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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8004/2021
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 20.3.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 4 N. R.G. 8004/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
8004/2021 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Rocco Migliaccio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Hemingway n. 114 ;
PARTE OPPONENTE contro
, (C.F. , C.f. , CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati con studio in La Spezia (SP) alla Via
Fontevivo n. 21/N;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare su ogni questione, va dato atto che in data 7.3.2025 parte opponente - munita di procura speciale - depositava la rinuncia agli atti del presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
pagina 2 di 4 2199/2021 emesso in data 28.7.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Parte opposta ha accettato con atto semplice dell'11.3.2025.
La questione prospettata sulla validità dell'accettazione della rinuncia agli atti e sulla questione sul se essa sia munita di procura speciale idonea allo scopo o meno, è a ben vedere superabile alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui, la rinuncia agli atti da parte dell'opponente a decreto ingiuntivo determina l'estinzione dello stesso giudizio, in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio.
Secondo tale orientamento, l'interesse alla prosecuzione del giudizio non sarebbe neppure ravvisabile nella richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., perché il relativo giudizio, presupporrebbe lo svolgimento del processo, mentre l'effetto proprio della rinuncia agli atti di giudizio è quello di privare il giudice del potere - dovere di emanare una valida sentenza di merito ovvero di rendere nulla ex nunc la procedura (Cass. 10/04/2003 n. 5676); tale orientamento appare confermato da Cassazione civile sez. III - 21/08/2018, n. 20839 nel suoi presupposti fondanti (“In tema di opposizione all'esecuzione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile”) che, tuttavia, in contrasto con il precedente ciato ha affermato che “Tale interesse è ravvisabile ove il creditore opposto abbia formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio”, domanda tuttavia non proposta nel presente processo (si v. sul punto sentenza Tribunale di Napoli n. 5997/2021 del 24/06/2021).
pagina 3 di 4 Appaiono, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti.
L'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., va pronunciata con sentenza, perché se è vero che l'art. 308, c.p.c., prevede che l'estinzione sia dichiarata con ordinanza è però altrettanto vero che l'art. 178, comma 2, c.p.c., esclude espressamente la reclamabilità del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo emesso dal giudice istruttore che operi in funzione di giudice unico, sicchè, in quest'ultima ipotesi, la declaratoria di estinzione del processo non può che essere pronunciata con sentenza (tanto che, nell'ipotesi in cui sia dichiarata con ordinanza, quest'ultima, per consolidata giurisprudenza, ha natura sostanziale di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, trattandosi di provvedimento definitivo su presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale, a contenuto decisorio).
Quanto al regime delle spese processuali, occorre rilevare che l'opponente e l'opposta hanno formulato espressa richiesta di integrale compensazione.
Può disporsi, dunque, l'integrale compensazione delle spese di lite, in virtù del “diverso accordo” tra le parti, così come previsto dall'art. 306, u.c.,
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Visto l'art. 306 c.p.c. dichiara l'estinzione del presente giudizio di opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto recante r.g. n. 2199/2021 che per l'effetto dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.
- Compensa le spese di lite.
- Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere, 20/03/2025 Il Giudice: Ambra Alvano
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