TAR Cagliari, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 13
TAR
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della lex specialis e del principio dell'autovincolo

    Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcuna imposizione di un modulo obbligatorio e immodificabile per la formulazione dell'offerta economica, e che gli altri operatori economici avessero regolarmente indicato i costi della sicurezza aziendale. Ha inoltre sottolineato la natura imperativa dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, che impone a pena di esclusione l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, anche in assenza di specifica previsione nella lex specialis.

  • Rigettato
    Violazione del principio del risultato e della fiducia

    Il Tribunale ha affermato che i principi del risultato e della fiducia non possono derogare a un obbligo legale espresso e a una causa di esclusione prevista dalla legge, soprattutto quando l'omissione è imputabile al concorrente e l'adempimento dell'obbligo è a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 90, comma 1, D.lgs. 36/2023 (comunicazione aggiudicazione)

    Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito della reiezione del ricorso introduttivo, la ricorrente ha acquisito lo status di concorrente legittimamente escluso, perdendo la legittimazione e l'interesse a coltivare censure relative agli atti successivi. Ha inoltre osservato che al momento delle comunicazioni, la ricorrente non era tra i concorrenti ammessi.

  • Improcedibile
    Violazione del termine dilatorio (stand still)

    Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la violazione del termine di stand still, di per sé, non giustifica l'inefficacia del contratto se non ha influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento. Nel caso di specie, l'acclarata legittimità dell'esclusione della ricorrente esclude tale pregiudizio.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata degli atti sopravvenuti

    Il Tribunale ha ritenuto che, dato il rigetto del ricorso introduttivo, viene meno l'interesse alla coltivazione delle doglianze formulate in via derivata avverso gli atti sopravvenuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 13
    Data del deposito : 15 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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