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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1720 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
MELEGARI ANDREA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 24/09/2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 9/06/2025 dava atto di aver Parte_1 avuto una relazione sentimentale con dalla quale in data CP_1
11/11/2019 nasceva il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
la ricor- Per_1 rente proseguiva narrando che la relazione sentimentale con il padre del minore si era progressivamente deteriorata, portando alla fine della convivenza tra loro.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di regolamentare i rapporti pa- rentali e economici tra le parti in conformità alle condizioni concordate dalle stes- se con una scrittura privata del 27/12/2023 a cui, a suo dire, il padre non aveva da- to puntuale attuazione.
Si costituiva in giudizio , il quale dava atto delle sopravvenienze CP_1 intervenute a seguito della sottoscrizione della suddetta scrittura, instando per una diversa regolamentazione del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore.
All'udienza fissata in data 24/09/2025 per l'esperimento di un tentativo di conci- liazione, le parti, presenti personalmente, confermavano di non volersi riconciliare e, dopo breve discussione, concordavano di definire in via conciliativa il presente giudizio alle seguenti condizioni:
- previsione di un regime di affido condiviso del figlio minore, con collocazio- ne prevalente presso la madre;
- regolamentazione delle visite paterne secondo quanto prospettato da entram- be le parti nei rispettivi scritti difensivi (punti 2, 3, 4 e 5 della comparsa di ri- sposta del resistente);
- determinazione di un contributo a carico del padre per il mantenimetno del figlio minore nella misura di € 250,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dalla data della domanda (giugno 2025), oltre al 50% delle spese straordina- rie disciplinate secondo il protocollo del Tribunale;
- compensazione integrale delle spese del giudizio.
I rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità alle suddette con- dizioni, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termi- ni per scritti conclusivi.
pagina 2 di 8 La causa veniva, quindi, assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 16/10/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di caratte- re imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posi- zioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali, dispone in conformità.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dispone che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno en- trambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse del minore, dispone che lo stesso abbia resi- denza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
3. dispone che il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, abbia diritto di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- due giorni a settimana, il lunedì ed il venerdì, dall'uscita da scuola o dalla casa della madre quando il minore non si reca a scuola, alla mattina succes- siva con rientro a scuola o alla residenza della madre quando il minore non si reca a scuola;
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, con rien- tro a scuola o alla casa della madre quando il minore non si reca a scuola;
- vacanze di Natale: suddivise a metà tra i genitori, il figlio starà con la madre il 24.12 fino al pranzo del 25.12 e col padre dalle ore 16 del 25.12 fino alla pagina 3 di 8 mattina del 27.12 con rientro a casa della madre;
il figlio starà con uno dei genitori ad anni alterni dal mattino del 31.12 fino alla sera del 06.01;
- vacanze di Pasqua: suddivise a metà tra i genitori, il figlio starà col padre dal sabato fino al pranzo della domenica e con la madre dalle ore 16 della domenica in avanti;
- vacanze estive: i genitori potranno stare col figlio per due settimane Per_1 ciascuno (dal lunedì alla domenica) anche non consecutive, i relativi periodi saranno concordati tra i genitori anche mediante WhatsApp o sms entro la fine del mese di Aprile dell'anno di riferimento, nei restanti periodi rimane il protocollo di visita annuale. Il bambino potrà frequentare i centri estivi in- dividuati su accordo di entrambi i genitori.
- i periodi di malattia del minore verranno gestiti in alternanza dai genitori, nel primo periodo di eventuale malattia, dal suo inizio fino alla guarigione,
rimarrà con la madre, nel successivo periodo di eventuale malattia, Per_1 dal suo inizio fino alla guarigione, il figlio rimarrà con il padre, e così via a seguire, ferma restando la possibilità di decidere di comune accordo di ri- correre ad una babysitter, dividendo le relative spese.
4. prende atto del diniego del consenso di entrambi i genitori all'espatrio del mi- nore;
5. pone in capo a l'obbligo di corrispondere a CP_1 CP_2
titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di
[...]
€ 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (giu- gno 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Proto- collo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
pagina 4 di 8 • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura pagina 5 di 8 • ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
pagina 6 di 8 • spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri- sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del- la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in- testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
16/10/2025.
pagina 7 di 8 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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