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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6406/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria e avviso di addebito;
promossa
DA
rappresentata e difesa dagli avv. ti Carmen Di Giacomo e Giovanni Vincenzo Arena;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato;
CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300003472000 notificata in data
26.10.2023 e al sotteso avviso di addebito n. 40020220000799754000 avente ad oggetto contributi “DM
10” anni 2021 e 2022 di competenza dell' CP_1
L'opponente deduceva la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca, omessa notifica dell' avviso di addebito presupposto e notifica da indirizzo PEC Contr dell' non risultante da pubblici registri. Deduceva poi la illegittimità dell'avviso di addebito per omessa notifica e la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99 per violazione del termine ivi previsto. Chiedeva pertanto l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che con articolate argomentazioni chiedeva CP_1 dichiararsi la inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 22.1.2025.
Preliminarmente si evidenzia che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass. 25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”
(Cass. S.U. 15354/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente ha contestato per un verso la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per i motivi di nullità indicati in ricorso e per altro verso ha opposto l'avviso di addebito n. 40020220000799754000, di cui ha negato la notifica, per asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99.
Ciò posto, con riferimento alle censure formali proposte avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria –di cui si è assunta la nullità- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' ente titolare della CP_1 pretesa contributiva ed estraneo alla formazione e alla notifica di tale atto di competenza, viceversa, dell' che nella fattispecie non risulta convenuta (v. sul punto i principi Controparte_3 sanciti da Cass. S.U. 7514/2022).
Tanto premesso, con riferimento all'avviso di addebito n. 40020220000799754000, si osserva che, smentendo l'assunto attoreo, l' ha fornito la prova della effettiva notifica a mezzo PEC dell'atto in CP_1 data 17.7.2022 mediante la documentazione all'uopo prodotta e non contestata dalla società ricorrente
(v. ricevuta di consegna in atti).
Acclarata, nei predetti termini, la notifica del suddetto avviso di addebito alla società ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in esso contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione dello stesso entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e conseguentemente la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su questioni anteriori alla data della notifica dell'avviso di addebito. Ed invero, come visto, l'avviso di addebito risulta notificato il
17.7.2022 e il ricorso in opposizione è stato depositato il 15.11.2023.
Va pertanto accertata e dichiarata la inammissibilità del motivo di opposizione ex art. 25 d.lgs. 46/99 che, in quanto consistente in opposizione agli atti esecutivi (come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi” (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003 6756/2012), andava proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 617 bis c.p.c..
Il ricorso va di conseguenza rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida nell'importo CP_1 di € 1.453,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 22.1.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6406/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria e avviso di addebito;
promossa
DA
rappresentata e difesa dagli avv. ti Carmen Di Giacomo e Giovanni Vincenzo Arena;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato;
CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202300003472000 notificata in data
26.10.2023 e al sotteso avviso di addebito n. 40020220000799754000 avente ad oggetto contributi “DM
10” anni 2021 e 2022 di competenza dell' CP_1
L'opponente deduceva la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione dei beni da sottoporre ad ipoteca, omessa notifica dell' avviso di addebito presupposto e notifica da indirizzo PEC Contr dell' non risultante da pubblici registri. Deduceva poi la illegittimità dell'avviso di addebito per omessa notifica e la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99 per violazione del termine ivi previsto. Chiedeva pertanto l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria e dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che con articolate argomentazioni chiedeva CP_1 dichiararsi la inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 22.1.2025.
Preliminarmente si evidenzia che, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass. 25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”
(Cass. S.U. 15354/2015).
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente ha contestato per un verso la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per i motivi di nullità indicati in ricorso e per altro verso ha opposto l'avviso di addebito n. 40020220000799754000, di cui ha negato la notifica, per asserita decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99.
Ciò posto, con riferimento alle censure formali proposte avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria –di cui si è assunta la nullità- va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' ente titolare della CP_1 pretesa contributiva ed estraneo alla formazione e alla notifica di tale atto di competenza, viceversa, dell' che nella fattispecie non risulta convenuta (v. sul punto i principi Controparte_3 sanciti da Cass. S.U. 7514/2022).
Tanto premesso, con riferimento all'avviso di addebito n. 40020220000799754000, si osserva che, smentendo l'assunto attoreo, l' ha fornito la prova della effettiva notifica a mezzo PEC dell'atto in CP_1 data 17.7.2022 mediante la documentazione all'uopo prodotta e non contestata dalla società ricorrente
(v. ricevuta di consegna in atti).
Acclarata, nei predetti termini, la notifica del suddetto avviso di addebito alla società ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in esso contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione dello stesso entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e conseguentemente la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su questioni anteriori alla data della notifica dell'avviso di addebito. Ed invero, come visto, l'avviso di addebito risulta notificato il
17.7.2022 e il ricorso in opposizione è stato depositato il 15.11.2023.
Va pertanto accertata e dichiarata la inammissibilità del motivo di opposizione ex art. 25 d.lgs. 46/99 che, in quanto consistente in opposizione agli atti esecutivi (come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi” (art. 617 c.p.c.; cfr, Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003 6756/2012), andava proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 617 bis c.p.c..
Il ricorso va di conseguenza rigettato.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida nell'importo CP_1 di € 1.453,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 22.1.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio