Articolo 36 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Articolo 34Articolo 37
Versione
1 marzo 1987
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Versione
29 agosto 2014
Art. 36. (Banca dati informativi) 1. E' istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attivita' di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.
2. L'accesso alla banca dati e' pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.
3. Le modalita' di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.
4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1. ((19)) --------------- AGGIORNAMENTO (19)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera b)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...]
b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014