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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/09/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2318 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MELIGENI GABRIELE FRANCESCO c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di Corigliano, Viale delle Rimembranze - Vico VIII, n. 18, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. VARANI MANUELA con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria c/o la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta la pensione e/o assegno ex L. 118/71 e l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, L. 104/92 a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle chieste provvidenze. Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che il minore fosse da considerare persona invalida necessitante di assistenza continua.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2
dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, disposta la rinnovazione della CTU e nominata la Dott. all'esito delle operazioni Persona_1
peritali, veniva depositata la relazione peritale.
Alla odierna udienza la causa, previa discussione orale delle Parti presenti, come da verbale, veniva trattenuta in decisione.
1. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge dagli atti come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 30.04.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 16.05.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC.
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto l'08.06.2024.11.2024.
Risulta, altresì, il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che le visite presso la competente
Commissione Medica sono state espletate in data 06.12.2022 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo risulta essere stato iscritto il 06.05.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata nei limiti che seguono.
L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1605/23, accertarsi il diritto alla pensione e/o all'assegno ex L. 118/71 ed ai benefici ex L. 104/92 (art. 3, comma 3°) in suo favore. Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1
della visita peritale e dell'esame della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo alla PARTE i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento dell'assegno ex L. 118/71 con decorrenza dalla data della visita peritale del 24.04.2025 e con la percentuale del 74% accertando, viceversa, l'insussistenza del requisito sanitario afferente alla pensione ed all'handicap grave.
L'elaborato appare motivato, immune da qualsivoglia vizio, non suscettibile di censure e, per le anzidette motivazioni, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro. le Parti mosso la benché minima contestazione in ordine al lavoro svolto dall'Ausiliare del Giudice
Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti dianzi precisati.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della presente e della pregressa fase processuale) possono integralmente compensarsi stante il riconoscimento, con decorrenza differita, di uno solo dei capi della CP_ domanda;
quelle di CTU restano interamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1605/23) e sulla domanda da questa proposta nei confronti
[...]
CP_ dell' in p.l.r.p.t., così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara:
a) la sussistenza in capo alla ricorrente del presupposto sanitario afferente all'assegno ex L. 118/71 con la percentuale del 74% e con decorrenza dal 24.04.2025;
b) l'insussistenza in capo al ricorrente del presupposto sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 ed all'handicap ex art. 3, comma 3°, L. 104/92;
- Compensa le spese di lite;
CP_
- Condanna l' in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase liquidate con separato provvedimento.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2318 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...]), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MELIGENI GABRIELE FRANCESCO c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di Corigliano, Viale delle Rimembranze - Vico VIII, n. 18, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. VARANI MANUELA con domicilio P.IVA_1 eletto in Castrovillari, al Corso Calabria c/o la sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuta la pensione e/o assegno ex L. 118/71 e l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, L. 104/92 a causa delle diverse patologie da cui risultava affetta;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle chieste provvidenze. Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che il minore fosse da considerare persona invalida necessitante di assistenza continua.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2
dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, disposta la rinnovazione della CTU e nominata la Dott. all'esito delle operazioni Persona_1
peritali, veniva depositata la relazione peritale.
Alla odierna udienza la causa, previa discussione orale delle Parti presenti, come da verbale, veniva trattenuta in decisione.
1. Va previamente vagliata l'eccezione sollevata dal resistente in ATP ed afferente al mancato rispetto dei diversi termini posti a carico della ricorrente.
La questione è infondata in quanto emerge dagli atti come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 30.04.2024 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il 16.05.2024 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC.
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto l'08.06.2024.11.2024.
Risulta, altresì, il rispetto del termine decadenziale di 6 mesi atteso che le visite presso la competente
Commissione Medica sono state espletate in data 06.12.2022 laddove il ricorso per Accertamento Tecnico
Preventivo risulta essere stato iscritto il 06.05.2023.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata nei limiti che seguono.
L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 1605/23, accertarsi il diritto alla pensione e/o all'assegno ex L. 118/71 ed ai benefici ex L. 104/92 (art. 3, comma 3°) in suo favore. Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott.ssa nella relazione scritta depositata, a seguito Per_1
della visita peritale e dell'esame della documentazione versata in atti, ha riscontrato ed accertato in capo alla PARTE i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento dell'assegno ex L. 118/71 con decorrenza dalla data della visita peritale del 24.04.2025 e con la percentuale del 74% accertando, viceversa, l'insussistenza del requisito sanitario afferente alla pensione ed all'handicap grave.
L'elaborato appare motivato, immune da qualsivoglia vizio, non suscettibile di censure e, per le anzidette motivazioni, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro. le Parti mosso la benché minima contestazione in ordine al lavoro svolto dall'Ausiliare del Giudice
Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti dianzi precisati.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della presente e della pregressa fase processuale) possono integralmente compensarsi stante il riconoscimento, con decorrenza differita, di uno solo dei capi della CP_ domanda;
quelle di CTU restano interamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 1605/23) e sulla domanda da questa proposta nei confronti
[...]
CP_ dell' in p.l.r.p.t., così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara:
a) la sussistenza in capo alla ricorrente del presupposto sanitario afferente all'assegno ex L. 118/71 con la percentuale del 74% e con decorrenza dal 24.04.2025;
b) l'insussistenza in capo al ricorrente del presupposto sanitario afferente alla pensione ex L. 118/71 ed all'handicap ex art. 3, comma 3°, L. 104/92;
- Compensa le spese di lite;
CP_
- Condanna l' in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase liquidate con separato provvedimento.
Castrovillari, 8 Settembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo