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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/124
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Famiglia CIVILE
Il Giudice relatore delegato dott.ssa Serena Chimichi, nel sub-procedimento iscritto al n. 124/2025 R.G. per l'adozione di provvedimenti urgenti, nella instaurata causa per l'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore, ai sensi degli artt. 473- bis.12, 473-bis.15 e 473-bis.47 c.p.c., proposto in data 24.01.2025 da:
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCORELLA RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MERCORELLA RITA, nei confronti di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAMINI CP_1 C.F._2
FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FLAMINI FABRIZIO con udienza fissata allo 10.04.2025 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso in data 31.03.2025, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta e sciogliendo la riserva assunta all'indicata udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che: • con ricorso depositato in data 24.1.2025 ha chiesto di essere Parte_1 autorizzata, inaudita altera parte, al trasferimento della residenza del figlio minore Persona_1
a partire dal mese di Giugno 2025, presso la nuova abitazione di proprietà della stessa in Forlì (FC),
Via Francesco La Greca nr.23 e alla iscrizione del figlio minore alla Scuola Primaria Per_1
“AURELIO SAFFI”, sita in Forlì (FC), Viale Spazzoli nr. 67; • con memoria difensiva depositata in data 09.04.2025 si è costituito nel presente subprocedimento il Sig. , il quale, pur CP_1 ricostruendo la fine della relazione con in modo diverso dalla ricorrente e Parte_1 affermando di non essere stato informato tempestivamente delle sue scelte né di averle condivise, ritenendo che la soluzione più conforme agli interessi del minore fosse invece quella di restare a
Cesena e frequentare una scuola dove potesse ritrovare i precedenti compagni, non si è opposto al suddetto trasferimento ed alla iscrizione nella scuola di prossimità all'abitazione, prendendo atto della volontà della ex compagna di trasferirsi a Forlì e rimettendosi alla decisione del Giudice;
• all'udienza del 09.05.2024 la parte ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo, insistendo per la conferma del decreto contenente provvedimenti indifferibili;
la parte convenuta si è riportata alla comparsa di costituzione, rilevando che anche lui, diversamente da quanto riferito dalla ricorrente, si era informato sulle scuole da frequentare, tuttavia si è rimesso alla decisione del Giudice;
ritenuto che, sulla base delle allegazioni e deduzioni difensive delle stesse parti e della documentazione prodotta, il decreto di accoglimento delle domande della ricorrente debba trovare integrale conferma non essendo emersi fatti nuovi che ne impongano la modifica o la revoca, posto che permane il quadro in base al quale la madre, genitore con cui il minore è sempre rimasto, ha fornito giustificazioni ragionevoli della scelta di trasferirsi (prossimità con il luogo di lavoro e convenienza economica), peraltro in città non distante da quella ove viveva il nucleo familiare in origine, e ha manifestato di aver ponderato la scelta della nuova scuola nonché di aver tentato di coinvolgere il padre il quale, a sua volta, pur essendosi attivato in proprio, non ha interagito con la madre sul punto, dovendosi riservare alla fase di merito tutte le valutazioni attinenti all'affidamento, collocazione, tempi di visita e mantenimento del minore;
non si ritiene allo stato di procedere all'ascolto del minore tenuto conto della sua giovanissima età,
Pagina 1
ritenuto che, trattandosi di subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, la regolamentazione delle spese ad esso relative debba essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo,
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.15 c.p.c.,
CONFERMA integralmente il decreto emesso in data 31.03.2025;
DICHIARA chiuso il sub-procedimento; spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Forlì, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Chimichi
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Famiglia CIVILE
Il Giudice relatore delegato dott.ssa Serena Chimichi, nel sub-procedimento iscritto al n. 124/2025 R.G. per l'adozione di provvedimenti urgenti, nella instaurata causa per l'affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore, ai sensi degli artt. 473- bis.12, 473-bis.15 e 473-bis.47 c.p.c., proposto in data 24.01.2025 da:
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCORELLA RITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. MERCORELLA RITA, nei confronti di (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLAMINI CP_1 C.F._2
FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FLAMINI FABRIZIO con udienza fissata allo 10.04.2025 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso in data 31.03.2025, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta e sciogliendo la riserva assunta all'indicata udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA rilevato che: • con ricorso depositato in data 24.1.2025 ha chiesto di essere Parte_1 autorizzata, inaudita altera parte, al trasferimento della residenza del figlio minore Persona_1
a partire dal mese di Giugno 2025, presso la nuova abitazione di proprietà della stessa in Forlì (FC),
Via Francesco La Greca nr.23 e alla iscrizione del figlio minore alla Scuola Primaria Per_1
“AURELIO SAFFI”, sita in Forlì (FC), Viale Spazzoli nr. 67; • con memoria difensiva depositata in data 09.04.2025 si è costituito nel presente subprocedimento il Sig. , il quale, pur CP_1 ricostruendo la fine della relazione con in modo diverso dalla ricorrente e Parte_1 affermando di non essere stato informato tempestivamente delle sue scelte né di averle condivise, ritenendo che la soluzione più conforme agli interessi del minore fosse invece quella di restare a
Cesena e frequentare una scuola dove potesse ritrovare i precedenti compagni, non si è opposto al suddetto trasferimento ed alla iscrizione nella scuola di prossimità all'abitazione, prendendo atto della volontà della ex compagna di trasferirsi a Forlì e rimettendosi alla decisione del Giudice;
• all'udienza del 09.05.2024 la parte ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo, insistendo per la conferma del decreto contenente provvedimenti indifferibili;
la parte convenuta si è riportata alla comparsa di costituzione, rilevando che anche lui, diversamente da quanto riferito dalla ricorrente, si era informato sulle scuole da frequentare, tuttavia si è rimesso alla decisione del Giudice;
ritenuto che, sulla base delle allegazioni e deduzioni difensive delle stesse parti e della documentazione prodotta, il decreto di accoglimento delle domande della ricorrente debba trovare integrale conferma non essendo emersi fatti nuovi che ne impongano la modifica o la revoca, posto che permane il quadro in base al quale la madre, genitore con cui il minore è sempre rimasto, ha fornito giustificazioni ragionevoli della scelta di trasferirsi (prossimità con il luogo di lavoro e convenienza economica), peraltro in città non distante da quella ove viveva il nucleo familiare in origine, e ha manifestato di aver ponderato la scelta della nuova scuola nonché di aver tentato di coinvolgere il padre il quale, a sua volta, pur essendosi attivato in proprio, non ha interagito con la madre sul punto, dovendosi riservare alla fase di merito tutte le valutazioni attinenti all'affidamento, collocazione, tempi di visita e mantenimento del minore;
non si ritiene allo stato di procedere all'ascolto del minore tenuto conto della sua giovanissima età,
Pagina 1
ritenuto che, trattandosi di subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, la regolamentazione delle spese ad esso relative debba essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo,
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.15 c.p.c.,
CONFERMA integralmente il decreto emesso in data 31.03.2025;
DICHIARA chiuso il sub-procedimento; spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Forlì, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Chimichi
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