Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6489/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'8.4.2025 tra:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, Amministratore Unico, , con sede legale in Roma, Corso Parte_2
Trieste 95 B, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via G.G. Belli 27 presso lo studio dell'Avv. Massimo Bersani (C.F. ) che la assiste e la difende, giusta CodiceFiscale_1
CP_ procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a
- APPELLANTE -
CONTRO
- C.F. –, – CF: CP_2 C.F._2 CP_3
- entrambi residenti in [...] rappresentati e C.F._3 difesi dalla Prof. Avv. Giada Bernardi (CF: ) in virtù di delega in C.F._4
Roma, Via Virgilio n 1 L
- APPELLATI –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7918/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 8918/23 con cui il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione dalla medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su ricorso dei signori e per il pagamento della residua somma derivante dalla CP_2 CP_3 convenuta cessione di quote della società Pasticceria Eredi Marinari SAS di Ambra Marinari
& C.
A sostegno della impugnazione ha posto i seguenti motivi.
Primo motivo:
violazione e falsa applicazione dell'articolo 1243 c.c. Omesso esame della documentazione in atti depositata.
Secondo motivo:
omessa pronunzia in ordine alla domanda di condanna formulata dalla Parte_1
[...
Violazione dell'articolo 112 c.p.c.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita:
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Roma n. 7918/23 emessa nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R. G.
pag. 2/7 43975/19, accogliere, per quanto dedotto in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma numero 7918/23, revocare il decreto ingiuntivo opposto numero 8893/19. RG. N. 26260/19 emesso dal Tribunale di Roma in data 29 Aprile 2019 ad istanza dei signori e , poiché, per CP_2 CP_3 le ragioni sopra esposte, inesistente la ragione di credito azionata dagli opposti in virtù del disposto di cui all'articolo 1243 c.c.
In virtù di quanto convenuto nella Convenzione di cessione di quote stipulata tra le parti in causa, condannare i signori e a corrispondere in favore CP_2 CP_3 della l'importo di € 12.129,96 o quello minore o maggiore, che Parte_1 verrà accertato in corso di causa, a titolo di passività riferite ai medesimi soggetti, cedenti le quote, in ragione dell'espresso obbligo di garanzia contrattualmente assunto.
Condannare, in ogni caso, i medesimi appellati alla restituzione di quanto potrà essere corrisposto dalla se posta in esecuzione l'ingiusta sentenza di primo Parte_1 grado, maggiorando l'importo detto di interessi e rivalutazione monetaria.
Con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellati si sono costituiti, eccependo la infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso gravame e hanno così concluso.
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per tutte le causali di cui al presente atto, rigettare l'appello ed ogni domanda a mezzo dello stesso avanzata perché infondato in fatto e diritto e non provato e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 7918/23 emessa dal Tribunale civile di Roma, sezione sedicesima, dottoressa Mazzaro, a definizione del giudizio RG 43975/19 e pubblicata in data 19 maggio 2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese al 15% IVA
e CPA.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la erroneità della decisione assunta dal giudice di prime cure il quale, a suo dire, non avrebbe valutato in modo completo e corretto la documentazione, pur tempestivamente acquisita agli atti del giudizio, atteso che, ove ciò pag. 3/7 fosse stato fatto, le conclusioni sarebbero state assolutamente del tutto diverse rispetto alla decisione assunta.
Vanno distinti, al riguardo, due profili in relazione al presente motivo di impugnazione.
Il primo attiene alla dedotta corretta operata compensazione del proprio credito da parte della società appellante e relativo al pagamento di una fattura emessa da CE per consumi di energia elettrica relativi al periodo antecedente alla operata cessione delle quote.
Il secondo attiene alla compensazione operata dalla società appellante per debiti tributari emersi successivamente alla predetta cessione di quote e relativi sempre al periodo antecedente.
Dunque, in virtù di quanto espressamente pattuito nell'atto di cessione di quote, tutte dette somme dovevano ricadere a carico dei cedenti e, pertanto, la società appellante bene avrebbe fatto ad operare la compensazione detraendo i relativi importi da quanto essa avrebbe ancora dovuto versare a titolo di corrispettivo alle controparti per la detta cessione delle quote. Orbene, rileva la Corte che con riferimento alla questione relativa alla bolletta
CE che la società appellante ha dedotto di aver provveduto a pagare onde evitare l'interruzione del servizio, il credito risulta ampiamente contestato dalle controparti le quali, in particolare, hanno riferito fin dal primo grado di aver a loro volta provveduto antecedentemente al pagamento di fattura per l'importo di euro 10.047,76 relativa al periodo di fatturazione 1 Febbraio 2014 - 31 ottobre 2014 e al conguaglio per il periodo 1
Febbraio 2014 - 30 settembre 2014.
Senonché, CE avrebbe successivamente ed erroneamente emesso altra fattura relativa a periodi di erogazione in gran parte sovrapponibili a quelli della precedente fattura. In particolare, ha emesso in data 21 luglio 2016 fattura per complessivi euro 11.549,40 relativa al periodo di fatturazione 1 gennaio 2012 - 30 giugno 2016 e al conguaglio per il periodo 1 gennaio 2012 - 30 giugno 2014.
È evidente ictu oculi che si tratta di due fatture che in gran parte sono sovrapponibili quanto ai periodi di fatturazione sicché, evidentemente, vi è stata specifica contestazione tra le parti in ordine alla correttezza del pagamento effettuato da e alla operata Parte_1 compensazione di un presunto suo controcredito nei confronti delle controparti.
pag. 4/7 Ne consegue che, a fronte di detta contestazione, il credito vantato dalla odierna appellante nei confronti delle controparti non è affatto certo, liquido ed esigibile.
Al riguardo, l'art. 1243, di cui si invoca da parte Appellante la errata applicazione da parte del giudicante, testualmente afferma che “la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro, una quantità di cose fungibili dello stesso genere e sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente”.
È altresì principio consolidato della S.C. che “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito posto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex articolo
1243 c. 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale
è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo”
(Cass. N. 31359/18).
Dunque, essendovi stata specifica contestazione e non essendo il credito vantato dalla appellante, in relazione alla predetta fattura dalla stessa pagata, di facile determinazione e liquidazione da parte del giudice, implicando uno specifico accertamento relativo ai consumi e alle modalità di quantificazione di essi come operata da CE, la operata compensazione non è da ritenersi effettivamente corretta.
In parte qua, dunque, deve essere certamente confermata la sentenza impugnata.
Con riferimento agli altri profili, ovvero alla compensazione operata per presunti debiti tributari a vario titolo dei cedenti, anche in questo caso e a prescindere dalle prove acquisite nel corso di primo grado e consistenti, da una parte, nell'elenco dei debiti tributari individuati dalla società appellante e, dall'altra, dai provvedimenti di impugnazione depositati dalla difesa dei degli appellati pur non contenenti la prova dell'avvenuto deposito, rileva comunque il Collegio che effettivamente, come ha correttamente statuito il giudice di prime cure, non risulta alcuna prova agli atti dell'avvenuto pagamento di detti pag. 5/7 debiti da parte della la quale, pertanto, non ha maturato alcun credito da Parte_1 portare in compensazione nei confronti delle controparti.
Né è ammissibile la produzione solo in questo grado e per la prima volta di documentazione attestante eventuali pagamenti avvenuti in epoca antecedente alle maturate preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
Diverso sarebbe stato ove la odierna appellante avesse formulato una domanda di manleva secondo quelle che erano le pattuizioni contrattuali, ma tale domanda non risulta essere stata effettivamente formulata, sicché, anche sotto questo profilo, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Con il secondo motivo, ovviamente anch'esso da respingere per le medesime ragioni,
l'appellante ha dedotto che, a suo dire, il giudice avrebbe omesso di statuire sulla ulteriore domanda subordinata relativa alla pronuncia di condanna delle controparti al pagamento in suo favore di una determinata somma di denaro per crediti da essa vantati nei confronti delle controparti a seguito della ingiusta messa in esecuzione della sentenza di primo grado.
Anche in questo caso difetta, infatti, la prova del credito vantato attesa la pacifica contestazione del credito da parte delle controparti, ragion per la quale la domanda è comunque meritevole di reiezione.
Per tutte le sue risposte ragioni, la sentenza impugnata deve essere pertanto confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7918/23, ogni ulteriore Parte_1 istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
pag. 6/7 Condanna l'appellante alla rifusione in favore delle controparti delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 5.508,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 8.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7