Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2022, n. 2218
CASS
Sentenza 24 ottobre 2022

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Massime1

In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente pubblicazione della notizia da parte di altre fonti di informazione).

Commentari2

  • 1Scritto anonimo
    https://www.brocardi.it/

  • 2Diffamazione: non sussiste il diritto di cronaca se la notizia è pubblicata in forma anonima
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente pubblicazione della notizia da parte di altre fonti di informazione - Cassazione penale sez. V - 24/10/2022, n. 2218). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2022, n. 2218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2218
Data del deposito : 24 ottobre 2022

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