Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34555 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto responsabilità professionale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Laenza, Parte_1
domiciliatario in Napoli, alla via P. Colletta 12;
-Attrice-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Troncone e dall'avv. Controparte_1
Maurizio Barbatelli, domiciliatari in Napoli, alla piazza Giovanni Bovio, 22;
-Convenuto-
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Panni e dall'avv. Luigi Cacciatore, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese, 12;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per l'attore: “insiste per: 1) Nuova CTU collegiale con nomina di Specialista in Chirurgia
Estetica, Medico Legale e Specialista in Psichiatria da individuarsi fuori dal Circondario;
2)
Ammissione della prova per testi sulle circostanze dedotte nelle memorie ex art. 183 c.p.c”; chiede che il Tribunale “dichiari la responsabilità contrattuale del convenuto per violazione del consenso informato e inadempimento nell'esecuzione dei trattamenti e lo condanni per l'effetto al risarcimento dei danni quantificati in € 26.000,00 o nella maggior/minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase ex art. 696 bis c.p.c”;
per il convenuto: come da “conclusioni rassegnate in corso di causa, ivi comprese quelle di cui alla propria comparsa di risposta, … vinte le spese”; per la terza chiamata: “1 - in via principale, rigettare l'azione risarcitoria della Parte_2
nei confronti del … in quanto infondata in fatto ed in diritto”, “2 - In via CP_1
principale alternativa, rigettare la domanda di garanzia del per la Parte_3
prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa dello stesso
… ”; “3 – In via principale ancora alternativa, rigettare la domanda di garanzia CP_1
del per la non operatività della Polizza ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, Parte_3
lett. j), delle condizioni generali”, “4 – In via meramente subordinata, per la estrema ipotesi di ritenuta accoglibilità sia dell'Azione Risarcitoria che della Domanda di Garanzia: 4a – per un verso, determinati e liquidati i danni direttamente ed immediatamente riconducibili alla condotta illecita del … , condannare lo stesso … a pagare alla CP_1 CP_1
… le somme di danaro così determinate e liquidate;
4b – per altro verso, Parte_1
accertare ess[a] tenuta ad indennizzare il … nei Controparte_2 CP_1
seguenti limiti: 4b1 – con esclusione del risarcimento per la mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; 4b2 – per la sola quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
4b3 – con esclusione del 10% dell'importo di ogni sinistro di natura estetica e fisionomica, con il massimo assoluto di € 30.000,00, e fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed
I.V.A., come per legge;
condanna da porsi a carico: - d[i] … in caso di Parte_1
accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto 1; - d[i] … , in Controparte_1
caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 2 e 3”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del 3
processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2.- La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale trae origine dai trattamenti estetici ai quali la ricorrente il 7 e il 23 dicembre del 2016 “era stata sottoposta … presso lo studio del dr.
”, consistenti nell'inoculazione di filler in varie sedi del volto”, “in Controparte_1
assenza di valido consenso informato”, in seguito ai quali, a distanza di “circa due settimane” si era manifestata “una violenta reazione infiammatoria al volto” che l'aveva costretta ad un
“prolungato trattamento farmacologico con antibiotici ed antinfiammatori” e, in seguito a recidive a partire dal gennaio del 2017, ad un intervento chirurgico, il 7.3.2017, “per exeresi del filler inoculato al volto”.
L'attrice ha dedotto la sussistenza di responsabilità del convenuto in quanto “non era dato conoscere la natura del filler inoculatole” e non aveva “ricevuto alcuna informazione sia rispetto al tipo di trattamento che con riguardo ad eventuali complicanze”, né aveva
“sottoscritto un consapevole consenso informato rispetto all'atto chirurgico cui era stata sottoposta, né di aver ricevuto informazioni con altre modalità, poiché, in tal caso, non avrebbe accettato i rischi connessi alle conseguenze poi verificatesi, consistenti” in un
“pregiudizio estetico di grado lieve per apprezzabile accentuazione del profilo dell'emilato sinistro del volto, rispetto al controlato, in corrispondenza della regione zigomatica e naso- geniena” e in una “sindrome nevrotica reattiva equiparabile (…) ad un disturbo post- traumatico da stress”.
3.- È infondata l'istanza della di rinnovazione della consulenza medica eseguita nel Parte_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con nomina di un collegio peritale, atteso che i fatti per cui è causa risalgono a periodo anteriore alla disciplina di cui alla c.d. Legge Gelli Bianco che prevede l'obbligatorietà della nomina di un collegio peritale in sede di CTU per responsabilità medica.
Nella relazione di CTU espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. e depositata il 27.5.2019 ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta (inclusi quelli formulati, nelle pagg. 23 e ss., con riguardo alle osservazioni di parte attrice, cfr., al riguardo, Cass. civ., sez.
VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e 4
qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”), la vicenda clinica dell'attrice è così descritta: la , nel dicembre Parte_1 dell'anno 2016 in data 7-12-2016 e 23- 12-2016 veniva sottoposta a consulenza estetica ed ai trattamenti estetici mediante inoculazione di filler in regione zigomatica, naso-geniena, labbra e perioculare da parte del dott. presso lo studio sito in Napoli alla Controparte_1
via Chiatamone n. 23”; l'attrice “a distanza di circa 15 giorni dall'ultimo trattamento estetico manifestò una reazione infiammatoria che costrinse la … a rivolgersi alle cure del Parte_1
dott. il quale, come riferito in anamnesi dalla stessa iniettava CP_1 Parte_1
ialuronidasi e consigliava di assumere cortisonici come risulta dalla prescrizione, allegata in atti in data 27-1-2017. Nel mese di febbraio si rivolgeva ad altro specialista … che consigliava di proseguire terapia antibiotica ed anti-infiammatoria ed obiettivava tumefazioni rotondeggianti, della grandezza tra 1 e 2,5 cm, al volto. L'esame ecografico del febbraio 2017 confermava presenza di pseudonodularità a struttura non perfettamente omogenea da esiti di infezione di filler. Nel mese di marzo 2017 si ricoverava presso la ed era sottoposta ad Controparte_3
evacuazione di materiale denso in corrispondenza del canto esterno occhio sinistro, della regione zigomatica periorbitale e temporale sinistra, alla piega nasogeniena sinistra ed alla palpebra inferiore. L'esame colturale sul materiale asportato dava esito negativo. Veniva dimessa con proseguo di terapia antibiotica ed infiammatoria”.
Il CTU ha specificato che “i trattamenti di Filler sono diventati di routine, con risultati soddisfacenti nella stragrande maggioranza dei casi” e però “nessun trattamento cosmetico è infallibile, quindi una componente di rischio del trattamento è inevitabile”, proseguendo che
“nel caso in trattazione è evidente che, in base alla richiesta della paziente di correggere gli inestetismi tipici dell'invecchiamento cutaneo, come le rughe, il trattamento eseguito dal dott.
risultava quello più adeguato ed anche le tipologie filler (acido ialuronico + CP_1
idrossiepatite di calcio) quell[e] più adoperate in ambito di medicina estetica”; “dopo il trattamento estetico … la … ha riportato una complicanza prevista dalla Parte_1
letteratura scientifica nazionale ed internazionale, ossia granulomi sterili (cfr. tampone negativo)”, “eziologicamente correlabili al trattamento estetico del 2016”. Il CTU ha evidenziato, inoltre, che l'attrice, “al raccordo anamnestico peritale, ha riferito che il dott.
ha effettuato iniezione di ialuronidasi ed ha visitato la pz fino al 27-1- 2017 CP_1
allorquando la stessa decideva di affidarsi alle cure di altri sanitari i quali direttamente 5
hanno optato per eseguire l'intervento chirurgico. Si ritiene, quindi, che fino a quan[d]o è stata data la possibilità al dott. di rimediare alla complicanza intercorsa, egli CP_1
ha prontamente riconosciuto la problematica ed ha utilizzato la terapia con ialuronidasi
(come riferito dalla ) e poi terapia cortisonica come da prescrizione allegata”. Parte_1
La consulente nominata Dott.ssa ha, dunque, concluso che “gli esiti morfologici di Per_1
natura estetica riscontrati alla visita medica a carico della … non possono essere Parte_1 addebitabili ad una errata condotta medica del dott. , ma all'instaurarsi di una CP_1
complicanza prevedibile ma non prevenibile e quindi non riconducibile a difetti di tecnica chirurgica, sicché la sua manifestazione non corrisponde in maniera implicita ad un errore tecnico. Tra l'altro la si è rivolta nell'immediato post trattamento alle cure del Parte_2
dott. fino al 27-1-2017. In tale lasso di tempo risulta che lo stesso abbia attivato CP_1
tutte le misure terapeutiche possibili al fine di risolvere la complicanza incorsa, seppur trattasi di un tempo d'azione piuttosto ridotto (solo un mese). Successivamente sono intervenuti altri sanitari e la paziente si è anche sottoposta anche ad intervento di evacuazione di filler nel marzo 2017 presso la ove il chirurgo, all'epoca dei Controparte_3
fatti, ha eseguito evacuazione di materiale denso solo all'emilato sinistro del volto ove erano apprezzabili le pseudo-nodulazioni; allo stato attuale, invero, risulta la persistenza di una sola nodulazione sub-centrimetrica in regione sovra-zigomatica DESTRA che quindi non è correlabile con l'operato del dott. . Allo stato la … presenta i CP_1 Parte_1
seguenti esiti morfologici di natura esclusivamente estetica e non disfunzionale: lieve accentuazione del profilo all'emilato sinistro specie allo zigomo ed al solco naso-genieno rispetto al controlato con minima asimmetria facciale rilevabile a distanza interlocutoria. Si apprezza alla palpazione una nodulazione subcentimetrica in zona sovra zigomatica destra visibile all'osservazione determinanti un pregiudizio estetico di lieve entità. È quindi palese che la nodularità evidenziabile in zona zigomatica destra non può essere messa in rapporto causale con l'operato del dott. del 2016 in quanto l'esame ecografico del post- CP_1 trattamento e la descrizione dell'intervento del marzo 2017 rilevava la presenza di nodularità solo all'emilato sinistro del volto”.
4.- Alla stregua delle chiare ed esaustive risultanze della CTU deve, pertanto, escludersi la sussistenza sia del nesso di causalità tra l'operato del medico e i successivi esiti lesivi lamentati dall'attrice, che dei profili di colpa suscettibili di essere ascritti a carico del primo, cosicchè alcuna responsabilità può essere addebitata al convenuto.
5.- Quanto al lamentato inadempimento riguardo l'acquisizione da parte del di CP_1
un valido consenso informato della paziente alla prestazione sanitaria, giova rilevare che il 6
diritto al consenso informato in ambito sanitario è ora sancito dall'art. 1 L. 219/2017: “1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea […] stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge…3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Già prima della novella legislativa del 2017 il diritto in esame, inteso quale “espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, era stato riconosciuto da C. Cost. sent. n. 438/2008 e da numerose sentenze di legittimità, in forza dei principi posti dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e da diverse norme internazionali (art. 8 CEDU, art. 24 Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20.11.1989, ratificata con L.
27.05.1991 n. 176; art. 5 Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad
Oviedo il 4.04.1997, ratificata con L. 28.03.2001 n. 145; art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 7.12.2000) e nazionali (art. 3 L. 21.10.2005 n. 219 “Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”; art. 6 L.
19.02.2004 n. 40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”; art. 33 L.
23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
La recente Cass. 11.11.2019 n. 28985 così ha riassunto gli aspetti principali di questo danno:
“La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...]. Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione. A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc". In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua 7
duplice componente, morale e relazionale;
B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all'autodeterminazione del paziente;
C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi. In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti [...]: in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile [...] qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte”.
Si tratta dunque di un danno-conseguenza; i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (questi ultimi che superino la soglia di normale tollerabilità) che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione devono essere debitamente allegati e provati dal preteso danneggiato e la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa, derivante esclusivamente dall'omessa informazione (ex multis:
Cass. 28985/2019; Cass. 24471/2020).
Nel caso di specie, il Consulente Tecnico ha rilevato la completezza del consenso informato rilasciato dall'attrice: “risulta dagli Atti di causa allegato consenso informato al predetto trattamento su carta intestata del dott. e firmato in calce dalla … Controparte_1
in cui risulta informazione in merito alla inoculazione della sostanza riempitiva Parte_1
utilizzata (Hyacorp juvederm crystalis) e dei rischi e delle complicanze ad esse associate. Si 8
specifica che trattasi di unico modulo di consenso informato che riporta la seguente dicitura
“7/ 23-12-2016”, come a far intendere che tale modulo valesse sia per il trattamento estetico del 7-12-2016 che del 23-12-2016”. Dalla stessa lettura del c.d. consenso informato prodotto dal convenuto all'atto della sua costituzione in giudizio (cfr. doc. allegato alla comparsa di risposta), peraltro, emerge chiaramente quanto rilevato dal CTU e cioè che la Parte_1
dichiarò, sottoscrivendo il c.d. consenso informato, di essere stata informata circa il trattamento di inoculazione, con specifica indicazione della zona ove doveva avvenire il trattamento e delle sostanze impiegate, nonché delle eventuali specifiche complicanze e reazioni al trattamento. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, il consenso prestato dalla paziente deve ritenersi sufficientemente informato, atteso che le informazioni ivi contenute appaiono del tutto esaurienti e tali da consentire alla paziente di potersi prefigurare esattamente e con chiarezza quello che sarebbe stato l'iter terapeutico e gli eventuali esiti negativi dello stesso.
6.- In conclusione, per le esposte ragioni e in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di
S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709;
Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)], le domande giudiziali proposte dall'attrice vanno rigettate, con conseguente declaratoria di assorbimento della domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto nei confronti Controparte_1
del terzo chiamato in causa.
7-. Sussistono gravi ragioni per compensare tra l'attrice e la terza chiamata le spese di lite, atteso che la chiamata in causa non è stata effettuata nell'interesse dell'attrice. Le restanti spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando: 9
-. Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
-. Dichiara assorbite le domande proposte da nei confronti della terza Controparte_1
chiamata indicata in epigrafe;
-. Condanna al pagamento in favore del convenuto Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in euro 237,00 per spese ed in euro 7.414,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Raffaele Troncone e dell'avv. Maurizio Barbatelli, dichiaratisi anticipatari;
-. Compensa le spese di lite tra l'attrice e la terza chiamata;
-. Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Parte_1
Napoli, 14/04/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE