Sentenza 21 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' - 04065 /02 REPUBBLIC IN NOME DEL PO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 12700/99 n. 9530 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cro Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.13/12/01 ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: ' elettivamente domiciliata in ROMA VIA SCATENI NORMA ARNO 47 ' presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2001 4979 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 107/98 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 22/04/99 R.G.N. 286/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto. .. -2- Svolgimento del processo Con atto del 14 ottobre 1997 Norma TE, sostenendo che nell'uscire dall'azienda della UGO PASI S.r.l. era caduta dalla bicicletta. che utilizzava per recarsi al lavoro e poi ritornare alla propria abitazione. ed aveva riportato lesioni con esiti permanenti, chiese che il Pretore di Casal Monferrato le riconoscesse, nei confronti dell'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTNI SUL LAVORO скою (I.N.A.I.L.) il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro. A seguito di parere tecnico d'ufficio, il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 22 aprile 1999 il Tribunale di Casal Monferrato respinse l'appello che la TE aveva poi proposto. Premette il Tribunale che la TE in sede amministrativa aveva dichiarato di essere inciampata urtando contro la guida di ferro del portone: con il ricorso introduttivo e con l'appello aveva tuttavia sostenuto di essere caduta dalla bicicletta con cui si recava e ritornava dal lavoro. E tuttavia. aggiunge il Tribunale. ove si ritenga che il fatto sia avvenuto nell'ambito aziendale, la ricorrente non aveva dimostrato o chiesto di dimostrare "che tale luogo era tenuto dal datore in condizioni idonee ad aggravare il rischio generico che affrontava ogni persona che ivi si muovesse, a piedi od in bicicletta". Ed ove si ritenga che il fatto sia avvenuto nel percorso fra l'azienda e l'abitazione, poiché l'indennizzabilità è condizionata alla necessità dell'uso del mezzo, nel caso in esame. poiché il percorso stesso (della lunghezza di 802 metri. e non di 955 metri. come sostenuto dalla ricorrente) non esigeva l'uso della bicicletta né erano state 3 dimostrate condizioni contingenti che ciò esigessero, il fatto non costituiva infortunio sul lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Norma TE. percorrendo le linee d'un unico articolato motivo, coltivato con memoria: IIN.A.I.L. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. Anas civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. dell'art. 56 sub “u” della legge 17 maggio 1999 n. 144 e dell'art. 421 cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che, in relazione alla prima ipotesi formulata in sentenza (incidente avvenuto in ambito aziendale). "non è richiesta la prova della circostanza ritenuta dal Tribunale, trattandosi di evento necessariamente legato all'attività lavorativa". In relazione alla seconda ipotesi formulata in sentenza. il Tribunale aveva illegittimamente respinto la richiesta di prova testimoniale diretta ad accertare l'effettiva distanza fra l'azienda e l'abitazione: tuttavia questa distanza, che era di 955 metri e non di 802 metri (come erroneamente ritenuto dal Tribunale), costituiva un elemento che aveva contribuito alla decisione. Aggiunge la ricorrente che, nell'ambito dell'infortunio in itinere. l'occasione di lavoro, normativamente prevista come elemento che integra l'infortunio, non è la causa bensì la mera riferibilità all'evento, e comprende le situazioni nelle quali l'attività lavorativa. comprensiva anche dell'eventuale imprudenza negligenza ed imperizia del lavoratore, esponga lo stesso al rischio di eventi dannosi. E nel caso in esame "è contro i principi di consolidata giurisprudenza, con erronea e generica valutazione dei fatti. ritenere che il percorso poteva (e quindi doveva) essere effettuato a piedi, in quanto una ragionevole scelta non costringeva la ricorrente all'uso della bicicletta". E "nel caso di specie il percorso durante il quale è avvenuto l'infortunio era necessitato dal lavoro, come percorso stabilimento abitazione;
la scelta di usare la bicicletta era tutt'altro che irragionevole. mancando il mezzo pubblico: l'assicurata non poteva né doveva dimostrare una situazione di impossibilità che giustificasse l'uso del velocipede: e sul punto la sentenza cade in contraddizione fra il concetto di ragionevole scelta e quello di impossibilità". Il ricorso è infondato. Seguendo e contestando la logica della sentenza. l'impugnazione si snoda in due censure alternative: la prima attiene all'ipotesi che l'infortunio sia avvenuto nell'ambito aziendale (innanzi al portone di ingresso dell'azienda): la seconda presuppone un infortunio in itinere. L'indennizzabilità dell'infortunio presuppone una connessione fra lavoro ed evento;
connessione che non assume il carattere di causalità attuale (come per la malattia professionale. ove si esige che questa sia contratta a causa e nell'esercizio dell'attività lavorativa). bensi dell'occasionalità (artt. 3 e 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124): un rapporto temporale e spaziale con il lavoro. Il tempo e lo spazio dell'attività lavorativa giustificano il coinvolgimento di ogni evento che nel relativo ambito si verifichi: ed il rapporto non è escluso neanche per l'eccedenza dai 5 rigorosi limiti dell'espletamento del lavoro (vi sono coinvolte anche le attività spazialmente legate al luogo di lavoro, che siano prodromiche e necessarie alla specifica prestazione. come lo spostamento in bicicletta dall'ingresso dell'azienda ad un particolare padiglione ove poi il lavoro inizierà Cass. 11 maggio 1999 n. 4676 nonché il soffermarsi. lungo le scale dell'azienda, a parlare con un collega di ufficio - Cass. 22 novembre 1999 n. 12930). bensi per il rischio elettivo (e plurimis, Cass. 8 marzo 2001 luen n. 3363), la cui esistenza deve essere tuttavia provata da colui che intenda negare il rapporto di occasionalità (Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269): onere giustificato dal fatto che l'esistenza d'un rapporto spazio - temporale fra evento e lavoro costituendo. di per se stessa. l'occasionalità. delinea una presunzione, che è negata solo dalla prova d'un fattore idoneo a spezzare il rapporto. L'indennizzabilità dell'infortunio in itinere stata affermata attraverso un consolidato principio giurisprudenziale. A tal fine è da osservare che, deliberatamente limitando il proprio contenuto ed esaurendosi in un modulo generico. alcune disposizioni (attraverso le c.d. clausole generali) esigono la propria specificazione. "delegandola ". pur non espressamente. ad un fattore esterno: la coscienza generale. mediata dall'interpretazione. Dalla consolidata lettura del modulo generico emergono alcuni principi, che la stessa disposizione (con la propria genericità) preventivamente e tacitamente presuppone. loro conferendo la funzione di fonte integrativa. Finalità di questo meccanismo è l'adeguamento del modulo normativo alla realtà (con il differenziato rilievo di molteplici circostanze, che, nell'articolata struttura del mondo esterno. 6 caratterizzano il fatto, e che, attraverso l'interpretazione man mano emergono, integrando il modulo), ed alla modificazione della realtà indotta dal tempo (e che il modulo normativo non può ipotizzare). In questo quadro. anche il modulo normativo “occasione di lavoro" (art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) è stato specificato con principi giurisprudenziali che vi hanno riconosciuto l'infortunio in itinere (e che. senza sostanziale innovazione, sono stati recepiti e fissati dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38). Il riconoscimento giurisprudenziale è fondato sull'estensione del rapporto temporale e spaziale fra lavoro ed evento: poiché il percorso fra abitazione ed azienda è funzionalmente necessario e finalisticamente diretto allo svolgimento del lavoro, a questo percorso sono estesi il tempo e lo spazio dell'attività lavorativa. e la conseguente copertura assicurativa. Il percorso diventa in tal modo una dilatazione dell'azienda: luogo lungo il quale il lavoratore si muove. all'inizio od alla cessazione della giornata lavorativa (o per la consumazione dei pasti, ove manchi una mensa aziendale). Poiché è il lavoratore a delineare con il proprio comportamento questo percorso, l'estensione del legame "aziendale" è ipotizzabile solo in quanto il percorso sia necessario. La giustificazione del percorso è la sua necessità. Nell'ambito dell'interpretazione del predetto modulo normativo. il concetto di necessità ha subito una sensibile evoluzione. Da un canto (e fin dall'inizio), è stato considerato necessario il percorso che non determini un rischio maggiore di quello necessario (che diventerebbe elettivo). D'altro 7 canto (e simmetricamente), la giurisprudenza più recente (in tal senso. Cass. n. 9099 del 1994, 16 dicembre 1995 n. 12881, 27 luglio 2000 n. 9837). attraverso un'interpretazione fondata “sui canoni costituzionali della ragionevolezza e della protezione dei lavoratori" (Cass. 8 novembre 2000 n. 14508). vi ha man mano compreso l'esigenza di tutela di più ampie esigenze (in particolare, anche un “più intenso legame con la famiglia ed un apporto con l'attività lavorativa non in contrasto con una riduzione del conflitto fra la stessa ed il tempo libero": Cass. 3 agosto 2001 n. 10750). L'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. comprendendo espressamente nel proprio modulo la necessità, recepisce la pregressa elaborazione giurisprudenziale (della quale è riscontro anche il rilievo conferito alle "esigenze essenziali ed improrogabili”). In tal modo intesa, la necessità, che è assenza di alternative ("non consente altra scelta": Cass. 18 novembre 1998 n. 11626). coinvolge 1. il luogo di riferimento (iniziale o finale) del percorso: questo può anche non essere la dimora del lavoratore, ed identificarsi con il diverso luogo di abitazione della famiglia (Cass. 8 novembre 2000 n. 14508):
2. liter, in quanto percorso "normale" (Cass. n. 9099 del 1994. 16 dicembre 1995 n. 12881: questa qualificazione è recepita anche dalla nuova normativa); l'interruzione e la deviazione, in quanto non necessarie, escludono l'estensione:
3. i mezzi;
mezzi pubblici: mezzi privati, ove i primi siano assenti o non consentano la tempestiva presenza in azienda, ovvero siano eccessivamente disagevoli o gravosi (Cass. 16 dicembre 1995 n. 8 12881. 28 settembre 2000 n. 12891. 26 maggio 2001 n. 7208); come minima misura di rischio, è stato ritenuto indennizzabile anche l'infortunio nel corso dello spostamento a piedi (Cass. 24 ottobre 1998 n. 10582); in particolare, “la legittimità dell'uso del mezzo privato di trasporto va individuata in relazione ad un criterio di normalità e razionalità. tenendo conto degli standards comportamentali della società civile" (Cass. 3 agosto 2001 n. 10750): th 4. il tempo dello spostamento, in quanto connesso all'inizio a P od alla cessazione della prestazione, ed esteso anche al luogo di consumazione dei pasti (in assenza di mensa aziendale). E tuttavia, a differenza dell'infortunio in azienda. nell'infortunio in itinere il rapporto di necessarietà. in quanto estensione (del rapporto temporale e spaziale con l'azienda) determinata dal lavoratore, deve essere provato da colui che l'invochi (Cass. 26 maggio 2001 n. 7208). Come ulteriore specificazione di questi principi (che emergono dalla complessiva elaborazione giurisprudenziale). è da affermare che la necessità (dedotta dal modulo normativo dell'occasione di lavoro) deve essere letta attraverso i valori dell'ordinamento, e fra questi, in particolare. l'uomo, non solo con i suoi diritti, anche di libertà, bensì con i suoi doveri, familiari e sociali (artt. 29, 30, 2 seconda parte e 4 secondo comma Cost.). E. nel quadro di questi adempimenti (peraltro funzionali alla stessa produttività). anche se l'esigenza del mezzo pubblico è imposta oltre che dal minor rischio anche dal minor danno ambientale, tuttavia, il tempo. quale struttura stessa dell'uomo (con l'accelerazione assunta dallo snodarsi dell'esistenza. particolarmente nei grandi centri urbani, e nel moltiplicarsi delle esigenze 9 culturali e sociali, moltiplicazione degli stessi doveri), assume valore man mano più elevato. E pertanto nel concetto di necessità è da ritenersi compresa l'esigenza di evitare una significativa misura di dispersione del tempo, determinata dall'uso d'un mezzo pubblico, e che possa essere esclusa dall'uso del mezzo privato;
e. simmetricamente, è da ritenersi compresa anche l'esigenza di evitare la dispersione determinata da un lungo tragitto a piedi, che possa essere esclusa dall'uso d'una bicicletta o d'un ciclomotore. Auch Per quanto attiene specificamente all'uso della bicicletta per gli spostamenti fra abitazione ed azienda, questa Corte ha ripetutamente affermato che "deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore in conseguenza dell'impiego della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato (Cass. 18 novembre 1998 n. 11628, Cass. 7 giugno 1999 n. 5580, Cass. 13 novembre 2000 n. 14681. Cass. 6 settembre 2001 n. 11444). In questo quadro si inserisce il caso in esame. Il giudizio sulla necessarietà del percorso e pertanto sull'assenza o presenza del rischio elettivo, è accertamento di fatto, che, funzione del giudice di merito ed adeguatamente motivato, resta incensurabile in sede di legittimità (Cass. 18 novembre 1998 n. 11628). E nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che lo spostamento a piedi. ben possibile per la brevità del percorso, presentava minore rischio. La ricorrente aveva l'onere di provare il rapporto di necessarietà fra l'uso della bicicletta e la prestazione lavorativa. 10 In ordine alla richiesta di prova testimoniale, è da osservare che, se da un canto il giudice di merito deve dare adeguata ragione della necessità che giustifica la sentenza (come rapporto logico che escluda ogni alternativa decisione) e nell'ambito di questa necessità deve escludere l'astratta potenzialità probatoria dei richiesti e negati strumenti istruttori (nella loro idoneità a condurre ad una diversa decisione), d'altro canto il ricorrente che contesti il diniego ha l'onere di indicare questa potenzialità. E nel caso in esame la ricorrente non ha indicato la potenzialità Can probatoria dell'invocata prova testimoniale: in particolare, da un canto la sua efficacia probatoria nei confronti dell'accertamento ritenuto dal giudice di merito (la "comunicazione" di un pubblico ufficio, pur allegata ad una produzione di parte) e la concreta determinante rilevanza della differenza fra 802 metri (distanza ritenuta dal Tribunale) e 955 metri (distanza che ella intendeva provare). Né la ricorrente ha indicato. in sede di merito ed in sede di legittimità. le ragioni in base alle quali, nell'ambito del percorso di 802 metri. l'uso della bicicletta (in luogo dello spostamento a piedi) le consentisse la maggiore tutela dei suoi prioritari interessi (personali e familiari) ed integrasse in tal modo una necessità. In ordine alla censura che ha per oggetto la prima ipotesi formulata dal Tribunale (infortunio verificatosi al portone d'ingresso dell'azienda). la ricorrente non indica le ragioni per le quali, in presenza d'una specifica ricostruzione dei fatti, esposta in sede giudiziale (con il ricorso introduttivo in primo grado e con l'appello) ed espressamente richiamata come unica in sede di legittimità ("ipotesi che è poi quella dedotta dalla ricorrente, e non 11 contestata": ricorso, pag. 10). il diverso e contrastante fatto esposto in sede rilievo. La censura è pertantoamministrativa potrebbe assumere inammissibile. E' da aggiungere che l'affermazione contenuta in sentenza (che, in relazione all'ipotesi d'un infortunio verificatosi "nell'ambito aziendale". pone a carico del lavoratore l'onere di dimostrare che "il luogo era tenuto dal datore in condizioni tali da aggravare il rischio generico che affrontava ogni persona che ivi si muovesse, a piedi od in bicicletta"), esaminata in uno spazio dichiaratamente estraneo alla domanda giudiziale (e pertanto con una valutazione formulata per mera accademia). è in contrasto con gli indicati principi. E pertanto, poiché la decisione è conforme a diritto, questo aspetto della motivazione. in applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ., deve essere corretto con il richiamo degli anzidetti principi. Il ricorso deve essere respinto. E. in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001. Juke Lucer Il Consigliere estensore Cuci IL PRESIDENTE Kulim. muihan full IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR 2002 IL CANCELLIERERETR T R O C