Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro - composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA
- Presidente
- Consigliere 2) Dott. Rossella DI TODARO
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.67 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 23.04.2025
TRA
Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore e quale mandatorio della e per la CP 1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Dott. Persona_1 Notaio in Roma, 21.07.2015, rep. n. 80974, n. 37521, repertorio 5762 del Notaio Persona 2 di Tivoli, con domicilio eletto presso l'ufficio dell' PT
dell' Pt 1 medesimo, in Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D;
[...]
Parte 2
[...] in liquidazione, (C.F. P.IVA 2 ), in persona del liquidatore
,rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Paladini ed elettivamente domiciliata presso sig. CP 2
il suo studio in Cirò Marina (KR) piazza Kennedy 12, giusta delega in allegato al presente atto.
-APPELLANTE-
All'udienza del 23.04.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
Con l'appellata sentenza (n.246/2022), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva, in ragione di un rilevato difetto di incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore di quello di Roma, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n° 83\2019 (RG 663/2019) emesso dal Tribunale di Taranto G.
LAV. proposto dalla società con il quale era stato ingiunto il pagamento in favoreParte 2 dell' PT della somma di € 215.798,79, per contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, oltre accessori e spese del monitorio e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, individuando la competenza del Tribunale di Roma.
Condannava l'Pt 1 al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Pt 1 in persona del legale rappresentante, lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma. Resisteva la società Parte_2 concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Pt 1 proponeva appello eccependo la nullità della sentenza per essere ingiusta e fondata su errate valutazioni.
L'appello è infondato.
Ebbene, a sostegno del proposto appello, l' Pt 1 ha eccepito la applicabilità al caso di specie dell'art. 444 comma
3 cpc e quindi chiesto la riforma della sentenza con conferma del decreto ingiuntivo, deducendo altresì l'errata valutazione da parte del Giudice in riferimento ai contributi ingiunti e alla applicazione del criterio del pagamento e della insorgenza del credito.
Invero,la sentenza impugnata richiama principi consolidati in tema di competenza territoriale, basandosi sulla determinazione ed individuazione del giudice competente per territorio.
Correttamente il Tribunale ha escluso nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 444 comma 3 cpc ed individuato nel Tribunale di Roma, il giudice territorialmente competente per il credito azionato dall' Pt 1 con il decreto ingiuntivo opposto, sia richiamando l'art. 19 cpc, sia l'art. 20 cpc., atteso che la contribuzione riguarda la gestione separata e non obblighi dei “datori di lavoro". riguardano lavoratori Infatti,i contributi previdenziali della Gestione Separata portati nel decreto ingiuntivo
Parte 2 come può evincersi dalla documentazione Co.Co.Co. in collaborazione con la Planet Group 5
prodotta.
Parte 2 e laSi rileva,pertanto, la carenza della qualifica di “datore di lavoro" in capo alla mancanza della conseguenziale categoria di lavoratori dipendenti subordinati ordinari in capo ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata. Parte 2La distinzione fra Co.Co.Co. e lavoratore dipendente non consente di qualificare la come datore di lavoro ai fini della applicabilità dell'art. 444 comma 3 cpc, il quale, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, prevede la competenza territoriale del Tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore – secondo consolidata giurisprudenza: Cass.
9.11.2004 n. 21317, Cass. 22.6.2004 n. 11646; Cass.
25.11.2003 n. 18013) - senza possibilità di applicazione estensiva o analogica, all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo esso un'eccezione al principio generale di cui al primo comma dello stesso articolo
(così Cass. ordinanza 21.11.2016 n. 23690).
Ed allora, per l'art. 19 cpc, la vocatio in jus di una persona giuridica si fa davanti al giudice del luogo ove la stessa ha la sua sede legale;
in alternativa alla sede legale, è possibile individuare il giudice competente per territorio nel luogo in cui la persona giuridica ha la sede effettiva (o reale) quando questa sia diversa da quella legale;
ancora, il giudice del luogo ove la persona giuridica possiede uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
Orbene, risulta che la società odierna appellata, ha la propria sede legale in Roma viale Prassilla n.6, tale risultando dalla visura camerale in atti e risulta iscritta nel registro delle Imprese di Roma dal 19.09.2017.
La inesistenza nel Circondario del Tribunale di Taranto di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, con riferimento all'oggetto della domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione, esclude la possibilità di radicare la competenza territoriale nel Tribunale di Taranto per la domanda oggetto del ricorso per ingiunzione di pagamento avanzata dall' PT .
Anche per effetto della disposizione di cui all'art. 20 cpc del foro facoltativo, rimane consolidata la competenza come indicata dal Giudice di primo grado in quella del Tribunale di Roma.
Correttamente il Tribunale si è conformato all'orientamento più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui la competenza territoriale, in tema di contributi assicurativi, deve essere determinata con riguardo all'ufficio dell'Ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (Cass. n. 5850 del 2018, Cass. n. 11732
del 2017, Cass. n. 26076 del 2016, Cass. n. 11331 del 2014; Cass. nn. 26745 e 8171 del 2006).
Nella fattispecie, la sede Pt 1 - ID di OS ha gestito il rapporto previdenziale con la società appellata, come dimostra l'avviso del 09.02.2019 n. 39720190000858429000, con il quale si comunicava l'esito di un controllo sulla posizione contributiva relativa alla gestione separata - Committenti/Associanti.
La documentazione prodotta e quella già presente nel fascicolo di primo grado confermano essere l'ufficio PT
della sede di ID di OS (RM) quello legittimato a richiedere il pagamento dei contributi previdenziali della gestione separata, a determinare le sanzioni civili previste per la violazione degli obblighi contributivi ecc, e pertanto, deve essere confermata la competenza territoriale del Tribunale di Roma anche per tale ulteriore aspetto.
La sentenza appellata è priva dei vizi denunciati,pertanto dev'essere confermata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza sentenza impugnata;
- Condanna l' Pt 1,in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese
-
di giudizio del presente grado, che si liquidano in € 4000,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore anticipante;
-Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Taranto 23.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LA STELLA