Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01383/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, proposto da IX De OU Sophie, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della IA (Ambito Territoriale di PA), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di TI LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro TI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della nota prot. n. 5423 del 12 marzo 2025, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale della IA ha respinto un’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 13 febbraio 2025;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla ostensione della documentazione richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, la ricorrente agisce per l’annullamento del diniego opposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la IA - Ambito Territoriale di PA, rispetto all’istanza di accesso in epigrafe presentata il 13 febbraio 2025.
2. Espone in fatto la ricorrente, di essere di madrelingua francese, di possedere un titolo di studio, conseguito in Francia, corrispondente nel sistema scolastico italiano al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di essere docente di “ Conversazione in lingua francese ” - classe di concorso BA02 – e di essere inserita nella relativa Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) della provincia di PA, istituita nel 2020 e periodicamente aggiornata (con cadenza biennale), nella quale occupa attualmente la posizione n. 9 con punti 55.
Alla posizione n. 3 della medesima graduatoria, con punti100, si trova inserita la docente LI TI, la quale, per quanto noto alla ricorrente, non sarebbe in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla graduatoria provinciale e, pertanto, sarebbe stata destinataria di un precedente provvedimento di esclusione dalla stessa in occasione della prima pubblicazione di essa.
3. Al fine di avere contezza delle ragioni che legittimano la permanenza nella suddetta graduatoria della collega, la ricorrente, con la citata istanza del 13 febbraio 2025, ha chiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per la IA l’ostensione della seguente documentazione:
“- copia della domanda d’inclusione in GPS BA02 presentata dalla docente TI nell’a.s. 2020/21, con tutti i relativi allegati (ivi compreso il certificato attestante il titolo di studio fatto valere come titolo d’accesso, la relativa dichiarazione di valore del titolo di studio ed ogni altra certificazione ad esso relativo) ;
- copia delle successive domande d’aggiornamento della propria posizione nella GPS BA02 presentate dalla docente TI per gli aa.ss. 2022/24 e 2024/26, con tutti i relativi allegati (ivi compresa la dichiarazione di valore del titolo d’accesso ed ogni altra certificazione ad esso relativo ove in tale sede prodotte);
- copia di qualsiasi nota e/o documento prodotti dalla docente TI nel corso della vigenza della GPS BA02 della provincia di PA, anche a cavallo delle suddette tornate di inserimento e aggiornamento, a sostegno del proprio diritto di inclusione e permanenza nella GPS medesima;
- copia dei decreti di esclusione dalla GPS BA02 emessi dall’Ambito di PA (o altro Ufficio dell’Amministrazione scolastica) nei confronti della docente TI, eventuali riscontri e/o contestazioni e/o produzioni documentali fatti pervenire da quest’ultima ed eventuali decreti di reinserimento in GPS adottati a suo favore”.
3.1. Tale istanza è stata riscontrata negativamente dall’Amministrazione intimata che, con nota prot. 5423 del 12 marzo 2025, ha rigettato l’istanza di accesso in questione evidenziando:
- quanto alla istanza di ostensione della domanda di inclusione della controinteressata nella graduatoria provinciale, delle successive domande di aggiornamento e dei decreti di esclusione, che “ non è possibile darvi seguito in quanto non si ravvisa da parte della S.V. un interesse concreto, diretto e soprattutto attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso, come previsto ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge n. 241/1990” ;
- quanto alla richiesta di accesso agli allegati, e quindi in sostanza ai titoli di studio sulla scorta dei quali la ricorrente è stata inserita nella graduatoria provinciale, “… che, ai sensi dell’art. 25 della L. n. 241/90, la richiesta di accesso deve avere ad oggetto un documento che l’amministrazione ha formato o che la stessa detiene stabilmente. Pertanto, neppure tale richiesta può essere accolta, in quanto questo Ufficio non è in possesso della suddetta documentazione, ma dispone unicamente delle domande presentate dagli aspiranti per l’inserimento o l’aggiornamento nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), contenenti le relative autodichiarazioni” ;
- quanto, infine, alla richiesta di avere copia di qualsiasi nota o documento prodotto dalla controinteressata nel corso della vigenza della graduatoria, l’istanza è stata respinta “… poiché si presenta generica, non avendo indicato uno specifico atto cui la richiesta di ostensione è indirizzata”.
4. Il mezzo di tutela all’esame, notificato l’11 aprile 2025 e depositato il 24 aprile successivo, è affidato a tre motivi di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la manifesta illogicità ed irragionevolezza dell’avversato diniego e la violazione degli artt. 1, comma 2 bis e 22 e seguenti della legge n. 241/1990, degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 7, comma 12, dell’ordinanza ministeriale istitutiva delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle successive, analoghe, disposizioni concernenti l’aggiornamento di esse. Sostiene in sintesi la ricorrente che, essendo inserita nella medesima graduatoria della controinteressata ed in posizione posteriore a questa ultima, avrebbe il pieno diritto di verificare la sussistenza dei requisiti sulla scorta dei quali la collega è stata inserita e mantenuta nella predetta graduatoria, onde eventualmente agire in giudizio per richiederne l’esclusione.
Sotto diverso profilo, per un verso, è contestata l’affermazione con cui l’Amministrazione ha dichiarato di non essere in possesso dei titoli di accesso vantati dalla ricorrente ma, unicamente, delle istanze di inserimento nella GPS e delle dichiarazioni allegate e, per altro verso, la genericità delle ulteriori richieste di accesso della ricorrente.
5. L’Amministrazione intimata e la controinteressata si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e significando quanto appresso:
- la validità del titolo di accesso della professoressa TI è stata acclarata con sentenza della sezione III bis del TAR del Lazio n. 9433 del 30 agosto 2021, adottata in esito ad un ricorso avverso un provvedimento di esclusione della stessa dalla seconda fascia delle GPS della provincia di PA, per la classe di concorso BA-02;
- in tale controversia l’odierna ricorrente non si è costituita in giudizio, pur essendo tra i controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami del relativo ricorso;
- la citata sentenza del TAR Lazio n. 9433/2021 è passata in giudicato, giusta sentenza n. 3498 del 4 aprile 2023, con cui la sezione VII del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello proposto;
- dall’affermazione giudiziale dell’idoneità del titolo di studio conseguito all’estero dalla controinteressata e dalla formazione del giudicato conseguirebbe l’inammissibilità di una domanda di accesso preordinata alla contestazione di tale titolo.
In vista della discussione parte ricorrente ha replicato alle avverse prospettazioni difensive e la causa è stata tratta in decisione in esito alla camera di consiglio del 19 giugno 2025.
6. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti di cui si dirà.
Va rammentato preliminarmente che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:
- un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa);
- ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo restando che l'interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 55).
Il nesso di strumentalità fra l'interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, inoltre, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873 e sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814).
Infine va segnalato che, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.
7. Alla luce di quanto esposto, con riferimento alla vicenda all’esame va evidenziato, anzitutto, che il provvedimento impugnato non reca alcun riferimento alla precedente controversia riguardante l’idoneità dei titoli di studio della controinteressata né, tanto meno, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale (cfr. memoria del 21.05.2025, pag. 4), risulta che nel rigettare la richiesta di accesso l’Amministrazione abbia tenuto conto dell’opposizione della professoressa TI.
Ciò posto, in ogni caso, il Collegio ritiene che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dalla posizione espressa in punto di accesso difensivo dal Giudice di appello che, nella sua più autorevole composizione, ha evidenziato come “ la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n. 4).
Il ricorso, nei limiti di cui si dirà, è dunque fondato avendo la ricorrente comprovato il collegamento tra le esigenze di tutela della sua posizione giuridica e (parte della) documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione.
In sostanza, avendo parte ricorrente dato conto nell’istanza di accesso (e poi anche nella presente sede processuale) del nesso di necessaria strumentalità tra la documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici, il Collegio ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto consegnare copia della domanda di inclusione della controinteressata nella graduatoria provinciale, delle successive domande di aggiornamento e dei decreti di esclusione e reinserimento, nonché copia dei titoli di studio vantati dalla ricorrente (e delle relative dichiarazioni di valore).
In ordine ai titoli in discorso, atteso che, come si è detto in precedenza e si dirà infra , l’idoneità di essi è stata vagliata in seno ad un procedimento definito con sentenza passata in giudicato, appare inverosimile che l’Amministrazione non ne sia in possesso, come dichiarato nel provvedimento impugnato, per un verso, perché certamente prodotti in quel giudizio (come si evince dalla mera lettura della sentenza n. 9433/2021 del TAR Lazio) e, per altro verso, perché come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, a mente dell’art. 7, comma 12, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, che disciplinava la costituzione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze, a differenze di quelli conseguiti in Italia, i titoli di studio conseguiti all’estero e le relative dichiarazioni di valore dovevano essere necessariamente prodotti dagli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie in questione.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene conclusivamente che la circostanza che la idoneità del titolo di studio della professoressa TI a legittimarne l’ammissione nella graduatoria per cui è causa sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato, resa nell’ambito di un processo in cui la ricorrente era stata inutilmente evocata in giudizio, non legittimava la resistente Amministrazione, né può determinare questo Giudice, a respingere la domanda di accesso alla citata documentazione, atteso che incomberà sull’autorità giudiziaria destinataria delle sue eventuali iniziative giurisdizionali valutare l’ammissibilità di queste ultime.
8. A diverse conclusioni deve giungersi rispetto alla richiesta, pure presentata dalla ricorrente con l’istanza di acceso del 13 febbraio 2025, di acquisire “… copia di qualsiasi nota e/o documento prodotti dalla docente TI nel corso della vigenza della GPS BA02 della provincia di PA, anche a cavallo delle suddette tornate di inserimento e aggiornamento, a sostegno del proprio diritto di inclusione e permanenza nella GPS medesima” , nonché copia degli “eventuali riscontri e/o contestazioni e/o produzioni documentali” concernenti i decreti di esclusione e reinserimento.
Osserva il Collegio che, per come formulata, la detta richiesta è palesemente generica ed esplorativa.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, il richiedente è tenuto ad “ indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione ”, indicazione che nel caso di specie è mancata.
È chiaro, inoltre, che la circostanza meramente ipotetica che possa essere presente nel fascicolo (cartaceo o virtuale) detenuto dalla resistente Amministrazione ulteriore documentazione, oltre a quella oggetto di specifica domanda di ostensione, non può in alcun modo valere a rendere ex post concreta e circostanziata una domanda d’accesso generica ed indeterminata, la quale appare, invece, preordinata ad un controllo diffuso e generalizzato dell’operato dell’Amministrazione e come tale inammissibile, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 24 della legge n. 241/1990.
9. In definitiva il ricorso va dunque accolto nei limiti indicati in motivazione e l’Amministrazione intimata condannata all’ostensione della documentazione sopra indicata.
10. Il parziale accoglimento del mezzo di tutela all’esame e l’eccezionalità della vicenda controversa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione ed onera l’Ufficio Scolastico Regionale per la IA di provvedere alla consegna degli atti indicati, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO