Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Istituto di Vigilanza IL Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5D7C5FFB0, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Greco e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., Alarm System S.r.l., Società Cooperativa di Vigilanza La Nuorese A R.L., Istituto di Vigilanza La Sicurezza Notturna S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di esclusione ex. art. 108, comma 9, D.lgs 36/2023, allegato al verbale del 17.07.25, con cui la Stazione Appaltante ha illegittimamente escluso l'istituto di vigilanza IL Soc. Coop. a.r.l. dalla procedura RDO 5056777 CIG. B5D7C5FFB0;
- in via tuzioristica, ove occorra, della lex specialis di gara, e in particolare degli artt. 5 e 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella parte in cui tali clausole vengano interpretate nel senso, fatto proprio dalla Stazione Appaltante e posto a fondamento dell'impugnata esclusione, di imporre la separata indicazione dei costi della sicurezza aziendale nel modulo di offerta economica a pena di esclusione;
- del provvedimento del 23.07.25 con il quale la Stazione Appaltante ha rigettato l'istanza di riesame presentata da IL Soc. Coop. a r.l., presentata in data 21.07.25, confermando la validità del provvedimento di esclusione;
- del verbale del 17.07.25;
- del provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto nelle more, e dei verbali di gara della procedura di cui trattasi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto alla ricorrente.
Per la declaratoria d’inefficacia
-del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto d'appalto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 ottobre 2025:
per l’annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti, ulteriori rispetto a quelli già impugnati con il ricorso introduttivo:
- il Verbale seduta riservata di gara del 23.07.2025 con cui la Commissione ha disposto di procedere all’aggiudicazione della gara (trasmesso a IL mediante prot. 2214.U del 30.09.2025);
- la comunicazione del 24.07.2025, con cui il RUP ha comunicato ai soli concorrenti ammessi la graduatoria finale e l’aggiudicazione in favore di Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. (trasmesso a IL mediante prot. 2214.U del 30.09.2025);
- la nota prot. n. 2243 del 03.10.2025 con cui il RUP ha trasmesso alla ricorrente l’aggiudicazione e la stipula del contratto con Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a;
- il Documento di stipula del contratto del 06.08.2025;
per la declaratoria d’inefficacia
del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto d’appalto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. e di Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Oristano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RO MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’Istituto di vigilanza IL Soc. Coop. a r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione ex. art. 108, comma 9, D.lgs 36/2023, allegato al verbale del 17.07.25, disposto nei propri confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, quale Stazione Appaltante dell’affidamento di cui alla procedura RDO 5056777 CIG. B5D7C5FFB0, oltre agli atti correlati, indicati in epigrafe.
2. Espone la ricorrente che, con RdO sul MePA, la sopra individuata Stazione Appaltante indiceva una procedura negoziata, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia, riconducibile all’allegato D, Sez. III par. 3.1 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010, mediante ausilio di Guardie Particolari Giurate (GPG), con piantonamento fisso diurno, gestione emergenze e custodia chiavi, vigilanza ispettiva notturna con passaggio esterno, accesso e controllo locali, televigilanza e telesorveglianza e pronto intervento.
3. L’importo a base di gara veniva stimato in € 634.425,26, oltre Iva e oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, stimati in € 1.150,00 per l’intera durata dell’appalto di ventiquattro mesi effettivi.
4. Alla suddetta procedura di gara partecipavano vari operatori economici, tra cui l’odierna ricorrente che si classificava al primo posto della graduatoria finale con il punteggio di 93,55 (di cui punti 64,40 per l’offerta tecnica e 29,15 per l’offerta economica).
5. Assume la ricorrente di essersi scrupolosamente attenuta, nella compilazione dell’offerta economica, al modulo predisposto e imposto dalla stessa Stazione Appaltante.Tuttavia, in data 17.07.2025 la Commissione di gara adottava il provvedimento di esclusione nei confronti di IL, asserendo che quest’ultima, contrariamente a quanto disciplinato dall’art.9 del capitolato speciale d’appalto, avesse omesso di indicare i costi della sicurezza aziendale.
6. Avverso il suddetto provvedimento IL presentava una formale istanza di riesame, che veniva, tuttavia, rigettata dalla Commissione giudicatrice con nota del 23.07.2025.
7. Avverso tali determinazioni è insorta la società ricorrente con un unico, composito, motivo di gravame con il quale ha dedotto violazione della lex specialis di gara, dell’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, del principio dell’autovincolo, del legittimo affidamento, del clare loqui, di massima partecipazione e di favor partecipationis. Eccesso di potere per travisamento dei fatti/insussistenza dei presupposti e ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione del principio del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023) e della fiducia (art. 2 d.lgs. 36/2023). Violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5 d.lgs. 36/2023).
7.1. Rappresenta la società ricorrente che la presunta omissione addebitata alla ricorrente, consistente nell’omessa indicazione nell’offerta economica dei costi della sicurezza aziendale, non sarebbe in alcun modo imputabile all’operatore economico, essendo, piuttosto, la diretta conseguenza delle previsioni ambigue e dei modelli fuorvianti predisposti dalla Stazione Appaltante.
Innanzitutto, l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, avrebbe delineato in modo puntuale tutti i costi da indicare ad opera dell’impresa partecipante alla gara e tra i siffatti costi non sarebbero indicati espressamente gli oneri aziendali per la sicurezza, non essendo prevista un’apposita voce nella relativa tabella economica.
Parimenti, alcuna menzione di detti oneri risulterebbe nel surrichiamato modulo.
In particolare, l’art. 5 punto 3 del Capitolato, nel limitarsi a prevedere che “Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all’impresa”, richiedeva che tali costi fossero ricompresi nel prezzo offerto, senza mai menzionare né richiedere la separata indicazione di detti oneri.
Quanto sopra si evincerebbe, altresì, dall’analisi del modulo predisposto dalla Stazione Appaltante nella lex specialis di gara, al citato art. 5.
7.2. A fronte di tale impostazione, rappresenta la ricorrente che si rivelerebbe pretestuosa la motivazione dell'esclusione, fondata su un’interpretazione distorta dell’art. 9 del Capitolato che richiedeva l’indicazione specifica dei costi della sicurezza aziendale esclusivamente “ai fini della verifica dell’eventuale anomalia” e, in ogni caso, con un chiaro riferimento testuale all’ipotesi di subappalto. Pertanto, un’interpretazione letterale e sistematica della norma, secondo i principi del “clare loqui” e del “favor partecipationis”, avrebbe imposto di ritenere tale obbligo di specificazione non applicabile alla compilazione del modulo dell’offerta economica generale, ma solo a una successiva ed eventuale fase di verifica.
7.3. Precisa l’esponente che, al fine di tutelare l’affidamento degli operatori economici e di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, è da ritenersi preferibile un’interpretazione della legge di gara aderente al tenore letterale delle sue disposizioni. Deve, pertanto, evitarsi che, in sede interpretativa, si proceda ad un’integrazione surrettizia della disciplina di gara, attribuendo al bando significati non chiaramente desumibili dalla formulazione testuale delle sue clausole.
7.4. Assume, altresì, la ricorrente di aver riprodotto pedissequamente il modulo presente all’art. 5 quale modello propedeutico nella formulazione del calcolo della base d’asta. Pertanto, sarebbero state le previsioni della lex specialis, nonché la struttura del modello presente per la predisposizione dell’offerta economica, a risultare ambigue e fuorvianti rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo.
7.4.1. In un simile contesto, in cui la documentazione di gara risulti ambigua, contraddittoria o fuorviante, o allorquando le clausole della lex specialis o i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante non consentano, di fatto, ai partecipanti di indicare separatamente i costi della sicurezza nell’ambito dell’offerta economica, l’automatica esclusione del concorrente dalla procedura di gara per tale omissione non opererebbe, dovendosi, in applicazione dei principi di buona fede, trasparenza e proporzionalità, ritenere ammissibile una regolarizzazione postuma mediante attivazione del soccorso istruttorio ovvero nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
7.5. Sottolinea, inoltre, l'esponente che la ratio sottesa all’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 risulterebbe, nel caso di specie, pienamente rispettata, avendo la società IL provveduto a computare gli oneri aziendali per la sicurezza, sebbene questi siano stati indicati all’interno della voce relativa ai costi generali. Pertanto, pur in presenza di una diversa collocazione formale, l’obbligo sostanziale di computazione dei costi della sicurezza sarebbe stato comunque adempiuto, con conseguente insussistenza di qualsivoglia vizio sostanziale nell’offerta economica.
7.6. In via di estremo subordine, parte ricorrente impugna le clausole della lex specialis (in particolare gli artt. 5 e 9 del Capitolato), ove queste dovessero essere interpretate nel senso inteso dalla Stazione Appaltante e posto a fondamento dell’esclusione atteso che una previsione sanzionatoria espulsiva avrebbe dovuto essere racchiusa in una disposizione dalla formulazione chiara, univoca e non contraddetta dalla stessa modulistica predisposta dall’Amministrazione.
7.6.1. Una siffatta interpretazione si scontrerebbe, infatti, con il principio di tassatività delle cause di esclusione, che vieta all’Amministrazione di introdurre surrettiziamente sanzioni espulsive non espressamente e chiaramente comminate. Pertanto, una lex specialis che da un lato non preveda campi dedicati per un dato e dall'altro ne sanzioni con l’esclusione la mancata indicazione separata, si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di massima partecipazione, trasparenza, proporzionalità, clare loqui e, appunto, tassatività, risultando per ciò solo illegittima.
7.7. Infine, rappresenta l’Istituto ricorrente che escludere il primo graduato per un vizio meramente formale –peraltro indotto dalla stessa Amministrazione– costituirebbe la più palese e diretta violazione del principio del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs 33/2023, oltre che dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
8. Si sono costituiti in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano il e controinteressato Istituto di Vigilanza Coopservice S.p.A. instando per la reiezione del gravame.
9. All’udienza camerale del 15.10.2025, parte ricorrente rinunziava alla proposta istanza cautelare in ragione dell’avvenuta stipula del contratto a favore della controinteressata.
10. Con atto depositato il 31 ottobre 2025, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti con i quali ha gravato i sopravvenuti provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante, ivi compresi l’aggiudicazione disposta in favore dell’Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a e il documento di stipula del contratto del 6 agosto 2025, rappresentando di aver ottenuto solo in data 3 ottobre 2025 accesso alla documentazione amministrativa richiesta e di aver avuto contezza, solo in tale occasione, dell’intervenuta definizione della procedura.
10.1. Con un primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 90, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi di trasparenza, buona fede e diritto di difesa.
10.1.1. Espone la ricorrente che, pur avendo notificato il ricorso introduttivo avverso l’esclusione in data 15.09.2025, è potuta venire a conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione solo in data 03.10.2025, e solo a seguito di una propria reiterata istanza di accesso agli atti. Tale condotta omissiva costituirebbe, ad avviso dell’esponente, una palese violazione dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, il quale impone alle stazioni appaltanti di comunicare l’aggiudicazione entro cinque giorni dall’adozione a tutti i concorrenti “nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”.
La tardiva e omessa comunicazione, soggiunge l’esponente, non sarebbe relegabile a una mera irregolarità formale in quanto avrebbe prodotto un pregiudizio concreto al diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva, vanificando la possibilità di ottenere un vaglio cautelare sull’esclusione prima che la procedura fosse definitivamente compromessa dalla stipula del contratto.
10.2. Con un secondo motivo aggiunto la ricorrente deduce la violazione del termine dilatorio (stand still) e dell’art. 18, comma 3 del D.Lgs 36/2023, oltre a eccesso di potere.
10.2.1. Si duole l’esponente che la Stazione appaltante abbia proceduto alla stipula del contratto in palese violazione del termine dilatorio di stand still in quanto l’aggiudicazione è stata disposta con verbale del 23.07.2025, mentre il contratto è stato stipulato in data 06.08.2025. In tal modo sarebbe, dunque, stato violato l’art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023, a mente del quale: “Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.
Peraltro, il contratto è stato stipulato in un momento in cui l’Amministrazione era già a conoscenza della volontà di IL di contestare la propria esclusione (manifestata con l’istanza di riesame del 21.07.2025, rigettata il 23.07.2025, lo stesso giorno dell’aggiudicazione).
Tale violazione, conclude sul punto l’esponente, si sarebbe rivelata idonea ad incidere sull'efficacia del contratto in quanto avrebbe impedito alla ricorrente di avvalersi dei mezzi di ricorso prima della stipulazione, incidendo sulla possibilità di ottenere l'affidamento mediante subentro nel contratto. In ogni caso, la violazione dello stand still assumerebbe rilievo anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni alternative previste dall’art. 123 c.p.a.
10.3. Con un terzo ordine di doglianze, parte ricorrente deduce l’illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, in ragione dei vizi mutuati dai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.
11. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche insistendo sulle reciproche richieste ed eccezioni.
12. La causa è stata, infine, discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2026.
DIRITTO
1. Il ricorso è diretto all’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara disposto nei confronti della società ricorrente per mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri della sicurezza aziendale, in asserita violazione della lex specialis e dei principi di buona fede, legittimo affidamento, risultato e fiducia.
1.1. Il gravame è infondato e deve essere respinto.
2. Avuto riguardo alla dedotta ambiguità della lex specialis e all’asserita imposizione di un modulo immodificabile, osserva il Collegio come l’impianto del gravame, basato sull’assunto secondo cui la Stazione appaltante avrebbe imposto un modulo obbligatorio e immodificabile per la formulazione dell’offerta economica (modulo che non avrebbe consentito l’indicazione separata degli oneri della sicurezza aziendale), non trovi alcun riscontro negli atti di gara.
2.1. L’art. 5 del Capitolato Speciale, rubricato “Importo dell’appalto”, si limita, infatti, a definire la base d’asta e a descriverne i criteri di calcolo, senza imporre alcun modello vincolante per la redazione dell’offerta economica. La tabella ivi contenuta (peraltro eloquentemente rubricata “calcolo della base d’asta” costituisce un mero prospetto riepilogativo funzionale alla determinazione dell’importo stimato dall’amministrazione per l’esecuzione della commessa, e sottoposto al confronto concorrenziale dei competitors, e non già un modulo obbligatorio di offerta.
Non trova, dunque, conferma dagli atti di gara l’asserzione di parte ricorrente che assume che l’Amministrazione avesse imposto l’utilizzo di un modulo rigido o predeterminato atteso che, in realtà, ai concorrenti era data la possibilità di redigere l’offerta economica liberamente (seppur nel rispetto degli elementi contenutistici imposti dalla lex specialis e dalla normativa di riferimento).
2.1.1. D’altronde, non può non considerarsi, in simile contesto, il fatto che gli altri operatori economici partecipanti alla procedura abbiano regolarmente indicato, nell’ambito dell’offerta economica, i costi della sicurezza aziendale.
Ne consegue come risulti destituita di fondamento la tesi dell’immodificabilità della modulistica e, correlativamente, quella della pretesa impossibilità materiale di indicare i costi della sicurezza aziendale, in quanto tali oneri potevano essere agevolmente indicati e tale circostanza rende recessiva ogni ulteriore deduzione circa una presunta confusione generata dalla documentazione di gara.
2.1.2. La giurisprudenza invocata dalla società ricorrente attiene a fattispecie nelle quali la Stazione appaltante aveva imposto l’utilizzo di modelli di offerta rigidi e immodificabili, tali da precludere, in concreto, l’indicazione dei costi della sicurezza e da condurre l’operatore economico a una scelta comunque espulsiva dalla gara, derivante -alternativamente- dalla non consentita modifica del modello imposto o dalla mancata indicazione separata di tali oneri.
Ma, come evidenziato, tale evenienza non ricorre nel caso di specie, con conseguente inapplicabilità dei precedenti richiamati.
2.2. Va, peraltro, rilevato che, alla luce del vigente art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, l’obbligo di indicazione degli oneri della sicurezza aziendale è oggi espressamente previsto a pena di esclusione, con efficacia eterointegrativa delle previsioni di gara, superando definitivamente ogni precedente incertezza interpretativa.
2.2.1. L’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici così recita: “Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.”
La giurisprudenza ha, sul punto, osservato che:
- “tale disposizione è funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, tra cui la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, e, con riferimento specifico allo svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un'offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo, e, dall'altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2019; T.A.R. Lazio, Roma, n. 3422/2023; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1201/2025);
- la disposizione in esame riveste, inoltre, natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell'eterointegrazione prefigurato dall'articolo 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie (Consiglio di Stato, sez. III, n. 9078/2023), sicché l'obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis (T.A.R. Lazio, Roma, n. 6531/2022);
- le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste dalla stessa disposizione (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale), sempre che non si configuri l'ipotesi della materiale impossibilità di assolvere gli obblighi dichiarativi, nel qual caso la sanzione espulsiva non opera, con conseguente possibilità di regolarizzare l'offerta con il soccorso istruttorio (Corte di giustizia UE, sez. IX, n. 309/2019; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3000/2024)”
- con riferimento al concetto di "impossibilità materiale", si impone un'interpretazione restrittiva delle ipotesi derogatorie, limitate solamente ai casi in cui nessun operatore abbia avuto la possibilità di inserire, nell'offerta, tali costi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1974/2020; T.A.R. Catania - sez. I, n. 1071/2024)”
- a tale ultimo proposito, si è ritenuto che alla regola generale della esclusione per omessa indicazione di tali oneri, fa eccezione la presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1191/2022); si tratta -come è noto- delle ipotesi in cui la legge di gara contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare confusione nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di "spazio fisico" nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta; divieto, a pena l'esclusione, di recare integrazioni di sorta al modello predisposto dalla stazione appaltante cui i concorrenti siano vincolati nella formulazione dell'offerta) il loro effettivo inserimento (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4502/2024);” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., 20/10/2025, n. 6805;)
2.2.2. In ogni caso, anche a voler prescindere dalla portata eterointegrativa della norma primaria, la lex specialis prevedeva espressamente l’obbligo in questione.
L’art. 5 del Capitolato così stabiliva: “Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto.”
E’, pertanto, evidente che il richiamo alle componenti di costo di cui l’impresa avrebbe dovuto farsi carico “sulla base delle norme in vigore” non può che riferirsi anche agli oneri aziendali di sicurezza di cui all’art. 108, comma 9 del codice dei contratti, attesa anche la già evidenziata natura imperativa e la portata eterointegrativa della disposizione sulla lex specialis.
Al contempo, l’art. 9, concernente il “Contenuto dell’offerta”, nel paragrafo relativo all’offerta economica, imponeva ai concorrenti di indicare la composizione del prezzo complessivo, includendo espressamente i costi della sicurezza aziendale, nonché di tener conto dell’inderogabilità delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori.
Dal combinato disposto delle due disposizioni emerge, dunque, in modo chiaro e univoco l’obbligo di indicazione separata di tali costi in sede di offerta.
In definitiva, nel caso di specie, non ricorreva nè l’esistenza dell’obbligo di compilare un “format” per l’offerta economica, nè alcuna insormontabile ambiguità nelle norme del capitolato in merito all’esigenza di indicare specificamente gli oneri di sicurezza ambientale.
2.2.3. In un simile contesto, si palesa priva di fondamento la tesi secondo cui l’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza sarebbe circoscritto alla fase di verifica dell’anomalia.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che "L'indicazione nell'offerta economica degli importi degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera rappresenta l'adempimento di un obbligo conforme a legge; al contrario la specificazione nel dettaglio degli oneri della sicurezza e della manodopera non riguarda il profilo dell'ammissibilità dell'offerta ma il diverso aspetto della congruità della stessa" (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 17/11/2020, n. 2192).T.A.R. Campania Napoli, Sez. IX, Sent., (data ud. 02/12/2025) 09/12/2025, n. 7956.
Quindi il riferimento alla verifica dell’eventuale anomalia non rappresentava elemento idoneo nè a neutralizzare l’obbligo generale imposto dalla legge di indicare gli oneri di sicurezza aziendale nè a creare una qualche ambiguità nel bando ma, al più, nel ribadire quali elementi sarebbero stati considerati nell’endoprocedimento di verifica di congruità.
2.2.4. Prive di pregio si rivelano anche le considerazioni in merito alla tesi secondo cui l’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza si riferirebbe alla sola ipotesi di subappalto. Una simile interpretazione oltre che contrastare con il dato letterale delle disposizioni di gara richiamate, violerebbe i canoni di interpretazione sistematica, conducendo a un risultato illogico e lesivo della par condicio.
Il riferimento al subappalto contenuto nell’art. 9, piuttosto, ha funzione meramente esplicativa e non introduce alcuna limitazione dell’obbligo dichiarativo, che resta generalizzato.
2.2.5. Alla luce di quanto sopra osservato appare evidente come, per espresso dettato normativo, l’omessa indicazione degli oneri della sicurezza aziendale incida su un elemento essenziale dell’offerta economica e non integri una mera irregolarità formale.
Ne consegue che correttamente la Stazione appaltante non poteva attivare il soccorso istruttorio, essendo preclusa ogni forma di integrazione postuma dell’offerta economica.
Né, nella fattispecie in esame, l'invocata operatività dei principi del risultato e della fiducia possono prevalere su un obbligo legale espresso, posto a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
E’, infatti, indubitabile come i sopra richiamati principi non possano derogare a una previsione imperativa, né neutralizzare una causa di esclusione espressamente prevista dalla legge giustificando un’omissione imputabile esclusivamente al concorrente con un meccanismo che, a tacer d’altro, andrebbe ad impattare sui canoni della par condicio.
In definitiva, l’esclusione disposta dalla Stazione appaltante risulta legittima, doverosa e conforme ai principi dell’ordinamento, con conseguente integrale infondatezza del ricorso introduttivo.
3. L’infondatezza del ricorso introduttivo comporta l’improcedibilità dei motivi aggiunti, con i quali la società ricorrente ha censurato asserite irregolarità procedurali afferenti alla tempistica delle comunicazioni degli atti della procedura, al preteso mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’illegittimità derivata degli atti sopravvenuti, tra cui l’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata e la successiva stipula del contratto.
3.1. Invero, per effetto della reiezione del ricorso introduttivo, la ricorrente ha acquisito lo status di concorrente legittimamente e definitivamente escluso dalla procedura di gara, con conseguente perdita della legittimazione e dell’interesse a coltivare censure relative agli atti successivi della procedura, la cui utilità presuppone necessariamente la rimozione dell’esclusione, nella specie definitivamente accertata come legittima.
3.2. Ne deriva, altresì, il venir meno dell’interesse alla coltivazione delle doglianze formulate in via derivata avverso gli atti sopravvenuti, atteso che l’acclarata legittimità del provvedimento espulsivo esclude in radice la possibilità di trarre un’utilità giuridicamente apprezzabile dall’eventuale annullamento dell’aggiudicazione o del contratto.
3.3. In ogni caso, osserva il Collegio come al momento dell’inoltro delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 comma 1 del codice dei contratti, la società ricorrente non rientrasse nel novero dei concorrenti ammessi alla procedura, essendo stata disposta la sua esclusione, ribadita anche all’esito dell’istanza di riesame, e che, in tale data, la stessa non avesse ancora gravato la propria esclusione.
3.3.1. Avuto riguardo all’asserita violazione del termine dello stand still, ed in disparte dell’operatività di detto termine nell’appalto in questione, osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza, la violazione del periodo di stand still non giustifica, da sola, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, poiché l'art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a. richiede che tale violazione (....) "aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento" (cfr., Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2025, n. 3754; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, Sent., 25/11/2025, n. 1895).
3.3.2. Nel caso di specie, l’acclarata assenza di profili di illegittimità in relazione alla disposta esclusione della ricorrente e, per l’effetto, il consolidarsi del provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata, escludono il concretarsi di alcun pregiudizio giuridico rilevante e tutelabile in capo all’istituto ricorrente.
4. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni il ricorso introduttivo è infondato e meritevole di reiezione mentre i motivi aggiunti si rivelano improcedibili.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso introduttivo siccome infondato e dichiara i motivi aggiunti improcedibili.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da liquidarsi a favore dell’amministrazione e della controinteressata nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna, oltre agli accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RO MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MO | Marco LL |
IL SEGRETARIO