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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/11/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 851/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 851/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 07/10/2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata a RO (KR), in Via C.F._1
Della Resistenza, n. 36 - presso lo studio dell'avv. FACENTE NICOLA (cod. fisc.
– pec: , C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
nato il [...] a DA (KR), cod. fisc. Parte_2
1 , elettivamente domiciliato a RO (KR), in Via C.F._3
Della Resistenza, n. 36 - presso lo studio dell'avv. ZUMPANO ROSALBA (cod. fisc. – pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il
24/07/2025, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/08/1995, a
RO (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto
Comune al n. 7 – parte II – Serie A – anno 1995; di non aver avuto figli;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate e riportate nell'atto introduttivo del giudizio e domandavano altresì, contestualmente e comunque decorsi i termini ex legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di RO (KR), in Via
San Francesco, n. 47, di proprietà del genitore della ricorrente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora
; Parte_1
2 3. nessuna richiesta economica avanzano tra loro i coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti patrimoniali;
4. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento;
Con decreto del 14/08/2025, il Presidente del. dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'omonimo Giudice rel. estensore, fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti, disponendo che la stessa si svolgesse mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., previa trasmissione degli atti al P.M. il quale, è regolarmente intervenuto con parere favorevole espresso in data 03/09/2025.
Pertanto, le parti, depositavano tempestivamente note scritte con le quali, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Con ordinanza del 07/10/2025 resa in sostituzione d'udienza, letti gli atti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il [...] Parte_1
a DA (KR), cod. fisc. e C.F._1 Pt_2
nato il [...] a DA (KR), cod. fisc.
[...]
, matrimonio celebrato con rito concordatario in data C.F._3
12/08/1995, a RO (KR), con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 7 – parte II – Serie A – anno 1995 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese;
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 851/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 07/10/2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata a RO (KR), in Via C.F._1
Della Resistenza, n. 36 - presso lo studio dell'avv. FACENTE NICOLA (cod. fisc.
– pec: , C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
nato il [...] a DA (KR), cod. fisc. Parte_2
1 , elettivamente domiciliato a RO (KR), in Via C.F._3
Della Resistenza, n. 36 - presso lo studio dell'avv. ZUMPANO ROSALBA (cod. fisc. – pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il
24/07/2025, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/08/1995, a
RO (KR), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto
Comune al n. 7 – parte II – Serie A – anno 1995; di non aver avuto figli;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate e riportate nell'atto introduttivo del giudizio e domandavano altresì, contestualmente e comunque decorsi i termini ex legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:
1. i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di RO (KR), in Via
San Francesco, n. 47, di proprietà del genitore della ricorrente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora
; Parte_1
2 3. nessuna richiesta economica avanzano tra loro i coniugi, avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti patrimoniali;
4. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento;
Con decreto del 14/08/2025, il Presidente del. dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'omonimo Giudice rel. estensore, fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti, disponendo che la stessa si svolgesse mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., previa trasmissione degli atti al P.M. il quale, è regolarmente intervenuto con parere favorevole espresso in data 03/09/2025.
Pertanto, le parti, depositavano tempestivamente note scritte con le quali, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Con ordinanza del 07/10/2025 resa in sostituzione d'udienza, letti gli atti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il [...] Parte_1
a DA (KR), cod. fisc. e C.F._1 Pt_2
nato il [...] a DA (KR), cod. fisc.
[...]
, matrimonio celebrato con rito concordatario in data C.F._3
12/08/1995, a RO (KR), con atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del detto Comune al n. 7 – parte II – Serie A – anno 1995 (certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese;
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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