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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Addì 11/07/2025 nel Tribunale di Napoli Nord avanti al Giudice dott. Maurizio Spezzaferri nella
procedura R.G. n. 876/2025, cui è riunito RG riunito RG 3357/2025 avente ad oggetto : Risoluzione
del contratto di locazione per inadempimento uso diverso sono comparsi:
È presente per la l'Avv. Bellucci Marco, il quale si riporta a tutte le proprie difese Pt_1
chiedendone l'integrale accoglimento, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto e richiesto, evidenzia che la mora persiste anche per le mensilità successive mensilità di Maggio
Giugno e Luglio 2025 e chiede termine al fine di esperire la mediazione.
È presente per parte intimata l'avvocato Gianluca Pennacchio, il quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta nonché alla successiva memoria integrativa ed insiste finché
venga dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, in via subordinata, conclude per il rigetto integrale della domanda per insussistenza dei presupposti di legge, la risoluzione del contratto di locazione, con vittoria di spese con attribuzione.
Per quanto attiene alla richiesta di concessione del termine per la mediazione, si oppone in quanto si sostanzierebbe in una rimessione in termine.
L'Avv. Bellucci insiste in quanto non trattasi di rimessione in termine ma istanza ex novo relativamente alla seconda procedura di sfratto riunita al giudizio più antico. In caso di mancato accoglimento della istanza sopra indicata, chiede la compensazione delle spese processuali.
L'Avv. Pennacchio si oppone e chiede condanna alle spese per entrambi i giudizi con attribuzione.
Il GI, all'esito della discussione, si riserva in camera di consiglio.
Il Giudice, letti gli atti e la documentazione di causa, sentiti i difensori all'esito della camera di consiglio, decide alle ore 16,40 del 11-7-2025 la controversia pronunciando la sentenza incorporata R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE II CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 876/2025, cui risulta riunito RG 876/2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2025 (cui è riunita RG 3357/2025) avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”, riservata in decisione ex art. 429 c.p.c. all'esito della discussione tra le parti alla presente udienza e promossa
DA
(P.IVA: ), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cilea n. 145 presso lo Studio Legale Bellucci dell'Avv.
Marco Bellucci che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-RICORRENTE -
CONTRO
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luciano PENNACCHIO e dall'Avv. Gianluca
PENNACCHIO, presso i quali elett.te domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla Piazza Gramsci
n.6, in virtù di procura in atti;
- RESISTENTE –
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da vernale telematico sopra riportato che espressamente si richiama.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atti di citazione regolarmente notificati, nei procedimenti RG 732/2025 e RG 3086/2025, la intimava alla sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Parte_2 Controparte_2
Casoria (NA), alla Via Pelella 1° Traversa n. 1, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria (NA) al foglio 2, p.lla 1732 sub 1, premettendo come era stato sottoscritto con la un Controparte_2 R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
contratto di sublocazione ad uso commerciale in forza del quale il predetto immobile veniva ad essa convenuta concesso in locazione.
Tale contratto, valido dal 1.4.2023 al 30.3.2025, prevedeva all'art. 4 un canone pari ad € 600,00 mensili fino al 30.6.2023 e, a far data dal 1.7.2023 e fino alla scadenza un canone pari ad € 700,00 mensili e, in entrambi i procedimenti, l'intimante deduceva il mancato pagamento dei canoni dal mese di luglio 2024 al mese di settembre 2024 (cfr. RG 732/2025) nonché mese di dicembre 2024 nonché dal gennaio 2025 ad aprile 2025 (cfr. RG 3086/2025).
Si costituiva la resistente in entrambi i procedimenti, richiedendo il rigetto della domanda producendo prova dei versamenti di canoni, anche se con ritardo, restando da saldare ancora due mensilità (agosto e settembre 2024) oltre ad aprile 2025.
Rigettata la richiesta di rilascio degli immobili a fronte dei pagamenti indicati, in quanto occorreva verificare la gravità dell'inadempimento imputato con approfondimento delle questioni di fatto e di diritto poste a base della controversia, mediante ordinanze emesse nei procedimenti 3086/2025 e
732/2025, veniva disposto il mutamento del rito ex artt. 667, 426 c.p.c e 447 bis c.p.c. con fissazione delle udienze ex art. 420 al 16-5-2025 e concessione dei termini per l'integrazione degli atti.
Così alla suddetta udienza, celebrata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, veniva disposta la riunione al fascicolo RG 876/2025 di quello di più recente iscrizione a ruolo avente RG n. 3357/2025 ex art. 274 c.p.c. per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
All'esito della valutazione delle note scritte, il giudizio era rinviato per la discussione ex art. 429
c.p.c. al 4-7-2025 in ordine alla questione di improcedibilità eccepita da parte resistente nei procedimenti riuniti.
A fronte di istanza della difesa di parte ricorrente, veniva disposta la sostituzione dell'udienza da figurata in presenza per la giornata odierna e, all'esito della discussione delle parti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
2. La domanda attorea va dichiarata improcedibile.
2.1. Premesso che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 individua expressis verbis il previo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto controversie in materia di locazione, quale sono quelle esperite nel caso qui in esame.
Non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di rimessione in termine per esperire la procedura di mediazione in entrambi i giudizi riuniti per i motivi che seguono.
2.2. Nel procedimento più antico (RG 876/2025), oltre all'eccezione di parte resistente, nell'ordinanza di mutamento del rito del 31-1-2025 era stato già assegnato alle parti il termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione secondo l'art. 5 della citata normativa. R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
Mentre nel giudizio riunito 3357/2025, tale situazione era stata oggetto di eccezione della parte resistente ed entrambi i procedimenti riguardano il medesimo contratto con allegazione di inadempimenti al pagamento dei canoni inizialmente decorrenti dal luglio 2024 fino al mese di aprile
2025, come sopra indicato (fermo restando la prova di parziali versamenti eseguiti dalla resistente), per i quali non erano stati ancora saldati i canoni per i mesi di agosto e settembre 2024 nonché aprile
2025 e successivi.
Senonché è incontestato che parte attrice non abbia attivato la procedura tanto che, nella nota del 9-
5-2025, viene espressamente e lealmente indicato quanto segue:
“Come già riportato nelle proprie memorie l'Avv. Bellucci non ha esperito il procedimento di mediazione per il presente giudizio in quanto la , aveva rappresentato la volontà di CP_1
addivenire a una bonaria risoluzione della controversia ed evitare un ulteriore aggravio di spese, purtroppo, nonostante le reiterate riassicurazioni in merito all'imminente pagamento degli arretrati, la intimata, non solo non ha sanato la mora oggetto del giudizio iscritto al numero di RG 732/25, ma non ha pagato neanche le mensilità successive rendendosi morosa anche per la mensilità di Febbraio
e Marzo 2025 in riferimento alle quali è stato instaurato un ulteriore giudizio rubricato al r.g.n.
3357/25 di codesto Ufficio giudiziario la cui prossima udienza cadrà per il giorno 16.5.25.” (cfr. nota citata nel procedimento RG 876/2025).
2.3. Alla luce di quanto sopra, segue l'improcedibilità del giudizio.
Premesso che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 individua expressis verbis il previo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto controversie in materia di locazione quale è quella che rileva nel caso qui in esame), va evidenziato che le parti, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, non hanno esperito l'obbligatorio tentativo della media-conciliazione.
Né d'altra parte gioverebbe obiettare che, in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria (art. 152 c.p.c). Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00,
4530/04). A tale conclusione si deve pervenire in caso di mancato rispetto del termine concesso dal giudice ex art. 5, Il co., ultimo periodo D.Lgs. citato per il deposito della domanda di mediazione.
Infatti, "La implicita natura perentoria del termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entrai il termine di 15 gg, dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine" (in tal senso
Trib. Firenze, 8.6.2015).
Inoltre, pur a voler ritenere che il termine assegnato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 per proporre domanda di mediazione sia ordinatorio, in difetto di diversa ed espressa indicazione di perentorietà nel disposto legislativo, può essere chiesta al Giudice la proroga, purché prima della sua scadenza, così che il decorso del termine comporta uguali conseguenze preclusive del decorso del termine perentorio, e comunque osta alla assegnazione di un nuovo termine (ex multis Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2005, n. 1064. in Giusi, civ. Mass., 2005, 1; Cass., 2 gennaio 1999 n. 808).
Il riferito D.Lgs. 28/2010 prevede che il Giudice alla prima udienza deve verificare se sia stato previamente esperito il tentativo di mediazione e, in caso negativo, deve assegnare alle parti un termine per presentare la domanda all'Organismo di Conciliazione. In tale fase, quindi, non è ancora maturata l'improcedibilità, ma il giudizio entra in una fase di quiescenza (in questi termini Trib. Busto
Arsizio, sez. dist. Gallarate, 22.3.2012), e solo in caso di mancata proposizione della domanda di mediazione nel termine assegnato o in caso di mancata richiesta di proroga prima di tale scadenza il
Giudice dichiara improcedibile la domanda (in tal senso Trib. Pescara, 7.10.2014; Trib. Di Nola,
24.2,2015).
Orbene, nel caso in esame, la domanda di mediazione non è stata proposta essendo il rapporto unico, tanto che i procedimenti sono stati riuniti (nulla è stato contestato in merito tanto che è stata richiesta la rimessione in termine per tale adempimento alla presente udienza).
Deve pertanto concludersi nel senso che al mancato esperimento del relativo incombente consegue l'applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti per la natura in rito della decisione, per la posizione delle parti e sulla scorta del fatto che non possono essere esclusi ulteriori approfondimenti in altre sedi circa la fondatezza dei fatti portati all'attenzione del Tribunale. Inoltre, appare non contestata come ancora i canoni più recenti siano stati pagati, almeno dal mese di maggio
2025 a seguire.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata”
o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77). La natura della presente controversia, l'esito della stessa e l'obbiettiva peculiarità delle questioni affrontate e decise mediante la presente pronuncia costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei ad R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
integrare le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. e valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara improcedibile la domanda;
• Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
Così deciso in Aversa, addì 11 luglio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Maurizio Spezzaferri
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Addì 11/07/2025 nel Tribunale di Napoli Nord avanti al Giudice dott. Maurizio Spezzaferri nella
procedura R.G. n. 876/2025, cui è riunito RG riunito RG 3357/2025 avente ad oggetto : Risoluzione
del contratto di locazione per inadempimento uso diverso sono comparsi:
È presente per la l'Avv. Bellucci Marco, il quale si riporta a tutte le proprie difese Pt_1
chiedendone l'integrale accoglimento, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto e richiesto, evidenzia che la mora persiste anche per le mensilità successive mensilità di Maggio
Giugno e Luglio 2025 e chiede termine al fine di esperire la mediazione.
È presente per parte intimata l'avvocato Gianluca Pennacchio, il quale si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta nonché alla successiva memoria integrativa ed insiste finché
venga dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, in via subordinata, conclude per il rigetto integrale della domanda per insussistenza dei presupposti di legge, la risoluzione del contratto di locazione, con vittoria di spese con attribuzione.
Per quanto attiene alla richiesta di concessione del termine per la mediazione, si oppone in quanto si sostanzierebbe in una rimessione in termine.
L'Avv. Bellucci insiste in quanto non trattasi di rimessione in termine ma istanza ex novo relativamente alla seconda procedura di sfratto riunita al giudizio più antico. In caso di mancato accoglimento della istanza sopra indicata, chiede la compensazione delle spese processuali.
L'Avv. Pennacchio si oppone e chiede condanna alle spese per entrambi i giudizi con attribuzione.
Il GI, all'esito della discussione, si riserva in camera di consiglio.
Il Giudice, letti gli atti e la documentazione di causa, sentiti i difensori all'esito della camera di consiglio, decide alle ore 16,40 del 11-7-2025 la controversia pronunciando la sentenza incorporata R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE II CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 876/2025, cui risulta riunito RG 876/2025 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2025 (cui è riunita RG 3357/2025) avente ad oggetto “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”, riservata in decisione ex art. 429 c.p.c. all'esito della discussione tra le parti alla presente udienza e promossa
DA
(P.IVA: ), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cilea n. 145 presso lo Studio Legale Bellucci dell'Avv.
Marco Bellucci che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-RICORRENTE -
CONTRO
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2
difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luciano PENNACCHIO e dall'Avv. Gianluca
PENNACCHIO, presso i quali elett.te domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla Piazza Gramsci
n.6, in virtù di procura in atti;
- RESISTENTE –
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da vernale telematico sopra riportato che espressamente si richiama.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atti di citazione regolarmente notificati, nei procedimenti RG 732/2025 e RG 3086/2025, la intimava alla sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Parte_2 Controparte_2
Casoria (NA), alla Via Pelella 1° Traversa n. 1, identificato al N.C.E.U. del Comune di Casoria (NA) al foglio 2, p.lla 1732 sub 1, premettendo come era stato sottoscritto con la un Controparte_2 R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
contratto di sublocazione ad uso commerciale in forza del quale il predetto immobile veniva ad essa convenuta concesso in locazione.
Tale contratto, valido dal 1.4.2023 al 30.3.2025, prevedeva all'art. 4 un canone pari ad € 600,00 mensili fino al 30.6.2023 e, a far data dal 1.7.2023 e fino alla scadenza un canone pari ad € 700,00 mensili e, in entrambi i procedimenti, l'intimante deduceva il mancato pagamento dei canoni dal mese di luglio 2024 al mese di settembre 2024 (cfr. RG 732/2025) nonché mese di dicembre 2024 nonché dal gennaio 2025 ad aprile 2025 (cfr. RG 3086/2025).
Si costituiva la resistente in entrambi i procedimenti, richiedendo il rigetto della domanda producendo prova dei versamenti di canoni, anche se con ritardo, restando da saldare ancora due mensilità (agosto e settembre 2024) oltre ad aprile 2025.
Rigettata la richiesta di rilascio degli immobili a fronte dei pagamenti indicati, in quanto occorreva verificare la gravità dell'inadempimento imputato con approfondimento delle questioni di fatto e di diritto poste a base della controversia, mediante ordinanze emesse nei procedimenti 3086/2025 e
732/2025, veniva disposto il mutamento del rito ex artt. 667, 426 c.p.c e 447 bis c.p.c. con fissazione delle udienze ex art. 420 al 16-5-2025 e concessione dei termini per l'integrazione degli atti.
Così alla suddetta udienza, celebrata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, veniva disposta la riunione al fascicolo RG 876/2025 di quello di più recente iscrizione a ruolo avente RG n. 3357/2025 ex art. 274 c.p.c. per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
All'esito della valutazione delle note scritte, il giudizio era rinviato per la discussione ex art. 429
c.p.c. al 4-7-2025 in ordine alla questione di improcedibilità eccepita da parte resistente nei procedimenti riuniti.
A fronte di istanza della difesa di parte ricorrente, veniva disposta la sostituzione dell'udienza da figurata in presenza per la giornata odierna e, all'esito della discussione delle parti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e deposito contestuale della motivazione.
2. La domanda attorea va dichiarata improcedibile.
2.1. Premesso che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 individua expressis verbis il previo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto controversie in materia di locazione, quale sono quelle esperite nel caso qui in esame.
Non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di rimessione in termine per esperire la procedura di mediazione in entrambi i giudizi riuniti per i motivi che seguono.
2.2. Nel procedimento più antico (RG 876/2025), oltre all'eccezione di parte resistente, nell'ordinanza di mutamento del rito del 31-1-2025 era stato già assegnato alle parti il termine di 15 giorni per esperire il tentativo di mediazione secondo l'art. 5 della citata normativa. R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
Mentre nel giudizio riunito 3357/2025, tale situazione era stata oggetto di eccezione della parte resistente ed entrambi i procedimenti riguardano il medesimo contratto con allegazione di inadempimenti al pagamento dei canoni inizialmente decorrenti dal luglio 2024 fino al mese di aprile
2025, come sopra indicato (fermo restando la prova di parziali versamenti eseguiti dalla resistente), per i quali non erano stati ancora saldati i canoni per i mesi di agosto e settembre 2024 nonché aprile
2025 e successivi.
Senonché è incontestato che parte attrice non abbia attivato la procedura tanto che, nella nota del 9-
5-2025, viene espressamente e lealmente indicato quanto segue:
“Come già riportato nelle proprie memorie l'Avv. Bellucci non ha esperito il procedimento di mediazione per il presente giudizio in quanto la , aveva rappresentato la volontà di CP_1
addivenire a una bonaria risoluzione della controversia ed evitare un ulteriore aggravio di spese, purtroppo, nonostante le reiterate riassicurazioni in merito all'imminente pagamento degli arretrati, la intimata, non solo non ha sanato la mora oggetto del giudizio iscritto al numero di RG 732/25, ma non ha pagato neanche le mensilità successive rendendosi morosa anche per la mensilità di Febbraio
e Marzo 2025 in riferimento alle quali è stato instaurato un ulteriore giudizio rubricato al r.g.n.
3357/25 di codesto Ufficio giudiziario la cui prossima udienza cadrà per il giorno 16.5.25.” (cfr. nota citata nel procedimento RG 876/2025).
2.3. Alla luce di quanto sopra, segue l'improcedibilità del giudizio.
Premesso che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 individua expressis verbis il previo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto controversie in materia di locazione quale è quella che rileva nel caso qui in esame), va evidenziato che le parti, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, non hanno esperito l'obbligatorio tentativo della media-conciliazione.
Né d'altra parte gioverebbe obiettare che, in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria (art. 152 c.p.c). Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00,
4530/04). A tale conclusione si deve pervenire in caso di mancato rispetto del termine concesso dal giudice ex art. 5, Il co., ultimo periodo D.Lgs. citato per il deposito della domanda di mediazione.
Infatti, "La implicita natura perentoria del termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entrai il termine di 15 gg, dall'altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine" (in tal senso
Trib. Firenze, 8.6.2015).
Inoltre, pur a voler ritenere che il termine assegnato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 per proporre domanda di mediazione sia ordinatorio, in difetto di diversa ed espressa indicazione di perentorietà nel disposto legislativo, può essere chiesta al Giudice la proroga, purché prima della sua scadenza, così che il decorso del termine comporta uguali conseguenze preclusive del decorso del termine perentorio, e comunque osta alla assegnazione di un nuovo termine (ex multis Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2005, n. 1064. in Giusi, civ. Mass., 2005, 1; Cass., 2 gennaio 1999 n. 808).
Il riferito D.Lgs. 28/2010 prevede che il Giudice alla prima udienza deve verificare se sia stato previamente esperito il tentativo di mediazione e, in caso negativo, deve assegnare alle parti un termine per presentare la domanda all'Organismo di Conciliazione. In tale fase, quindi, non è ancora maturata l'improcedibilità, ma il giudizio entra in una fase di quiescenza (in questi termini Trib. Busto
Arsizio, sez. dist. Gallarate, 22.3.2012), e solo in caso di mancata proposizione della domanda di mediazione nel termine assegnato o in caso di mancata richiesta di proroga prima di tale scadenza il
Giudice dichiara improcedibile la domanda (in tal senso Trib. Pescara, 7.10.2014; Trib. Di Nola,
24.2,2015).
Orbene, nel caso in esame, la domanda di mediazione non è stata proposta essendo il rapporto unico, tanto che i procedimenti sono stati riuniti (nulla è stato contestato in merito tanto che è stata richiesta la rimessione in termine per tale adempimento alla presente udienza).
Deve pertanto concludersi nel senso che al mancato esperimento del relativo incombente consegue l'applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti per la natura in rito della decisione, per la posizione delle parti e sulla scorta del fatto che non possono essere esclusi ulteriori approfondimenti in altre sedi circa la fondatezza dei fatti portati all'attenzione del Tribunale. Inoltre, appare non contestata come ancora i canoni più recenti siano stati pagati, almeno dal mese di maggio
2025 a seguire.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata”
o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77). La natura della presente controversia, l'esito della stessa e l'obbiettiva peculiarità delle questioni affrontate e decise mediante la presente pronuncia costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei ad R.G. n. 876/2025 (riunito RG 3357/2025)
integrare le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. e valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara improcedibile la domanda;
• Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
Così deciso in Aversa, addì 11 luglio 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Maurizio Spezzaferri