Articolo 13 della Legge 24 maggio 1967, n. 396
Articolo 12Articolo 14
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1 luglio 1967
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8 maggio 2010
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15 febbraio 2018
Art. 13. Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro della giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
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