TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3489/2024 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv. to CAMMAROTA Parte_1
ANTONIO giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to COLANTUONO
ANNARITA, giusta mandato in calce all'atto di costituzione
Resistente
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.06.2024 il ricorrente esponeva di essere dipendente a tempo indeterminato della convenuta con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, inquadrato al livello D1.
Rappresentava di aver svolto la sua attività lavorativa su turni in svariati giorni festivi infrasettimanali (segnatamente nei giorni martedì 8.12.20 dalle
00.00 alle 7.02; venerdì 25.12.20 dalle 06.32 alle 14.10; sabato 26.12.20 dalle 13.23 alle 20.30; venerdì 1.1.21 dalle 19.22 alle 00.00; mercoledì 6.1.21 dalle 19.20 alle 00.00; lunedì 5 aprile 2021 dalle 19.38 alle 00.00; sabato
1.5.21 dalle 00.00 alle 07.10; mercoledì 2.6.21 dalle 06.30 alle 14.10, martedì
21.9.21 dalle 06.45 alle 14.11, lunedì 1.11.21 dalle 13.55 alle 20.10, mercoledì 8.12.21 dalle 00.00 alle 07.10; sabato 25.12.21 dalle 00.00 alle
07.13; sabato 1.1.22 dalle 06.29 alle 14.14; giovedì 6.1.22 dalle 06.35 alle
14.20; lunedì 18 Aprile dalle 06.45 alle 14.05; lunedì 25.4.22 dalle 19.34 alle
00.00; giovedì 2.6.22 dalle 06.37 alle 14.10; martedì 1 Novembre 2022 dalle
19.27 alle 00.00), senza tuttavia godere del riposo compensativo o della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario per un totale di € 1.908,96, oltre accessori di legge. Per i suesposti motivi il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire
“dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le somme per i titoli siccome specificati;
e, per l'effetto: -accertare che il ricorrente, nel periodo dal 8.12.20 al 1.12.22, ha prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali siccome specificati al capo 2) del ricorso, per un totale complessivo di n. 17 giornate;
-dichiarare, per le causali di cui in ricorso e per la normativa invocata, il diritto del ricorrente a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
-condannare, per
l'effetto, l'ente convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.908,96, come da conteggi allegati al presente ricorso per i suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, attribuite al procuratore antistatario”.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo la concessione di Controparte_1
un rinvio per bonario componimento della lite per consentire il pagamento delle spese legali, atteso il pagamento di quanto richiesto in ricorso con le competenze stipendiali di gennaio 2025.
Nelle note parte attrice deduceva di aver ricevuto con la busta paga di gennaio 2025 la corresponsione dei compensi invocati. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, con condanna della resistente alle spese e compensi di lite, alla luce del principio della soccombenza virtuale.
Sulle conclusioni del procuratore di parte attrice richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.02.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto pagamento della sorte capitale, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso e nei relativi conteggi, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario sulla busta paga di gennaio 2025 consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi, come detto, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
La configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, non può non tenersi conto sia del recente consolidato orientamento della Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata a cui anche l'intestato Tribunale si è adeguato melius re perpensa sia del comportamento processuale della convenuta che non ha resistito in giudizio, costituendosi solo per rappresentare di aver proceduto al pagamento di quanto dovuto al lavoratore.
Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell'
[...]
e liquidate come da Controparte_1
dispositivo.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l Controparte_1
al pagamento della metà delle spese processuali che si liquidano
[...] per intero in euro 941,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà
Salerno, 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino