Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Rientrano tra le parti comuni dell'edificio (art. 1117 cod. civ.) e, in caso di divisione dell'edificio cui i detti spazi accedono, vi restano compresi anche se l'atto di divisione abbia omesso di inserirli tra le parti comuni, i cd. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori) o altri beni comuni (quale il vano scale) e quelli insuscettibili di separato o autonomo godimento, per essere vincolati all'uso comune, in virtù della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio.
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- 1. quando resta bene comuneGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2026
Il vano contatori resta parte comune se manca un titolo chiaro che lo riservi in esclusiva: conta la destinazione originaria del bene. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon riferimenti normativi: art. 1117 c.c. precedenti giurisprudenziali: Trib. Bologna, Sez. III, Sentenza del 28/10/2014 1. Dal vano contatori al passaggio privato: come nasce la lite Un condomino conveniva in giudizio due condomini (oltre al condominio), chiedendo l'accertamento della natura …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 35514 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, (ud. 17/09/2021, dep. 19/11/2021), n.35514 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11965-2020 proposto da: R.A., RO.AM., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA RAUSEO, che le rappresenta e difende; – ricorrenti – contro F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Raffaele - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ENNIO PARRELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO ARMELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON NI, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MERLINI, che lo difende unitamente all'avvocato ANDREA ANDREATTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1645/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato ANDREATTA Andrea, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.9 - 28. 10.1995 il Tribunale di Bassano del Grappa adito da IO ON pronunciava lo scioglimento della comunione esistente tra lo stesso ed il fratello IU ON su una porzione di immobile a due piani sito in Asiago. Le quote erano attribuite secondo una delle due soluzioni prospettate dal C.T.U.. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello ON IU lamentando - per quel che ancora interessa in questa sede - che, come da lui richiesto, non era stato disposto un autonomo accesso al sottotetto ne' la divisione dello stesso con assegnazione ad esso appellante della metà anziché al solo appellato.
La Corte di Appello di Venezia ha respinto il gravame sul presupposto che il sottotetto intanto non era stato attribuito in proprietà esclusiva all'altro condividente ma era stato definito come "volume tecnico condominiale" e che la richiesta di creazione di un autonomo accesso era stata disattesa in quanto inutilmente dispendiosa in relazione alla concreta utilizzabilità di detto accessorio, non potendo avere nessuna decisiva influenza la mera affermazione dell'appellante di una pretesa vocazione edificatoria del sottotetto.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IU ON con un motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso ON IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 161 c.p.c. e art. 1117 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza ed omessa pronuncia. Lamenta che la proposta di divisione adottata indicava specificamente le parti che restavano in comune e che, sia nella relazione sia nella descrizione allegata, non vi era alcun cenno al sottotetto, il quale, perciò, era stato escluso della divisione nonostante la espressa richiesta in tal senso fatta dal ricorrente, con ciò realizzandosi il vizio di omessa pronunzia. Inoltre, l'esclusione dalla elencazione delle cose comuni, la definizione equivoca del sottotetto come volume tecnico condominiale, l'accenno (sebbene negativo) alla vocazione edificatoria del bene, finiva per attribuirne, in mancanza di un titolo certo, la proprietà alla controparte cui era stato assegnato l'appartamento sottostante, non potendosi, peraltro, escludere che in futuro il sottotetto diventasse passibile di utilizzazione edificatoria. Il ricorso non è fondato.
Innanzitutto non è ravvisabile il vizio i omessa pronunzia essendo all'evidenza la motivazione sentenza impugnata espressamente tesa a contrastare l'assunto dell'appellante in ordine alla natura del sottotetto ed alla inclusione di esso nella divisione. Il sottotetto, nella specie non abitabile, che è stato espressamente definito di primo grado (sul punto confermata in appello) come "volume tecnico condominiale" non può, come tale ed in mancanza di titolo contrario, che considerarsi compreso nella divisione a prescindere dalla sua mancata inclusione nelle specifica elencazione delle parti comuni.
I c.d. volumi tecnici, sono quelli destinati a contenere gli sia gli impiantì tecnici del fabbricato (vano ascensore, vano caldaia, vano autoclave, vano contatori ecc...)o altri beni comuni (es. vano scale) ovvero sono altrimenti destinati all'uso comune. Essi rientrano, perciò, tra i beni comuni ai sensi dell'art. 117 c.c., sicché in caso di divisione dell'edificio cui detti spazi accedono, essi, in mancanza di espressa pattuizione contraria, restano ricompresi tra i beni comuni anche se l'atto di divisione abbia elencato dettagliatamente le (altre) parti comuni omettendo di inserire nella elencazione alcune di esse, come i volumi tecnici, che restano comuni per definizione in virtù della loro naturale destinazione e della loro connessione materiale e strumentale all'uso o al servizio delle singole parti dell'edificio e che, anche grazie alla non suscettibilità (che nelle specie è stata affermata dal giudice di merito, senza adeguata censura al riguardo, se non in forza di una mera ipotesi) di separato ed autonomo godimento, instaura un vincolo di accessorietà tra le dette cose o beni e le parti di proprietà esclusiva, quando il titolo non disponga altrimenti, e tale vincolo costituisce il fondamento giuridico per l'attribuzione ex lege sugli stessi beni del diritto di condominio (per una approfondita disamina al riguardo, cfr. Cass. Sez. 2^ 7.7.2000 n. 9096). Sulla base di questi principi, cui sostanzialmente la Corte di Appello si è attenuta, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 1545,00 di cui euro 1500 (millecinquecento) per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003