Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00547/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2025, proposto da
IA CC, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi”, Sede di Bari, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro e Previdenza, recante n. 2602/2022, pubblicata il 6 ottobre 2022 (RGN 5752/2020), con cui il Giudice del Lavoro, definitamente pronunciando sul ricorso depositato dalla Sig.ra CC IA avverso la mancata retribuzione del servizio svolto presso l’I.C. “Garibaldi” sedente in Bari, in qualità di assistente amministrativo supplente, ha così deciso: “ accerta l’insussistenza e l’illegittimità del dedotto debito e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di sospendere la trattenuta sulla retribuzione, laddove la stessa sia ancora in corso; condanna il Ministero resistente a restituire le somme già apprese e a corrispondere quelle mai erogate per le mensilità di maggio 2019 e giugno 2019 ” senza che medio tempore sia intervenuto il pagamento – per come riconosciuto in prime cure – del diritto ai citati emolumenti seppur quantificati dall’I.C.S. “G. Garibaldi” di Bari nella misura pari ad € 8.645,80.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AL SE LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo, notificato e depositato in data 12 aprile 2025, IA CC adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 2602/2022, pubblicata il 6 ottobre 2022 (RGN 5752/2020), con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, definitamente pronunciando sul ricorso depositato dall’interessata avverso la mancata retribuzione del servizio dalla medesima svolto presso l’I.C. “Garibaldi” con sede in Bari, in qualità di assistente amministrativo supplente, così decidendo: “ accerta l’insussistenza e l’illegittimità del dedotto debito e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di sospendere la trattenuta sulla retribuzione, laddove la stessa sia ancora in corso; condanna il Ministero resistente a restituire le somme già apprese e a corrispondere quelle mai erogate per le mensilità di maggio 2019 e giugno 2019 ”.
L’Amministrazione resistente si costituiva nel presente giudizio con atto di stile.
All’udienza in camera di consiglio in data 11 febbraio 2026, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Nel caso di specie, legittimamente parte ricorrente si è rivolta al Giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. del codice del processo amministrativo a fronte di una sentenza esecutiva del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, al fine di ottenere l’esatto adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla pronuncia in oggetto.
Considerato che non risulta l’adempimento, da parte del Ministero convenuto alle prescrizioni stabilite nella detta pronuncia, la relativa domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato alla più volte menzionata Amministrazione di provvedere in conformità a quanto deciso nella sentenza n. 2602/2022 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 ottobre 2022 (RGN 5752/2020).
Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta.
Per il caso di persistente inadempienza della medesima, si nomina sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro funzionario del suo Ufficio, il quale, decorso il suddetto termine di trenta giorni, provvederà all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro un ulteriore termine di trenta giorni.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione al provvedimento in oggetto, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
2) nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro funzionario del suo Ufficio, il quale nei termini indicati in motivazione provvederà all’integrale esecuzione del menzionato provvedimento, in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente;
3) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori come per legge, da versarsi in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ET, Presidente
AL SE LE, Consigliere, Estensore
IA Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL SE LE | LE ET |
IL SEGRETARIO