CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6741 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4217/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 499/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 10/3/2021, tra
(P.IVA ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1 curatori, rappresentati e difesi dall'avv. DO MO (C.F.:
[...]
); C.F._1
APPELLANTE
e
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in alla via Olivieri snc, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Antonio Terrazzano (P. IVA
, codice fiscale ); P.IVA_3 CodiceFiscale_2
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 25 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2015, la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la
[...]
(d'ora innanzi, anche: “la ), Controparte_2 CP_1
1 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 190.169,61 illegittimamente addebitata sul conto corrente n. 2169 intercorso tra le parti in lite, deducendo: - l'illegittima applicazione di del tasso di interesse passivo ultralegale, determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c., - la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
- l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
- la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della banca ed in senso sfavorevole al cliente anche per effetto della postergazione delle valute.
Chiedeva, dunque, all'adito giudice di:
“-accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente dedotto in lite per mancanza dei requisiti di forma previsti dal Test Unico CArio,
-accertare e dichiarare che la clausola di determinazione degli interessi dovuti dal correntista al banco si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura è nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e comunque per ogni altro motivo ritenuto di giustizia,
-accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito,
-accertare e dichiarare la illegittimità dell'addebito delle spese la cui dazione non è stata pattuita per iscritto,
-accertare e dichiarare la nullità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al correntista,
-accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità della prassi secondo cui gli addebiti venivano contabilizzati con data emissione mentre gli accrediti venivano contabilizzati con data di valuta effettiva,
-accertare la mancanza di causa nella commissione di massimo scoperto
e comunque la contrarietà ai principi statuiti dalla Suprema Corte con sentenza 870/06,
-all'esito delle accertande e dichiarande nullità voglia condannare la
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. alla rideterminazione del saldo del conto corrente e
2 quindi alla restituzione in favore della in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., della somma complessiva di € 190.169,61 somma comprensiva degli interessi legali maturati sulle poste attive per effetto del ricalcolo,
-voglia condannare la convenuta a restituire in favore dell'istante la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda ctu di cui sin d'ora se ne invoca la nomina,
-voglia condannare la conventa al pagamento in favore dell'istante a corrispondere, sulle somme liquidate a qualsiasi titolo, sulla sorte capitale
e sugli interessi scaduti, gli interessi determinati ai sensi e per gi effetti di cui al penultimo comma dell'art. 1284 c.c. così come novellato dalla L.
162/14 che stabilisce che dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dl giorno del verificarsi dell'evento all'effettivo soddisfo,
-condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre iva, cap e spese generali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e non percettori”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_4 domanda.
A tale giudizio (iscritto al n. R.G. 2785/2015) era riunito il giudizio n. R.G.
4651/2015), nell'ambito del quale i fideiussori , Parte_2 Parte_3
, e avevano proposto
[...] Parte_4 Parte_5 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1062/2015, con il quale il Tribunale di
Benevento aveva loro ingiunto il pagamento, in favore della della CP_1 somma di € 49.729,87 a titolo di saldo debitore risultante sul conto corrente 2169 intestato alla e da essi garantito Parte_1
Espletata la c.t.u., con sentenza n. 48/17 del 27 settembre 2017, pubblicata il 29 settembre 2017 del Tribunale di Benevento, veniva dichiarato il fallimento della Parte_1
All'esito della costituzione in giudizio della Curatela, il tribunale tratteneva la causa a decisione e, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“condanna parte convenuta a corrispondere al Parte_6
in persona del curatore p.t., la somma di € 27.318/45,
[...]
3 pari al saldo attivo del c/c nr. 2169 alla data del 15/4/2015, oltre interessi al tasso legale con decorrenza da tale data e sino al completo soddisfo;
rigetta la domanda proposta dall'istituto di credito nei confronti di Pt_4
, e , con
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 conseguente revoca del decreto ingiuntivo nr. 1062/2015; condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore del
in persona del curatore p.t., che Parte_6 liquida in € 9.401 per onorari, oltre rimb. forf. Ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con distrazione in favore dell'avv.
DO MO che ne ha chiesto l'attribuzione; condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di
, , e Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5 che liquidava in € 9.401 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con distrazione in favore degli avv.ti DO MO e Marica Grande, che ne hanno chiesto
l'attribuzione”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 8.10.2021, la impugnava la Pt_7 predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, G.U. dott. Aldo De Luca, dell'8 marzo 2021, pubblicata il 10 marzo 2021 col num. 499/21, in relazione al giudizio iscritto al num. 2785/15 RG a cui è stato riunito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al num. 4651/2015 RG, sentenza mai notificata
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente dedotto in lite per mancanza dei requisiti di forma previsti dal Testo Unico CArio,
- accertare e dichiarare che la clausola di determinazione degli interessi dovuti dal correntista al banco si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura è nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e comunque per ogni altro motivo ritenuto di giustizia,
4 - accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito,
- accertare e dichiarare la illegittimità dell'addebito delle spese la cui dazione non è stata pattuita per iscritto,
- accertare e dichiarare la nullità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al correntista,
- accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità della prassi secondo cui gli addebiti venivano contabilizzati con data emissione mentre gli accrediti venivano contabilizzati con data di valuta effettiva,
- accertare la mancanza di causa nell'addebito della commissione di massimo scoperto e comunque la contrarietà ai principi statuiti dalla
Suprema Corte con sentenza 870/06,
- all'esito delle accertande e dichiarande nullità voglia condannare la
in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t. alla rideterminazione del saldo del conto corrente e quindi alla restituzione in favore della in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., della somma già accertata in primo grado a mezzo CTU (€
61.504,75) ed al netto di quanto è già stato oggetto di condanna ( €
27.318,45) e quindi voglia condannare la convenuta al pagamento in favore della della ulteriore somma di € 34.186,30 oltre agli Pt_7 interessi legali maturati sulle poste attive per effetto del ricalcolo, oppure voglia condannare la appellata alla ripetizione della somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del presente appello anche a mezzo di una nuova CTU,
- condannare, infine, la appellata al pagamento delle CP_4 spese e delle competenze di lite, oltre iva, cap e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e non percettore”.
La si costituiva tempestivamente Controparte_1 in giudizio con comparsa depositata in data 21.12.2021, per l'udienza del
7 febbraio 2022, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito indicati.
Chiedeva, dunque, a questa Corte di:
5 “- rigettare l'appello spiegato dalla in Parte_8 quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna della Curatela al pagamento delle spese e competenze della presente fase del giudizio;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dalla per così come proposta, per non Parte_8 aver mai effettuato alcun pagamento alla da poter ripetere, e quindi CP_1 per essere inammissibile ed infondata e, per l'effetto, condannare la
Curatela alla restituzione in favore della della somma di € CP_1
27.318,45, corrisposta dalla stessa in esecuzione della sentenza n.
499/2021, con condanna della Curatela al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio ed ordine all'avv. DO
MO, quale antistatario, di restituire le spese e competenze già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, accertare come non provata la domanda, per mancata integrale produzione del contratto, e, per l'effetto, condannare la Curatela alla restituzione in favore della della somma di € 27.318,45, corrisposta dalla stessa in CP_1 esecuzione della sentenza n. 499/2021, con condanna della Curatela al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio ed ordine all'avv. DO MO, quale antistatario, di restituire di spese e competenze già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in subordine e solo nel caso in cui la Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere di non accogliere né il primo né il secondo motivo di appello incidentale, accogliere il terzo motivo di appello incidentale e rigettare comunque ogni richiesta della attrice, in quanto nessun credito la Pt_7 attrice vanta nei confronti della CA convenuta, previa rinnovazione delle indagini peritali con nuovo Ausiliario o con riconvocazione dell'Ausiliario già nominato in primo grado, che tenga conto espressamente degli effetti della riscontrata assenza della serie ininterrotta degli estratti conto e dell'effetto dell'anatocismo trimestrale per come contrattualizzato fra le parti in causa, con ordine all'avv. DO
MO, quale antistatario, di restituire le spese e competenze già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
6 - in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, ed in ogni caso, dichiarare la tenuta al pagamento, per la prima fase di giudizio, CP_1 della somma massima di € 5.077,80 nei confronti del difensore della
Curatela, oltre al rimborso forfetario nella misura di legge, agli altri oneri di legge, se e nella misura dovuta, ed al rimborso delle spese vive, e, di conseguenza, ordinare all'avv. DO MO, antistatario, la restituzione alla di quanto percepito in eccedenza”. CP_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rimanevano contumaci.
La causa era riservata in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito della camera di consiglio, con ordinanza del 5.6.2025, la Corte rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 25 settembre 2025, invitando le parti a depositare in cartaceo la documentazione di cui alle rispettive produzioni telematiche e, in particolare, i contratti e relativi allegati già depositati nel primo grado del giudizio.
In data 3.9.2025, la ha depositato in Cancelleria i fascicoli cartacei CP_1 del giudizio di primo grado ed i contratti in originale.
All'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c. 2 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello principale
L'appellante principale contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto valida la clausola di determinazione degli interessi ultralegali.
Sostiene l'impugnante che tale clausola sarebbe, invece, nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Ciò in quanto, il contratto di conto corrente consegnato al cliente, all'art. 7, comma III, prevede che “gli interessi dovuti dal correntista al banco, salvo fatto diverso, si intendono determinati alle
7 condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Rappresenta altresì che, se è vero che nel contratto di conto corrente fu pattuito che il tasso di interesse sarebbe stato determinato “come da allegato”, tale allegato sarebbe la lettera di apertura di conto corrente (atto integrativo) pure datata 27/01/93 e sottoscritta dal legale rapp.te della e non il foglio separato a cui ha fatto riferimento il Parte_1 giudice di prime cure che, invece, sarebbe stato sottoscritto da persona non qualificatasi come legale rapp.te della solo per Parte_1 presa visione (e non per accettazione) e non sarebbe mai stato qualificato da nessuna parte come allegato al contratto (a differenza della detta lettera datata 27.1.93, qualificata, appunto, come “nota integrativa al contratto”).
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
Il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata dà atto del fatto che
<la copia prodotta dalla reca anche le condizioni economiche CP_1 regolanti il rapporto, sulle quali è presente timbro di congiunzione con gli altri fogli, in particolare, con quelli prodotti anche dalla parte attrice e con quelli che ne recano la sottoscrizione. D'altronde, vi è espresso richiamo nel contenuto del contratto alle “allegate” condizioni economiche, pertanto, in mancanza di specifiche e circostanziate eccezioni e deduzioni sul punto, esse devono intendersi parte del contratto stesso>>.
La decisione è corretta e merita condivisione.
Dall'esame della documentazione contrattuale in atti, emerge che, nel contratto di conto corrente in oggetto, è espressamente convenuto che gli interessi sono pattuiti “COME DA ALLEGATO”.
Inoltre, dall'esame del contratto in originale prodotto dalla emerge CP_1 che lo stesso consta effettivamente di più fogli che, non solo risultano tutti sottoscritti dal correntista in data 27.01.1993 con il timbro sociale, ma sono altresì uniti fra loro da timbri di congiunzione in maniera tale da formare un corpo unico ed organico. Inoltre, unitamente all'allegato contenente le condizioni economiche vi è anche la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante di
[...]
( ) anch'essa sottoscritta al pari delle Parte_1 Parte_3
8 clausole contrattuali. Appare evidente, dunque, che anche l'allegato in cui sono pattuite le condizioni economiche del c/c n. 1.2169, fisicamente congiunto al documento di identità del legale rappresentante, sia stato dallo stesso sottoscritto.
Né può sostenersi che la sottoscrizione sia stata apposta non per
“accettazione” dei tassi, ma solo per “presa visione” degli stessi e che tale circostanza non consentirebbe di ritenere integrata la pattuizione scritta richiesta dall'art. 1284 c.c. La correntista, infatti ha sottoscritto il contratto principale in cui si dà atto che gli interessi sono determinati come da allegato, oltre all'allegato stesso (anche se per presa visione), come detto, congiuntamente al contratto ed alla copia del documento di identità del legale rappresentante, sicché appare evidente che la stessa abbia avuto piena contezza delle condizioni economiche che sarebbero state applicate al rapporto e che si sia formato un valido consenso tra le parti in ordine alle stesse.
Ciò dicasi anche in ragione del principio di buona fede, sia nell'interpretazione del contratto (art. 1366), sia avuto riguardo al più generale principio di cui all'art. 1175 ed al disposto di cui all'art. 1375 c.c.
Invero, il contratto, che ha avuto esecuzione dal 1993 al 2015, è stato stipulato in data 27.01.1993, ovvero subito dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza nei rapporti bancari (legge 154/1992), che, fra l'altro, prevedeva, all'art. 4, comma 3, la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi. Appare dunque sicuramente plausibile che il modello contrattuale della CA (contenente la clausola di rinvio agli usi piazza per la determinazione dei tassi), precedentemente utilizzato, sia stato integrato attraverso l'allegato contenente le condizioni economiche, nonché dalla lettera datata 27.1.93.
Ne consegue il rigetto del gravame.
4. L'appello incidentale
4.1.Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale contesta la sentenza di primo grado, rilevando che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da Parte_1
9 Rileva, in particolare, che alcun pagamento sarebbe stato effettuato da quest'ultima (non essendo il saldo di chiusura di € 49.706,41 mai stato pagato dalla correntista) e che non sussisterebbero, dopo la chiusura del conto, rimesse solutorie.
L'unica azione ripetitoria esperibile sarebbe, dunque, secondo la ricostruzione dell'impugnante, quella relativa all'eventuale pagamento del saldo finale e solo all'esito dell'eventuale pagamento effettuato dal correntista a fronte del saldo finale del conto, potrebbe “parlarsi di rimessa solutoria (e, quindi, di pagamento)”.
Il motivo è infondato.
Come accertato dal CTU, le passività risultanti dal saldo del conto corrente in oggetto (chiuso in data 10/04/2015) erano frutto dell'applicazione di clausole contrattuali illegittime ed all'esito della rideterminazione del saldo, è emerso che la correntista non aveva alcun debito nei confronti della banca bensì un credito nei confronti della stessa, avendo effettuato sul detto conto versamenti, sia pure a titolo di mero ripristino della provvista del fido, di somme illegittimamente addebitatele
(cfr. c.t.u., pg. 16, secondo cui, dalla ricostruzione contabile effettuata, emergeva una “Differenza a favore del correntista pari ad € 77.048,32”).
Ne consegue la palese infondatezza del motivo di gravame.
4.2.Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale deduce che la domanda non sarebbe stata provata dall'attrice/odierna appellante principale, avendo la stessa prodotto in giudizio un contratto
“monco”, cioè privo dell'allegato contrattuale in cui erano state pattuite le condizioni economiche.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione della nonostante la CP_1 presenza in atti del contratto completo (da essa stessa prodotto), il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere non provata la domanda attorea.
Il motivo di gravame è destituito di fondamento.
Se, infatti, il principio dispositivo impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e, dunque, l'onere delle stesse di dimostrare, rispettivamente, i fatti allegati (ad eccezione di quelli notori e non contestati), in ogni caso, in forza del principio di acquisizione, una volta che un mezzo di prova sia entrato regolarmente nel processo,
10 tale mezzo può essere utilizzato dal giudice indipendentemente dalla parte che se ne era originariamente avvalsa. il giudice è libero, dunque, di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 455/2016 Cass. n.
18647/2010 Cass., n. 12963/2005, Cass. n. 15033/2001, Cass. n.
15312/2000, Cass. n. 5126/2000).
4.3.Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale contesta gli esiti ai quali è giunto il nominato C.T.U. nel corso del primo giudizio, asserendo che il giudice di prime cure vi avrebbe aderito in maniera acritica.
Sostiene, in particolare, che il C.T.U. non avrebbe chiarito, nemmeno a seguito di specifica richiesta, se avesse avuto a disposizione oppure no, gli estratti conto in sequenza ininterrotta dall'inizio del rapporto. Sarebbe, dunque, rimasta irrisolta la questione della disponibilità degli estratti conto, del tutto ignorata dal Tribunale.
Inoltre, il C.T.U. - e conseguentemente il Tribunale - avrebbero ignorato l'approvazione specifica della clausola anatocistica trimestrale, sottoscritta dalla correntista in epoca successiva alla Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 ed, in particolare, le integrazioni e le modifiche dei contratti del 3/6/2009, nonché del 2011 e del 2014.
Il C.T.U. ed il giudice di primo grado avrebbero dunque rideterminato il saldo del conto corrente, limitandosi a considerare il solo contratto iniziale del 1993, non valutando le integrazioni contrattuali successive, seppur regolarmente prodotte in atti, contenenti le pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Ad avviso dell'impugnante, vi sarebbe, dunque, la necessità di riconvocare il c.t.u., al fine di chiarire, sia se abbia fatto ricorso, nella ricostruzione del saldo, a scritture di raccordo non autorizzate dal giudice e in che maniera tali scritture di raccordo ed interpolazioni contabili abbiano inciso sugli esiti finali dell'accertamento espletato, sia al fine di verificare se siano state valutate le integrazioni contrattuali intervenute tra le parti in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il motivo di gravame è infondato.
11 Dall'esame degli atti, emerge la completezza e l'esaustività dell'accertamento contabile espletato dal CTU., il quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante, rispondendo alle osservazioni del
C.T.P. della CA ha chiarito di aver <verificato la presenza in maniera assolutamente continua degli e/c bancari dall'e/c datato 31/03/93 all'e/c datato 10/04/2015>>, affermando che <La produzione è completa>> (cfr.
c.t.u., pg. 24).
Inoltre, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fosse, nella specie, << prova del completo adeguamento del contratto alle previsioni di cui alla Delibera CICR del 22/4/2000>>, attesa la carenza
<della specifica approvazione per iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Pertanto, va applicata la capitalizzazione semplice per tutta la durata dei rapporti>>.
Invero, diversamente da quanto dedotto dalla CA impugnante, il CTU ha tenuto conto del contratto del 2009, precisando: << Per ciò che riguarda la capitalizzazione, nel contratto del 2009, non si rinviene assolutamente la misura degli interessi creditori>> (cfr. c.t.u., pg. 25), precisando altresì, con riferimento <ai moduli di variazione concordata citati dal ctp>>, che << il primo, datato 30/12/2011 non riporta l'indicazione dei tassi annui effettivi non permettendo la verifica del rispetto del criterio di reciprocità in ordine all'incremento reciproco del TAE), mentre quello del
2014 risulta superato, in tema di capitalizzazione, dalla legge di stabilità
2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629) che ha modificato
l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
CArio), introducendo Il divieto dell'anatocismo in vigore dal 1° gennaio
2014 per tutti i contratti bancari>>.
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
4.4.Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante incidentale si duole della decisione del Tribunale in punto di spese processuali, rilevando che il primo giudice avrebbe condannato la al pagamento delle spese CP_1 legali, in misura non coerente con il valore della causa, statuendo inoltre una doppia liquidazione in favore della stessa difesa (una per la curatela ed una per i fideiussori). Inoltre, a fronte della condanna della al CP_1 pagamento di € 27.318,45, il giudice di primo grado avrebbe dovuto
12 considerare il parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice
(per € 27.318,45) a fronte della domanda proposta per € 190.169,61, o, quanto meno, applicare lo scaglione di riferimento con riferimento al
“decisum” e non al “disputatum”, tenuto conto anche del fatto che il valore della causa era ricompreso nello scaglione tra € 26.000/01 ed €
52.000,00, anche con riferimento al giudizio di opposizione proposto dai fideiussori, in cui essa aveva richiesto il pagamento di € 49.729,87. CP_1
Chiede dunque di rideterminare le spese relative alla prima fase di giudizio entro la somma massima di € 5.077,80 nei confronti del solo difensore della Curatela.
Ritiene la Corte che anche tale motivo di impugnazione debba essere rigettato.
L'impugnante chiede la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alle solo spese liquidate “nei confronti del difensore della
Curatela”, non avanzando alcuna domanda con riferimento alle spese liquidate in favore dei fideiussori, nei confronti dei quali la relativa statuizione è dunque passata in giudicato.
Il giudice di primo grado ha poi correttamente individuato il valore della lite e ad applicato lo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.001 e
€ 260.000.
Il giudizio ha avuto infatti ad oggetto diverse domande, tendenti: all'accertamento della illegittimità degli addebiti effettuati dalla alla CP_1 rideterminazione del saldo del conto corrente e quindi la conseguenziale restituzione in favore della delle somme dovute. Parte_1
Orbene, come emerge dagli atti, nella ricostruzione del CTU, è stata accerta una “Differenza a favore del correntista pari ad € 77.048,32” (cfr.
c.t.u. pg. 16), cui ha fatto seguito la condanna della banca alla restituzione della somma di € 27.318,45 (saldo ricalcolato).
In ogni caso, la liquidazione operata dal giudice di primo grado appare del tutto congrua e proporzionata, avendo lo stesso liquidato importi compresi tra i minimi ed i medi tariffari all'epoca vigenti.
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
13 5. Il rigetto di entrambe le impugnazioni, principale ed incidentale, da cui deriva la reciproca soccombenza tra le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n.
228/2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti (principale ed incidentale) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Parte_1 con atto di citazione notificato in data 8.10.2021, nonché
[...] sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
P.I. avverso la sentenza n. 499/2021
[...] P.IVA_2 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 10/3/2021, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Napoli, il 16.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4217/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 499/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 10/3/2021, tra
(P.IVA ), in persona dei Parte_1 P.IVA_1 curatori, rappresentati e difesi dall'avv. DO MO (C.F.:
[...]
); C.F._1
APPELLANTE
e
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede in alla via Olivieri snc, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Antonio Terrazzano (P. IVA
, codice fiscale ); P.IVA_3 CodiceFiscale_2
APPELLATA
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 25 settembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2015, la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la
[...]
(d'ora innanzi, anche: “la ), Controparte_2 CP_1
1 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 190.169,61 illegittimamente addebitata sul conto corrente n. 2169 intercorso tra le parti in lite, deducendo: - l'illegittima applicazione di del tasso di interesse passivo ultralegale, determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c., - la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto;
- l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
- la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera della banca ed in senso sfavorevole al cliente anche per effetto della postergazione delle valute.
Chiedeva, dunque, all'adito giudice di:
“-accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente dedotto in lite per mancanza dei requisiti di forma previsti dal Test Unico CArio,
-accertare e dichiarare che la clausola di determinazione degli interessi dovuti dal correntista al banco si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura è nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e comunque per ogni altro motivo ritenuto di giustizia,
-accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito,
-accertare e dichiarare la illegittimità dell'addebito delle spese la cui dazione non è stata pattuita per iscritto,
-accertare e dichiarare la nullità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al correntista,
-accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità della prassi secondo cui gli addebiti venivano contabilizzati con data emissione mentre gli accrediti venivano contabilizzati con data di valuta effettiva,
-accertare la mancanza di causa nella commissione di massimo scoperto
e comunque la contrarietà ai principi statuiti dalla Suprema Corte con sentenza 870/06,
-all'esito delle accertande e dichiarande nullità voglia condannare la
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. alla rideterminazione del saldo del conto corrente e
2 quindi alla restituzione in favore della in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., della somma complessiva di € 190.169,61 somma comprensiva degli interessi legali maturati sulle poste attive per effetto del ricalcolo,
-voglia condannare la convenuta a restituire in favore dell'istante la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda ctu di cui sin d'ora se ne invoca la nomina,
-voglia condannare la conventa al pagamento in favore dell'istante a corrispondere, sulle somme liquidate a qualsiasi titolo, sulla sorte capitale
e sugli interessi scaduti, gli interessi determinati ai sensi e per gi effetti di cui al penultimo comma dell'art. 1284 c.c. così come novellato dalla L.
162/14 che stabilisce che dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dl giorno del verificarsi dell'evento all'effettivo soddisfo,
-condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite, oltre iva, cap e spese generali con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e non percettori”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_4 domanda.
A tale giudizio (iscritto al n. R.G. 2785/2015) era riunito il giudizio n. R.G.
4651/2015), nell'ambito del quale i fideiussori , Parte_2 Parte_3
, e avevano proposto
[...] Parte_4 Parte_5 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1062/2015, con il quale il Tribunale di
Benevento aveva loro ingiunto il pagamento, in favore della della CP_1 somma di € 49.729,87 a titolo di saldo debitore risultante sul conto corrente 2169 intestato alla e da essi garantito Parte_1
Espletata la c.t.u., con sentenza n. 48/17 del 27 settembre 2017, pubblicata il 29 settembre 2017 del Tribunale di Benevento, veniva dichiarato il fallimento della Parte_1
All'esito della costituzione in giudizio della Curatela, il tribunale tratteneva la causa a decisione e, con la sentenza impugnata, così provvedeva:
“condanna parte convenuta a corrispondere al Parte_6
in persona del curatore p.t., la somma di € 27.318/45,
[...]
3 pari al saldo attivo del c/c nr. 2169 alla data del 15/4/2015, oltre interessi al tasso legale con decorrenza da tale data e sino al completo soddisfo;
rigetta la domanda proposta dall'istituto di credito nei confronti di Pt_4
, e , con
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_5 conseguente revoca del decreto ingiuntivo nr. 1062/2015; condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore del
in persona del curatore p.t., che Parte_6 liquida in € 9.401 per onorari, oltre rimb. forf. Ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con distrazione in favore dell'avv.
DO MO che ne ha chiesto l'attribuzione; condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di
, , e Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5 che liquidava in € 9.401 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., se corrisposte, con distrazione in favore degli avv.ti DO MO e Marica Grande, che ne hanno chiesto
l'attribuzione”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 8.10.2021, la impugnava la Pt_7 predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, G.U. dott. Aldo De Luca, dell'8 marzo 2021, pubblicata il 10 marzo 2021 col num. 499/21, in relazione al giudizio iscritto al num. 2785/15 RG a cui è stato riunito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al num. 4651/2015 RG, sentenza mai notificata
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente dedotto in lite per mancanza dei requisiti di forma previsti dal Testo Unico CArio,
- accertare e dichiarare che la clausola di determinazione degli interessi dovuti dal correntista al banco si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura è nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto e comunque per ogni altro motivo ritenuto di giustizia,
4 - accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito,
- accertare e dichiarare la illegittimità dell'addebito delle spese la cui dazione non è stata pattuita per iscritto,
- accertare e dichiarare la nullità della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al correntista,
- accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità della prassi secondo cui gli addebiti venivano contabilizzati con data emissione mentre gli accrediti venivano contabilizzati con data di valuta effettiva,
- accertare la mancanza di causa nell'addebito della commissione di massimo scoperto e comunque la contrarietà ai principi statuiti dalla
Suprema Corte con sentenza 870/06,
- all'esito delle accertande e dichiarande nullità voglia condannare la
in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t. alla rideterminazione del saldo del conto corrente e quindi alla restituzione in favore della in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., della somma già accertata in primo grado a mezzo CTU (€
61.504,75) ed al netto di quanto è già stato oggetto di condanna ( €
27.318,45) e quindi voglia condannare la convenuta al pagamento in favore della della ulteriore somma di € 34.186,30 oltre agli Pt_7 interessi legali maturati sulle poste attive per effetto del ricalcolo, oppure voglia condannare la appellata alla ripetizione della somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del presente appello anche a mezzo di una nuova CTU,
- condannare, infine, la appellata al pagamento delle CP_4 spese e delle competenze di lite, oltre iva, cap e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e non percettore”.
La si costituiva tempestivamente Controparte_1 in giudizio con comparsa depositata in data 21.12.2021, per l'udienza del
7 febbraio 2022, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado per i motivi di seguito indicati.
Chiedeva, dunque, a questa Corte di:
5 “- rigettare l'appello spiegato dalla in Parte_8 quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna della Curatela al pagamento delle spese e competenze della presente fase del giudizio;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dalla per così come proposta, per non Parte_8 aver mai effettuato alcun pagamento alla da poter ripetere, e quindi CP_1 per essere inammissibile ed infondata e, per l'effetto, condannare la
Curatela alla restituzione in favore della della somma di € CP_1
27.318,45, corrisposta dalla stessa in esecuzione della sentenza n.
499/2021, con condanna della Curatela al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio ed ordine all'avv. DO
MO, quale antistatario, di restituire le spese e competenze già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, accertare come non provata la domanda, per mancata integrale produzione del contratto, e, per l'effetto, condannare la Curatela alla restituzione in favore della della somma di € 27.318,45, corrisposta dalla stessa in CP_1 esecuzione della sentenza n. 499/2021, con condanna della Curatela al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio ed ordine all'avv. DO MO, quale antistatario, di restituire di spese e competenze già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in subordine e solo nel caso in cui la Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere di non accogliere né il primo né il secondo motivo di appello incidentale, accogliere il terzo motivo di appello incidentale e rigettare comunque ogni richiesta della attrice, in quanto nessun credito la Pt_7 attrice vanta nei confronti della CA convenuta, previa rinnovazione delle indagini peritali con nuovo Ausiliario o con riconvocazione dell'Ausiliario già nominato in primo grado, che tenga conto espressamente degli effetti della riscontrata assenza della serie ininterrotta degli estratti conto e dell'effetto dell'anatocismo trimestrale per come contrattualizzato fra le parti in causa, con ordine all'avv. DO
MO, quale antistatario, di restituire le spese e competenze già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
6 - in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, ed in ogni caso, dichiarare la tenuta al pagamento, per la prima fase di giudizio, CP_1 della somma massima di € 5.077,80 nei confronti del difensore della
Curatela, oltre al rimborso forfetario nella misura di legge, agli altri oneri di legge, se e nella misura dovuta, ed al rimborso delle spese vive, e, di conseguenza, ordinare all'avv. DO MO, antistatario, la restituzione alla di quanto percepito in eccedenza”. CP_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rimanevano contumaci.
La causa era riservata in decisione all'udienza del 27 febbraio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'esito della camera di consiglio, con ordinanza del 5.6.2025, la Corte rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 25 settembre 2025, invitando le parti a depositare in cartaceo la documentazione di cui alle rispettive produzioni telematiche e, in particolare, i contratti e relativi allegati già depositati nel primo grado del giudizio.
In data 3.9.2025, la ha depositato in Cancelleria i fascicoli cartacei CP_1 del giudizio di primo grado ed i contratti in originale.
All'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c. 2 c.p.c., di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
3. L'appello principale
L'appellante principale contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto valida la clausola di determinazione degli interessi ultralegali.
Sostiene l'impugnante che tale clausola sarebbe, invece, nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Ciò in quanto, il contratto di conto corrente consegnato al cliente, all'art. 7, comma III, prevede che “gli interessi dovuti dal correntista al banco, salvo fatto diverso, si intendono determinati alle
7 condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Rappresenta altresì che, se è vero che nel contratto di conto corrente fu pattuito che il tasso di interesse sarebbe stato determinato “come da allegato”, tale allegato sarebbe la lettera di apertura di conto corrente (atto integrativo) pure datata 27/01/93 e sottoscritta dal legale rapp.te della e non il foglio separato a cui ha fatto riferimento il Parte_1 giudice di prime cure che, invece, sarebbe stato sottoscritto da persona non qualificatasi come legale rapp.te della solo per Parte_1 presa visione (e non per accettazione) e non sarebbe mai stato qualificato da nessuna parte come allegato al contratto (a differenza della detta lettera datata 27.1.93, qualificata, appunto, come “nota integrativa al contratto”).
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato.
Il giudice di primo grado, nella sentenza impugnata dà atto del fatto che
<la copia prodotta dalla reca anche le condizioni economiche CP_1 regolanti il rapporto, sulle quali è presente timbro di congiunzione con gli altri fogli, in particolare, con quelli prodotti anche dalla parte attrice e con quelli che ne recano la sottoscrizione. D'altronde, vi è espresso richiamo nel contenuto del contratto alle “allegate” condizioni economiche, pertanto, in mancanza di specifiche e circostanziate eccezioni e deduzioni sul punto, esse devono intendersi parte del contratto stesso>>.
La decisione è corretta e merita condivisione.
Dall'esame della documentazione contrattuale in atti, emerge che, nel contratto di conto corrente in oggetto, è espressamente convenuto che gli interessi sono pattuiti “COME DA ALLEGATO”.
Inoltre, dall'esame del contratto in originale prodotto dalla emerge CP_1 che lo stesso consta effettivamente di più fogli che, non solo risultano tutti sottoscritti dal correntista in data 27.01.1993 con il timbro sociale, ma sono altresì uniti fra loro da timbri di congiunzione in maniera tale da formare un corpo unico ed organico. Inoltre, unitamente all'allegato contenente le condizioni economiche vi è anche la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante di
[...]
( ) anch'essa sottoscritta al pari delle Parte_1 Parte_3
8 clausole contrattuali. Appare evidente, dunque, che anche l'allegato in cui sono pattuite le condizioni economiche del c/c n. 1.2169, fisicamente congiunto al documento di identità del legale rappresentante, sia stato dallo stesso sottoscritto.
Né può sostenersi che la sottoscrizione sia stata apposta non per
“accettazione” dei tassi, ma solo per “presa visione” degli stessi e che tale circostanza non consentirebbe di ritenere integrata la pattuizione scritta richiesta dall'art. 1284 c.c. La correntista, infatti ha sottoscritto il contratto principale in cui si dà atto che gli interessi sono determinati come da allegato, oltre all'allegato stesso (anche se per presa visione), come detto, congiuntamente al contratto ed alla copia del documento di identità del legale rappresentante, sicché appare evidente che la stessa abbia avuto piena contezza delle condizioni economiche che sarebbero state applicate al rapporto e che si sia formato un valido consenso tra le parti in ordine alle stesse.
Ciò dicasi anche in ragione del principio di buona fede, sia nell'interpretazione del contratto (art. 1366), sia avuto riguardo al più generale principio di cui all'art. 1175 ed al disposto di cui all'art. 1375 c.c.
Invero, il contratto, che ha avuto esecuzione dal 1993 al 2015, è stato stipulato in data 27.01.1993, ovvero subito dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza nei rapporti bancari (legge 154/1992), che, fra l'altro, prevedeva, all'art. 4, comma 3, la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi. Appare dunque sicuramente plausibile che il modello contrattuale della CA (contenente la clausola di rinvio agli usi piazza per la determinazione dei tassi), precedentemente utilizzato, sia stato integrato attraverso l'allegato contenente le condizioni economiche, nonché dalla lettera datata 27.1.93.
Ne consegue il rigetto del gravame.
4. L'appello incidentale
4.1.Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale contesta la sentenza di primo grado, rilevando che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione, da essa sollevata, di inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da Parte_1
9 Rileva, in particolare, che alcun pagamento sarebbe stato effettuato da quest'ultima (non essendo il saldo di chiusura di € 49.706,41 mai stato pagato dalla correntista) e che non sussisterebbero, dopo la chiusura del conto, rimesse solutorie.
L'unica azione ripetitoria esperibile sarebbe, dunque, secondo la ricostruzione dell'impugnante, quella relativa all'eventuale pagamento del saldo finale e solo all'esito dell'eventuale pagamento effettuato dal correntista a fronte del saldo finale del conto, potrebbe “parlarsi di rimessa solutoria (e, quindi, di pagamento)”.
Il motivo è infondato.
Come accertato dal CTU, le passività risultanti dal saldo del conto corrente in oggetto (chiuso in data 10/04/2015) erano frutto dell'applicazione di clausole contrattuali illegittime ed all'esito della rideterminazione del saldo, è emerso che la correntista non aveva alcun debito nei confronti della banca bensì un credito nei confronti della stessa, avendo effettuato sul detto conto versamenti, sia pure a titolo di mero ripristino della provvista del fido, di somme illegittimamente addebitatele
(cfr. c.t.u., pg. 16, secondo cui, dalla ricostruzione contabile effettuata, emergeva una “Differenza a favore del correntista pari ad € 77.048,32”).
Ne consegue la palese infondatezza del motivo di gravame.
4.2.Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale deduce che la domanda non sarebbe stata provata dall'attrice/odierna appellante principale, avendo la stessa prodotto in giudizio un contratto
“monco”, cioè privo dell'allegato contrattuale in cui erano state pattuite le condizioni economiche.
Conseguentemente, secondo la ricostruzione della nonostante la CP_1 presenza in atti del contratto completo (da essa stessa prodotto), il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere non provata la domanda attorea.
Il motivo di gravame è destituito di fondamento.
Se, infatti, il principio dispositivo impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e, dunque, l'onere delle stesse di dimostrare, rispettivamente, i fatti allegati (ad eccezione di quelli notori e non contestati), in ogni caso, in forza del principio di acquisizione, una volta che un mezzo di prova sia entrato regolarmente nel processo,
10 tale mezzo può essere utilizzato dal giudice indipendentemente dalla parte che se ne era originariamente avvalsa. il giudice è libero, dunque, di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, quale che sia la parte ad iniziativa della quale sia avvenuto il loro ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 455/2016 Cass. n.
18647/2010 Cass., n. 12963/2005, Cass. n. 15033/2001, Cass. n.
15312/2000, Cass. n. 5126/2000).
4.3.Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale contesta gli esiti ai quali è giunto il nominato C.T.U. nel corso del primo giudizio, asserendo che il giudice di prime cure vi avrebbe aderito in maniera acritica.
Sostiene, in particolare, che il C.T.U. non avrebbe chiarito, nemmeno a seguito di specifica richiesta, se avesse avuto a disposizione oppure no, gli estratti conto in sequenza ininterrotta dall'inizio del rapporto. Sarebbe, dunque, rimasta irrisolta la questione della disponibilità degli estratti conto, del tutto ignorata dal Tribunale.
Inoltre, il C.T.U. - e conseguentemente il Tribunale - avrebbero ignorato l'approvazione specifica della clausola anatocistica trimestrale, sottoscritta dalla correntista in epoca successiva alla Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 ed, in particolare, le integrazioni e le modifiche dei contratti del 3/6/2009, nonché del 2011 e del 2014.
Il C.T.U. ed il giudice di primo grado avrebbero dunque rideterminato il saldo del conto corrente, limitandosi a considerare il solo contratto iniziale del 1993, non valutando le integrazioni contrattuali successive, seppur regolarmente prodotte in atti, contenenti le pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Ad avviso dell'impugnante, vi sarebbe, dunque, la necessità di riconvocare il c.t.u., al fine di chiarire, sia se abbia fatto ricorso, nella ricostruzione del saldo, a scritture di raccordo non autorizzate dal giudice e in che maniera tali scritture di raccordo ed interpolazioni contabili abbiano inciso sugli esiti finali dell'accertamento espletato, sia al fine di verificare se siano state valutate le integrazioni contrattuali intervenute tra le parti in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il motivo di gravame è infondato.
11 Dall'esame degli atti, emerge la completezza e l'esaustività dell'accertamento contabile espletato dal CTU., il quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante, rispondendo alle osservazioni del
C.T.P. della CA ha chiarito di aver <verificato la presenza in maniera assolutamente continua degli e/c bancari dall'e/c datato 31/03/93 all'e/c datato 10/04/2015>>, affermando che <La produzione è completa>> (cfr.
c.t.u., pg. 24).
Inoltre, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi fosse, nella specie, << prova del completo adeguamento del contratto alle previsioni di cui alla Delibera CICR del 22/4/2000>>, attesa la carenza
<della specifica approvazione per iscritto della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Pertanto, va applicata la capitalizzazione semplice per tutta la durata dei rapporti>>.
Invero, diversamente da quanto dedotto dalla CA impugnante, il CTU ha tenuto conto del contratto del 2009, precisando: << Per ciò che riguarda la capitalizzazione, nel contratto del 2009, non si rinviene assolutamente la misura degli interessi creditori>> (cfr. c.t.u., pg. 25), precisando altresì, con riferimento <ai moduli di variazione concordata citati dal ctp>>, che << il primo, datato 30/12/2011 non riporta l'indicazione dei tassi annui effettivi non permettendo la verifica del rispetto del criterio di reciprocità in ordine all'incremento reciproco del TAE), mentre quello del
2014 risulta superato, in tema di capitalizzazione, dalla legge di stabilità
2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629) che ha modificato
l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
CArio), introducendo Il divieto dell'anatocismo in vigore dal 1° gennaio
2014 per tutti i contratti bancari>>.
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
4.4.Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante incidentale si duole della decisione del Tribunale in punto di spese processuali, rilevando che il primo giudice avrebbe condannato la al pagamento delle spese CP_1 legali, in misura non coerente con il valore della causa, statuendo inoltre una doppia liquidazione in favore della stessa difesa (una per la curatela ed una per i fideiussori). Inoltre, a fronte della condanna della al CP_1 pagamento di € 27.318,45, il giudice di primo grado avrebbe dovuto
12 considerare il parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice
(per € 27.318,45) a fronte della domanda proposta per € 190.169,61, o, quanto meno, applicare lo scaglione di riferimento con riferimento al
“decisum” e non al “disputatum”, tenuto conto anche del fatto che il valore della causa era ricompreso nello scaglione tra € 26.000/01 ed €
52.000,00, anche con riferimento al giudizio di opposizione proposto dai fideiussori, in cui essa aveva richiesto il pagamento di € 49.729,87. CP_1
Chiede dunque di rideterminare le spese relative alla prima fase di giudizio entro la somma massima di € 5.077,80 nei confronti del solo difensore della Curatela.
Ritiene la Corte che anche tale motivo di impugnazione debba essere rigettato.
L'impugnante chiede la riforma della sentenza di primo grado con riferimento alle solo spese liquidate “nei confronti del difensore della
Curatela”, non avanzando alcuna domanda con riferimento alle spese liquidate in favore dei fideiussori, nei confronti dei quali la relativa statuizione è dunque passata in giudicato.
Il giudice di primo grado ha poi correttamente individuato il valore della lite e ad applicato lo scaglione per le cause di valore compreso tra € 52.001 e
€ 260.000.
Il giudizio ha avuto infatti ad oggetto diverse domande, tendenti: all'accertamento della illegittimità degli addebiti effettuati dalla alla CP_1 rideterminazione del saldo del conto corrente e quindi la conseguenziale restituzione in favore della delle somme dovute. Parte_1
Orbene, come emerge dagli atti, nella ricostruzione del CTU, è stata accerta una “Differenza a favore del correntista pari ad € 77.048,32” (cfr.
c.t.u. pg. 16), cui ha fatto seguito la condanna della banca alla restituzione della somma di € 27.318,45 (saldo ricalcolato).
In ogni caso, la liquidazione operata dal giudice di primo grado appare del tutto congrua e proporzionata, avendo lo stesso liquidato importi compresi tra i minimi ed i medi tariffari all'epoca vigenti.
Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.
13 5. Il rigetto di entrambe le impugnazioni, principale ed incidentale, da cui deriva la reciproca soccombenza tra le parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n.
228/2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti (principale ed incidentale) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Parte_1 con atto di citazione notificato in data 8.10.2021, nonché
[...] sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
P.I. avverso la sentenza n. 499/2021
[...] P.IVA_2 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 10/3/2021, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico delle parti appellanti (versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
Napoli, il 16.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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