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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 633/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione:
• premesso che l'udienza dell'11.6.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
• rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
• rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
• rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
• lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli articoli 281 sexies e 127 ter co. 3 c.p.c., la seguente sentenza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Carla Corsetti (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Ceprano alla via Vittorio Alfieri n.80;
- opponente
E
, (C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dagli Avv.ti Piero D'Orio, (C.F. ) e Francesco Di C.F._4
Mambro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._5 sito in Cassino alla Via Rossini n. 33
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.87/2019 del 26/3/2019 - RG N.1156/2018 - notificato in data 22.5.2019.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione notificato in data 24.6.2019, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n.87/2019 del 26/3/2019 - RG N.1156/2018, notificatogli in data
22/5/2019, per la somma di € 5.473,37, oltre interessi, oltre spese della procedura liquidate in € 621,00 per compenso oltre € 145,00 per spese vive oltre oneri accessori come per legge, promosso da per spese straordinarie asseritamente sostenute in Controparte_1 favore delle figlie.
L'opponente, preliminarmente, sollevava eccezione di incompetenza territoriale successivamente rinunciata, aderendo alla competenza del giudice del monitorio.
Nel merito contestava che le spese straordinarie richieste dalla fossero state tutte CP_1 puntualmente contestate per il tramite del suo legale e, ciononostante, fossero state comunque sostenute da parte opposta.
Sempre nel merito, eccepiva l'avvenuto pagamento di parte delle spese richieste dalla ed evidenziava che talune altre fossero di ordinario mantenimento e, pertanto, CP_1
non potessero essere incluse nel computo delle spese straordinarie.
In ogni modo, il d'SA contestava alcune delle ricevute depositate dall'istante poiché prive di riferimenti certi sia sulle date che sul numero progressivo di emissione.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “Nel merito in via principale: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che il decreto va revocato e che nessuna somma è dovuta dall'odierno attore/opponente alla ricorrente/opposta; accertare e dichiarare che le spese straordinarie richieste necessitavano di un preventivo accordo tra i genitori delle minori;
accertare che le somme richieste non sono dovute in parte perché già pagate, in parte perché non preventivamente concordate, in parte perché espressamente e motivatamente contestate.
Sempre nel merito accertare che la richiesta monitoria si inserisce in un disegno di persecuzione giudiziaria messo in atto dalla ricorrente/opposta contro l'attore opponente.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, Iva e
C.A.” Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione poiché ritenuta Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, parte opposta rappresentava di aver sempre preventivamente informato il d'SA in ordine alle spese (sia scolastiche e mediche che sportive) necessarie per le figlie Per_ e e, di fronte al sistematico rifiuto dello stesso, si vedeva costretta ad Per_2 anticiparle.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di confermare il D.I. opposto e condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 5.473,37, con Controparte_1 gli interessi legali come liquidati, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti nonché l'acquisizione della documentazione fornita dalle stesse, veniva rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 11.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * * *
L'opposizione risulta solo parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che il diritto al mantenimento dei figli è garantito dall'art. 30, comma 1, Cost. in forza del quale “Dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Nel Codice civile il diritto trova espressione nell'art. 147
c.c., che rimanda all'art. 315-bis c.c., in forza del quale del quale “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” (comma 1). Gli artt. 148 e
316-bis c.c. prevedono che i genitori adempiono i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'assegno perequativo mensile, liquidato a conclusione del giudizio di famiglia per soddisfare i bisogni primari della prole, non è di per sé idoneo a fronteggiare tutte le necessità sopravvenute dei figli. La realtà quotidiana, infatti, fa venire in evidenza esigenze della prole imprevedibili ed eccezionali che comportano l'esborso di rilevanti somme di denaro rispetto alla misura del contributo di mantenimento. Pertanto, si manifesta sovente la necessità di sostenere spese straordinarie;
tra queste si collocano quelle legate ad esborsi medico-sanitari. In tutti questi casi l'elemento qualificante è l'impossibilità di prevedere ex ante gli eventi cui le stesse sono riferibili. In definitiva, se le spese ordinarie sono quelle funzionali a soddisfare i bisogni quotidiani della prole, quelle straordinarie concernono esborsi mirati a far fronte ad eventi eccezionali della vita dei figli, ovvero a soddisfare le esigenze saltuarie, imprevedibili ed imponderabili, che esulano dall'ordinario regime di vita della prole (Cass. Civ., n. 7672, del
19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009). Il concetto di “spesa straordinaria” – come detto - non trova una definizione positiva nell'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale, tanto che la giurisprudenza è intervenuta più volte sul punto per colmare il vuoto normativo.
I Giudici di legittimità hanno affermato che “…Sono da ritenersi straordinarie le spese collegate ad eventi eccezionali della vita della prole” (Cass. Sez. I, sentenza n. 7672 del
19/07/1999); “…Sono straordinarie le spese che servono per soddisfare le esigenze saltuarie (vale a dire non continuativa) e imprevedibili dei figli” (Cass, Sez. I, sentenza n.
6201 del 13/03/2009); “…..Sono da intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro…imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” (Cass., Sez. I, sentenza n. 9372 del 22/02/2012); “…la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass. n. 16175/2015). Con un successivo arresto - Cass. n. 2467/2016- la suprema Corte ha aggiunto che, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Ancora, con la pronuncia n. 4060/2017, la Cassazione ha chiarito che quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore, per cui l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.
In definitiva, il principio è quello per cui, anche nel caso di spese straordinarie che dovessero implicare decisioni di maggiore interesse per i figli, non è configurabile a carico del coniuge che vive con la prole un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, ferma restando, da un lato, la possibilità di opporre validi motivi di dissenso e, dall'altro, la successiva verifica relativa alla corrispondenza tra la scelta adottata e l'interesse del figlio.
È evidente, quindi, che il coniuge non anticipatario convenuto in giudizio per il rimborso della spesa, debba opporre una difesa articolata su specifici motivi di dissenso valutabili, quali la non rispondenza delle spese all'interesse del figlio ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli.
In assenza di dette prove il genitore non anticipatario sarà soggetto alla ripetizione della somma pro quota a favore del genitore anticipatario.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, si osserva quanto segue.
Le spese per le quali l'opposta chiede la ripetizione, sono relative a:
- spese mediche;
- spese sportive;
- spese scolastiche (o comunque riguardanti l'istruzione delle figlie, come i corsi di inglese);
- spese varie (in particolare, spese sostenute per il compleanno di diciotto anni della figlia e per il conseguimento della patente della stessa). Persona_3
Le spese mediche, sportive e scolastiche sono qualificabili quali spese straordinarie, anche in virtù di quanto disposto dall'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi alle condizioni richiamate nel ricorso congiunto depositato il 16.02.2010 e nel verbale di udienza del 9.06.2010, omologato con decreto del Tribunale di Isernia del 25.6.2010.
Orbene, l'opponente non ha fornito alcuna prova sulla non rispondenza delle spese sostenute dal genitore anticipatario all'interesse dei figli, né circa la propria eventuale impossibilità finanziaria per sostenere la spese affrontate.
Più nello specifico, quanto alle spese sportive il d'SA deduceva genericamente di non volerle sostenere, atteso il suo disaccordo rispetto alla frequentazione da parte delle figlie dell'ambiente delle palestre, nel quale si sarebbe consumato il presunto tradimento della moglie nei suoi confronti.
Tuttavia, tale ragione di dissenso non appare in alcun modo condivisibile, anche in ragione dell'importanza dell'attività sportiva per la crescita e lo sviluppo della persona.
Del resto, anche secondo l'art. 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica […]”.
È noto, inoltre, che il minore ha diritto di manifestare le proprie preferenze riguardo l'attività sportiva da svolgere, anche e soprattutto in relazione alle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni, così come previsto dall'art. 336-bis c.c. che, in tal senso, prevede l'ascolto del minore.
Quanto alle ulteriori censure relative all'assenza del numero progressivo delle ricevute e di riferimenti sulla provenienza delle stesse, trattasi di contestazioni assolutamente generiche ed inconferenti, tenuto altresì conto che, dall'esame di tali ricevute, appare evidente il collegamento con l'attività sportiva svolta dalla minore (si vedano i timbri apposti sulle stesse e le causali).
Con riguardo alle spese scolastiche, l'opponente ha contestato le ricevute depositate dall'opposta, lamentando: a) l'avvenuto pagamento di alcune spese tramite bonifico;
b) la duplicazione di alcune spese;
c) la qualificazione come ordinarie di talune altre spese.
Quanto alla prima doglianza, parte opposta ha provato per tabulas di aver scomputato dalla richiesta le spese già pagate dal d'SA tramite bonifici bancari.
Neppure la seconda doglianza appare condivisibile, attesa la genericità della stessa, che non permette di verificare quale duplicazione di spese in concreto vi sia stata.
Quanto alla terza doglianza, relativa alla qualificazione come ordinarie di talune spese indicate a pagina 8, 9 e 10 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa va respinta, atteso che, dall'esame della documentazione, emerge pacificamente la riconducibilità delle stesse alle spese di istruzione.
Quanto alle spese per le lezioni di lingua inglese, l'opponente eccepisce l'avvenuto pagamento tramite bonifico;
tale eccezione va respinta avendo provato parte opposta che le somme ricevute sono già state scomputate dalla somma ingiunta.
Per le stesse motivazioni, devono essere rigettate le doglianze circa le spese mediche. Nelle spese catalogate dall'istante quali “spese varie”, invece, vanno distinte le spese Per_ sostenute per il conseguimento della patente di guida della figlia da quelle sostenute per il compleanno di diciotto anni della stessa.
Le prime andranno certamente ripetute, in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, sono considerate spese straordinarie e necessarie al raggiungimento dell'autonomia del figlio.
Non possono essere ripetute, invece, le spese riguardanti la festa di compleanno di diciotto anni di poiché, non essendo qualificabili come spese necessarie, Persona_3
necessitavano di un accordo con il d'SA: accordo che, a ben vedere, non è mai stato raggiunto o, comunque, non è stato dimostrato nel corso del giudizio.
Dalla somma da ripetere, pertanto, andrà detratta la cifra di € 2.602,26.
In definitiva, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, il d.i. opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di euro € 2.871,11 oltre ad interessi dalla domanda al saldo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
La peculiarità della controversia e dei rapporti tra le parti, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo a seguito dell'accoglimento parziale dell'opposizione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella persona del Giudice Dott. Marco
Ponsiglione, così provvede:
• revoca il d.i. n. 87/2019 del 26/3/2019 - RG N.1156/2018 e, in accoglimento parziale dell'opposizione, condanna d' al pagamento, in favore di Parte_1
di € 2.871,11 oltre interessi legali dal giorno della domanda fino Controparte_1 all'effettivo soddisfo;
• compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria.
Isernia, 17.6.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 633/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione:
• premesso che l'udienza dell'11.6.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
• rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
• rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
• rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
• lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli articoli 281 sexies e 127 ter co. 3 c.p.c., la seguente sentenza
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Carla Corsetti (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Ceprano alla via Vittorio Alfieri n.80;
- opponente
E
, (C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dagli Avv.ti Piero D'Orio, (C.F. ) e Francesco Di C.F._4
Mambro (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._5 sito in Cassino alla Via Rossini n. 33
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.87/2019 del 26/3/2019 - RG N.1156/2018 - notificato in data 22.5.2019.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.
15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione notificato in data 24.6.2019, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n.87/2019 del 26/3/2019 - RG N.1156/2018, notificatogli in data
22/5/2019, per la somma di € 5.473,37, oltre interessi, oltre spese della procedura liquidate in € 621,00 per compenso oltre € 145,00 per spese vive oltre oneri accessori come per legge, promosso da per spese straordinarie asseritamente sostenute in Controparte_1 favore delle figlie.
L'opponente, preliminarmente, sollevava eccezione di incompetenza territoriale successivamente rinunciata, aderendo alla competenza del giudice del monitorio.
Nel merito contestava che le spese straordinarie richieste dalla fossero state tutte CP_1 puntualmente contestate per il tramite del suo legale e, ciononostante, fossero state comunque sostenute da parte opposta.
Sempre nel merito, eccepiva l'avvenuto pagamento di parte delle spese richieste dalla ed evidenziava che talune altre fossero di ordinario mantenimento e, pertanto, CP_1
non potessero essere incluse nel computo delle spese straordinarie.
In ogni modo, il d'SA contestava alcune delle ricevute depositate dall'istante poiché prive di riferimenti certi sia sulle date che sul numero progressivo di emissione.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “Nel merito in via principale: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che il decreto va revocato e che nessuna somma è dovuta dall'odierno attore/opponente alla ricorrente/opposta; accertare e dichiarare che le spese straordinarie richieste necessitavano di un preventivo accordo tra i genitori delle minori;
accertare che le somme richieste non sono dovute in parte perché già pagate, in parte perché non preventivamente concordate, in parte perché espressamente e motivatamente contestate.
Sempre nel merito accertare che la richiesta monitoria si inserisce in un disegno di persecuzione giudiziaria messo in atto dalla ricorrente/opposta contro l'attore opponente.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, Iva e
C.A.” Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione poiché ritenuta Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, parte opposta rappresentava di aver sempre preventivamente informato il d'SA in ordine alle spese (sia scolastiche e mediche che sportive) necessarie per le figlie Per_ e e, di fronte al sistematico rifiuto dello stesso, si vedeva costretta ad Per_2 anticiparle.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di confermare il D.I. opposto e condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 5.473,37, con Controparte_1 gli interessi legali come liquidati, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti nonché l'acquisizione della documentazione fornita dalle stesse, veniva rinviata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 11.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
* * * * * *
L'opposizione risulta solo parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che il diritto al mantenimento dei figli è garantito dall'art. 30, comma 1, Cost. in forza del quale “Dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Nel Codice civile il diritto trova espressione nell'art. 147
c.c., che rimanda all'art. 315-bis c.c., in forza del quale del quale “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” (comma 1). Gli artt. 148 e
316-bis c.c. prevedono che i genitori adempiono i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'assegno perequativo mensile, liquidato a conclusione del giudizio di famiglia per soddisfare i bisogni primari della prole, non è di per sé idoneo a fronteggiare tutte le necessità sopravvenute dei figli. La realtà quotidiana, infatti, fa venire in evidenza esigenze della prole imprevedibili ed eccezionali che comportano l'esborso di rilevanti somme di denaro rispetto alla misura del contributo di mantenimento. Pertanto, si manifesta sovente la necessità di sostenere spese straordinarie;
tra queste si collocano quelle legate ad esborsi medico-sanitari. In tutti questi casi l'elemento qualificante è l'impossibilità di prevedere ex ante gli eventi cui le stesse sono riferibili. In definitiva, se le spese ordinarie sono quelle funzionali a soddisfare i bisogni quotidiani della prole, quelle straordinarie concernono esborsi mirati a far fronte ad eventi eccezionali della vita dei figli, ovvero a soddisfare le esigenze saltuarie, imprevedibili ed imponderabili, che esulano dall'ordinario regime di vita della prole (Cass. Civ., n. 7672, del
19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009). Il concetto di “spesa straordinaria” – come detto - non trova una definizione positiva nell'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale, tanto che la giurisprudenza è intervenuta più volte sul punto per colmare il vuoto normativo.
I Giudici di legittimità hanno affermato che “…Sono da ritenersi straordinarie le spese collegate ad eventi eccezionali della vita della prole” (Cass. Sez. I, sentenza n. 7672 del
19/07/1999); “…Sono straordinarie le spese che servono per soddisfare le esigenze saltuarie (vale a dire non continuativa) e imprevedibili dei figli” (Cass, Sez. I, sentenza n.
6201 del 13/03/2009); “…..Sono da intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro…imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli” (Cass., Sez. I, sentenza n. 9372 del 22/02/2012); “…la mancata preventiva concertazione delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, impone la verifica giudiziale della rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante la valutazione, riservata al giudice di merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori” (Cass. n. 16175/2015). Con un successivo arresto - Cass. n. 2467/2016- la suprema Corte ha aggiunto che, in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.
Ancora, con la pronuncia n. 4060/2017, la Cassazione ha chiarito che quando i genitori vivono in un rapporto che non consente loro il raggiungimento di un'intesa, occorre assicurare la tutela del migliore interesse del minore, per cui l'opposizione di un genitore non può paralizzare l'adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio, specie se di rilevante interesse e neppure è necessario che tale intesa si trovi prima che l'iniziativa sia intrapresa, fermo restando verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all'interesse del minore.
In definitiva, il principio è quello per cui, anche nel caso di spese straordinarie che dovessero implicare decisioni di maggiore interesse per i figli, non è configurabile a carico del coniuge che vive con la prole un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, ferma restando, da un lato, la possibilità di opporre validi motivi di dissenso e, dall'altro, la successiva verifica relativa alla corrispondenza tra la scelta adottata e l'interesse del figlio.
È evidente, quindi, che il coniuge non anticipatario convenuto in giudizio per il rimborso della spesa, debba opporre una difesa articolata su specifici motivi di dissenso valutabili, quali la non rispondenza delle spese all'interesse del figlio ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli.
In assenza di dette prove il genitore non anticipatario sarà soggetto alla ripetizione della somma pro quota a favore del genitore anticipatario.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, si osserva quanto segue.
Le spese per le quali l'opposta chiede la ripetizione, sono relative a:
- spese mediche;
- spese sportive;
- spese scolastiche (o comunque riguardanti l'istruzione delle figlie, come i corsi di inglese);
- spese varie (in particolare, spese sostenute per il compleanno di diciotto anni della figlia e per il conseguimento della patente della stessa). Persona_3
Le spese mediche, sportive e scolastiche sono qualificabili quali spese straordinarie, anche in virtù di quanto disposto dall'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi alle condizioni richiamate nel ricorso congiunto depositato il 16.02.2010 e nel verbale di udienza del 9.06.2010, omologato con decreto del Tribunale di Isernia del 25.6.2010.
Orbene, l'opponente non ha fornito alcuna prova sulla non rispondenza delle spese sostenute dal genitore anticipatario all'interesse dei figli, né circa la propria eventuale impossibilità finanziaria per sostenere la spese affrontate.
Più nello specifico, quanto alle spese sportive il d'SA deduceva genericamente di non volerle sostenere, atteso il suo disaccordo rispetto alla frequentazione da parte delle figlie dell'ambiente delle palestre, nel quale si sarebbe consumato il presunto tradimento della moglie nei suoi confronti.
Tuttavia, tale ragione di dissenso non appare in alcun modo condivisibile, anche in ragione dell'importanza dell'attività sportiva per la crescita e lo sviluppo della persona.
Del resto, anche secondo l'art. 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica […]”.
È noto, inoltre, che il minore ha diritto di manifestare le proprie preferenze riguardo l'attività sportiva da svolgere, anche e soprattutto in relazione alle proprie capacità, inclinazioni ed aspirazioni, così come previsto dall'art. 336-bis c.c. che, in tal senso, prevede l'ascolto del minore.
Quanto alle ulteriori censure relative all'assenza del numero progressivo delle ricevute e di riferimenti sulla provenienza delle stesse, trattasi di contestazioni assolutamente generiche ed inconferenti, tenuto altresì conto che, dall'esame di tali ricevute, appare evidente il collegamento con l'attività sportiva svolta dalla minore (si vedano i timbri apposti sulle stesse e le causali).
Con riguardo alle spese scolastiche, l'opponente ha contestato le ricevute depositate dall'opposta, lamentando: a) l'avvenuto pagamento di alcune spese tramite bonifico;
b) la duplicazione di alcune spese;
c) la qualificazione come ordinarie di talune altre spese.
Quanto alla prima doglianza, parte opposta ha provato per tabulas di aver scomputato dalla richiesta le spese già pagate dal d'SA tramite bonifici bancari.
Neppure la seconda doglianza appare condivisibile, attesa la genericità della stessa, che non permette di verificare quale duplicazione di spese in concreto vi sia stata.
Quanto alla terza doglianza, relativa alla qualificazione come ordinarie di talune spese indicate a pagina 8, 9 e 10 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa va respinta, atteso che, dall'esame della documentazione, emerge pacificamente la riconducibilità delle stesse alle spese di istruzione.
Quanto alle spese per le lezioni di lingua inglese, l'opponente eccepisce l'avvenuto pagamento tramite bonifico;
tale eccezione va respinta avendo provato parte opposta che le somme ricevute sono già state scomputate dalla somma ingiunta.
Per le stesse motivazioni, devono essere rigettate le doglianze circa le spese mediche. Nelle spese catalogate dall'istante quali “spese varie”, invece, vanno distinte le spese Per_ sostenute per il conseguimento della patente di guida della figlia da quelle sostenute per il compleanno di diciotto anni della stessa.
Le prime andranno certamente ripetute, in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, sono considerate spese straordinarie e necessarie al raggiungimento dell'autonomia del figlio.
Non possono essere ripetute, invece, le spese riguardanti la festa di compleanno di diciotto anni di poiché, non essendo qualificabili come spese necessarie, Persona_3
necessitavano di un accordo con il d'SA: accordo che, a ben vedere, non è mai stato raggiunto o, comunque, non è stato dimostrato nel corso del giudizio.
Dalla somma da ripetere, pertanto, andrà detratta la cifra di € 2.602,26.
In definitiva, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, il d.i. opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma di euro € 2.871,11 oltre ad interessi dalla domanda al saldo.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
La peculiarità della controversia e dei rapporti tra le parti, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo a seguito dell'accoglimento parziale dell'opposizione, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella persona del Giudice Dott. Marco
Ponsiglione, così provvede:
• revoca il d.i. n. 87/2019 del 26/3/2019 - RG N.1156/2018 e, in accoglimento parziale dell'opposizione, condanna d' al pagamento, in favore di Parte_1
di € 2.871,11 oltre interessi legali dal giorno della domanda fino Controparte_1 all'effettivo soddisfo;
• compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase monitoria.
Isernia, 17.6.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione