire la correttezza della gravata sentenza stante la mancata costituzione della CI in primo grado) - la consegna del suddetto atto alla di lui moglie, sig.ra Nominativo_1, avvenuta in data 30/10/2021.
La mancata opposizione di tale Nominativo_2 ha comportato la sanatoria di eventuali vizi pregressi ed il decorso di nuovi termini prescrizionali, di certo non scaduti alla data di notifica del PFA de quo (06/10/2023).
A tal ultimo riguardo, va evidenziato che trattasi di prescrizione quinquennale, vertendosi in tema di TARI e giammai di Tassa Automobilistica, come vorrebbe il contribuente: del resto, non potrebbe essere altrimenti, essendo il Bollo Auto di competenza della Regione e non del Comune, per il quale, nello specifico, la Municipia agisce.
Prescindendo da qualsivoglia giudizio di fondatezza, le eccezioni di carenza di legittimazione attiva della
Municipia e di violazione del principio della proporzionalità, non essendo state ribadite in appello da parte del contribuente, si intendono da questi rinunciate.
Rebus sic stantibus, l'appello va accolto.
3. Il deposito solo in appello della documentazione a riprova della compiuta notifica dell'atto prodromico al PFA opposto giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara legittimo e tempestivo il PFA opposto;
- compensa le spese di lite per entrambi i gradi.
Così deciso in Napoli il 22 gennaio 2026
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO