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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14729/2023 RG. promossa da:
(1) nato a [...] - BA (Brasile) il 19/03/1988, CPF Controparte_1
[codice fiscale brasiliano] n° , residente a [...], C.F._1 Snto Antônio, Cond Colina Park, T7A, ap 04, CAP 45.602-018; in proprio e, con
[...]
nata a [...] - BA (Brasile) il 07/07/1989, CPF [codice Controparte_2 fiscale brasiliano] n° , residente nello stesso indirizzo, in qualità di genitori che C.F._2 esercitano la responsabilità genitoriale, anche a nome e per conto del figlio minore di età
[...]
nato a [...] - BA (Brasile) il 06/06/2022, CPF [codice fiscale Persona_1 brasiliano] n° , residente con i genitori;
C.F._3
(2) nato a [...] - ES (Brasile) il 13/05/1991, Controparte_3 CPF [codice fiscale brasiliano] n° , residente a [...] de Almeida, 702B, Três Barras, CAP 29.907-060; in proprio e, con Controparte_4
nata a [...] - SP (Brasile) il 02/07/1992, CPF [codice fiscale
[...] brasiliano] n° , residente allo stesso indirizzo, in qualità di genitori che esercitano la C.F._5 responsabilità genitoriale, anche a nome e per conto del figlio minore di età
[...]
nato a [...] - ES (Brasile) l'11/12/2012, residente con i genitori;
Persona_2
(3) nato a [...] - ES (Brasile) il 22/11/1992, CPF Controparte_5
[codice fiscale brasiliano] n° , residente a [...] de Oliveira Neves, 13, Santo Antônio, CAP 29.941-515;
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. BERTORELLI ELISA con domicilio eletto in VIA VOLTURNO 15 25034 ORZINUOVI contro
Controparte_6
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO pagina 1 di 6 * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“(1) In via principale, nel merito, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, dichiarare che gli odierni ricorrenti nato a [...] - BA Controparte_1 (Brasile) il 19/03/1988, nato a [...] - BA (Brasile) il Persona_1 06/06/2022, nato a [...] - ES (Brasile) il Controparte_3 13/05/1991, nato a [...] - ES (Brasile) l'11/12/2012, e Persona_2
nato a [...] - ES (Brasile) il 22/11/1992 sono cittadini Controparte_5 italiani dalla nascita;
e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_6 Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
(2) In ogni caso, voglia altresì condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori)”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 10/11/2023, i ricorrenti, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.2) Persona_3 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 20/03/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 14/03/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 03/12/2025, note di trattazione per l'udienza del 10/12/2025, tenutasi in modalità c.d. cartolare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Albareto, in provincia di Parma: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna. pagina 2 di 6 Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_6 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata e/o tramite l'accesso al portale prenot@mi i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in Brasile, senza esito, deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa,
pagina 3 di 6 non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“(1) Gli odierni ricorrenti sono tutti discendenti, senza alcuna interruzione nella linea di trasmissione dello status civitatis, di cittadino italiano nato nel Comune di ALBARETO Persona_3 (provincia di Parma) l'11 maggio 1862, figlio di e come di Persona_4 Persona_5 seguito rappresentato, documentato e riepilogato nell'albero genealogico che si produce (Doc_01 e Doc_02).
(2) cittadino italiano per nascita altresì denominato o Persona_3 Persona_6 Per_7
è successivamente emigrato in Brasile ove è deceduto senza aver perso né rinunciato alla
[...] cittadinanza italiana e non si è naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal relativo certificato negativo di naturalizzazione emesso con tutte le variazioni del nome riscontrate nei vari certificati (Doc_03); pertanto, ha trasmesso il proprio status civitatis al figlio nato a [...]_8 MA – ES (Brasile) il 09/01/1904 (Doc_04).
(3) Quest'ultimo il 21/11/1923 a ÃO MA – ES (Brasile) ha contratto matrimonio con
[...]
, cittadina brasiliana (Doc_05). Persona_9
(4) Dalla loro unione coniugale è nato il [...] a [...] – ES (Brasile) il figlio Per_10 Doc_06).
[...]
(5) Egli il 02/09/1950 a ÃO MA – ES (Brasile) ha contratto matrimonio con Persona_11
(Doc_07). Quest'ultima in virtù del matrimonio ha adottato il cognome del marito, diventando
[...]
Hanno avuto tre figli: , e Persona_12 Persona_13 Persona_14 [...]
, come segue. Per_15
1. è nato il [...] a [...]écia – ES (Brasile) (Doc_08) e il 27/06/1983 Persona_13 a OL – BA (Brasile) (Doc_09). Ella in virtù del matrimonio ha Persona_16 adottato il cognome del marito, diventando . Persona_17
Dalla loro unione coniugale è nato il [...] a [...] – BA (Brasile) il figlio
[...]
(Doc_10), sposatosi il 09/02/2019 a Itabuna – BA(Brasile) - rito religioso poi Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile in data 01/03/2019 - con Persona_18
(Doc_11). Egli è ricorrente anche in nome e per conto del figlio minore
[...] [...]
nato a [...] - BA (Brasile) il 06/06/2022 (Doc_12). Persona_1
2. è nato il [...] a [...]écia – ES (Brasile) (Doc_13). Suo Persona_14 figlio, , è nato il [...] a [...] – ES (Brasile) Controparte_3 (Doc_14) e si è sposato il 21/07/2012 con (Doc_15), che in virtù del Controparte_4 matrimonio ha adottato il cognome del marito, diventando . Egli Controparte_4
pagina 4 di 6 è ricorrente anche in nome e per conto del figlio minore Persona_2 nato a [...] - ES (Brasile) l'11/12/2012 (Doc_16).
3. è nata il [...] a [...]écia – ES (Brasile) (Doc_17) e il 19/12/1983 a Persona_15 ÃO MA – ES (Brasile) (Doc_18). Ella in virtù del matrimonio ha adottato il Persona_19 cognome del marito, diventando . Dalla loro unione coniugale è nato a [...]_20 MA - ES (Brasile) il 22/11/1992 il figlio (Doc_19), ricorrente”. Controparte_5
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla Persona_3 cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_6 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_3
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_6
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nato a [...] - BA (Brasile) il 19/03/1988 Controparte_1
nato a [...] - BA (Brasile) il 06/06/2022 Persona_1
nato a [...] - ES (Brasile) il 13/05/1991 Controparte_3
nato a [...] - ES (Brasile) l'11/12/2012 Persona_2
nato a [...] - ES (Brasile) il 22/11/1992 Controparte_5 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 10/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 14729/2023 RG. promossa da:
(1) nato a [...] - BA (Brasile) il 19/03/1988, CPF Controparte_1
[codice fiscale brasiliano] n° , residente a [...], C.F._1 Snto Antônio, Cond Colina Park, T7A, ap 04, CAP 45.602-018; in proprio e, con
[...]
nata a [...] - BA (Brasile) il 07/07/1989, CPF [codice Controparte_2 fiscale brasiliano] n° , residente nello stesso indirizzo, in qualità di genitori che C.F._2 esercitano la responsabilità genitoriale, anche a nome e per conto del figlio minore di età
[...]
nato a [...] - BA (Brasile) il 06/06/2022, CPF [codice fiscale Persona_1 brasiliano] n° , residente con i genitori;
C.F._3
(2) nato a [...] - ES (Brasile) il 13/05/1991, Controparte_3 CPF [codice fiscale brasiliano] n° , residente a [...] de Almeida, 702B, Três Barras, CAP 29.907-060; in proprio e, con Controparte_4
nata a [...] - SP (Brasile) il 02/07/1992, CPF [codice fiscale
[...] brasiliano] n° , residente allo stesso indirizzo, in qualità di genitori che esercitano la C.F._5 responsabilità genitoriale, anche a nome e per conto del figlio minore di età
[...]
nato a [...] - ES (Brasile) l'11/12/2012, residente con i genitori;
Persona_2
(3) nato a [...] - ES (Brasile) il 22/11/1992, CPF Controparte_5
[codice fiscale brasiliano] n° , residente a [...] de Oliveira Neves, 13, Santo Antônio, CAP 29.941-515;
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. BERTORELLI ELISA con domicilio eletto in VIA VOLTURNO 15 25034 ORZINUOVI contro
Controparte_6
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO pagina 1 di 6 * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“(1) In via principale, nel merito, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, dichiarare che gli odierni ricorrenti nato a [...] - BA Controparte_1 (Brasile) il 19/03/1988, nato a [...] - BA (Brasile) il Persona_1 06/06/2022, nato a [...] - ES (Brasile) il Controparte_3 13/05/1991, nato a [...] - ES (Brasile) l'11/12/2012, e Persona_2
nato a [...] - ES (Brasile) il 22/11/1992 sono cittadini Controparte_5 italiani dalla nascita;
e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_6 Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
(2) In ogni caso, voglia altresì condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori)”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 10/11/2023, i ricorrenti, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] (doc.n.2) Persona_3 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 20/03/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 14/03/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato, in data 03/12/2025, note di trattazione per l'udienza del 10/12/2025, tenutasi in modalità c.d. cartolare, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Sul punto è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, e che il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Albareto, in provincia di Parma: sussiste dunque la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Bologna. pagina 2 di 6 Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015).
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_6 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata e/o tramite l'accesso al portale prenot@mi i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia in Brasile, senza esito, deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa,
pagina 3 di 6 non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“(1) Gli odierni ricorrenti sono tutti discendenti, senza alcuna interruzione nella linea di trasmissione dello status civitatis, di cittadino italiano nato nel Comune di ALBARETO Persona_3 (provincia di Parma) l'11 maggio 1862, figlio di e come di Persona_4 Persona_5 seguito rappresentato, documentato e riepilogato nell'albero genealogico che si produce (Doc_01 e Doc_02).
(2) cittadino italiano per nascita altresì denominato o Persona_3 Persona_6 Per_7
è successivamente emigrato in Brasile ove è deceduto senza aver perso né rinunciato alla
[...] cittadinanza italiana e non si è naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal relativo certificato negativo di naturalizzazione emesso con tutte le variazioni del nome riscontrate nei vari certificati (Doc_03); pertanto, ha trasmesso il proprio status civitatis al figlio nato a [...]_8 MA – ES (Brasile) il 09/01/1904 (Doc_04).
(3) Quest'ultimo il 21/11/1923 a ÃO MA – ES (Brasile) ha contratto matrimonio con
[...]
, cittadina brasiliana (Doc_05). Persona_9
(4) Dalla loro unione coniugale è nato il [...] a [...] – ES (Brasile) il figlio Per_10 Doc_06).
[...]
(5) Egli il 02/09/1950 a ÃO MA – ES (Brasile) ha contratto matrimonio con Persona_11
(Doc_07). Quest'ultima in virtù del matrimonio ha adottato il cognome del marito, diventando
[...]
Hanno avuto tre figli: , e Persona_12 Persona_13 Persona_14 [...]
, come segue. Per_15
1. è nato il [...] a [...]écia – ES (Brasile) (Doc_08) e il 27/06/1983 Persona_13 a OL – BA (Brasile) (Doc_09). Ella in virtù del matrimonio ha Persona_16 adottato il cognome del marito, diventando . Persona_17
Dalla loro unione coniugale è nato il [...] a [...] – BA (Brasile) il figlio
[...]
(Doc_10), sposatosi il 09/02/2019 a Itabuna – BA(Brasile) - rito religioso poi Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile in data 01/03/2019 - con Persona_18
(Doc_11). Egli è ricorrente anche in nome e per conto del figlio minore
[...] [...]
nato a [...] - BA (Brasile) il 06/06/2022 (Doc_12). Persona_1
2. è nato il [...] a [...]écia – ES (Brasile) (Doc_13). Suo Persona_14 figlio, , è nato il [...] a [...] – ES (Brasile) Controparte_3 (Doc_14) e si è sposato il 21/07/2012 con (Doc_15), che in virtù del Controparte_4 matrimonio ha adottato il cognome del marito, diventando . Egli Controparte_4
pagina 4 di 6 è ricorrente anche in nome e per conto del figlio minore Persona_2 nato a [...] - ES (Brasile) l'11/12/2012 (Doc_16).
3. è nata il [...] a [...]écia – ES (Brasile) (Doc_17) e il 19/12/1983 a Persona_15 ÃO MA – ES (Brasile) (Doc_18). Ella in virtù del matrimonio ha adottato il Persona_19 cognome del marito, diventando . Dalla loro unione coniugale è nato a [...]_20 MA - ES (Brasile) il 22/11/1992 il figlio (Doc_19), ricorrente”. Controparte_5
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano, né aver rinunciato alla Persona_3 cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_6 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_3
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_6
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nato a [...] - BA (Brasile) il 19/03/1988 Controparte_1
nato a [...] - BA (Brasile) il 06/06/2022 Persona_1
nato a [...] - ES (Brasile) il 13/05/1991 Controparte_3
nato a [...] - ES (Brasile) l'11/12/2012 Persona_2
nato a [...] - ES (Brasile) il 22/11/1992 Controparte_5 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 10/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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