Sentenza 23 luglio 2001
Massime • 2
Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo. Ne consegue che, qualora tali beni siano trasferiti nella disponibilità di privati perché ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa (che costituisce il solo strumento con cui tale trasferimento può essere realizzato), restano devolute al giudice amministrativo a norma dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 le controversie connesse al rapporto concessorio, per tali dovendosi intendere anche quelle nelle quali siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all'atto di concessione.
In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario (ferma la competenza giurisdizionale limitatamente alla materia delle indennità, canoni ed altri corrispettivi afferenti al rapporto di concessione amministrativa di beni e servizi pubblici a norma dell'art. 5, secondo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica, che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di sub - concessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub - concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971.
Commentario • 1
- 1. Alcune considerazioni circa l’ambito soggettivo di applicabilità delle norme in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici nei settori specialiLazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2001, n. 10013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10013 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato GAETANO LEPORE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MINIERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUISA SIMONI, STEFANO GRAZIOSI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 448/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 12/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli Avvocati Giuseppe MINIERI, Stefano GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/5/95, la S.r.l. NC conveniva davanti al Tribunale di Bologna il locale COMUNE chiedendo di accertarne la responsabilità per averle impedito, a partire dall'agosto 1993, l'utilizzazione degli spazi pubblicitari interni ed esterni allo stadio Renato Dall'Ara, in tal modo contravvenendo ad un suo preciso obbligo e, conseguentemente, di condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura indicativa di lire 13.500.000.000, oltre gli accessori.
Il COMUNE di Bologna si costituiva contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria ed eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sul rilievo che il giudizio riguardava una concessione amministrativa, come tale riservato alla competenza esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971. Il Tribunale adito, con sentenza del 31/1.2/2/98, dichiarava l'improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione, affermando:
a) che l'attrice aveva fondato la responsabilità del COMUNE sulla violazione della seconda parte della clausola n. 9 della convenzione stipulata il 16/7/92 con la S.p.A. Bologna F.C., con la quale, dopo avere elencato i casi di revoca della concessione, si era lasciato fermo l'impegno dell'Amministrazione Comunale ad assicurare la continuità della subconcessione della pubblicità alla società NC;
b) che, pertanto, il thema decidendum atteneva specificamente alla rilevanza ed efficacia di tale clausola ed, in definitiva, ad un aspetto della concessione amministrativa configurabile nell'anzidetta convenzione;
c) che, investendo quindi la controversia proprio il rapporto concessorio da cui scaturiva l'impegno invocato dalla NC, si era fuori dell'ipotesi di riserva di giurisdizione in capo all'A.G.O. prevista dall'art. 5 L. n. 1034 del 1971. Proponeva gravame la NC al quale resisteva il COMUNE di Bologna e la Corte di Appello felsinea, con sentenza 12 maggio 1999, lo rigettava, condannando l'appellante alle spese del grado ed affermando:
che doveva essere negata l'esistenza di un rapporto trilaterale derivante dalle convenzioni del 30/4/90 e del 16/7/92;
b) che siffatta inesistenza comportava l'infondatezza della tesi della NC, che proprio su tale rapporto si fondava;
c) che, comunque, l'autorizzazione nei confronti della s.p.a. Bologna F.C. alla subconcessione della pubblicità alla NC, pur non determinando il sorgere di un rapporto trilaterale, comportava che il Comune non fosse totalmente estraneo al rapporto di concessione, situazione questa di per sè idonea a far rientrare la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5, 1^ co., l. n. 1034 del 1971. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la NC S.p.A. (già s.r.l.), deducendo due motivi di gravame ai quali ha resistito con controricorso e memoria il COMUNE di Bologna ribadendo, in particolare, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due mezzi, da esaminare congiuntamente per la connessione logico-giuridica delle rispettive censure, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 7 L. n. 1034 del 1971, 1372, 1375 e 2043 c.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c., contesta il riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo, di cui alla doppia pronuncia di merito, assumendo che, nella specie, trattavasi di domanda risarcitoria conseguente all'inadempimento, da parte del COMUNE bolognese, alle obbligazioni stabilite da un negozio trilaterale, intervenuto tra il suddetto COMUNE, il Bologna F.C. ed essa NC. La censura non è fondata. Essa è già stata vanificata dal giudice di appello negando l'ipotizzabilità di un rapporto trilaterale fra i soggetti succitati derivante dalle c.d. convenzioni del 30/4/90 e del 16/7/92. Ha osservato il suddetto giudice che la prima di tali convenzioni era costituita da una scrittura privata, con la quale la s.p.a. BOLOGNA F.C. concedeva in esclusiva alla NC la pubblicità all'interno ed all'esterno dello stadio Dall'Ara di Bologna per gli incontri di campionato e di Coppa Italia, nonché per le eventuali Coppe Europee, e la BL a sua volta si impegnava ad installare nello stesso stadio un tabellone "Videocolor Omega" ed a pagare i relativi canoni di noleggio. La seconda convenzione era invece costituita da un atto pubblico, con cui il COMUNE di Bologna concedeva alla s.p.a. Bologna F.C., contro il pagamento di un canone, l'uso dello stadio Dall'Ara e la pubblicità interna ed esterna allo stadio. Ciò premesso, ha concluso che, trattandosi di due contratti distinti, aventi diversa natura e stipulati con forme diverse e da soggetti diversi, doveva escludersi che potessero dare vita al prospettato rapporto trilaterale. Ha aggiunto la Corte territoriale che a diverso avviso non potesse giungersi neppure alla luce della clausola 5 dell'atto 16/7/92 - che prevedeva che la gestione della pubblicità avvenisse "a mezzo di sub concessionario individuato dal BOLOGNA F.C. nella s.p.a. NC" - dal momento che la subconcessione determina il sorgere di un rapporto tra concessionario e sub-concessionario, non tra quest'ultimo ed il cedente, ancorché quest'ultimo - nella specie il COMUNE di Bologna - non possa considerarsi totalmente estraneo al rapporto di concessione, proprio per avere autorizzato la società calcistica alla subconcessione della pubblicità a NC. Ed allora, affermando conclusivamente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la Corte bolognese si è uniformata all'insegnamento costante di questa Corte, puntualmente citato nell'impugnata sentenza, secondo cui in tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario (ferma la sua competenza giurisdizionale limitatamente alla materia delle indennità, dei canoni e degli altri corrispettivi afferenti al rapporto di concessione amministrativa di beni e servizi pubblici a norma dell'art. 5, secondo comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034) conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica, che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di sub-concessione costituitosi fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di sub-concessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971 (Cass. sez. un. 19 febbraio 1992 n.
2056; in senso conforme 8 novembre 1997 n. 11028 e 6 agosto 1998 n. 7710 che proprio nei confronti di NC, ha ribadito il principio che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'art. 826 ult. comma cod. civ. essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettività allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo. Ne consegue che qualora tali beni siano stati trasferiti nella disponibilità di privati perché ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa (che costituisce il solo strumento con cui tale trasferimento può esser realizzato) restano devolute al giudice amministrativo, a norma dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, le controversie connesse al rapporto concessorio, per tali dovendo intendersi anche quelle nelle quali siano in contestazione i limiti delle facoltà da riconoscersi alle parti in base all'atto di concessione.
Concludendo, il ricorso va rigettato, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza, considerando la doppia pronuncia di merito conforme nonché il precedente specifico di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 160.000 oltre L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2001