Art. 13. Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale
L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro della giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".
L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro della giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".