Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15085 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEGGE 3-5-1967 N. 317" IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA I Oggetto 14 5 0 8 5SEZIONE PROMA Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 18930/00 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Cron. 30616 Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud. 09/04/03 Dott. Stefano PETITTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 30. sul ricorso proposto da: RISCOSSIONE TRIBUTI GET CONCESSIONARIA SERVIZIO in persona del legale PROVINCIALE PISTOIA, rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELL'UNIVERSITA' 11, presso l'avvocato AUGUSTO ERMETES, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ROSI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
INDIA CARPET DI GARGANO CARLO & C. S.A. S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore2003 931 elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 14, -1- presso l'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO VALLESI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 26/00 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 31/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Tartaglione per delega dell'Avvocato Ermetes che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
t -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 10-12-1999, la India Carpet s.a.s. proponeva opposizione - innanzi al Tribunale di Pistoia - sezione distaccata di Monsummano Terme, nei confronti della G.E.T. s.p.a., quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la Provincia di Pistoia, avverso avviso di mora notificatole in data 12-11-1999 e relativo a cartella esattoriale emessa a seguito del mancato pagamento di sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada riguardante l'autovettura targata PT 400999; deduceva l'opponente di aver ceduto detta auto nel febbraio 1993 e di non essere tenuta al pagamento di dette sanzioni anche perché non aveva mai ricevuto la notifica dei relativi verbali;
faceva altresì presente l'erronea intestazione dell'avviso di mora nell'indicazione della ragione sociale della India Carpet. L'adito Tribunale, in persona del giudice unico, con la decisione in esame, accoglieva l'opposizione, con conseguente annullamento dell'avviso di mora impugnato;
affermava, in particolare, il giudice del merito che "dall'esame della documentazione in atti, si evince che il veicolo targato PT 400999, cui si riferisce l'avviso di mora impugnato, venne ceduto nel febbraio 1993 dalla società ricorrente alla Veran di EL AO & C. s.n.c., che l'acquistò con la nuova targa AM 656YP. Peraltro, l'unico riferimento temporale rinvenibile nell'avviso di mora è l'indicazione dell'anno 1996, posteriore alla cessione della vettura;
d'altro canto, l'ente convenuto non ha assolto all'onere, su di esso gravante, di dimostrare l'avvenuta rimasto contumace - notificazione nei confronti della India Carpet del verbale di accertamento e della cartella esattoriale sottostanti all'avviso di mora impugnato". Ricorre per cassazione, con due motivi, la G.E.T. s.p.a. - Concessionaria del servizio di riscossione tributi per la Provincia di Pistoia;
resiste con controricorso la India Carpet s.a.s.. La ricorrente ha, R altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. con riferimento alla carenza di legittimazione passiva della G.E.T. s.p.a., in quanto, come ricavabile dall'art. 12 del riscossione) non è titolare dell'interesse a contrastare la domanda in questione riguardante detto interesse esclusivamente l'ente impositore, vale a dire l'autorità che ha emesso il provvedimento. Con il secondo motivo, in modo consequenziale a quanto dedotto con la prima censura si sostiene "l'illegittimità" della condanna alle spese processuali. Il ricorso non merita accoglimento. Premesso che il thema decidendum nella controversia in esame ha ad oggetto l'interesse della G.E.T. s.p.a., nella sua qualità di ente concessionario del servizio di riscossione dei tributi, a contraddire l'opposizione della India Carpet s.a.s., deve rilevarsi, come, tra l'altro, già statuito da questa Suprema Corte (n. 8759/2002 m. 555130), che nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della sanzione amministrativa, deducendo vizi della cartella esattoriale o dell'avviso di mora, legittimato passivo non è l'autorità amministrativa che ha emesso a monte" il provvedimento sanzionatorio (cd. ente impositore, nella fattispecie in esame la Polizia CL Municipale di Monsummano e per essa il Comune) bensì l'ente esattoriale, quale soggetto dal quale proviene l'atto opposto. Se ne deduce che nel contenzioso in questione, in cui l'opponente ha dedotto sia l'insussistenza del credito vantato nei suoi confronti per omessa notifica dei verbali, sia vizi propri dell'avviso di mora, atto riconducibile al solo esattore, la G.E.T. s.p.a., nella suddetta qualità, era pienamente legittimata ad esser convenuta in sede di giudizio di opposizione (unitamente al Comune di Monsummano). La decisione di rigetto del primo motivo, pertanto, comporta l'assorbimento di quanto dedotto con il secondo motivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per onorario, € 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. In Roma, 9-4-2003 L'estensore CORIT SUPREMA CASSAZIONEor Pra Sekong Civile Depositato in Cancelleria -9.OTT. 2003 IL CANCELLIERE : "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" Il PresidentePresidente Mollyun's IL CANCELLIERE Luisa Passineni