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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1098/2023 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Pollina del foro di Brescia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. Maurizio Sorrentino RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale e differenze retributive
CONCLUSIONI:
1 Parte ricorrente: “accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e la Parrocchia convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dall'1.1.2013 al luglio 2019, oppure il differente periodo di giustizia, con diritto del ricorrente all'inquadramento nella Qualifica A / 01 “Sacrista” del “CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici”, ovvero nel differente di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la Parrocchia convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli esposti in ricorso o per i diversi di giustizia, della somma di € 66.663,93 (di cui € 9.100,00 per TFR) oppure in subordine della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da accertarsi se del caso mediante
CTU oppure in via equitativa ed anche ex art. 36 Cost e/o a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo, ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale con condanna della
convenuta al versamento della relativa contribuzione;
3) accertare e CP_1
dichiarare la nullità e/o invalidità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera a data 10.11.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, all'immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con orario di lavoro a tempo pieno, oppure in subordine parziale al
56,81%, mansioni e sede di lavoro precedenti, ed altresì al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad € 1.487,50 mensili – o la maggiore o minore somma di giustizia – oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, ferma la facoltà per il ricorrente di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro e ferma l'indennità risarcitoria, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione fatto, il tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo;
4) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera a data 10.11.2022 e, per l'effetto, condannare la CP_2
[...] convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore dell'indennità pari a 6 dell'ultima retribuzione globale maturata (€ 1.487,50 mensili) ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2015 oppure in subordine art. 8 L. 604/1966, oppure in subordine la maggiore o minore somma di giustizia, oppure ancora applicarsi la differente tutela di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo”
Parte resistente: “rigettarsi tutte le domande formulate dal sig. nei Parte_1
confronti della in quanto inammissibili e/o in quanto del Controparte_1
tutto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva e Cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.23 il ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 10 CP_1 Controparte_1
novembre 2022, svolgendo sempre mansioni di “Sacrista”, sorveglianza e pulizie presso la di Brescia ed il OM IO e, saltuariamente, le chiese di S. Clemente CP_1
e S.M. della Carità, sempre in Brescia.
Il ricorrente ha allegato che dal gennaio 2013 a gennaio 2015 il rapporto si era svolto totalmente in nero ed a tempo pieno, senza alcuna formalizzazione e con pagamento della retribuzione pari ad euro 900,00 in contanti;
da gennaio 2015 a luglio 2019 sempre a tempo pieno con pagamento in parte in contanti ed in parte con emissione di
“voucher”.
Ha allegato il ricorrente che solo a fare data dal 19.7.2019 fino alla cessazione, 10.11.22, il già menzionato rapporto di lavoro era stato regolarizzato con conseguente inquadramento con contratto di lavoro subordinato (Qualifica A “Sacrista” del “CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici”) a tempo determinato ed
3 orario di lavoro a tempo parziale (56,81%), poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 12.4.2020.
Ha allegato il ricorrente che nel periodo non regolarizzato (gennaio 2013/luglio 2019),
l'orario di lavoro medio osservato dal ricorrente è stato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.00 sei giorni su sette compresi sabato e domenica, con giorno di riposo un giorno feriale a turno con gli altri sacristi regolarmente assunti.
Ha osservato il ricorrente che tale orario di lavoro era imposto e comunicato al ricorrente ER da , , Parroco e legale rappresentante della ERona_2 Per_3 Per_4
Cattedrale, il quale aveva fornito le direttive e gli ordini circa lo svolgimento delle proprie mansioni, esercitando i poteri tipici del datore di lavoro.
Il ricorrente ha allegato, sempre nel periodo non regolarizzato (2013/2019), di aver usufruito in media di una sola settimana di ferie l'anno, non pagata, decisa quanto a collocazione temporale da ERona_5
Quanto alla retribuzione il ricorrente ha dichiarato di aver percepito la somma mensile di euro 900,00, dal gennaio 2013 a gennaio 2015 esclusivamente in contanti e da gennaio
2015 a luglio 2019 parte in contanti e parte mediante “voucher”.
Tutto ciò premesso ha rivendicato il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo al nero tra quanto percepito (€ 900 mensili medi) e quanto invece spettante secondo la retribuzione di cui al CCNL, prevista dall'art. 3 del CCNL nella misura di € 1.260,00 mensili.
Ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento della 14 mensilità per ciascun anno di lavoro;
alla maggiorazione del 30% per lo straordinario festivo diurno ex art. 6 del CCNL;
all'indennità sostitutiva del mancato godimento di ferie.
Quanto ai conteggi, avuto riguardo alla paga annua di euro (€ 1.260,00 x 14 mensilità)
17.640,00, alla maggiorazione straordinaria domenicale (52 domeniche annue) pari a €
1.260,00 / 26 X 30% X 52 = € 755,99 e a quanto spettante per indennità di ferie per 26
4 giorni non goduti + 4 festività annui pari ad € 1.260,00 annui, ha quantificato il suo credito per differenze retributive, dedotto quanto percepito, in euro 57.563,93.
Ha chiesto poi la condanna di parte resistente al pagamento del TFR pari ad € 9.100,00.
Quanto ai fatti di cui al licenziamento, il ricorrente ha allegato che in data 15.9.2022 aveva rivendicato con una raccomandata con ricevuta di ritorno il proprio al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo al nero, ribadendo le proprie richieste con mail del 7.11.22, senonché con raccomandata a data 10.11.2022 la CP_1
comunicava il licenziamento per asserito “giustificato motivo oggettivo”, del seguente tenore: “Come è a lei noto, la situazione economico e finanziaria della scrivente
Parrocchia negli ultimi anni è in continuo peggioramento, tanto che, in ragione della carenza di risorse economiche necessarie per la gestione, recentemente siamo stati autorizzati dalla Diocesi di Brescia all'apertura di un fido bancario con la raccomandazione di rientrare al più presto. L'attuale gestione risulta così del tutto problematica, rendendo necessaria una riorganizzazione finanziaria finalizzata alla riduzione dei costi e, conseguentemente, un ridimensionamento del personale nella misura, almeno per adesso, di n. 1 unità. La dolorosa scelta della persona da licenziare
è ricaduta sulla Sua persona, in ragione dell'anzianità di servizio e dei carichi familiari dei dipendenti in forza, risultando Lei essere il lavoratore con la minore anzianità di servizio ed i minori carichi familiari”. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento in quanto ritorsivo.
Ha allegato a dimostrazione del motivo illecito unico del licenziamento, che pochi giorni dopo il licenziamento, il , Parroco e Prevosto della Cattedrale, don Per_3 CP_3
ossia colui che ha firmato la lettera di licenziamento aveva convocato un
[...]
collega del ricorrente, riferendogli che a seguito della denuncia Parte_2
giudiziale presentata dal ricorrente era venuta meno la fiducia nel lavoratore. ER Inoltre, il ricorrente ha allegato di aver avuto un colloquio con il predetto , CP_3
registrato dal ricorrente, nel corso del quale il sacerdote gli aveva detto che in caso di
5 mancato accordo economico tra le parti ed in caso di azione legale contro la parrocchia, lo avrebbe licenziato.
Parte ricorrente ha poi contestato la sussistenza delle motivazioni di cui alla lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo allegando che la situazione economica e finanziaria della era in netto miglioramento avendo ad inizio 2022 la CP_1
ha fatto eseguire dall'impresa edile LI EL & C. Snc di LI ET CP_1
& C. di Corte Franca (Bs) la ristrutturazione completa della casa canonica della
, nonostante questa fosse in buone condizioni, corrispondendo all'impresa CP_1
edile una somma non inferiore ad € 400.000,00.
Inoltre, secondo la prospettazione del ricorrente la parrocchia aveva ricevuto ingenti contributi economici dal Comune di Brescia in relazione alla manifestazione
Brescia/Bergamo Capitale della Cultura 2023.
Il ricorrente ha evidenziato che la stretta correlazione logico temporale tra comunicazione dell'azione giudiziaria e licenziamento dimostra per tabulas che il motivo determinante il recesso era la ritorsione della Parrocchia verso la legittima decisione del ricorrente di tutelare giudizialmente i propri diritti.
Quale ulteriore ragione di illegittimità del comminato licenziamento parte ricorrente ha allegato la violazione delle regole di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., anche sotto il profilo della scelta del lavoratore da licenziare, in quanto la convenuta al momento del licenziamento occupava non solo il ricorrente ed altri quattro sacristi regolarmente assunti ma altresì almeno altri sei soggetti “volontari” , in realtà ordinariamente retribuiti al nero, tre di questi soggetti ( e ERona_6 Per_7
erano stati “assunti” dopo il ricorrente. ERona_8
Il ricorrente ha allegato un ulteriore profilo di violazione dell'obbligo di repêchage in quanto la convenuta aveva assunto entro i sei mesi dal licenziamento il lavoratore
. ERona_8
Tutto ciò premesso parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
6 Si è costituita la convenuta che ha contrastato le allegazioni di parte ricorrente, precisando che si era recato per la prima volta in parrocchia nella solo Parte_1
nella primavera del 2015, e non nel gennaio 2013, e che a partire dal mese di aprile 2015
e fino al mese di gennaio 2017 era stato chiamato all'occorrenza e saltuariamente, a coadiuvare i sacristi nello svolgimento di particolari celebrazioni, quali battesimi, cresime e matrimoni e regolarmente remunerato con voucher.
Ha precisato parte resistente che dal mese di febbraio 2017 e fino al mese di luglio 2018
non aveva più collaborato con la , mentre dal Parte_1 Controparte_1
luglio 2018 era stato assunto ed aveva lavorato come sacrista dal 01 agosto 2018 al 31 ottobre 2018, con un orario di lavoro di 20 ore settimanali, normalmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Ha allegato parte resistente che il ricorrente era stato nuovamente assunto come sacrista solo a far data dal 17 luglio 2019 e, a partire da quale momento, aveva svolto un orario di lavoro di 25 ore settimanali.
In ordine al licenziamento, parte resistente ha evidenziato che il bilancio del 2020 si era chiuso con entrate per 210.990,59 €, uscite per 245.705,18 € e di conseguenza un disavanzo / perdita di 34.714,59 €; il bilancio del 2021 si era chiuso con entrate per
216.420,89 €, uscite per 302.639,29 € e di conseguenza un disavanzo / perdita di
86.218,40 €; il bilancio del 2022 si era chiuso con entrate per 250.210,29 €, uscite per
329.893,49 € e di conseguenza un disavanzo / perdita di 79.683,20 €.
Stante il peggioramento della situazione economico-finanziaria della Parrocchia, in data
11 aprile 2022 si era tenuta una riunione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici nella quale è stato approvato il rendiconto parrocchiale 2021 e nella quale, tra le altre cose, è emersa la necessità di ridurre il personale che appariva sovrabbondante.
Ha allegato parte resistente che nel mese di luglio 2022 don aveva Controparte_3
preannunziato nel corso di una riunione con i sacristi, la necessità a causa della
7 situazione di crisi economico/finanziaria in cui verteva la Parrocchia, di procedere ad una riduzione del personale.
Che la scelta del lavoratore da licenziare era caduta sul ricorrente in quanto lo stesso aveva la minor anzianità di servizio ed i minori carichi familiari tra i sacristi atteso che
, Parte_2 ERona_9 Parte_3 [...]
erano stato assunti dal 01 luglio 2012 o dal 16.1.14 e ERona_10
e avevano moglie ed un figlio ciascuno. Parte_3 Per_10
Parte resistente ha negato di avere assunto personale dopo il licenziamento del ricorrente.
Parte resistente ha sostenuto la fondatezza delle ragioni economiche a base del licenziamento, della correttezza dei criteri di scelta seguiti ed ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia intento discriminatorio o ritorsivo.
Di seguito si riportano i punti salienti delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio.
La teste ha dichiarato: “conosco il , …ho fatto volontariato Testimone_1 Pt_1
in OM vecchio dal 2007, andavo a stirare…. l'ho conosciuto nel 2014 nel periodo pasquale. Io andavo a stirare anche tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Ero in pensione per cui mi era stato chiesto se potessi dare una mano a stirare e allora andavo.
…. non lo vedevo sempre, lo vedevo quando andavo a stirare e quando andavo a Pt_1
fare la lavatrice. Ha fatto anche da custode in OM IO, per cui io lo vedevo.
Non ogni volta che io andavo, perché non era in turno tutte le volte, cioè . Non so Pt_1
se aveva dei turni, io vedevo la presenza della persona perché mi aiutava pure. Io questo l'ho fatto fino al 2019. ….Posso dire tranquillamente che il martedì pomeriggio lo vedevo che puliva la sala della canonica, faceva le scale. ….L'ho visto anche preparare in OM IO i paramenti per il matrimonio e il tavolo, l'ho visto con me per esempio durante la mostra di nel 2016 cioè nell'aprile 2016, lavorava con Pt_4
me in OM IO e lo vedevo tutti i giorni. Nel periodo aprile-giugno 2016 durante
8 la mostra di In quel periodo lui lavorava lì, puliva il OM, accoglieva le Pt_4
persone, faceva sorveglianza”.
Il teste don - le cui dichiarazioni particolarmente rilevati ai fini delle ERona_2
differenze retributive richieste si riportano integralmente - ha dichiarato: “CO
perché ha prestato servizio di aiuto sacrista in OM. Io ero parroco del Pt_1
OM IO, tutte e due, dal 2007 al 2019. lavorava quotidianamente, io l'ho Pt_1
visto la prima volta a Natale del 2010 gli ho detto “mettiti all'ingresso e fai un po' da filtro” e poi i primissimi mesi del 2014 un po' così a sprazzi, però dalla quaresima del
2014 è rimasto regolare mattina e pomeriggio. La mattina con gli orari dalle 9 a mezzogiorno e poi il pomeriggio dalle 14.00- 14.30 alle 18.00 Faceva un po' di custodia nel OM, poi aiutava a pulire, a preparare i paramenti, le parature quando c'erano le solennità. Poi pulire anche il salone e l'altro che fanno parte della canonica, in base a come veniva io indicavo cosa fare. Queste mansioni venivano svolte al OM IO
e al Dumo Nuovo, dicevo io dove andare. C'erano altre chiese dove svolgeva mansioni,
Santa Maria della Carità, San Clemente, Santa Rita, San Zeno in foro all'inizio perché è entrato un altro sacerdote. Io indicavo il tipo di lavoro non sempre tutti giorni, dopo magari c'era una consuetudine quindi non tutti i giorni dovevo dire cosa fare, sapevo che c'era questo compito e quindi c'era una certa regolarità. Io poi ho cessato il mio mandato e del periodo successivo non so nulla. Non l'avevo raccomandato io. Pt_2
che è uno degli altri sacristi, mi aveva presentato ,. Attorno al Natale 2013 e si è Pt_5
presentato lì e l'ho chiamato così a custodia davanti al OM IO perché era abbastanza una figura. me l'aveva segnalato poco prima, nell'autunno del Pt_2
2013. All'inizio me l'avevano presentato per poter venire, poi è maturato man mano questa idea di coinvolgerlo di più in modo più regolare. Al momento non si sapeva, poi
è maturata questa idea di assumerlo. Prima c'erano i Voucher e poi a tempo determinato. Il contratto era fino a quando sono rimasto. Penso di si, mi pare ci fossero
i contratti. Io arrivavo alla conclusione di firmare di verificare, non è che lo stendessi io
9 il contratto a tempo determinato. I contratti li ho firmati io. Veniva retribuito, ogni mese più o meno 800 o 900. Non effettuavo io il pagamento, era il contabile. Siccome turnavano, c'erano dei giorni in cui veniva la domenica e altri no. Lavorava tutta la settimana con un giorno di riposo. Erano più sacristi e in base a chi restava a casa
l'altro veniva. Non era sempre fisso questo giorno di riposo seguendo l'orario detto. Mi ricordo che il contratto era tempo determinato ma non ricordo le previsioni in modo specifico.”
Il teste ha dichiarato: “CO , io lo Parte_3 Pt_1
conoscevo in OM, io ero sacrestano, anche lui era sacrestano. La prima volta che
l'ho visto più o meno era circa 8 o 9 anni fa. Non lo vedevo tutti i giorni, ogni tanto. Noi lavoriamo tutti i giorni perché stiamo in OM, lui veniva un giorno si un giorno no.
Non so l'orario come lui. Tutti i giorni non lo vedevo io. Quando lo vedevo lo vedevo 3 ore o 2 ore. …….Una volta il parroco a riunione ha detto “c'è crisi, non c'è soldi”.
….Io in parte ho detto “mi serve lavorare bene sereno come una famiglia”. Ognuno ha parlato. Alla riunione non ricordo tutta la cosa, eravamo cinque persone a parlare.
C'era , parlava anche privatamente con . non ricordo Pt_1 Pt_1 CP_4 Pt_1
cosa ha detto alla riunione. Non mi ricordo quando è stata la riunione. Io non ho chiesto di incontrare ON ET, mi ha detto lui “andiamo insieme”. Sono stato alla riunione da con presenti i sacristi, ha detto il nostro parroco Controparte_5
“adesso è molto difficile andare avanti in OM, pochi soldi ed è difficile CP_5
mantenere il OM adesso. La riunione era nel 2022.”
Il teste ha dichiarato: “CO , l'ho visto ancora. In quel Testimone_2 Pt_1
periodo in cui sono rimasto in cattedrale ogni tanto lo vedevo arrivare. Gli ultimi tempi che ero lì lo vedevo una volta ogni tanto arrivare alla cattedrale. Lo vedevo una volta ogni tanto gli ultimi due o tre anni. Io non ricordo di averlo visto prima. Qualche volta lo vedevo arrivare alla fine dei turni che era lì ad attendere che arrivassero gli altri sacristi. Raramente l'ho visto anche in cattedrale. Non lo vedevo tutti i giorni. Io non so
10 quanto stava. So solo che raramente lo vedevo in cattedrale. Non so se fosse presso altre chiese e non in cattedrale, questo non posso saperlo, io posso parlare solo per la cattedrale. L'ho visto più o meno dal 2015 e poi non in maniera continuativa, molto raramente se devo dirla.”
Il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto da 2013 fino al ERona_9 Parte_1
2023. Ricordo così bene perché ero sempre lì tutti i giorni. Ho un collegamento con il
Natale di quegli anni là. Io lavoro dal 2005 e sono andato in pensione a febbraio del
2024. Io ero sempre presente in Cattedrale, che vuol dire il OM Nuovo e il OM
IO, perché ero a tempo indeterminato e a tempo pieno. Noi avevamo turni diversi, il primo turno cominciava alle 7. Io cominciavo alle 7 e finivo alle 16.00, era il primo turno. Il secondo turno cominciava alle 9 e finiva alle 18.00 e il terzo cominciava alle
10.00 e finiva alle 19.00, più gli straordinari a seconda. Facevo sei giorni alla settimana. Primariamente stavo in OM Nuovo, però il OM IO è collegato alla da un corridoio per cui il servizio era in tutte e due le chiese. Vedevo CP_1
, faceva il controllo sulle porte, ci dava una mano nelle pulizie, ci dava una mano Pt_1
nel controllo dei furtarelli che purtroppo in OM sono molto frequenti. Ci dava una mano anche per quanto riguarda la celebrazione delle cerimonie, perché il OM ha celebrazioni molto ampie e quindi ci volevano più persone. Aveva un orario di lavoro che grosso modo era dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14.00 alle 18.00. Poi il OM ha delle esigenze temporali abbastanza allungate, ci sono delle cerimonie nel serale e si rimane più tardi. L'orario mediamente è quello, circa dalle 9.00 a mezzogiorno e dalle
14.00 alle 18.00. Lo vedevo sistematicamente, era sempre lì tranne ovviamente i periodi in cui era in ferie, è normale. Questa era l'attività che faceva, anche lui faceva sei giorni alla settimana. Ha mai visto qualcuno dare ordini al ? Tutti noi Pt_1
prendevamo ordini dal monsignor parroco, che in pratica era l'amministratore della
Parrocchia. C'era monsignor poi è stato sostituito.” ERona_2
11 La teste ha dichiarato: “CO , veniva lì alla Cattedrale a Testimone_3 Pt_1
lavorare. Aveva degli orari delle volte. Non è che stavo lì a controllarlo. Nel periodo che facevo la volontaria lo vedevo sempre quando c'era. Tutte le volte che andavo là io lo vedevo sempre in Cattedrale. Lo vedevo anche al OM IO perché andavo a prendere le tovaglie da lavare e sistemare. Stava parecchie ore lì, adesso io non ho mai quantificato perché non era di mia competenza. Lucidava i pavimenti, metteva a posto, si dava da fare. Faceva tante cose. Le prime volte lo vedevo molto sul OM IO,
c'era l'apertura, lui apriva e poi chiudeva però stava lì e lavorava. Poi c'era da pulire i candelabri, c'era da dare la cera. Se andavo la mattina venivo via alle 13.00, se invece andavo nel pomeriggio venivo via alle 18.30 quando dicevano la messa. Quando andavo nel pomeriggio andavo alle 14.00 perché aspettavo il sacrista che venisse ad aprire.”
Il teste ha dichiarato: “Sono sacrista addetto al culto, dall'apertura Parte_2
delle chiese, controllo dei turisti, preparazione delle funzioni che sono parecchie e molto importanti. Osservo un orario di lavoro, abbiamo i nostri turni. Prima avevamo 3 turni dalle 7 alle 16.00 con la pausa pranzo. Poi c'era il secondo turno che era dalle
9.00 alle 18.00 e poi c'era quello delle 10.00 che terminava alle 19.00. Adesso hanno fatto un po' di modifiche. CO , era addetto al culto come noi, lui faceva Pt_1
soprattutto 9.00-12.00, 14.00-18.00 in OM IO, però veniva anche in OM
Nuovo. Faceva come noi, come tenere una casa pure lui uguale. Andava anche alla chiesa della carità a San Clemente e a volte anche a Santa Rita. Aveva le pulizie da fare, usava macchinari come noi. Faceva anche la preparazione per le funzioni più importanti. Ero sempre lì, lo vedevo. Alcuni volontari venivano, non ce n'erano tanti. Io ho presentato al parroco. L'ho presentato perché serviva. ….Non abbiamo avuto Pt_1
un incontro nel 2022 per la questione economica dei sacristi. Ho visto dal 2013 Pt_1
sicuramente fino al 2023. ….Come venivano conferiti i turni di lavoro? C'era il ERo Parroco, era sempre lui il supervisore di tutto. Eravamo io e il mio Controparte_6
collega a fare i turni. Noi facevamo i turni però su ordini di Per_9 ERona_5
12 Veniva scritto su fogli e ognuno aveva il suo turno da fare e dove svolgerli. I CP_6
fogli li aveva il parroco, ma erano fogli normali che facevamo e che erano visionati dal parroco. C'è stato un momento in cui i sacristi hanno chiesto che ci fosse un incontro ERo con per essere rassicurati per il problema della riduzione del ERona_11
personale? Eravamo andati da ma era tipo novembre-dicembre per Controparte_7
parlare della varia situazione di lavoro del OM ma non per i soldi. Il ES era in malattia e siamo andati dal CA per vedere perché c'erano tante cose che non funzionavano. Non funzionava la gestione. Lui ci ha detto “guardate, vedremo di sistemare le situazioni, ma sicuramente nessuno verrà lasciato a casa, state tranquilli su questo”.
La teste ha dichiarato: “Ho conosciuto , lo vedevo quando Testimone_4 Pt_1
andavo agli eventi o quando c'era la messa del ES o gli eventi che c'erano nel
OM IO. Lo vedevo lì saltuariamente, non come e gli altri Per_9 Pt_2
due. So i nomi adesso, prima non li sapevo. Li vedevo alle funzioni spesso. Quando vedevo era perché c'era l'evento. Controllava chi entrava e chi usciva. C'è stato Pt_1
anche alle celebrazioni del ES. Quando c'erano manifestazioni lo vedevo, vedevo che c'era un ragazzo nuovo ma non ogni volta. Non mi sono chiesta chi fosse, ho visto dopo chi c'era. Sono a conoscenza del rendiconto che è stato approvato nel 2022. Sono
a conoscenza dell'incontro tenuto per discutere della possibile riduzione, ero presente con il parroco della Cattedrale Monsignor . Siamo andati dall'economo Adami CP_3
che era l'economo della Curia. Noi andavamo perché non sapevamo più come fare.
Quando abbiamo bisogno di fidi o di mutui dobbiamo passare per forza dalla Curia, per cui eravamo sempre con l'acqua alla gola. In questa occasione ci ha detto che dovevamo licenziare un sacrista che era in più e poi forse anche un quarto. Da lì abbiamo cercato di capire un attimino. C'erano cinque sacristi, loro ritenevano che ne bastassero meno come in passato. …..Sono al corrente dell'incontro tra i sacristi e
[...]
, perché il giorno dopo , mi ha detto che erano andati con ERona_12 Per_10
13 ER RA AS e erano andati dal CA. Però lui mi ha detto “tutto a Per_9
posto, non c'era niente e non so perché”. E ho detto “cosa è andato a fare allora?”.
Queste persone sono andate dal CA NT. Io non lo sapevo, ma poi mi Per_10
ha detto che erano andati perché c'erano problemi per il licenziamento. Però lui,
, mi è venuto a chiedere se erano vere tutte queste voci del licenziamento. Io gli Per_10
ho detto “in effetti è vero, ma lo sapete!”. Era una voce che girava. mi ha Per_10
riferito dell'incontro. L'incontro è stato richiesto da , perché aveva un po' in Pt_1
mano lui la situazione. È stato chiesto se fosse vero che era in programma il licenziamento di un sacrista. Io non ho partecipato a questo incontro. Tutto questo me
l'ha riferito . ….Dopo questo incontro c'è stato un altro incontro a luglio dove Per_10
sono stati convocati tutti i sacristi ed è stata spiegata la situazione economica della
Parrocchia? Si, io c'ero. C'erano tutti i cinque sacristi, , ERona_9 Parte_2
, e . C'ero io e c'era il parroco della Cattedrale
[...] Parte_1 Pt_3 Per_10
che si chiama . È stato detto “purtroppo, visto che abbiamo la Controparte_3
richiesta della Curia dall'ufficio di Adami che ci sollecita, che dobbiamo ridurre le spese, partendo dalla riduzione del personale perché sono troppi cinque sacristi, stiamo pensando cosa fare e come agire”. Non avevo tutte le carte per capire chi avesse diritto.
Sono stata incaricata di verificare le date di assunzione, ho interpellato la consulente che è la consulente che abbiamo sia per gli stipendi che per i contratti. La Per_13
dottoressa ci ha poi mandato un elenco con tutte le varie situazioni dicendo Per_13
che chi aveva meno diritti era il signor ”. Pt_1
La teste ha dichiarato: “Ho conosciuto . Lavorava lì ed è Testimone_5 Pt_1
anche amico di è venuto anche un paio di volte a casa mia a mangiare. Pt_2
è l'altro sacrista, non ricordo il cognome. L'ho visto qualche volta, l'ho visto Pt_2
a preparare il fuoco fuori quando facevano le cerimonie del ES. Lo vedevo anche qualche volta in OM con i macchinari. Lo vedevo quando andavo a Messa e quando andavo a fare la volontaria. Io andavo tutte le mattine a Messa e come volontaria i
14 primi tempi parecchio, soprattutto alla funzione dove c'ero sempre. Andavo anche quando c'era da fare le pulizie quando c'erano le feste. Oltre a me c'erano tanti, poi ci siamo persi ma io ho tenuto duro. Non avevo un contributo spese, non ho mai preso niente. Non so dire di gli orari, non come gli altri. Io non lo vedevo come gli altri Pt_1
sacristi. Non lo vedevo sempre. Gli altri sacristi li vedevo spesso, lo vedevo Pt_1
meno. Non lo vedevo tutti i giorni per esempio.”
Il teste ha dichiarato: “CO , qualche volta l'ho visto in Testimone_6 Pt_6
parrocchia, tre o quattro anni fa. Dopo no perché è stato licenziato. Prima non mi ricordo di quel periodo così lontano. Ultimamente l'ho visto perché andavo a raccogliere la moneta e giravo di più nelle due Cattedrali. Lo vedevo saltuariamente, di solito era lì che girava, non l'ho mai visto che faceva un lavoro preciso.”
Il ricorso nella parte riguardante le differenze retributive è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.
Parte ricorrente intende ottenere, previo accertamento circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il trattamento economico e normativo previsto dal Livello A del
CCNL di settore e, comunque, una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost, nel periodo in cui assume di aver lavorato al nero, dal 1.1.13 al luglio 2019.
Riconsiderando i fatti di causa, alla luce delle testimonianze assunte risulta che dall'aprile 2014 il ricorrente ha lavorato sempre con le medesime modalità operative e svolgendo le stesse mansioni;
ha ricevuto ordini e direttive da don e don Per_2
; ha osservato, durante l'intero rapporto di lavoro fino alla regolarizzazione del CP_3
rapporto di lavoro e anche dopo, il seguente orario di lavoro: 9.00-12.00, 14.00-18.00 sei giorni alla settimana, domenica sempre inclusa;
ha percepito per il periodo dal aprile
2014 al luglio2019 la retribuzione netta di € 900,00 in contanti e, talvolta, voucher, che veniva corrisposta con cadenza fissa mensile.
15 Le testimonianze assunte, in particolare quelle rese dai testi e hanno Tes_1 Per_2
confermato, almeno dall'aprile 2014 l'esistenza tra le parti di un rapporto di natura continuativa e subordinata secondo gli orari indicati in ricorso, con le mansioni di sacrista e le altre in ricorso indicate, riconducibili al primo livello del CCNL di settore, indicando, quanto al percepito, la somma di cui al ricorso pari a 900,00 euro mensili.
Le dichiarazioni rese dai sopra menzionati testi appaiono rispetto alle altre testimonianze, intrinsecamente più attendibili per coerenza e univocità e distanza dalle parti. Inoltre, assume nella testimonianza resa di essere stato il datore di lavoro Per_2
del ricorrente, confermando retribuzione e orario di lavoro, e stante la qualifica rivestita tale affermazione non può che risultare credibile.
Deve affermarsi la natura subordinata del rapporto dall'aprile 2014 al luglio 2019 in ragione della predeterminazione precisa di giorni ed orari di lavoro, che appare configurare i relativi obblighi di presenza e di rispetto dell'orario.
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti al nero nel periodo dall'aprile 2014 al luglio
2019 per come sviluppatosi in concreto, ha indubbiamente assunto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato fin dal suo inizio. Infatti, nel caso di specie, sono ravvisabili tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, quale la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario prestabilito, le modalità di erogazione del compenso, l'assoggettamento al potere direttivo ed al controllo datoriale.
Per quanto concerne le pretese economiche derivanti dal mancato pagamento della giusta retribuzione, 14^ mensilità, del TFR e della indennità sostitutiva delle ferie, della maggiorazione per lavoro domenicale e dalle altre voci richieste in ricorso il Tribunale osserva che le allegazioni del ricorso hanno trovato conferma nella deposizione dei testi essendosi formata la prova su tale circostanza a parere di questo Giudice dall'aprile
2014 al luglio 2019.
16 Il ricorso va dunque parzialmente accolto, non essendo pienamente accreditabili o comunque circostanziate le deposizioni dei testi che retrodatano l'inizio del rapporto di lavoro tra le parti nel gennaio 2013.
Ne consegue un credito pari ad euro 32.993,94 a titolo di differenze retributive ed euro
7.350,00 per Tfr, conformemente ai conteggi allegati al ricorso, decurtati del periodo dal
1.1.13 al 31.3.14.
Sono dovuti la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Passando alla analisi della domanda di impugnativa di licenziamento, in primo luogo, sorge l'obbligo di pronuncia sulla natura discriminatoria del licenziamento a cui
L'articolo 18 co.1 L. 300/70 riferisce la più forte tutela ivi prevista ai casi di nullità del licenziamento “previsti dalla legge”, infatti, nei casi di licenziamento nullo o discriminatorio la tutela accordata dal legislatore prevede- a prescindere dalle dimensioni della impresa - la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra oltre al pagamento dei contributi.
In relazione al profilo del possibile carattere ritorsivo delle scelte aziendali, va immediatamente evidenziato quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui qualunque provvedimento datoriale, benché erroneo nel merito, non può in alcun modo essere qualificato come ritorsivo qualora manchi la prova, il cui onere incombe sul lavoratore, della sussistenza di un motivo illecito determinante.
Ne consegue che, anche in violazione della normativa a tutela del lavoratore, la natura discriminatoria dell'atto va esclusa in assenza della allegazione e prova del motivo illecito esclusivo.
Ed invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, “a differenza della violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e
1375 cod. civ.) che può aver luogo anche per sola colpa, l'atto discriminatorio è, invece, qualificato da tipici motivi illeciti (il cui accertamento esige una rigorosa indagine anche
17 sotto il profilo psicologico e la cui prova dev'essere fornita dal soggetto che ne allega l'esistenza), e cioè dall'intento del datore di lavoro, non tanto di avvantaggiare dei lavoratori da lui preferiti quanto di nuocere ad altri lavoratori a causa del loro atteggiamento sindacale, politico, religioso ecc.; in particolare, la fattispecie di cui all'art. 15, lett. B), dello statuto dei lavoratori, se può essere realizzata attraverso qualsiasi comportamento (atto giuridico o condotta materiale) del datore di lavoro, esige che tale comportamento sia in diretto rapporto con le dette ragioni di carattere sindacale, politico o religioso, con la conseguenza che, ove tale diretto rapporto non sia dimostrato o sia addirittura da escludere, un determinato comportamento del datore di lavoro può dar luogo solo alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede anzidetti, senza essere anche discriminatorio ovvero ritorsivo e, in quanto tale, colpito da nullità”.
Così tracciate le coordinate di riferimento, va osservato che gli elementi indicati dal ricorrente all'esito dell'istruttoria e delle acquisizioni documentali appaiono sufficienti per qualificare come ritorsivo l'atto di licenziamento intimato con la comunicazione del
10.11.22.
Ed invero, le allegazioni del ricorrente risultano idonee ad integrare la fattispecie sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, emergendo già in punto di allegazioni la configurabilità di un comportamento ritorsivo posto in essere dal datore di lavoro.
Ed invero, il licenziamento è stato comunicato tre giorni dopo che il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di fare causa alla parrocchia per il periodo di lavoro al nero, emerge quindi una conseguenzialità logico/temporale tra comunicazione del ricorrente della decisione di procedere giudizialmente e l'intimazione del licenziamento.
Inoltre, il contenuto delle trascrizioni delle registrazioni audio prodotte da parte ricorrente, captate nel corso di un incontro intercorso in data 26.9.22 tra ed Parte_7
il ricorrente, incontro non oggetto di smentita da parte della convenuta, dimostrano un evidente nesso tra l'azione legale intrapresa e la volontà datoriale di recedere dal
18 rapporto, sicchè l'intento ritorsivo datoriale ha avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
Parte ricorrente ha provato singoli e specifici fatti inseriti nel preteso contesto ambientale ostile volto ad ostacolarla all'interno dell'organizzazione aziendale, tali da indurre a ritenere che il preteso motivo ritorsivo o discriminatorio (e per ciò stesso illecito) sia stato l'unica e determinante ragione del provvedimento adottato da parte datoriale (cfr., per tutte, Cass. n. 17087/2011 e Cass. n.6282/2011).
L'intento persecutorio o discriminatorio - sotteso, secondo quanto in ricorso dedotto, all'adozione del provvedimento impugnato - è stato provato. Il licenziamento, per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del
1990 – deve costituire l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni.
Il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento illecito.
Tanto premesso, quindi, può essere dichiarata la natura ritorsiva o discriminatoria del recesso datoriale.
Ne consegue la nullità del licenziamento del 10.11.22 per motivo illecito ex art. 1345 c.c., con obbligo alla reintegrazione ed al pagamento a titolo risarcitorio di tutte le retribuzioni medio tempore maturate con orario di lavoro a tempo parziale al 56%.
Alla luce di tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
19 Il Giudice Unico del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza tra il ricorrente e la convenuta di un rapporto di CP_1
lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dall'1.4.2014 al luglio 2019, con inquadramento nella Qualifica A / 01 “Sacrista” del “CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici”,
- per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli esposti in ricorso della somma di € 40.343,94, di cui € 7.350,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo;
- dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione notificata in data 10.11.2022 in quanto ritorsivo e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con orario di lavoro a tempo parziale al 56,81%,
- condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad € 845,04 mensili oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo;
- Condanna parte resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.385,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Brescia, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
20 Marco NO
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco NO – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 1098/2023 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nino Pollina del foro di Brescia Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 difesa e rappresentata dall'Avv. Maurizio Sorrentino RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale e differenze retributive
CONCLUSIONI:
1 Parte ricorrente: “accertare e dichiarare la sussistenza tra il ricorrente e la Parrocchia convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dall'1.1.2013 al luglio 2019, oppure il differente periodo di giustizia, con diritto del ricorrente all'inquadramento nella Qualifica A / 01 “Sacrista” del “CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici”, ovvero nel differente di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la Parrocchia convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli esposti in ricorso o per i diversi di giustizia, della somma di € 66.663,93 (di cui € 9.100,00 per TFR) oppure in subordine della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da accertarsi se del caso mediante
CTU oppure in via equitativa ed anche ex art. 36 Cost e/o a titolo risarcitorio, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo, ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale con condanna della
convenuta al versamento della relativa contribuzione;
3) accertare e CP_1
dichiarare la nullità e/o invalidità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera a data 10.11.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, all'immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro con orario di lavoro a tempo pieno, oppure in subordine parziale al
56,81%, mansioni e sede di lavoro precedenti, ed altresì al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad € 1.487,50 mensili – o la maggiore o minore somma di giustizia – oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, ferma la facoltà per il ricorrente di chiedere, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro e ferma l'indennità risarcitoria, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione fatto, il tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo;
4) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera a data 10.11.2022 e, per l'effetto, condannare la CP_2
[...] convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore dell'indennità pari a 6 dell'ultima retribuzione globale maturata (€ 1.487,50 mensili) ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 23/2015 oppure in subordine art. 8 L. 604/1966, oppure in subordine la maggiore o minore somma di giustizia, oppure ancora applicarsi la differente tutela di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo”
Parte resistente: “rigettarsi tutte le domande formulate dal sig. nei Parte_1
confronti della in quanto inammissibili e/o in quanto del Controparte_1
tutto infondate in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Iva e Cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.5.23 il ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze di nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 10 CP_1 Controparte_1
novembre 2022, svolgendo sempre mansioni di “Sacrista”, sorveglianza e pulizie presso la di Brescia ed il OM IO e, saltuariamente, le chiese di S. Clemente CP_1
e S.M. della Carità, sempre in Brescia.
Il ricorrente ha allegato che dal gennaio 2013 a gennaio 2015 il rapporto si era svolto totalmente in nero ed a tempo pieno, senza alcuna formalizzazione e con pagamento della retribuzione pari ad euro 900,00 in contanti;
da gennaio 2015 a luglio 2019 sempre a tempo pieno con pagamento in parte in contanti ed in parte con emissione di
“voucher”.
Ha allegato il ricorrente che solo a fare data dal 19.7.2019 fino alla cessazione, 10.11.22, il già menzionato rapporto di lavoro era stato regolarizzato con conseguente inquadramento con contratto di lavoro subordinato (Qualifica A “Sacrista” del “CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici”) a tempo determinato ed
3 orario di lavoro a tempo parziale (56,81%), poi trasformato a tempo indeterminato a far data dal 12.4.2020.
Ha allegato il ricorrente che nel periodo non regolarizzato (gennaio 2013/luglio 2019),
l'orario di lavoro medio osservato dal ricorrente è stato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 18.00 sei giorni su sette compresi sabato e domenica, con giorno di riposo un giorno feriale a turno con gli altri sacristi regolarmente assunti.
Ha osservato il ricorrente che tale orario di lavoro era imposto e comunicato al ricorrente ER da , , Parroco e legale rappresentante della ERona_2 Per_3 Per_4
Cattedrale, il quale aveva fornito le direttive e gli ordini circa lo svolgimento delle proprie mansioni, esercitando i poteri tipici del datore di lavoro.
Il ricorrente ha allegato, sempre nel periodo non regolarizzato (2013/2019), di aver usufruito in media di una sola settimana di ferie l'anno, non pagata, decisa quanto a collocazione temporale da ERona_5
Quanto alla retribuzione il ricorrente ha dichiarato di aver percepito la somma mensile di euro 900,00, dal gennaio 2013 a gennaio 2015 esclusivamente in contanti e da gennaio
2015 a luglio 2019 parte in contanti e parte mediante “voucher”.
Tutto ciò premesso ha rivendicato il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo al nero tra quanto percepito (€ 900 mensili medi) e quanto invece spettante secondo la retribuzione di cui al CCNL, prevista dall'art. 3 del CCNL nella misura di € 1.260,00 mensili.
Ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento della 14 mensilità per ciascun anno di lavoro;
alla maggiorazione del 30% per lo straordinario festivo diurno ex art. 6 del CCNL;
all'indennità sostitutiva del mancato godimento di ferie.
Quanto ai conteggi, avuto riguardo alla paga annua di euro (€ 1.260,00 x 14 mensilità)
17.640,00, alla maggiorazione straordinaria domenicale (52 domeniche annue) pari a €
1.260,00 / 26 X 30% X 52 = € 755,99 e a quanto spettante per indennità di ferie per 26
4 giorni non goduti + 4 festività annui pari ad € 1.260,00 annui, ha quantificato il suo credito per differenze retributive, dedotto quanto percepito, in euro 57.563,93.
Ha chiesto poi la condanna di parte resistente al pagamento del TFR pari ad € 9.100,00.
Quanto ai fatti di cui al licenziamento, il ricorrente ha allegato che in data 15.9.2022 aveva rivendicato con una raccomandata con ricevuta di ritorno il proprio al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo al nero, ribadendo le proprie richieste con mail del 7.11.22, senonché con raccomandata a data 10.11.2022 la CP_1
comunicava il licenziamento per asserito “giustificato motivo oggettivo”, del seguente tenore: “Come è a lei noto, la situazione economico e finanziaria della scrivente
Parrocchia negli ultimi anni è in continuo peggioramento, tanto che, in ragione della carenza di risorse economiche necessarie per la gestione, recentemente siamo stati autorizzati dalla Diocesi di Brescia all'apertura di un fido bancario con la raccomandazione di rientrare al più presto. L'attuale gestione risulta così del tutto problematica, rendendo necessaria una riorganizzazione finanziaria finalizzata alla riduzione dei costi e, conseguentemente, un ridimensionamento del personale nella misura, almeno per adesso, di n. 1 unità. La dolorosa scelta della persona da licenziare
è ricaduta sulla Sua persona, in ragione dell'anzianità di servizio e dei carichi familiari dei dipendenti in forza, risultando Lei essere il lavoratore con la minore anzianità di servizio ed i minori carichi familiari”. Il ricorrente ha impugnato il licenziamento in quanto ritorsivo.
Ha allegato a dimostrazione del motivo illecito unico del licenziamento, che pochi giorni dopo il licenziamento, il , Parroco e Prevosto della Cattedrale, don Per_3 CP_3
ossia colui che ha firmato la lettera di licenziamento aveva convocato un
[...]
collega del ricorrente, riferendogli che a seguito della denuncia Parte_2
giudiziale presentata dal ricorrente era venuta meno la fiducia nel lavoratore. ER Inoltre, il ricorrente ha allegato di aver avuto un colloquio con il predetto , CP_3
registrato dal ricorrente, nel corso del quale il sacerdote gli aveva detto che in caso di
5 mancato accordo economico tra le parti ed in caso di azione legale contro la parrocchia, lo avrebbe licenziato.
Parte ricorrente ha poi contestato la sussistenza delle motivazioni di cui alla lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo allegando che la situazione economica e finanziaria della era in netto miglioramento avendo ad inizio 2022 la CP_1
ha fatto eseguire dall'impresa edile LI EL & C. Snc di LI ET CP_1
& C. di Corte Franca (Bs) la ristrutturazione completa della casa canonica della
, nonostante questa fosse in buone condizioni, corrispondendo all'impresa CP_1
edile una somma non inferiore ad € 400.000,00.
Inoltre, secondo la prospettazione del ricorrente la parrocchia aveva ricevuto ingenti contributi economici dal Comune di Brescia in relazione alla manifestazione
Brescia/Bergamo Capitale della Cultura 2023.
Il ricorrente ha evidenziato che la stretta correlazione logico temporale tra comunicazione dell'azione giudiziaria e licenziamento dimostra per tabulas che il motivo determinante il recesso era la ritorsione della Parrocchia verso la legittima decisione del ricorrente di tutelare giudizialmente i propri diritti.
Quale ulteriore ragione di illegittimità del comminato licenziamento parte ricorrente ha allegato la violazione delle regole di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., anche sotto il profilo della scelta del lavoratore da licenziare, in quanto la convenuta al momento del licenziamento occupava non solo il ricorrente ed altri quattro sacristi regolarmente assunti ma altresì almeno altri sei soggetti “volontari” , in realtà ordinariamente retribuiti al nero, tre di questi soggetti ( e ERona_6 Per_7
erano stati “assunti” dopo il ricorrente. ERona_8
Il ricorrente ha allegato un ulteriore profilo di violazione dell'obbligo di repêchage in quanto la convenuta aveva assunto entro i sei mesi dal licenziamento il lavoratore
. ERona_8
Tutto ciò premesso parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
6 Si è costituita la convenuta che ha contrastato le allegazioni di parte ricorrente, precisando che si era recato per la prima volta in parrocchia nella solo Parte_1
nella primavera del 2015, e non nel gennaio 2013, e che a partire dal mese di aprile 2015
e fino al mese di gennaio 2017 era stato chiamato all'occorrenza e saltuariamente, a coadiuvare i sacristi nello svolgimento di particolari celebrazioni, quali battesimi, cresime e matrimoni e regolarmente remunerato con voucher.
Ha precisato parte resistente che dal mese di febbraio 2017 e fino al mese di luglio 2018
non aveva più collaborato con la , mentre dal Parte_1 Controparte_1
luglio 2018 era stato assunto ed aveva lavorato come sacrista dal 01 agosto 2018 al 31 ottobre 2018, con un orario di lavoro di 20 ore settimanali, normalmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Ha allegato parte resistente che il ricorrente era stato nuovamente assunto come sacrista solo a far data dal 17 luglio 2019 e, a partire da quale momento, aveva svolto un orario di lavoro di 25 ore settimanali.
In ordine al licenziamento, parte resistente ha evidenziato che il bilancio del 2020 si era chiuso con entrate per 210.990,59 €, uscite per 245.705,18 € e di conseguenza un disavanzo / perdita di 34.714,59 €; il bilancio del 2021 si era chiuso con entrate per
216.420,89 €, uscite per 302.639,29 € e di conseguenza un disavanzo / perdita di
86.218,40 €; il bilancio del 2022 si era chiuso con entrate per 250.210,29 €, uscite per
329.893,49 € e di conseguenza un disavanzo / perdita di 79.683,20 €.
Stante il peggioramento della situazione economico-finanziaria della Parrocchia, in data
11 aprile 2022 si era tenuta una riunione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici nella quale è stato approvato il rendiconto parrocchiale 2021 e nella quale, tra le altre cose, è emersa la necessità di ridurre il personale che appariva sovrabbondante.
Ha allegato parte resistente che nel mese di luglio 2022 don aveva Controparte_3
preannunziato nel corso di una riunione con i sacristi, la necessità a causa della
7 situazione di crisi economico/finanziaria in cui verteva la Parrocchia, di procedere ad una riduzione del personale.
Che la scelta del lavoratore da licenziare era caduta sul ricorrente in quanto lo stesso aveva la minor anzianità di servizio ed i minori carichi familiari tra i sacristi atteso che
, Parte_2 ERona_9 Parte_3 [...]
erano stato assunti dal 01 luglio 2012 o dal 16.1.14 e ERona_10
e avevano moglie ed un figlio ciascuno. Parte_3 Per_10
Parte resistente ha negato di avere assunto personale dopo il licenziamento del ricorrente.
Parte resistente ha sostenuto la fondatezza delle ragioni economiche a base del licenziamento, della correttezza dei criteri di scelta seguiti ed ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia intento discriminatorio o ritorsivo.
Di seguito si riportano i punti salienti delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel presente giudizio.
La teste ha dichiarato: “conosco il , …ho fatto volontariato Testimone_1 Pt_1
in OM vecchio dal 2007, andavo a stirare…. l'ho conosciuto nel 2014 nel periodo pasquale. Io andavo a stirare anche tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Ero in pensione per cui mi era stato chiesto se potessi dare una mano a stirare e allora andavo.
…. non lo vedevo sempre, lo vedevo quando andavo a stirare e quando andavo a Pt_1
fare la lavatrice. Ha fatto anche da custode in OM IO, per cui io lo vedevo.
Non ogni volta che io andavo, perché non era in turno tutte le volte, cioè . Non so Pt_1
se aveva dei turni, io vedevo la presenza della persona perché mi aiutava pure. Io questo l'ho fatto fino al 2019. ….Posso dire tranquillamente che il martedì pomeriggio lo vedevo che puliva la sala della canonica, faceva le scale. ….L'ho visto anche preparare in OM IO i paramenti per il matrimonio e il tavolo, l'ho visto con me per esempio durante la mostra di nel 2016 cioè nell'aprile 2016, lavorava con Pt_4
me in OM IO e lo vedevo tutti i giorni. Nel periodo aprile-giugno 2016 durante
8 la mostra di In quel periodo lui lavorava lì, puliva il OM, accoglieva le Pt_4
persone, faceva sorveglianza”.
Il teste don - le cui dichiarazioni particolarmente rilevati ai fini delle ERona_2
differenze retributive richieste si riportano integralmente - ha dichiarato: “CO
perché ha prestato servizio di aiuto sacrista in OM. Io ero parroco del Pt_1
OM IO, tutte e due, dal 2007 al 2019. lavorava quotidianamente, io l'ho Pt_1
visto la prima volta a Natale del 2010 gli ho detto “mettiti all'ingresso e fai un po' da filtro” e poi i primissimi mesi del 2014 un po' così a sprazzi, però dalla quaresima del
2014 è rimasto regolare mattina e pomeriggio. La mattina con gli orari dalle 9 a mezzogiorno e poi il pomeriggio dalle 14.00- 14.30 alle 18.00 Faceva un po' di custodia nel OM, poi aiutava a pulire, a preparare i paramenti, le parature quando c'erano le solennità. Poi pulire anche il salone e l'altro che fanno parte della canonica, in base a come veniva io indicavo cosa fare. Queste mansioni venivano svolte al OM IO
e al Dumo Nuovo, dicevo io dove andare. C'erano altre chiese dove svolgeva mansioni,
Santa Maria della Carità, San Clemente, Santa Rita, San Zeno in foro all'inizio perché è entrato un altro sacerdote. Io indicavo il tipo di lavoro non sempre tutti giorni, dopo magari c'era una consuetudine quindi non tutti i giorni dovevo dire cosa fare, sapevo che c'era questo compito e quindi c'era una certa regolarità. Io poi ho cessato il mio mandato e del periodo successivo non so nulla. Non l'avevo raccomandato io. Pt_2
che è uno degli altri sacristi, mi aveva presentato ,. Attorno al Natale 2013 e si è Pt_5
presentato lì e l'ho chiamato così a custodia davanti al OM IO perché era abbastanza una figura. me l'aveva segnalato poco prima, nell'autunno del Pt_2
2013. All'inizio me l'avevano presentato per poter venire, poi è maturato man mano questa idea di coinvolgerlo di più in modo più regolare. Al momento non si sapeva, poi
è maturata questa idea di assumerlo. Prima c'erano i Voucher e poi a tempo determinato. Il contratto era fino a quando sono rimasto. Penso di si, mi pare ci fossero
i contratti. Io arrivavo alla conclusione di firmare di verificare, non è che lo stendessi io
9 il contratto a tempo determinato. I contratti li ho firmati io. Veniva retribuito, ogni mese più o meno 800 o 900. Non effettuavo io il pagamento, era il contabile. Siccome turnavano, c'erano dei giorni in cui veniva la domenica e altri no. Lavorava tutta la settimana con un giorno di riposo. Erano più sacristi e in base a chi restava a casa
l'altro veniva. Non era sempre fisso questo giorno di riposo seguendo l'orario detto. Mi ricordo che il contratto era tempo determinato ma non ricordo le previsioni in modo specifico.”
Il teste ha dichiarato: “CO , io lo Parte_3 Pt_1
conoscevo in OM, io ero sacrestano, anche lui era sacrestano. La prima volta che
l'ho visto più o meno era circa 8 o 9 anni fa. Non lo vedevo tutti i giorni, ogni tanto. Noi lavoriamo tutti i giorni perché stiamo in OM, lui veniva un giorno si un giorno no.
Non so l'orario come lui. Tutti i giorni non lo vedevo io. Quando lo vedevo lo vedevo 3 ore o 2 ore. …….Una volta il parroco a riunione ha detto “c'è crisi, non c'è soldi”.
….Io in parte ho detto “mi serve lavorare bene sereno come una famiglia”. Ognuno ha parlato. Alla riunione non ricordo tutta la cosa, eravamo cinque persone a parlare.
C'era , parlava anche privatamente con . non ricordo Pt_1 Pt_1 CP_4 Pt_1
cosa ha detto alla riunione. Non mi ricordo quando è stata la riunione. Io non ho chiesto di incontrare ON ET, mi ha detto lui “andiamo insieme”. Sono stato alla riunione da con presenti i sacristi, ha detto il nostro parroco Controparte_5
“adesso è molto difficile andare avanti in OM, pochi soldi ed è difficile CP_5
mantenere il OM adesso. La riunione era nel 2022.”
Il teste ha dichiarato: “CO , l'ho visto ancora. In quel Testimone_2 Pt_1
periodo in cui sono rimasto in cattedrale ogni tanto lo vedevo arrivare. Gli ultimi tempi che ero lì lo vedevo una volta ogni tanto arrivare alla cattedrale. Lo vedevo una volta ogni tanto gli ultimi due o tre anni. Io non ricordo di averlo visto prima. Qualche volta lo vedevo arrivare alla fine dei turni che era lì ad attendere che arrivassero gli altri sacristi. Raramente l'ho visto anche in cattedrale. Non lo vedevo tutti i giorni. Io non so
10 quanto stava. So solo che raramente lo vedevo in cattedrale. Non so se fosse presso altre chiese e non in cattedrale, questo non posso saperlo, io posso parlare solo per la cattedrale. L'ho visto più o meno dal 2015 e poi non in maniera continuativa, molto raramente se devo dirla.”
Il teste ha dichiarato: “Ho conosciuto da 2013 fino al ERona_9 Parte_1
2023. Ricordo così bene perché ero sempre lì tutti i giorni. Ho un collegamento con il
Natale di quegli anni là. Io lavoro dal 2005 e sono andato in pensione a febbraio del
2024. Io ero sempre presente in Cattedrale, che vuol dire il OM Nuovo e il OM
IO, perché ero a tempo indeterminato e a tempo pieno. Noi avevamo turni diversi, il primo turno cominciava alle 7. Io cominciavo alle 7 e finivo alle 16.00, era il primo turno. Il secondo turno cominciava alle 9 e finiva alle 18.00 e il terzo cominciava alle
10.00 e finiva alle 19.00, più gli straordinari a seconda. Facevo sei giorni alla settimana. Primariamente stavo in OM Nuovo, però il OM IO è collegato alla da un corridoio per cui il servizio era in tutte e due le chiese. Vedevo CP_1
, faceva il controllo sulle porte, ci dava una mano nelle pulizie, ci dava una mano Pt_1
nel controllo dei furtarelli che purtroppo in OM sono molto frequenti. Ci dava una mano anche per quanto riguarda la celebrazione delle cerimonie, perché il OM ha celebrazioni molto ampie e quindi ci volevano più persone. Aveva un orario di lavoro che grosso modo era dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14.00 alle 18.00. Poi il OM ha delle esigenze temporali abbastanza allungate, ci sono delle cerimonie nel serale e si rimane più tardi. L'orario mediamente è quello, circa dalle 9.00 a mezzogiorno e dalle
14.00 alle 18.00. Lo vedevo sistematicamente, era sempre lì tranne ovviamente i periodi in cui era in ferie, è normale. Questa era l'attività che faceva, anche lui faceva sei giorni alla settimana. Ha mai visto qualcuno dare ordini al ? Tutti noi Pt_1
prendevamo ordini dal monsignor parroco, che in pratica era l'amministratore della
Parrocchia. C'era monsignor poi è stato sostituito.” ERona_2
11 La teste ha dichiarato: “CO , veniva lì alla Cattedrale a Testimone_3 Pt_1
lavorare. Aveva degli orari delle volte. Non è che stavo lì a controllarlo. Nel periodo che facevo la volontaria lo vedevo sempre quando c'era. Tutte le volte che andavo là io lo vedevo sempre in Cattedrale. Lo vedevo anche al OM IO perché andavo a prendere le tovaglie da lavare e sistemare. Stava parecchie ore lì, adesso io non ho mai quantificato perché non era di mia competenza. Lucidava i pavimenti, metteva a posto, si dava da fare. Faceva tante cose. Le prime volte lo vedevo molto sul OM IO,
c'era l'apertura, lui apriva e poi chiudeva però stava lì e lavorava. Poi c'era da pulire i candelabri, c'era da dare la cera. Se andavo la mattina venivo via alle 13.00, se invece andavo nel pomeriggio venivo via alle 18.30 quando dicevano la messa. Quando andavo nel pomeriggio andavo alle 14.00 perché aspettavo il sacrista che venisse ad aprire.”
Il teste ha dichiarato: “Sono sacrista addetto al culto, dall'apertura Parte_2
delle chiese, controllo dei turisti, preparazione delle funzioni che sono parecchie e molto importanti. Osservo un orario di lavoro, abbiamo i nostri turni. Prima avevamo 3 turni dalle 7 alle 16.00 con la pausa pranzo. Poi c'era il secondo turno che era dalle
9.00 alle 18.00 e poi c'era quello delle 10.00 che terminava alle 19.00. Adesso hanno fatto un po' di modifiche. CO , era addetto al culto come noi, lui faceva Pt_1
soprattutto 9.00-12.00, 14.00-18.00 in OM IO, però veniva anche in OM
Nuovo. Faceva come noi, come tenere una casa pure lui uguale. Andava anche alla chiesa della carità a San Clemente e a volte anche a Santa Rita. Aveva le pulizie da fare, usava macchinari come noi. Faceva anche la preparazione per le funzioni più importanti. Ero sempre lì, lo vedevo. Alcuni volontari venivano, non ce n'erano tanti. Io ho presentato al parroco. L'ho presentato perché serviva. ….Non abbiamo avuto Pt_1
un incontro nel 2022 per la questione economica dei sacristi. Ho visto dal 2013 Pt_1
sicuramente fino al 2023. ….Come venivano conferiti i turni di lavoro? C'era il ERo Parroco, era sempre lui il supervisore di tutto. Eravamo io e il mio Controparte_6
collega a fare i turni. Noi facevamo i turni però su ordini di Per_9 ERona_5
12 Veniva scritto su fogli e ognuno aveva il suo turno da fare e dove svolgerli. I CP_6
fogli li aveva il parroco, ma erano fogli normali che facevamo e che erano visionati dal parroco. C'è stato un momento in cui i sacristi hanno chiesto che ci fosse un incontro ERo con per essere rassicurati per il problema della riduzione del ERona_11
personale? Eravamo andati da ma era tipo novembre-dicembre per Controparte_7
parlare della varia situazione di lavoro del OM ma non per i soldi. Il ES era in malattia e siamo andati dal CA per vedere perché c'erano tante cose che non funzionavano. Non funzionava la gestione. Lui ci ha detto “guardate, vedremo di sistemare le situazioni, ma sicuramente nessuno verrà lasciato a casa, state tranquilli su questo”.
La teste ha dichiarato: “Ho conosciuto , lo vedevo quando Testimone_4 Pt_1
andavo agli eventi o quando c'era la messa del ES o gli eventi che c'erano nel
OM IO. Lo vedevo lì saltuariamente, non come e gli altri Per_9 Pt_2
due. So i nomi adesso, prima non li sapevo. Li vedevo alle funzioni spesso. Quando vedevo era perché c'era l'evento. Controllava chi entrava e chi usciva. C'è stato Pt_1
anche alle celebrazioni del ES. Quando c'erano manifestazioni lo vedevo, vedevo che c'era un ragazzo nuovo ma non ogni volta. Non mi sono chiesta chi fosse, ho visto dopo chi c'era. Sono a conoscenza del rendiconto che è stato approvato nel 2022. Sono
a conoscenza dell'incontro tenuto per discutere della possibile riduzione, ero presente con il parroco della Cattedrale Monsignor . Siamo andati dall'economo Adami CP_3
che era l'economo della Curia. Noi andavamo perché non sapevamo più come fare.
Quando abbiamo bisogno di fidi o di mutui dobbiamo passare per forza dalla Curia, per cui eravamo sempre con l'acqua alla gola. In questa occasione ci ha detto che dovevamo licenziare un sacrista che era in più e poi forse anche un quarto. Da lì abbiamo cercato di capire un attimino. C'erano cinque sacristi, loro ritenevano che ne bastassero meno come in passato. …..Sono al corrente dell'incontro tra i sacristi e
[...]
, perché il giorno dopo , mi ha detto che erano andati con ERona_12 Per_10
13 ER RA AS e erano andati dal CA. Però lui mi ha detto “tutto a Per_9
posto, non c'era niente e non so perché”. E ho detto “cosa è andato a fare allora?”.
Queste persone sono andate dal CA NT. Io non lo sapevo, ma poi mi Per_10
ha detto che erano andati perché c'erano problemi per il licenziamento. Però lui,
, mi è venuto a chiedere se erano vere tutte queste voci del licenziamento. Io gli Per_10
ho detto “in effetti è vero, ma lo sapete!”. Era una voce che girava. mi ha Per_10
riferito dell'incontro. L'incontro è stato richiesto da , perché aveva un po' in Pt_1
mano lui la situazione. È stato chiesto se fosse vero che era in programma il licenziamento di un sacrista. Io non ho partecipato a questo incontro. Tutto questo me
l'ha riferito . ….Dopo questo incontro c'è stato un altro incontro a luglio dove Per_10
sono stati convocati tutti i sacristi ed è stata spiegata la situazione economica della
Parrocchia? Si, io c'ero. C'erano tutti i cinque sacristi, , ERona_9 Parte_2
, e . C'ero io e c'era il parroco della Cattedrale
[...] Parte_1 Pt_3 Per_10
che si chiama . È stato detto “purtroppo, visto che abbiamo la Controparte_3
richiesta della Curia dall'ufficio di Adami che ci sollecita, che dobbiamo ridurre le spese, partendo dalla riduzione del personale perché sono troppi cinque sacristi, stiamo pensando cosa fare e come agire”. Non avevo tutte le carte per capire chi avesse diritto.
Sono stata incaricata di verificare le date di assunzione, ho interpellato la consulente che è la consulente che abbiamo sia per gli stipendi che per i contratti. La Per_13
dottoressa ci ha poi mandato un elenco con tutte le varie situazioni dicendo Per_13
che chi aveva meno diritti era il signor ”. Pt_1
La teste ha dichiarato: “Ho conosciuto . Lavorava lì ed è Testimone_5 Pt_1
anche amico di è venuto anche un paio di volte a casa mia a mangiare. Pt_2
è l'altro sacrista, non ricordo il cognome. L'ho visto qualche volta, l'ho visto Pt_2
a preparare il fuoco fuori quando facevano le cerimonie del ES. Lo vedevo anche qualche volta in OM con i macchinari. Lo vedevo quando andavo a Messa e quando andavo a fare la volontaria. Io andavo tutte le mattine a Messa e come volontaria i
14 primi tempi parecchio, soprattutto alla funzione dove c'ero sempre. Andavo anche quando c'era da fare le pulizie quando c'erano le feste. Oltre a me c'erano tanti, poi ci siamo persi ma io ho tenuto duro. Non avevo un contributo spese, non ho mai preso niente. Non so dire di gli orari, non come gli altri. Io non lo vedevo come gli altri Pt_1
sacristi. Non lo vedevo sempre. Gli altri sacristi li vedevo spesso, lo vedevo Pt_1
meno. Non lo vedevo tutti i giorni per esempio.”
Il teste ha dichiarato: “CO , qualche volta l'ho visto in Testimone_6 Pt_6
parrocchia, tre o quattro anni fa. Dopo no perché è stato licenziato. Prima non mi ricordo di quel periodo così lontano. Ultimamente l'ho visto perché andavo a raccogliere la moneta e giravo di più nelle due Cattedrali. Lo vedevo saltuariamente, di solito era lì che girava, non l'ho mai visto che faceva un lavoro preciso.”
Il ricorso nella parte riguardante le differenze retributive è parzialmente fondato e va parzialmente accolto.
Parte ricorrente intende ottenere, previo accertamento circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il trattamento economico e normativo previsto dal Livello A del
CCNL di settore e, comunque, una retribuzione adeguata e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost, nel periodo in cui assume di aver lavorato al nero, dal 1.1.13 al luglio 2019.
Riconsiderando i fatti di causa, alla luce delle testimonianze assunte risulta che dall'aprile 2014 il ricorrente ha lavorato sempre con le medesime modalità operative e svolgendo le stesse mansioni;
ha ricevuto ordini e direttive da don e don Per_2
; ha osservato, durante l'intero rapporto di lavoro fino alla regolarizzazione del CP_3
rapporto di lavoro e anche dopo, il seguente orario di lavoro: 9.00-12.00, 14.00-18.00 sei giorni alla settimana, domenica sempre inclusa;
ha percepito per il periodo dal aprile
2014 al luglio2019 la retribuzione netta di € 900,00 in contanti e, talvolta, voucher, che veniva corrisposta con cadenza fissa mensile.
15 Le testimonianze assunte, in particolare quelle rese dai testi e hanno Tes_1 Per_2
confermato, almeno dall'aprile 2014 l'esistenza tra le parti di un rapporto di natura continuativa e subordinata secondo gli orari indicati in ricorso, con le mansioni di sacrista e le altre in ricorso indicate, riconducibili al primo livello del CCNL di settore, indicando, quanto al percepito, la somma di cui al ricorso pari a 900,00 euro mensili.
Le dichiarazioni rese dai sopra menzionati testi appaiono rispetto alle altre testimonianze, intrinsecamente più attendibili per coerenza e univocità e distanza dalle parti. Inoltre, assume nella testimonianza resa di essere stato il datore di lavoro Per_2
del ricorrente, confermando retribuzione e orario di lavoro, e stante la qualifica rivestita tale affermazione non può che risultare credibile.
Deve affermarsi la natura subordinata del rapporto dall'aprile 2014 al luglio 2019 in ragione della predeterminazione precisa di giorni ed orari di lavoro, che appare configurare i relativi obblighi di presenza e di rispetto dell'orario.
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti al nero nel periodo dall'aprile 2014 al luglio
2019 per come sviluppatosi in concreto, ha indubbiamente assunto le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato fin dal suo inizio. Infatti, nel caso di specie, sono ravvisabili tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, quale la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario prestabilito, le modalità di erogazione del compenso, l'assoggettamento al potere direttivo ed al controllo datoriale.
Per quanto concerne le pretese economiche derivanti dal mancato pagamento della giusta retribuzione, 14^ mensilità, del TFR e della indennità sostitutiva delle ferie, della maggiorazione per lavoro domenicale e dalle altre voci richieste in ricorso il Tribunale osserva che le allegazioni del ricorso hanno trovato conferma nella deposizione dei testi essendosi formata la prova su tale circostanza a parere di questo Giudice dall'aprile
2014 al luglio 2019.
16 Il ricorso va dunque parzialmente accolto, non essendo pienamente accreditabili o comunque circostanziate le deposizioni dei testi che retrodatano l'inizio del rapporto di lavoro tra le parti nel gennaio 2013.
Ne consegue un credito pari ad euro 32.993,94 a titolo di differenze retributive ed euro
7.350,00 per Tfr, conformemente ai conteggi allegati al ricorso, decurtati del periodo dal
1.1.13 al 31.3.14.
Sono dovuti la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Passando alla analisi della domanda di impugnativa di licenziamento, in primo luogo, sorge l'obbligo di pronuncia sulla natura discriminatoria del licenziamento a cui
L'articolo 18 co.1 L. 300/70 riferisce la più forte tutela ivi prevista ai casi di nullità del licenziamento “previsti dalla legge”, infatti, nei casi di licenziamento nullo o discriminatorio la tutela accordata dal legislatore prevede- a prescindere dalle dimensioni della impresa - la reintegra nel posto di lavoro ed il pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra oltre al pagamento dei contributi.
In relazione al profilo del possibile carattere ritorsivo delle scelte aziendali, va immediatamente evidenziato quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui qualunque provvedimento datoriale, benché erroneo nel merito, non può in alcun modo essere qualificato come ritorsivo qualora manchi la prova, il cui onere incombe sul lavoratore, della sussistenza di un motivo illecito determinante.
Ne consegue che, anche in violazione della normativa a tutela del lavoratore, la natura discriminatoria dell'atto va esclusa in assenza della allegazione e prova del motivo illecito esclusivo.
Ed invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia, “a differenza della violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede (artt. 1175 e
1375 cod. civ.) che può aver luogo anche per sola colpa, l'atto discriminatorio è, invece, qualificato da tipici motivi illeciti (il cui accertamento esige una rigorosa indagine anche
17 sotto il profilo psicologico e la cui prova dev'essere fornita dal soggetto che ne allega l'esistenza), e cioè dall'intento del datore di lavoro, non tanto di avvantaggiare dei lavoratori da lui preferiti quanto di nuocere ad altri lavoratori a causa del loro atteggiamento sindacale, politico, religioso ecc.; in particolare, la fattispecie di cui all'art. 15, lett. B), dello statuto dei lavoratori, se può essere realizzata attraverso qualsiasi comportamento (atto giuridico o condotta materiale) del datore di lavoro, esige che tale comportamento sia in diretto rapporto con le dette ragioni di carattere sindacale, politico o religioso, con la conseguenza che, ove tale diretto rapporto non sia dimostrato o sia addirittura da escludere, un determinato comportamento del datore di lavoro può dar luogo solo alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede anzidetti, senza essere anche discriminatorio ovvero ritorsivo e, in quanto tale, colpito da nullità”.
Così tracciate le coordinate di riferimento, va osservato che gli elementi indicati dal ricorrente all'esito dell'istruttoria e delle acquisizioni documentali appaiono sufficienti per qualificare come ritorsivo l'atto di licenziamento intimato con la comunicazione del
10.11.22.
Ed invero, le allegazioni del ricorrente risultano idonee ad integrare la fattispecie sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, emergendo già in punto di allegazioni la configurabilità di un comportamento ritorsivo posto in essere dal datore di lavoro.
Ed invero, il licenziamento è stato comunicato tre giorni dopo che il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di fare causa alla parrocchia per il periodo di lavoro al nero, emerge quindi una conseguenzialità logico/temporale tra comunicazione del ricorrente della decisione di procedere giudizialmente e l'intimazione del licenziamento.
Inoltre, il contenuto delle trascrizioni delle registrazioni audio prodotte da parte ricorrente, captate nel corso di un incontro intercorso in data 26.9.22 tra ed Parte_7
il ricorrente, incontro non oggetto di smentita da parte della convenuta, dimostrano un evidente nesso tra l'azione legale intrapresa e la volontà datoriale di recedere dal
18 rapporto, sicchè l'intento ritorsivo datoriale ha avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
Parte ricorrente ha provato singoli e specifici fatti inseriti nel preteso contesto ambientale ostile volto ad ostacolarla all'interno dell'organizzazione aziendale, tali da indurre a ritenere che il preteso motivo ritorsivo o discriminatorio (e per ciò stesso illecito) sia stato l'unica e determinante ragione del provvedimento adottato da parte datoriale (cfr., per tutte, Cass. n. 17087/2011 e Cass. n.6282/2011).
L'intento persecutorio o discriminatorio - sotteso, secondo quanto in ricorso dedotto, all'adozione del provvedimento impugnato - è stato provato. Il licenziamento, per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del
1990 – deve costituire l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni.
Il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento illecito.
Tanto premesso, quindi, può essere dichiarata la natura ritorsiva o discriminatoria del recesso datoriale.
Ne consegue la nullità del licenziamento del 10.11.22 per motivo illecito ex art. 1345 c.c., con obbligo alla reintegrazione ed al pagamento a titolo risarcitorio di tutte le retribuzioni medio tempore maturate con orario di lavoro a tempo parziale al 56%.
Alla luce di tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
19 Il Giudice Unico del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza tra il ricorrente e la convenuta di un rapporto di CP_1
lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo dall'1.4.2014 al luglio 2019, con inquadramento nella Qualifica A / 01 “Sacrista” del “CCNL per i sacristi addetti al culto dipendenti di enti ecclesiastici”,
- per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli esposti in ricorso della somma di € 40.343,94, di cui € 7.350,00 per TFR, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo;
- dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione notificata in data 10.11.2022 in quanto ritorsivo e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con orario di lavoro a tempo parziale al 56,81%,
- condanna la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad € 845,04 mensili oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° co. c.p.c. dal dovuto al saldo;
- Condanna parte resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.385,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Brescia, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
20 Marco NO
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