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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4595/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 DEP. FOGNARIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 IMU 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.2025/0000392372 notificato in data 2.06.2025 sul veicolo tg.Targa_1 afferente il mancato pagamento dell'ICI per gli anni 2011 – 2012 – 2013 e la TARSU per l'anno 2010 – 2011 - per l'importo complessivo di
€ 898,77.
Al riguardo la parte nel convenire in giudizio la S.O.G.E.T. s.p.a. eccepiva:
· L'illegittimità dell'atto impugnato,
· Che negli anni indicati non possedeva alcun immobile nel Comune di Capaccio,
· La mancata notifica degli atti presupposti,
· La prescrizione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, spese di lite.
La S.O.G.E.T s.p.a. eccepiva:
· L'inammissibilità dell'opposizione,
· La rateizzazione del debito,
· La rituale notifica degli atti prodromici,
· il mancato decorso dei termini di prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese di lite.
Nell'udienza del 9 gennaio 2026, in Pubblica Udienza, il Giudice, esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti all' iscrizione del fermo amministrativo per violazione dell'iter procedimentale.
In materia di riscossione delle imposte, la Suprema Corte ha più volte enunciato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. … ”
(Cass. n. 1144/2018, S.U. n. 5791/2008).
Nel caso in esame parte resistente ha provato la rituale notifica e il suo perfezionamento degli atti presupposti all'atto impugnato.
In relazione all'illegittimità della iscrizione di fermo, si rileva che il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri, al fine di riscuotere i crediti non pagati. Ciò posto le doglianze di parte per restare nell'ambito del perimetro della causa petendi circoscritta dal ricorrente, l'omessa notifica degli atti presupposti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo sarebbe dovuta essere sollevata mediante l'impugnazione di detti atti nei modi e termini di legge.
Tale mancanza ha cristallizzato la pretesa erariale impedendo la successiva contestazione fondata su detti argomenti.
Deduceva altresì la prescrizione, l' ordinanza della Corte di Cassazione n. 17363/ 2021 ha ribadito: ”Il termine di prescrizione deve ritenersi quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., punto 4, per tutti i Tributi
Locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata o del presuppostoimponibile, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi da parte dell'ente locale”.
Ciò posto non trova fondamento l'eccepita prescrizione rilevata la rituale notifica degli atti prodromici al fermo amministrativo.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione o eccezione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in € 250,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FRUNZIO MARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4595/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 DEP. FOGNARIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 IMU 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 392372 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo n.2025/0000392372 notificato in data 2.06.2025 sul veicolo tg.Targa_1 afferente il mancato pagamento dell'ICI per gli anni 2011 – 2012 – 2013 e la TARSU per l'anno 2010 – 2011 - per l'importo complessivo di
€ 898,77.
Al riguardo la parte nel convenire in giudizio la S.O.G.E.T. s.p.a. eccepiva:
· L'illegittimità dell'atto impugnato,
· Che negli anni indicati non possedeva alcun immobile nel Comune di Capaccio,
· La mancata notifica degli atti presupposti,
· La prescrizione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, spese di lite.
La S.O.G.E.T s.p.a. eccepiva:
· L'inammissibilità dell'opposizione,
· La rateizzazione del debito,
· La rituale notifica degli atti prodromici,
· il mancato decorso dei termini di prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, spese di lite.
Nell'udienza del 9 gennaio 2026, in Pubblica Udienza, il Giudice, esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti all' iscrizione del fermo amministrativo per violazione dell'iter procedimentale.
In materia di riscossione delle imposte, la Suprema Corte ha più volte enunciato che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. … ”
(Cass. n. 1144/2018, S.U. n. 5791/2008).
Nel caso in esame parte resistente ha provato la rituale notifica e il suo perfezionamento degli atti presupposti all'atto impugnato.
In relazione all'illegittimità della iscrizione di fermo, si rileva che il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri, al fine di riscuotere i crediti non pagati. Ciò posto le doglianze di parte per restare nell'ambito del perimetro della causa petendi circoscritta dal ricorrente, l'omessa notifica degli atti presupposti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo sarebbe dovuta essere sollevata mediante l'impugnazione di detti atti nei modi e termini di legge.
Tale mancanza ha cristallizzato la pretesa erariale impedendo la successiva contestazione fondata su detti argomenti.
Deduceva altresì la prescrizione, l' ordinanza della Corte di Cassazione n. 17363/ 2021 ha ribadito: ”Il termine di prescrizione deve ritenersi quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., punto 4, per tutti i Tributi
Locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata o del presuppostoimponibile, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi da parte dell'ente locale”.
Ciò posto non trova fondamento l'eccepita prescrizione rilevata la rituale notifica degli atti prodromici al fermo amministrativo.
Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni ulteriore questione o eccezione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in € 250,00.