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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6952/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
IL AT IU
ST CA IU relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6952/2025, introdotta da
, Parte_1
nato il [...] a [...]
e
, Parte_2
nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonio Rubinetti
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio
1 era stato celebrato nel Comune di Roma il 5 giugno 1997 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 2000) e Per_1 Per_2
(classe 2004) entrambi maggiorenni e, per quanto asserito congiuntamente dalle parti, economicamente autosufficienti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti ma il
marito Sig. , che ha una capacità reddituale Parte_1
maggiore rispetto alla moglie, al fine di consentirle un tenore di
vita corrispondente a quello goduto durante l'unione, quale
contributo al mantenimento si obbliga a trasferire alla moglie
Sig.ra la propria quota pari al 50% della casa Parte_2
coniugale sita in Roma, via Giulio Minervini n. 225 (NCEU Fg.
1068, n. 1608, sub 5 e 9, z.c. 6, cat. A/7, classe 5, rendita €.
965,77), entro 6 mesi dal Provvedimento di omologa del Tribunale,
a proprie spese. Il suddetto accordo a beneficio della moglie è
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della
2 crisi coniugale, in quanto necessario per sedare le controversie
patrimoniali tra i coniugi.
3. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo
dei rispettivi passaporti.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_2 Pt_1
essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 31 Parte_1
gennaio 1964 a Treviso Bresciano (Brescia) e , nata il 21 Parte_2
marzo 1968 a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data
3 5 giugno 1997; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 00438, Parte 2, Serie A05, Anno 1997;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il IU estensore
ST CA
Il Presidente
RT NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
IL AT IU
ST CA IU relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6952/2025, introdotta da
, Parte_1
nato il [...] a [...]
e
, Parte_2
nata il [...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Antonio Rubinetti
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio
1 era stato celebrato nel Comune di Roma il 5 giugno 1997 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (classe 2000) e Per_1 Per_2
(classe 2004) entrambi maggiorenni e, per quanto asserito congiuntamente dalle parti, economicamente autosufficienti.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti ma il
marito Sig. , che ha una capacità reddituale Parte_1
maggiore rispetto alla moglie, al fine di consentirle un tenore di
vita corrispondente a quello goduto durante l'unione, quale
contributo al mantenimento si obbliga a trasferire alla moglie
Sig.ra la propria quota pari al 50% della casa Parte_2
coniugale sita in Roma, via Giulio Minervini n. 225 (NCEU Fg.
1068, n. 1608, sub 5 e 9, z.c. 6, cat. A/7, classe 5, rendita €.
965,77), entro 6 mesi dal Provvedimento di omologa del Tribunale,
a proprie spese. Il suddetto accordo a beneficio della moglie è
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della
2 crisi coniugale, in quanto necessario per sedare le controversie
patrimoniali tra i coniugi.
3. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo
dei rispettivi passaporti.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Pt_2 Pt_1
essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il 31 Parte_1
gennaio 1964 a Treviso Bresciano (Brescia) e , nata il 21 Parte_2
marzo 1968 a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data
3 5 giugno 1997; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 00438, Parte 2, Serie A05, Anno 1997;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 10 ottobre 2025
Il IU estensore
ST CA
Il Presidente
RT NZ
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