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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 5812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5812 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 10812/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.10.1961 Elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Caravaggio 18, presso lo studio legale dell'Avv.to Patrizia Gallo, da cui è rapp.to e difeso, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' in via Nuova Poggioreale ang. CP_1 Via S. Lazzaro, rapp.to e difeso dagli avv.ti Maria Golia, Carlo Maria Liguori, Laura Lembo Concetta Petrillo e Ida Rampino, giusta procura generale alle liti in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di prestare servizio sulle navi come “marittimo” con qualifica di “operaio motorista” dal 1978 a tutt'oggi. Deduce di aver richiesto all' il riconoscimento della malattia professionale della spondilo- CP_1 discoartrosi quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta a bordo delle navi e deduce che in data 23.03.2023 l a seguito di visita medico collegiale, riconoscendo l'origine CP_1 professionale della malattia professionale della spondilodiscoartrosi, emetteva un provvedimento con il quale accertava una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado 003%. Deduce, infine, di essersi sottoposto in data 07.02.2024 a visita medico legale presso l'Università degli studi di Napoli “Federico II”, con conseguente perizia accertante un grado di inabilità pari al 15-16%, con conseguente nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa del ricorrente. Asserisce che tale infermità sia da correlarsi con la lunga e protratta esposizione a vibrazioni e sollecitazioni meccaniche, nonché allo sforzo prestato per il sollevamento di pesi, per le posizioni incongrue mantenute e ripetute dal ricorrente nello svolgimento del suo lavoro, a causa dei luoghi angusti tipici della sala macchina delle navi, per cui, a causa della suddetta prolungata esposizione ha contratto malattia – ernia discale – di derivazione professionale. Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta, nonché la percentuale della menomazione, indicata nel 15-16% con la condanna dell' all'erogazione delle relative prestazioni economiche. CP_1 Si è costituito l eccependo la nullità del ricorso e deducendo nel merito l'infondatezza CP_1 delle avverse pretese per insussistenza della natura professionale della patologia, a causa dell' incompletezza delle deduzioni e della prova. Conclude quindi per il rigetto del ricorso Si è disposta, su richiesta della parte ricorrente, la nomina del Ctu, con conseguente svolgimento della visita peritale al termine della quale sono stati depositate pedisseque risultanze medico-legali. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Deve preliminarmente rilevarsi che l'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo induce a ritenere sufficientemente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la pretesa, con particolare riguardo alla allegata sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia, nonché circa i postumi permanenti della patologia, nonché l'oggetto della stessa, con riguardo alla richiesta di accertamento della natura professionale della malattia e delle conseguente provvidenze economiche, con esplicita condanna dell' al pagamento del dovuto. Ne consegue il rispetto delle CP_1 prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c. e l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso formulata dall' CP_1
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento . Ritiene, invero, il tribunale pienamente condivisibili le conclusioni di cui alla Ctu in atti, che fa proprie, in quanto immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie, in ordine alla valutazione della sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa - “operaio motorista” dal 1978 a tutt'oggi, e la patologia all'apparato locomotore - rachide lombo - sacrale, nonché circa i postumi permanenti a carico del ricorrente. Il Ctu ha, invero, ritenuto sussistere a carico del ricorrente un “una condizione di lombalgia cronica, con episodi sciatalgica bilaterale recidivanti, soggetti a riacutizzazione soprattutto se esposti ad un'attività continuativa che comporti carichi eccessivi o anche il mantenere la stazione eretta per lunghi periodi”. Circa l'origine professionale della patologia ha, quindi, ritenuto “Nelle suddette tabelle viene chiarito che il requisito essenziale delle malattie professionali è che esista un rapporto causale ed efficiente, cioè idoneo a produrre l'evento, con lo specifico rischio lavorativo. Gli elementi costitutivi del rapporto causale sono l'esistenza della malattia (evidenziabile dalla risonanza magnetica del 2022 e dal riscontro clinico con evidenza di deficit funzionali della parte del rachide interessato), l'adibizione ad una delle lavorazioni che comportino traumi continui (dalla documentazione anamnestica e documentale tale condizione appare congrua) e l'esposizione al rischio, cioè tipologia di mansioni svolte, condizioni di lavoro ed intensità e durata delle stesse e la suddetta tecnopatia è certamente corrispondente.” Circa la quantificazione del danno il Ctu ha ritenuto che essa : “è avvenuta con l'utilizzo delle suddette tabelle, in prima istanza è stata riscontrata un algia evocata al rachide nei movimenti di base, contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali, deficit nell'accovacciamento, presenza di Laseguè positivo bilaterale e limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti del rachide dorso-lombare” per cui “Appare pertanto congrua una valutazione dell'8%.” Tali conclusioni del CTU, poste a fondamento e motivazione della presente decisione, non risultano specificamente contestate dall' nè risultano oggetto di contestazione a seguito CP_1 della comunicazione della bozza di CTU, comunicata prima del deposito della relazione peritale nel fascicolo di ufficio. Ciò premesso, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la natura professionale della patologia di cui sopra, con il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari all' 8 %, a far data dalla domanda amministrativa del 29 luglio 2022, con conseguente diritto al correlato indennizzo in conto capitale in detta percentuale e CP_1 con condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni economiche CP_2 conseguenti. Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 55\2014, per come modificato con DM 147\2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale della patologia di cui sopra, con il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 8%, a far data dalla domanda amministrativa del 29.7.2022, con conseguente diritto al correlato indennizzo in conto capitale in detta percentuale e con condanna dell' CP_1 CP_2 resistente alla erogazione delle prestazioni economiche conseguenti. condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro CP_1 2.700,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. liquida le spese di CTU come da separato decreto. Napoli, 15.07.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 10812/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01.10.1961 Elettivamente domiciliato in Aversa, alla via Caravaggio 18, presso lo studio legale dell'Avv.to Patrizia Gallo, da cui è rapp.to e difeso, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' in via Nuova Poggioreale ang. CP_1 Via S. Lazzaro, rapp.to e difeso dagli avv.ti Maria Golia, Carlo Maria Liguori, Laura Lembo Concetta Petrillo e Ida Rampino, giusta procura generale alle liti in atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di prestare servizio sulle navi come “marittimo” con qualifica di “operaio motorista” dal 1978 a tutt'oggi. Deduce di aver richiesto all' il riconoscimento della malattia professionale della spondilo- CP_1 discoartrosi quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta a bordo delle navi e deduce che in data 23.03.2023 l a seguito di visita medico collegiale, riconoscendo l'origine CP_1 professionale della malattia professionale della spondilodiscoartrosi, emetteva un provvedimento con il quale accertava una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado 003%. Deduce, infine, di essersi sottoposto in data 07.02.2024 a visita medico legale presso l'Università degli studi di Napoli “Federico II”, con conseguente perizia accertante un grado di inabilità pari al 15-16%, con conseguente nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa del ricorrente. Asserisce che tale infermità sia da correlarsi con la lunga e protratta esposizione a vibrazioni e sollecitazioni meccaniche, nonché allo sforzo prestato per il sollevamento di pesi, per le posizioni incongrue mantenute e ripetute dal ricorrente nello svolgimento del suo lavoro, a causa dei luoghi angusti tipici della sala macchina delle navi, per cui, a causa della suddetta prolungata esposizione ha contratto malattia – ernia discale – di derivazione professionale. Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta, nonché la percentuale della menomazione, indicata nel 15-16% con la condanna dell' all'erogazione delle relative prestazioni economiche. CP_1 Si è costituito l eccependo la nullità del ricorso e deducendo nel merito l'infondatezza CP_1 delle avverse pretese per insussistenza della natura professionale della patologia, a causa dell' incompletezza delle deduzioni e della prova. Conclude quindi per il rigetto del ricorso Si è disposta, su richiesta della parte ricorrente, la nomina del Ctu, con conseguente svolgimento della visita peritale al termine della quale sono stati depositate pedisseque risultanze medico-legali. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Deve preliminarmente rilevarsi che l'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo induce a ritenere sufficientemente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda la pretesa, con particolare riguardo alla allegata sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia, nonché circa i postumi permanenti della patologia, nonché l'oggetto della stessa, con riguardo alla richiesta di accertamento della natura professionale della malattia e delle conseguente provvidenze economiche, con esplicita condanna dell' al pagamento del dovuto. Ne consegue il rispetto delle CP_1 prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c. e l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso formulata dall' CP_1
Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento . Ritiene, invero, il tribunale pienamente condivisibili le conclusioni di cui alla Ctu in atti, che fa proprie, in quanto immuni da vizi logici e compatibili con le risultanze istruttorie, in ordine alla valutazione della sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa - “operaio motorista” dal 1978 a tutt'oggi, e la patologia all'apparato locomotore - rachide lombo - sacrale, nonché circa i postumi permanenti a carico del ricorrente. Il Ctu ha, invero, ritenuto sussistere a carico del ricorrente un “una condizione di lombalgia cronica, con episodi sciatalgica bilaterale recidivanti, soggetti a riacutizzazione soprattutto se esposti ad un'attività continuativa che comporti carichi eccessivi o anche il mantenere la stazione eretta per lunghi periodi”. Circa l'origine professionale della patologia ha, quindi, ritenuto “Nelle suddette tabelle viene chiarito che il requisito essenziale delle malattie professionali è che esista un rapporto causale ed efficiente, cioè idoneo a produrre l'evento, con lo specifico rischio lavorativo. Gli elementi costitutivi del rapporto causale sono l'esistenza della malattia (evidenziabile dalla risonanza magnetica del 2022 e dal riscontro clinico con evidenza di deficit funzionali della parte del rachide interessato), l'adibizione ad una delle lavorazioni che comportino traumi continui (dalla documentazione anamnestica e documentale tale condizione appare congrua) e l'esposizione al rischio, cioè tipologia di mansioni svolte, condizioni di lavoro ed intensità e durata delle stesse e la suddetta tecnopatia è certamente corrispondente.” Circa la quantificazione del danno il Ctu ha ritenuto che essa : “è avvenuta con l'utilizzo delle suddette tabelle, in prima istanza è stata riscontrata un algia evocata al rachide nei movimenti di base, contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali, deficit nell'accovacciamento, presenza di Laseguè positivo bilaterale e limitazione funzionale di 1/3 dei movimenti del rachide dorso-lombare” per cui “Appare pertanto congrua una valutazione dell'8%.” Tali conclusioni del CTU, poste a fondamento e motivazione della presente decisione, non risultano specificamente contestate dall' nè risultano oggetto di contestazione a seguito CP_1 della comunicazione della bozza di CTU, comunicata prima del deposito della relazione peritale nel fascicolo di ufficio. Ciò premesso, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la natura professionale della patologia di cui sopra, con il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari all' 8 %, a far data dalla domanda amministrativa del 29 luglio 2022, con conseguente diritto al correlato indennizzo in conto capitale in detta percentuale e CP_1 con condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni economiche CP_2 conseguenti. Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione come in dispositivo ai sensi del DM 55\2014, per come modificato con DM 147\2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale della patologia di cui sopra, con il diritto del ricorrente al riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 8%, a far data dalla domanda amministrativa del 29.7.2022, con conseguente diritto al correlato indennizzo in conto capitale in detta percentuale e con condanna dell' CP_1 CP_2 resistente alla erogazione delle prestazioni economiche conseguenti. condanna l alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro CP_1 2.700,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. liquida le spese di CTU come da separato decreto. Napoli, 15.07.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo