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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12294 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 14965/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli sezione XII civile, dr.ssa BA GA, pronunziando in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14965 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: somministrazione
TRA
, (P.Iva e C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Laura Virnicchi, giusta mandato in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA , quale cessionaria Controparte_1 P.IVA_2 del ramo d'azienda di in persona del suo procuratore e legale rapp.te p.t., CP_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Davide Cortellessa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/9/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla (d'ora in avanti Controparte_1
Contr solo la (d'ora in avanti solo ) ha proposto Parte_1 Pt_1 pagina 1 di 6 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.3627/2021, emesso dal Tribunale di
Napoli in data 03.05.2021, regolarmente notificato, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della somma di Euro 7.143,59, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè
[...] spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compenso, oltre spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il credito vantato dalla società ricorrente era relativo a due fatture risultate impagate, per fornitura di gas somministrata e consumata, distinta dall'utenza n.505424430237 ed intestata alla società Aurum Gestioni s.r.l., con codice cliente n.910010503228, ubicata in Ischia (NA), al Lungomare RI LO snc.
L'opposizione è stata proposta per i seguenti motivi: prescrizione del credito azionato, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c.; assenza di un contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti;
erroneità delle letture, tardivamente comunicate, e violazione del principio di buona fede, per aver reso impossibile, nell'immediatezza della lettura, il controllo del buon funzionamento del contatore e la contestazione delle fatture, emesse oltre 5 anni dopo.
Sulla base dei suddetti motivi, l'opponente ha concluso chiedendo: “1) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. per tutto quanto illustrato in narrativa;
2) nel merito, in via principale, accogliersi la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli n. 3627/2021 siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
3) in ogni caso condannarsi l'opposta alle spese e compensi di lite, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
Contr Si è costituita la società contestando l'eccezione di prescrizione del credito azionato, individuando il “dies a quo” del termine prescrizionale nella data di emissione delle fatture oggetto del D.I. (ovvero, 29/7/16) e non in quella della lettura dei consumi. Ha, poi, eccepito che il contratto di somministrazione è a forma libera e, pertanto, ben può essere dimostrato per facta concludentia, come nel caso di specie;
infine, ha impugnato tutte le eccezioni ex adverso formulate circa la correttezza della lettura dei consumi e la violazione del principio di buona fede. Ha, pagina 2 di 6 pertanto, concluso, chiedendo: “Nel merito: 1) rigettare la proposta opposizione, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n.3627/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento in favore dell' della Parte_1 CP_1 somma di Euro 7.143,59, oltre interessi al tasso legale, nonché spese e competenze e rimborso spese generali della procedura monitoria, oltre IVA e CPA come per legge, concedendone l'esecutività; 2) condannare parte opponente al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio e della fase monitoria, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con ordinanza emessa in data 13/12/21 è stata rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
in carenza di richieste istruttorie, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta.
E', infatti, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le prestazioni da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come, appunto, quelle relative alla fornitura di gas, in esame nel presente giudizio.
L'eccezione è corretta, posto che, venendo in rilievo fatture emesse il 29/7/16 e il
16/5/17, non è applicabile la legge di Bilancio del 2018 – L. 205/17 (che ha introdotto la prescrizione biennale, valevole esclusivamente per le fatture la cui scadenza di pagamento è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019).
Quanto al dies a quo del termine, esso, ai sensi dell'art. 2935 c.c., coincide con il giorno in cui il credito diviene esigibile e, cioè, con il momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Orbene, applicati i suddetti criteri ai contratti di somministrazione di energia/gas, il dies a quo del termine di prescrizione deve farsi decorrere, per ogni fattura, dalla pagina 3 di 6 data di scadenza dei termini di pagamento indicati in fattura, atteso che solo da tale momento il fornitore può richiedere il pagamento del corrispettivo indicato in fattura.
Peraltro, sussiste l'obbligo del fornitore di emettere la fattura entro un determinato termine rispetto al periodo di erogazione dell'energia/gas, non potendo, eventuali tardive verifiche o ricostruzioni dei consumi imputabili al fornitore, spostare in avanti la decorrenza del termine di prescrizione (in tal senso v. Tribunale civile Roma sentenza n. 21274 del 6 novembre 2019). Pertanto, in considerazione del fatto che, in applicazione delle delibere ARERA n. 463/2016/R/com e successive modifiche, per le utenze, la fatturazione deve avvenire entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, deve ritenersi che il termine di prescrizione, in caso di tardiva emissione delle fatture rispetto ai termini regolamentari, debba decorrere dalla data entro la quale la fattura avrebbe dovuto essere emessa, e non in quella di effettiva emissione o scadenza;
tanto al fine di impedire che il fornitore possa dilatare il termine di prescrizione, posticipando arbitrariamente l'emissione del documento di fatturazione ed evitare all'utente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale (cfr. Tribunale Nola sentenza n. 1148 del 11 aprile
2025; Tribunale Napoli Nord 4320/25).
Orbene, con riferimento alla fattura emessa il 29/7/16, dell'importo di € 7.143,85, nonostante venga indicato, alla prima pagina della fattura, come periodo di riferimento, quello che va dal 1° giugno 2011 al 29 luglio 2016, la richiesta di pagamento si riferisce a consumi relativi al periodo 02/06/2011-01/07/2011, e la data di lettura dei consumi è quella del 1/7/11, come può facilmente ricavarsi dal documento in questione.
Dunque, ancorchè la fattura sia stata emessa (come ivi indicato) solo il 29/7/16 e ancorché nella stessa sia indicato un periodo di riferimento più ampio (che si protrae fino al 29/7/16), i consumi registrati – cui si riferisce la richiesta di pagamento – sono relativi al mese di giugno del 2011 e la lettura del contatore avveniva, da parte del fornitore, in data 1/7/11. Pertanto, il termine di prescrizione va fatto decorrere dal 45° giorno successivo al 1/7/11 (data in cui la società opposta avrebbe dovuto emettere la fattura).
pagina 4 di 6 Ne consegue che - facendo decorrere, il dies a quo del termine di prescrizione, dal
45° giorno successivo al 1/7/11 - il credito dell' alla data del primo atto CP_1 interruttivo, ovvero della messa in mora del 19/3/19, notificata con la raccomandata ricevuta dalla il 24/4/19, era già ampiamente Parte_1 prescritto. Mentre non risulta provata, da parte della società opposta, la effettiva ricezione della notifica di altre precedenti lettere di messa in mora, o anche della fattura in questione (che, ancorchè emessa il 29/7/16, non risulta essere stata tempestivamente notificata).
Né, infine, la società opposta ha fornito – a fronte della chiara indicazione del periodo cui si riferisce il consumo e della data di lettura dello stesso - una ragionevole spiegazione del diverso periodo di riferimento indicato in fattura e della ritardata (per ben 5 anni) emissione della fattura;
mentre non giustifica la ritardata emissione della fattura, la circostanza della intervenuta cessazione del contratto di somministrazione, per passaggio dell'utente ad altro fornitore, nel marzo del 2016, cessazione che, a dire dell'opposta, avrebbe determinato le necessarie verifiche dei consumi.
Ugualmente prescritto deve dirsi, poi, il credito della fattura di € 60,00, emessa in data 16/5/17, relativa ad uno “storno indennizzo per assegno/bonifico già eseguito”
(ovvero storno di un indennizzo per mancata risposta erroneamente pagato, alla società , due volte), credito, comunque, risalente, come desumibile dalla Pt_1 lettura del documento fiscale (e non diversamente provato dall'opposto), alla data del
1/6/11.
Alla luce di quanto sopra detto, il credito azionato con il Decreto Ingiuntivo
n.3627/2021, deve ritenersi ormai prescritto.
Per tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il DM 147/22, facendo applicazione dello scaglione corrispondente al valore della pagina 5 di 6 domanda e dei valori medi e minimi per le diverse fasi, tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione XII, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
n.3627/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 03.05.2021, proposta da nei confronti della , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 3627/2021;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3390,00 per compensi
[...] ed € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Laura Virnicchi, dichiaraasi anticipataria.
Napoli, 28/12/25
Il Giudice
dr.ssa BA GA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli sezione XII civile, dr.ssa BA GA, pronunziando in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14965 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: somministrazione
TRA
, (P.Iva e C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Laura Virnicchi, giusta mandato in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA , quale cessionaria Controparte_1 P.IVA_2 del ramo d'azienda di in persona del suo procuratore e legale rapp.te p.t., CP_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Davide Cortellessa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15/9/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla (d'ora in avanti Controparte_1
Contr solo la (d'ora in avanti solo ) ha proposto Parte_1 Pt_1 pagina 1 di 6 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.3627/2021, emesso dal Tribunale di
Napoli in data 03.05.2021, regolarmente notificato, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della somma di Euro 7.143,59, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè
[...] spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compenso, oltre spese generali, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il credito vantato dalla società ricorrente era relativo a due fatture risultate impagate, per fornitura di gas somministrata e consumata, distinta dall'utenza n.505424430237 ed intestata alla società Aurum Gestioni s.r.l., con codice cliente n.910010503228, ubicata in Ischia (NA), al Lungomare RI LO snc.
L'opposizione è stata proposta per i seguenti motivi: prescrizione del credito azionato, ai sensi dell'art. 2948 n.4 c.c.; assenza di un contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti;
erroneità delle letture, tardivamente comunicate, e violazione del principio di buona fede, per aver reso impossibile, nell'immediatezza della lettura, il controllo del buon funzionamento del contatore e la contestazione delle fatture, emesse oltre 5 anni dopo.
Sulla base dei suddetti motivi, l'opponente ha concluso chiedendo: “1) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. per tutto quanto illustrato in narrativa;
2) nel merito, in via principale, accogliersi la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli n. 3627/2021 siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
3) in ogni caso condannarsi l'opposta alle spese e compensi di lite, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
Contr Si è costituita la società contestando l'eccezione di prescrizione del credito azionato, individuando il “dies a quo” del termine prescrizionale nella data di emissione delle fatture oggetto del D.I. (ovvero, 29/7/16) e non in quella della lettura dei consumi. Ha, poi, eccepito che il contratto di somministrazione è a forma libera e, pertanto, ben può essere dimostrato per facta concludentia, come nel caso di specie;
infine, ha impugnato tutte le eccezioni ex adverso formulate circa la correttezza della lettura dei consumi e la violazione del principio di buona fede. Ha, pagina 2 di 6 pertanto, concluso, chiedendo: “Nel merito: 1) rigettare la proposta opposizione, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n.3627/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, con cui veniva ingiunto alla società il pagamento in favore dell' della Parte_1 CP_1 somma di Euro 7.143,59, oltre interessi al tasso legale, nonché spese e competenze e rimborso spese generali della procedura monitoria, oltre IVA e CPA come per legge, concedendone l'esecutività; 2) condannare parte opponente al pagamento delle spese
e competenze del presente giudizio e della fase monitoria, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con ordinanza emessa in data 13/12/21 è stata rigettata l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
in carenza di richieste istruttorie, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta.
E', infatti, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le prestazioni da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, come, appunto, quelle relative alla fornitura di gas, in esame nel presente giudizio.
L'eccezione è corretta, posto che, venendo in rilievo fatture emesse il 29/7/16 e il
16/5/17, non è applicabile la legge di Bilancio del 2018 – L. 205/17 (che ha introdotto la prescrizione biennale, valevole esclusivamente per le fatture la cui scadenza di pagamento è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019).
Quanto al dies a quo del termine, esso, ai sensi dell'art. 2935 c.c., coincide con il giorno in cui il credito diviene esigibile e, cioè, con il momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Orbene, applicati i suddetti criteri ai contratti di somministrazione di energia/gas, il dies a quo del termine di prescrizione deve farsi decorrere, per ogni fattura, dalla pagina 3 di 6 data di scadenza dei termini di pagamento indicati in fattura, atteso che solo da tale momento il fornitore può richiedere il pagamento del corrispettivo indicato in fattura.
Peraltro, sussiste l'obbligo del fornitore di emettere la fattura entro un determinato termine rispetto al periodo di erogazione dell'energia/gas, non potendo, eventuali tardive verifiche o ricostruzioni dei consumi imputabili al fornitore, spostare in avanti la decorrenza del termine di prescrizione (in tal senso v. Tribunale civile Roma sentenza n. 21274 del 6 novembre 2019). Pertanto, in considerazione del fatto che, in applicazione delle delibere ARERA n. 463/2016/R/com e successive modifiche, per le utenze, la fatturazione deve avvenire entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, deve ritenersi che il termine di prescrizione, in caso di tardiva emissione delle fatture rispetto ai termini regolamentari, debba decorrere dalla data entro la quale la fattura avrebbe dovuto essere emessa, e non in quella di effettiva emissione o scadenza;
tanto al fine di impedire che il fornitore possa dilatare il termine di prescrizione, posticipando arbitrariamente l'emissione del documento di fatturazione ed evitare all'utente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale (cfr. Tribunale Nola sentenza n. 1148 del 11 aprile
2025; Tribunale Napoli Nord 4320/25).
Orbene, con riferimento alla fattura emessa il 29/7/16, dell'importo di € 7.143,85, nonostante venga indicato, alla prima pagina della fattura, come periodo di riferimento, quello che va dal 1° giugno 2011 al 29 luglio 2016, la richiesta di pagamento si riferisce a consumi relativi al periodo 02/06/2011-01/07/2011, e la data di lettura dei consumi è quella del 1/7/11, come può facilmente ricavarsi dal documento in questione.
Dunque, ancorchè la fattura sia stata emessa (come ivi indicato) solo il 29/7/16 e ancorché nella stessa sia indicato un periodo di riferimento più ampio (che si protrae fino al 29/7/16), i consumi registrati – cui si riferisce la richiesta di pagamento – sono relativi al mese di giugno del 2011 e la lettura del contatore avveniva, da parte del fornitore, in data 1/7/11. Pertanto, il termine di prescrizione va fatto decorrere dal 45° giorno successivo al 1/7/11 (data in cui la società opposta avrebbe dovuto emettere la fattura).
pagina 4 di 6 Ne consegue che - facendo decorrere, il dies a quo del termine di prescrizione, dal
45° giorno successivo al 1/7/11 - il credito dell' alla data del primo atto CP_1 interruttivo, ovvero della messa in mora del 19/3/19, notificata con la raccomandata ricevuta dalla il 24/4/19, era già ampiamente Parte_1 prescritto. Mentre non risulta provata, da parte della società opposta, la effettiva ricezione della notifica di altre precedenti lettere di messa in mora, o anche della fattura in questione (che, ancorchè emessa il 29/7/16, non risulta essere stata tempestivamente notificata).
Né, infine, la società opposta ha fornito – a fronte della chiara indicazione del periodo cui si riferisce il consumo e della data di lettura dello stesso - una ragionevole spiegazione del diverso periodo di riferimento indicato in fattura e della ritardata (per ben 5 anni) emissione della fattura;
mentre non giustifica la ritardata emissione della fattura, la circostanza della intervenuta cessazione del contratto di somministrazione, per passaggio dell'utente ad altro fornitore, nel marzo del 2016, cessazione che, a dire dell'opposta, avrebbe determinato le necessarie verifiche dei consumi.
Ugualmente prescritto deve dirsi, poi, il credito della fattura di € 60,00, emessa in data 16/5/17, relativa ad uno “storno indennizzo per assegno/bonifico già eseguito”
(ovvero storno di un indennizzo per mancata risposta erroneamente pagato, alla società , due volte), credito, comunque, risalente, come desumibile dalla Pt_1 lettura del documento fiscale (e non diversamente provato dall'opposto), alla data del
1/6/11.
Alla luce di quanto sopra detto, il credito azionato con il Decreto Ingiuntivo
n.3627/2021, deve ritenersi ormai prescritto.
Per tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il DM 147/22, facendo applicazione dello scaglione corrispondente al valore della pagina 5 di 6 domanda e dei valori medi e minimi per le diverse fasi, tenuto conto della non eccessiva complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione XII, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
n.3627/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 03.05.2021, proposta da nei confronti della , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 3627/2021;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3390,00 per compensi
[...] ed € 145,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Laura Virnicchi, dichiaraasi anticipataria.
Napoli, 28/12/25
Il Giudice
dr.ssa BA GA
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