CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 15134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15134 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OT RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AB RI IN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Davide Burzillà, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di RT OT, perché, nella qualità di amministratore della AR e MA EN s.r.l. ─ in concorso con LO ON, amministratore della società ME s.r.l. ─ cagionava il fallimento di quest’ultima società (dichiarato il 13 gennaio 2016) per effetto di operazioni dolose, consistite nel realizzare la fusione per incorporazione (deliberata il 17 aprile 2014) della Penale Sent. Sez. 5 Num. 15134 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: NI AB IA Data Udienza: 31/03/2026 2 MA e MA EN RL, in liquidazione e in avanzato stato di decozione, nella Società ME RL (art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall.). La medesima sentenza ha confermato la condanna anche di LO ON, che non ha proposto ricorso. 2. Avverso la sentenza ricorre RT OT, tramite il difensore, articolando cinque motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per: “erronea qualificazione dell’elemento soggettivo, mutamento del titolo di dolo e travisamento delle prove”. Il difensore evidenzia che il capo di imputazione contesta la fattispecie di causazione dolosa del fallimento, caratterizzata da una volontà protesa al fallimento della società, mentre la Corte di appello ha ravvisato la diversa ipotesi della bancarotta da operazioni dolose, così incorrendo nella violazione dell’art. 521 cod. proc. proc. pen. La censura viene poi sviluppata rimarcando che, in ogni caso, dal compendio probatorio raccolto non è emerso né il dolo specifico di evento, né il dolo generico dell’operazione, dato che si è trattato di una scelta imprenditoriale ispirata a una logica di continuità aziendale, sorretta dalla convinzione, rivelatasi erronea, di poter superare la crisi in atto. Al più si tratterebbe di una condotta colposa, priva della “previsione e dell’accettazione dell’evento fallimentare”. Inoltre l’affermazione, contenuta in sentenza, sul fatto che la ME fosse in bonis prima della fusione è confutata, oltre che dai testimoni della difesa, da relazione e deposizione del curatore, il quale ha riferito di “mutui gravosi, immobili non locati, difficoltà finanziarie e perdite già in atto”. 2.2. Il secondo motivo denuncia l’inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen. per “superamento della soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. 2.3. Il terzo insiste sulle difficoltà economiche in cui versava ME e rimarca come dall’operazione di fusione l’imputato non abbia tratto alcun vantaggio personale. 2.4. Il quarto motivo lamenta l’assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria che, lungi dall’essere esplorativa, era volta a chiarire il ruolo effettivo svolto da OT nella gestione della società, e a dissipare le incertezze insite negli esiti istruttori posti a base della decisione. 2.5. Il quinto motivo si appunta sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e sula incongruità del giudizio di equivalenza tra contrapposte circostanze, che avrebbe dovuto invece riconoscere una prevalenza delle attenuanti generiche. 3 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’imputato ha deposito una memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è nel complesso infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. 2.1. Il fatto in contestazione è stato ricondotto, sin dal primo grado, all’ipotesi di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, consistite nella fusione per incorporazione di una società in stato di decozione —la MA e MA EN RL il cui bilancio al 31 dicembre 2013 indicava esposizioni debitorie per oltre 5 milioni di euro— in una società sostanzialmente in bonis (la ME RL), così cagionando il fallimento dell’incorporante. Va allora evidenziato, anzitutto, che non vi è alcuna immutazione del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, considerato che l’editto accusatorio è incentrato proprio su questa operazione, sicché al massimo torna in rilievo il potere di riqualificazione del fatto di stretta pertinenza del giudice;
in ogni caso, l’ipotetica violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza costituisce una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere rilevata con i motivi di appello (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01); ma una tale eccezione non è stata sollevata con il gravame. 2.2. Il tema devoluto al giudice di legittimità rimane allora circoscritto al carattere di fraudolenza o meno dell’operazione di fusione e all’atteggiarsi dell’elemento soggettivo nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, legge fall. 2.2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge, sula scorta di quanto si trae, anche testualmente, da Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025. L’art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. 4 Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 l. fall. Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato;
"cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento. Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, però l'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzione fornitane dal legislatore. In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimento cagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuoco del dolo dell'agente) e quella ─ oggetto, come detto, di condanna a carico del ricorrente ─ del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento. 2.2. In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01). La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta 5 omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa 2.3. Quanto all’elemento soggettivo, la figura di reato in rassegna non postula il dolo specifico, come invece ritenuto dal ricorrente. La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie in rassegna si trae dal confronto con l'altra ipotesi delittuosa contenuta all'interno del medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fall. Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa" del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato, disinteressandosi della condotta prodromica;
invece nella diversa ipotesi, qui in rilievo, della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto. La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche al dissesto;
mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione del rischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315-01). In sintesi occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa. Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01). 6 2.4. La decisione impugnata aderisce perfettamente alle coordinate appena tracciate. Il reato "proprio" oggetto di addebito è incentrato sulla figura di LO ON, amministratore di ME RL (società fallita) ─ originario coimputato non ricorrente ─ e viene ascritto anche all’odierno ricorrente per aver contribuito a realizzare l’operazione dolosa attraverso l’incorporazione nella ME della società da lui amministrata (AR e MA ER RL). 2.4.1. Il ricorrente contesta che la fusione abbia rappresentato una “operazione dolosa”. L’assunto, però, si infrange contro la ricostruzione del fatto prospettata già nella sentenza di primo grado e recepita dalla Corte di appello. Il 2 agosto 2013 la società AR e MA ER RL, amministrata da OT, si spoglia del suo intero complesso aziendale che cede a una terza società la Emme C. RL;
quindi, resa inattiva e privata dei mezzi per operare, viene posta in liquidazione;
il bilancio del 31 dicembre 2013 evidenzia una esposizione debitoria per complessivi 5 milioni di euro a fronte di un attivo di 2 milioni di euro costituito in massima parte da crediti inesigibili. In questa situazione di evidente e conclamata decozione, la AR e MA ER RL viene incorporata per fusione nella ME RL. A causa del gravoso carico di debiti “portato in dote” dalla incorporata, la ME, che sino a quel momento aveva operato regolarmente e disponeva di vari beni immobili, cade in un’irreversibile crisi finanziaria che la conduce al fallimento, dichiarato il 13 gennaio 2016. La tesi difensiva secondo cui OT avrebbe agito nell’interesse della fallita è confutata già dalla sentenza di primo grado, mettendo in luce: che prima della incorporazione la ME era in bonis (come riferito dal curatore), diversamente da quanto sostenuto da alcuni testimoni della difesa, non aveva contratto debiti con le banche e pertanto avrebbe potuto evitare una procedura concorsuale;
che, in ogni caso, la ME avrebbe avuto agevole accesso a un concordato preventivo se non avesse incorporato la “zavorra” rappresentata dalla AR e MA ER RL (pagg 9 e 10 sentenza di primo grado). 2.4.2. Quanto all’elemento soggettivo, già il Tribunale aveva svolto una puntuale analisi sulla volontà dell’operazione di fusione e sulla prevedibilità del dissesto quale conseguenza di essa (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado). Le considerazioni del giudice di merito non sono scalfite delle censure difensive, che si fondano su una erronea ricostruzione giuridica dell’elemento soggettivo, ancorato al dolo specifico. 7 3. Gli argomenti appena esposti rendono ragione dell’infondatezza del secondo e del terzo motivo, incentrati, rispettivamente sull’inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen. e su questioni di fatto già vagliate e disattese dal giudice di merito. 4. Il quarto motivo, che lamenta la mancata rinnovazione istruttoria, è generico, poiché non indica quali prove avrebbero dovuto formare oggetto di rinnovazione, né spiega la decisività delle stesse. 5. Il quinto è privo di specificità. In favore dell’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche poste in regime di equivalenza rispetto all'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità. Il ricorso non spiega per quali ragioni il giudice di merito avrebbe dovuto esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti. La pena è assestata sul minimo edittale e non può essere ulteriormente ridotta, come aveva già osservato la Corte di appello. 6. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB RI IN SE AT
udita la relazione svolta dal consigliere AB RI IN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Davide Burzillà, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di RT OT, perché, nella qualità di amministratore della AR e MA EN s.r.l. ─ in concorso con LO ON, amministratore della società ME s.r.l. ─ cagionava il fallimento di quest’ultima società (dichiarato il 13 gennaio 2016) per effetto di operazioni dolose, consistite nel realizzare la fusione per incorporazione (deliberata il 17 aprile 2014) della Penale Sent. Sez. 5 Num. 15134 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: NI AB IA Data Udienza: 31/03/2026 2 MA e MA EN RL, in liquidazione e in avanzato stato di decozione, nella Società ME RL (art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall.). La medesima sentenza ha confermato la condanna anche di LO ON, che non ha proposto ricorso. 2. Avverso la sentenza ricorre RT OT, tramite il difensore, articolando cinque motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per: “erronea qualificazione dell’elemento soggettivo, mutamento del titolo di dolo e travisamento delle prove”. Il difensore evidenzia che il capo di imputazione contesta la fattispecie di causazione dolosa del fallimento, caratterizzata da una volontà protesa al fallimento della società, mentre la Corte di appello ha ravvisato la diversa ipotesi della bancarotta da operazioni dolose, così incorrendo nella violazione dell’art. 521 cod. proc. proc. pen. La censura viene poi sviluppata rimarcando che, in ogni caso, dal compendio probatorio raccolto non è emerso né il dolo specifico di evento, né il dolo generico dell’operazione, dato che si è trattato di una scelta imprenditoriale ispirata a una logica di continuità aziendale, sorretta dalla convinzione, rivelatasi erronea, di poter superare la crisi in atto. Al più si tratterebbe di una condotta colposa, priva della “previsione e dell’accettazione dell’evento fallimentare”. Inoltre l’affermazione, contenuta in sentenza, sul fatto che la ME fosse in bonis prima della fusione è confutata, oltre che dai testimoni della difesa, da relazione e deposizione del curatore, il quale ha riferito di “mutui gravosi, immobili non locati, difficoltà finanziarie e perdite già in atto”. 2.2. Il secondo motivo denuncia l’inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen. per “superamento della soglia dell’oltre ogni ragionevole dubbio”. 2.3. Il terzo insiste sulle difficoltà economiche in cui versava ME e rimarca come dall’operazione di fusione l’imputato non abbia tratto alcun vantaggio personale. 2.4. Il quarto motivo lamenta l’assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria che, lungi dall’essere esplorativa, era volta a chiarire il ruolo effettivo svolto da OT nella gestione della società, e a dissipare le incertezze insite negli esiti istruttori posti a base della decisione. 2.5. Il quinto motivo si appunta sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e sula incongruità del giudizio di equivalenza tra contrapposte circostanze, che avrebbe dovuto invece riconoscere una prevalenza delle attenuanti generiche. 3 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Il difensore dell’imputato ha deposito una memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è nel complesso infondato, pur presentando alcuni profili di inammissibilità. 2.1. Il fatto in contestazione è stato ricondotto, sin dal primo grado, all’ipotesi di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, consistite nella fusione per incorporazione di una società in stato di decozione —la MA e MA EN RL il cui bilancio al 31 dicembre 2013 indicava esposizioni debitorie per oltre 5 milioni di euro— in una società sostanzialmente in bonis (la ME RL), così cagionando il fallimento dell’incorporante. Va allora evidenziato, anzitutto, che non vi è alcuna immutazione del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, considerato che l’editto accusatorio è incentrato proprio su questa operazione, sicché al massimo torna in rilievo il potere di riqualificazione del fatto di stretta pertinenza del giudice;
in ogni caso, l’ipotetica violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza costituisce una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere rilevata con i motivi di appello (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01); ma una tale eccezione non è stata sollevata con il gravame. 2.2. Il tema devoluto al giudice di legittimità rimane allora circoscritto al carattere di fraudolenza o meno dell’operazione di fusione e all’atteggiarsi dell’elemento soggettivo nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, legge fall. 2.2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge, sula scorta di quanto si trae, anche testualmente, da Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025. L’art. 223 l. fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. "impropria", addebitabile a componenti degli organi gestori e di controllo delle società di capitali dichiarate fallite: amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. 4 Il primo comma estende a coloro che rivestono le ridette qualifiche la punibilità per i medesimi fatti ascritti all'imprenditore individuale dall'art. 216 l. fall. Il secondo comma punisce, invece, le medesime persone, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il fallimento è evento del reato;
"cagionare il fallimento" significa provocare il dissesto destinato a sfociare, anche se non con immediatezza, nella pronuncia dichiarativa di fallimento. Vengono in rilievo condotte depauperative, a matrice dolosa, in cui, però l'elemento soggettivo si atteggia diversamente secondo la diversa ricostruzione fornitane dal legislatore. In particolare, all'interno del n. 2, si rinviene la fattispecie del fallimento cagionato con dolo (caratterizzata dal fatto che l'evento del reato entra nel fuoco del dolo dell'agente) e quella ─ oggetto, come detto, di condanna a carico del ricorrente ─ del fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo deve sorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento. 2.2. In una prima e generale analisi, si può osservare che l'articolo 223, comma secondo, n. 2, seconda ipotesi, l. fall. incrimina come reato doloso ogni comportamento di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori che costituisca inosservanza dei doveri ad essi rispettivamente imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a determinare) il fallimento. Le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, laddove la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247313-01, 247314-01). La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che le "operazioni dolose" possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta 5 omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa 2.3. Quanto all’elemento soggettivo, la figura di reato in rassegna non postula il dolo specifico, come invece ritenuto dal ricorrente. La costruzione dei caratteri dell'elemento psicologico della fattispecie in rassegna si trae dal confronto con l'altra ipotesi delittuosa contenuta all'interno del medesimo numero 2, comma secondo, art. 223 l. fall. Il delitto di bancarotta fraudolenta rappresentato dalla causazione "dolosa" del fallimento concentra la volizione e rappresentazione sull'evento del reato, disinteressandosi della condotta prodromica;
invece nella diversa ipotesi, qui in rilievo, della bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, il dolo, nella caratterizzazione tipica voluta dal legislatore, si sposta sui comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, quale evento non voluto. La matrice dolosa della condotta è imperniata sulle operazioni prodromiche al dissesto;
mentre l’evento non cade nel fuoco del dolo, neppure nella forma del dolo eventuale (atteggiamento psicologico che richiede «oltre all'accettazione del rischio o del pericolo» anche «l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato», così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che il dolo deve colpire le operazioni — nel senso che è necessaria la consapevolezza e volontà dell'amministratore di porre in essere la complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici in contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società — ma non anche il dissesto, che deve essere "soltanto" prevedibile (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247315-01). In sintesi occorre la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa. Va aggiunto che, in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01). 6 2.4. La decisione impugnata aderisce perfettamente alle coordinate appena tracciate. Il reato "proprio" oggetto di addebito è incentrato sulla figura di LO ON, amministratore di ME RL (società fallita) ─ originario coimputato non ricorrente ─ e viene ascritto anche all’odierno ricorrente per aver contribuito a realizzare l’operazione dolosa attraverso l’incorporazione nella ME della società da lui amministrata (AR e MA ER RL). 2.4.1. Il ricorrente contesta che la fusione abbia rappresentato una “operazione dolosa”. L’assunto, però, si infrange contro la ricostruzione del fatto prospettata già nella sentenza di primo grado e recepita dalla Corte di appello. Il 2 agosto 2013 la società AR e MA ER RL, amministrata da OT, si spoglia del suo intero complesso aziendale che cede a una terza società la Emme C. RL;
quindi, resa inattiva e privata dei mezzi per operare, viene posta in liquidazione;
il bilancio del 31 dicembre 2013 evidenzia una esposizione debitoria per complessivi 5 milioni di euro a fronte di un attivo di 2 milioni di euro costituito in massima parte da crediti inesigibili. In questa situazione di evidente e conclamata decozione, la AR e MA ER RL viene incorporata per fusione nella ME RL. A causa del gravoso carico di debiti “portato in dote” dalla incorporata, la ME, che sino a quel momento aveva operato regolarmente e disponeva di vari beni immobili, cade in un’irreversibile crisi finanziaria che la conduce al fallimento, dichiarato il 13 gennaio 2016. La tesi difensiva secondo cui OT avrebbe agito nell’interesse della fallita è confutata già dalla sentenza di primo grado, mettendo in luce: che prima della incorporazione la ME era in bonis (come riferito dal curatore), diversamente da quanto sostenuto da alcuni testimoni della difesa, non aveva contratto debiti con le banche e pertanto avrebbe potuto evitare una procedura concorsuale;
che, in ogni caso, la ME avrebbe avuto agevole accesso a un concordato preventivo se non avesse incorporato la “zavorra” rappresentata dalla AR e MA ER RL (pagg 9 e 10 sentenza di primo grado). 2.4.2. Quanto all’elemento soggettivo, già il Tribunale aveva svolto una puntuale analisi sulla volontà dell’operazione di fusione e sulla prevedibilità del dissesto quale conseguenza di essa (cfr. pag. 9 sentenza di primo grado). Le considerazioni del giudice di merito non sono scalfite delle censure difensive, che si fondano su una erronea ricostruzione giuridica dell’elemento soggettivo, ancorato al dolo specifico. 7 3. Gli argomenti appena esposti rendono ragione dell’infondatezza del secondo e del terzo motivo, incentrati, rispettivamente sull’inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen. e su questioni di fatto già vagliate e disattese dal giudice di merito. 4. Il quarto motivo, che lamenta la mancata rinnovazione istruttoria, è generico, poiché non indica quali prove avrebbero dovuto formare oggetto di rinnovazione, né spiega la decisività delle stesse. 5. Il quinto è privo di specificità. In favore dell’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche poste in regime di equivalenza rispetto all'aggravante del danno patrimoniale di particolare gravità. Il ricorso non spiega per quali ragioni il giudice di merito avrebbe dovuto esprimere un giudizio di prevalenza delle attenuanti. La pena è assestata sul minimo edittale e non può essere ulteriormente ridotta, come aveva già osservato la Corte di appello. 6. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB RI IN SE AT