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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/05/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 21/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10506/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SORGI ROBERTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott.ssa MARTORANA ROBERTA n.q. di funzionario delegato) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del collocamento mirato ex lege n. 68 del 12 marzo 1999 a far data dalla domanda amministrativa (07/03/2024);
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
◊ pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' già liquidate con separato CP_1
decreto. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 09/07/2024, la ricorrente rappresentava di avere presentato, in data
07/03/2024, domanda volta al riconoscimento della percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, della Legge n. 68/1999; poiché alla data dell'introduzione della domanda giudiziale non era ancora stata sottoposta a visita medica dalla competente
Commissione medica, ritenendo la sussistenza dei presupposti medico-sanitari per fruire dei servizi e degli strumenti di supporto messi a disposizione dalla legge n. 68/1999, chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare il suo diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/11/2024, l' resistente chiedeva CP_2
rigettarsi il ricorso.
Istruito il procedimento attraverso consulenza tecnica d'ufficio e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
La domanda è fondata, atteso che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati e sulla scorta di una accurata disamina della certificazione medica depositata,
ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (07/03/2024).
Più specificatamente, l'Ausiliario del Giudice ha riferito che “La signora soffre di artrite Parte_1
idiopatica giovanile e fibromialgia con interessamento delle anche, delle ginocchia e delle caviglie per cui è
seguita dai sanitari reumatologi dell'ARNAS - Ospedale Civico di Palermo e per cui pratica trattamento
farmacologico con Cymbalta, Lyrica ed immunosoppressori;
sulla scorta di quanto emerge dalle
certificazioni sanitarie depositate in atti (vedasi visite reumatologiche della Dott.ssa del Persona_1
24/3/2025 e 17/4/2025) e, soprattutto, di quanto obiettivamente rilevato dal sottoscritto in occasione di
visita medico-legale del 23/4/2025 (“I movimenti di anteroflessione, rotazione ed inclinazione laterale del
collo e del tronco non risultano limitati in ampiezza e riferiti dolenti. La pressopercussione delle apofisi
spinose del rachide dorso-lombare viene riferita dolente. Assenza di contrattura antalgica dei muscoli
paravertebrali. Bacino dismetrico. Presenza di scoliosi dorso-lombare sinistro-convessa. I movimenti attivi
e passivi di flessione, estensione, abduzione, adduzione, rotazione interna ed esterna dell'arto inferiore destro
e sinistro (articolazione coxo-femorale) e di flesso-estensione della gamba destra e sinistra (articolazione
tibio-femoro-rotulea) risultano limitati in ampiezza di circa 1/3 e riferiti dolenti. Passaggi posturali autonomi. Deambulazione libera ed autonoma”), si evince che il descritto quadro nosologico determina
limitazioni funzionali che sono da ritenere a discreta incidenza funzionale e che, in base alle tabelle del D.M.
5/2/1992, contribuiscono a determinare un quadro invalidante in misura sufficiente per il riconoscimento
del beneficio di Legge de quo. Pertanto si può affermare che, dal 7/3/2024 (data di presentazione della
domanda amministrativa), le affezioni accertate e documentate legittimano per la signora Parte_1
l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato …”.
[...]
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza.
◊
Così deciso in Palermo, il 25/05/2025.
IL GOP
EMANUELA ALFIA MARIA LA FERLA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 21/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10506/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SORGI ROBERTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott.ssa MARTORANA ROBERTA n.q. di funzionario delegato) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del collocamento mirato ex lege n. 68 del 12 marzo 1999 a far data dalla domanda amministrativa (07/03/2024);
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
◊ pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell' già liquidate con separato CP_1
decreto. E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 09/07/2024, la ricorrente rappresentava di avere presentato, in data
07/03/2024, domanda volta al riconoscimento della percentuale di invalidità civile pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato ex art.1, comma 4, della Legge n. 68/1999; poiché alla data dell'introduzione della domanda giudiziale non era ancora stata sottoposta a visita medica dalla competente
Commissione medica, ritenendo la sussistenza dei presupposti medico-sanitari per fruire dei servizi e degli strumenti di supporto messi a disposizione dalla legge n. 68/1999, chiedeva che l'adito Tribunale volesse dichiarare il suo diritto al riconoscimento della percentuale di invalidità pari o superiore al 46% ai fini dell'accesso al sistema del collocamento mirato.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/11/2024, l' resistente chiedeva CP_2
rigettarsi il ricorso.
Istruito il procedimento attraverso consulenza tecnica d'ufficio e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
La domanda è fondata, atteso che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati e sulla scorta di una accurata disamina della certificazione medica depositata,
ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'iscrizione alle liste di collocamento mirato, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (07/03/2024).
Più specificatamente, l'Ausiliario del Giudice ha riferito che “La signora soffre di artrite Parte_1
idiopatica giovanile e fibromialgia con interessamento delle anche, delle ginocchia e delle caviglie per cui è
seguita dai sanitari reumatologi dell'ARNAS - Ospedale Civico di Palermo e per cui pratica trattamento
farmacologico con Cymbalta, Lyrica ed immunosoppressori;
sulla scorta di quanto emerge dalle
certificazioni sanitarie depositate in atti (vedasi visite reumatologiche della Dott.ssa del Persona_1
24/3/2025 e 17/4/2025) e, soprattutto, di quanto obiettivamente rilevato dal sottoscritto in occasione di
visita medico-legale del 23/4/2025 (“I movimenti di anteroflessione, rotazione ed inclinazione laterale del
collo e del tronco non risultano limitati in ampiezza e riferiti dolenti. La pressopercussione delle apofisi
spinose del rachide dorso-lombare viene riferita dolente. Assenza di contrattura antalgica dei muscoli
paravertebrali. Bacino dismetrico. Presenza di scoliosi dorso-lombare sinistro-convessa. I movimenti attivi
e passivi di flessione, estensione, abduzione, adduzione, rotazione interna ed esterna dell'arto inferiore destro
e sinistro (articolazione coxo-femorale) e di flesso-estensione della gamba destra e sinistra (articolazione
tibio-femoro-rotulea) risultano limitati in ampiezza di circa 1/3 e riferiti dolenti. Passaggi posturali autonomi. Deambulazione libera ed autonoma”), si evince che il descritto quadro nosologico determina
limitazioni funzionali che sono da ritenere a discreta incidenza funzionale e che, in base alle tabelle del D.M.
5/2/1992, contribuiscono a determinare un quadro invalidante in misura sufficiente per il riconoscimento
del beneficio di Legge de quo. Pertanto si può affermare che, dal 7/3/2024 (data di presentazione della
domanda amministrativa), le affezioni accertate e documentate legittimano per la signora Parte_1
l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato …”.
[...]
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza.
◊
Così deciso in Palermo, il 25/05/2025.
IL GOP
EMANUELA ALFIA MARIA LA FERLA
(firmato digitalmente a margine)