Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4528
CASS
Sentenza 27 marzo 2003

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal Dott. Raffaele Corona, con relatore il Dott. Vincenzo Colarusso. Le parti in causa, un ricorrente e un controricorrente, contestavano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia riguardante la divisione di un immobile, in particolare l'accesso e la proprietà di un sottotetto. Il ricorrente sosteneva che il sottotetto dovesse essere incluso nella divisione e lamentava un'omessa pronuncia su tale richiesta, ritenendo che la sua esclusione avesse comportato un vizio di nullità.

La Corte ha respinto il ricorso, argomentando che il sottotetto era stato correttamente definito come "volume tecnico condominiale" e, pertanto, non poteva essere considerato di proprietà esclusiva di alcuna delle parti. La Corte ha chiarito che i volumi tecnici, per la loro natura e destinazione, rientrano tra i beni comuni e non necessitano di una specifica menzione nell'atto di divisione per essere inclusi. La decisione si fonda su principi consolidati del diritto condominiale, evidenziando che l'assenza di un titolo contrario implica la loro inclusione tra i beni comuni. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando il ricorrente alle spese legali.

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Massime1

Rientrano tra le parti comuni dell'edificio (art. 1117 cod. civ.) e, in caso di divisione dell'edificio cui i detti spazi accedono, vi restano compresi anche se l'atto di divisione abbia omesso di inserirli tra le parti comuni, i cd. volumi tecnici, ossia quelli destinati a contenere gli impianti tecnici del fabbricato (quali i vani ascensore, caldaia, autoclave, contatori) o altri beni comuni (quale il vano scale) e quelli insuscettibili di separato o autonomo godimento, per essere vincolati all'uso comune, in virtù della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell'edificio.

Commentari2

  • 1quando resta bene comune
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2026

    Il vano contatori resta parte comune se manca un titolo chiaro che lo riservi in esclusiva: conta la destinazione originaria del bene. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon riferimenti normativi: art. 1117 c.c. precedenti giurisprudenziali: Trib. Bologna, Sez. III, Sentenza del 28/10/2014 1. Dal vano contatori al passaggio privato: come nasce la lite Un condomino conveniva in giudizio due condomini (oltre al condominio), chiedendo l'accertamento della natura …

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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 35514 del 19
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, (ud. 17/09/2021, dep. 19/11/2021), n.35514 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11965-2020 proposto da: R.A., RO.AM., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA RAUSEO, che le rappresenta e difende; – ricorrenti – contro F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4528
Data del deposito : 27 marzo 2003

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