Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 25/06/2025, n. 12583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12583 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13724/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13724 del 2024, proposto da
Gastronomica Mediterranea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Mari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scialoja, 18;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato, Antonio Pugliese, Michela Alegiani, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama 68;
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Oleificio Mambuca s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Salumificio SE di SE MA & C s.n.c., Il Gelato s.r.l., Mammamia s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento del GSE prot. n. GSEWEB/P20240794607 del 11/10/2024 avente per oggetto “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000010399, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 179,28 kW, nel Comune di Lentate sul Seveso (MB) - Comunicazione di esclusione”;
b) di tutti gli atti connessi precedenti e conseguenti, ivi compresi per quanto possa occorrere:
a) la richiesta del GSE di integrazioni dell’8/04/2024;
b) tutti i decreti del Ministero dello Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste recanti gli elenchi dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) – Investimento 2.2 – Parco Agrisolare, finanziato dall’Unione Europea”, nella parte in cui non ammettono la ricorrente, in particolare i decreti 18/12/2023, 01/02/2024, 29/02/2024, 10/05/2024, 20/06/2024, 18/09/2024, 15/11/2024, e tutti successivi aggiornamenti, ancorché allo stato non conosciuti.
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente di accedere al contributo di cui al D.M. 19/04/2023 e all’avviso prot. n. 0386481 del 21/07/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Oleificio Mambuca s.r.l., del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. e del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso notificato il 10 dicembre e depositato il 17 dicembre 2024, la Gastronomica Mediterranea s.r.l. impugna il provvedimento di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, per un importo di € 381.197,95, dalla procedura di finanziamento prevista nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” unitamente agli atti procedimentali e agli elenchi ministeriali dei soggetti ammessi a finanziamento, ai fini della realizzazione di un impianto fotovoltaico di 179,28 kWp presso il Comune di Lentate sul Seveso (MB);
-il GSE ha escluso la società in mancanza del requisito di accesso al bando relativo al codice ATECO prevalente del proponente poiché in fase di verifica della domanda ha accertato, dalla visura camerale storica della ricorrente, il possesso di un codice ATECO prevalente non idoneo per la tabella 3A di iscrizione;
-il ricorso si basa sui seguenti motivi:
“ VIOLAZIONE DEL D.M. 19/04/2023, DELL’AVVISO 21/07/2023, DEL REGOLAMENTO OPERATIVO–ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA ”;
Il codice ATECO prevalente della ricorrente, 10.2, è congruente con la tabella 2A e il GSE avrebbe dovuto ammetterla alla misura di finanziamento ad essa sottesa, essendo l’indicazione della tabella 3A del tutto evidente e immediatamente riconoscibile.
“ VIOLAZIONE DELL’ART.10-BIS L.241/1990, DEL D.M.19/04/2023, DELL’AVVISO 21/07/2023, DEL REGOLAMENTO OPERATIVO–ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANCANZA DI MOTIVAZIONE ”;
Il GSE non ha tenuto conto delle osservazioni procedimentali, contenenti richiesta di rettifica dell’indicazione della tabella, inviate in riscontro alla richiesta procedimentale del GSE di caricare la documentazione mancante o conforme rispetto a quanto previsto dagli atti di disciplina della procedura.
“ VIOLAZIONE DEL D.M.19/04/2023, DELL’AVVISO 21/07/2023, DEL REGOLAMENTO OPERATIVO, DEL PRINCIPIO GENERALE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DESUMIBILE DALL’ART.6L.N.241/1990–ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANCANZA DI MOTIVAZIONE ”.
La ricorrente argomenta la violazione del principio del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. 241/90, tenuto conto anche del preminente interesse pubblico all’attuazione delle misure finanziate con il PNRR;
-si è costituito in giudizio l’Oleificio Mambuca s.r.l., eccependo preliminarmente l’inammissibilità per omessa impugnazione di atti presupposti quali il regolamento operativo pubblicato dal GSE in data 21 luglio 2023 e il relativo Avviso, prot. 0386481, di pari data, recante le modalità di presentazione delle domande di accesso e la carenza della propria posizione di controinteressata, dato che dal ricorso e dagli allegati manca ogni riferibilità alla sua domanda di accesso agli incentivi. La predetta società ha altresì eccepito l’infondatezza nel merito del ricorso;
-si è costituto in giudizio il GSE, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la dichiarazione sostitutiva con cui la ricorrente ha erroneamente attestato di rientrare nella categoria di impresa “ imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) di cui alla Tabella 3A del Decreto ” e l’inapplicabilità del soccorso istruttorio ad una procedura a sportello, come quella in esame;
-si è costituito con atto di stile il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste;
-all’udienza di merito dell’11 giugno 2025, previo deposito di una memoria di replica da parte della ricorrente, la causa è stata discussa dalle parti presenti come da verbale e trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
-viene in rilievo una domanda di contributo nell’ambito del programma di finanziamento “Parco agrisolare”, rigettata a causa di un errore nell’indicazione della tabella sottesa alla singola misura di finanziamento richiesto; nell’ambito di osservazioni al preavviso di rigetto la ricorrente ha corretto il proprio iniziale riferimento, affermando che la propria domanda doveva essere intesa come rivolta alla tabella 2A, compatibile con il proprio codice ATECO prevalente, la cui mancanza è contestata dal GSE con riferimento all’unica tabella indicata dalla ricorrente, 3A;
-la ricorrente sostiene che, se letta in ottica sostanziale, la propria domanda non può che essere riferibile alla tabella 2A, non alla tabella 3A erroneamente indicata;
-le eccezioni in rito della controinteressata sono infondate: le censure della ricorrente riguardano le modalità esecutive dell’esclusione, non la previsione in sé del requisito del codice ATECO prevalente e sussiste la posizione di controinteressata, in ragione dell’inserimento nell’elenco oggetto di impugnazione (doc.9, D.M. 15 novembre 2024 al n. 900);
-il primo motivo è infondato.
L’infondatezza deriva dall’applicazione del principio di autoresponsabilità e dall’insussistenza dell’applicazione obbligatoria del soccorso istruttorio per i casi di modifica sostanziale della domanda in una procedura di selezione per l’accesso a contributi pubblici, con riferimento alla linea di contributo per la quale si intende partecipare, per di più in una procedura a sportello;
-al riguardo questa Sezione ha recentemente confermato un consolidato indirizzo sull’irrilevanza di aspettative di sanatoria di errori di compilazione nelle procedure a sportello del GSE, dato anche il loro carattere massivo:
“ 3.2. Sulla correttezza dell’esclusione del richiedente giova richiamare la giurisprudenza amministrativa che, in relazione alle c.d. procedure a sportello (come quella oggi in esame), ha più volte sottolineato che le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi, pena la violazione del principio della par condicio, in un’occasione di aggiustamento postumo, per giunta ad iniziativa dell’amministrazione, e cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando alle manchevolezze della domanda, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di chiare e inequivoche prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti (Cons. Stato, n. 5698/2018).
3.2.1. In particolare, nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, non può maturare un’aspettativa in capo al richiedente che l’amministrazione controlli e corregga eventuali irregolarità della domanda, per di più se questi si inseriscono, come nel caso di specie, nella parte dedicata alla procedura per attivare la fase del “soccorso istruttorio”, in quanto la lex specialis configura in capo al singolo partecipante dei basilari obblighi di correttezza, solidarietà e autoresponsabilità che gli impongono di assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti, complete e non contradditorie, di compilare moduli e di presentare documenti (Cons. Stato, n. 4932/2016; Ad. Plen., n. 9 del 2014) ” (TAR Lazio, III-ter, 4463/2025; indirizzo confermato dalla Sezione anche nelle sentenze 11810/2025; 8431/2025; 7861/2025; 6874/2025; 773/2025);
-la pretesa di parte ricorrente volta a esigere dall’Amministrazione l’interpretazione e qualificazione sostanziale della domanda, senza tenere conto dei dati formali dichiarati, implicherebbe una gestione irrazionale della procedura e divergente rispetto ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (cfr. sulla procedura in esame, in cui l’elemento cronologico delle domande costituisce il criterio di accesso al beneficio economico su fondi che vanno ad esaurimento, TAR Lazio, Quarta-ter, 10829/2025, nel senso che la tardiva produzione delle dichiarazioni omesse inviata solamente in sede di istanza in autotutela non muterebbe il presupposto della esclusione, doverosa, dalla procedura);
-l’art. 6 comma 4 del regolamento operativo del GSE (doc. 12 della ricorrente) istituisce la possibilità per l’operatore economico di ritirare la domanda (“l’annullamento della proposta inviata”) e, inoltre, il dovere del GSE di valutare l’ultima proposta presentata e di procedere d’ufficio all’annullamento delle precedenti proposte, nel caso in cui per il medesimo progetto siano state presentate dal soggetto beneficiario più domande: ne segue che la regolamentazione della procedura prevede apposite funzionalità utili a emendare eventuali errori di presentazione, senza che l’operatore economico possa esigere diverse e ulteriori modalità di correzione degli errori di presentazione della domanda, a sé singolarmente utili;
-il secondo motivo è infondato.
Il contraddittorio procedimentale si è svolto regolarmente nel rispetto dell’art. 10- bis della L. 241/90, a fronte dell’espresso avvertimento dell’incompletezza e/o difformità della domanda (doc. 4 GSE) e del relativo riscontro dell’istante (doc. 16 ricorrente).
Va considerato a carico della parte che chiede di essere ammessa a una procedura pubblica di finanziamento un onere minimo di diligenza volto a chiarire le irregolarità emerse in fase di controllo e in tal senso si è espressa la nota procedimentale del GSE;
-il GSE ha dato conto delle osservazioni procedimentali, dando atto del dirimente invio della visura camerale storica contenente codice ATECO inidoneo per la misura richiesta entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
-il terzo motivo è infondato, dato che l’art. 6, co. 1, lett. b della L. 241/90 non istituisce un obbligo ma una mera facoltà per il responsabile del procedimento di disporre la rettifica di istanze erronee o incomplete;
-i principi di ragionevolezza, risultato e gli obiettivi di investimento del PNRR non tolgono che compete all’amministrazione darsi regole per poter esaminare e vagliare in modo ragionevole ed entro limiti logistici e cronologici definiti i moduli di domanda, a fronte della possibilità per l’operatore economico di emendare di fatto fino al termine di scadenza la proposta di progetto così da evitare l’esclusione dagli incentivi;
-in una procedura di finanziamento con numeri particolarmente elevati, pari a centinaia di domande, non è irragionevole né illogica la preclusione della modifica del contenuto delle domande di partecipazione in fase di valutazione dei requisiti, anche quanto all’indicazione della specifica misura di finanziamento cui chiede di partecipare il concorrente;
-il ricorso è quindi infondato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con compensazione nei confronti dell’intimato Ministero costituito con atto di stile;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Gastronomica Mediterranea s.r.l. al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 (duemila) in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. e in euro 2.000 (duemila) in favore dell’Oleificio Mambuca s.r.l.
Spese compensate nei confronti del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele La Malfa Ribolla | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO