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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4719/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4719/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Lisai Giovanni, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Ionadi Vincenzo, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO Parte_1 Parte_2 il 21/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 5.03.2012.
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno in maniera condivisa tutte le decisioni di straordinaria amministrazione;
la minore manterrà la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre, nella casa coniugale, in PIOSSASCO (TO), Via Giambattista Tiepolo, n. 10;
DISPONE che la casa coniugale venga assegnata alla Sig.ra con gli arredi che la Pt_2 compongono.
DÀ ATTO che il Sig. , in accordo con la moglie, si allontanerà entro sessanta giorni dal Pt_1 deposito del presente ricorso, portando con sé tutti gli effetti personali. I beni e gli attrezzi di lavoro presenti all'interno del garage di pertinenza dell'immobile coniugale, di proprietà del marito, potranno essere dallo stesso asportati nel termine di dodici mesi dal deposito del presente ricorso;
DÀ ATTO dei seguenti accordi tra le parti:
- le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di mutuo saranno onorate integralmente dalla Sig.ra – sia che ciò avvenga mediante accollo esterno con il benestare dell'Istituto di credito Pt_2 mutuante, sia che si configuri il solo accollo interno tra le parti – con conseguente liberazione del Sig.
da qualsivoglia pretesa al medesimo rivolta in ragione delle condizioni contrattuali Pt_1 sottoscritte in sede di acquisto dell'immobile;
- il conto corrente dal quale viene prelevata la quota del mutuo ipotecario verrà intestato alla sola Sig.ra liberando il Sig. da qualsivoglia onere;
Pt_2 Pt_1
- i ricorrenti hanno già provveduto a ripartire le sostanze economiche giacenti nei conti correnti e relative ai buoni fruttiferi posseduti, nonché di tutte le somme esistenti al momento del deposito del presente ricorso.
DISPONE che il Sig. possa prendere e tenere con sé liberamente la figlia, compatibilmente Pt_1 pagina 2 di 4 con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, con i suoi desiderata nonché con le occupazioni lavorative di entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità volte a preservare l'effettiva presenza di Per_ entrambi i genitori nella crescita di a) residenza del padre fuori dal Comune di residenza della figlia: il padre terrà con sé la minore per tre fine settimana consecutivi ogni mese, dal sabato mattina ore 10:00 fino alla domenica sera ore 21:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
in occasione della settimana successiva all'unico fine settimana mensile di competenza della Sig.ra il Pt_2 Sig. – il quale osserverà il turno del mattino – potrà tenere con sé la minore il martedì ed il Pt_1 mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00, quando la riaccompagnerà a casa Per_ b) residenza del padre nel Comune di residenza della figlia: trascorrerà con ciascun genitore, a settimane alternate, dal lunedì dall'uscita della scuola, fino al lunedì successivo quando verrà accompagnata a scuola dal genitore competente;
c) vacanze estive: salvo diverso accordo tra i coniugi, 2 settimane, anche consecutive, dalla fine della scuola fino all'inizio della stessa, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo, ad anni pari le prime due settimane di agosto la minore soggiornerà con il padre e le ultime due con la madre. Per gli anni dispari si opererà al contrario.
d) vacanze natalizie: ad anni alternati, compatibilmente con la turnazione lavorativa, dal 24 dicembre ore 16:00 al 25 dicembre ore 16:00 con un genitore e dalle 16:00 del 25 dicembre alle 20:00 del 26 dicembre con l'altro. Ad anni alternati, compatibilmente con la turnazione lavorativa, dal 31 dicembre ore 16:00 al 1° gennaio ore 20:00;
f) vacanze Pasquali (dal sabato al lunedì sera), feste nazionali, carnevale: ad anni alternati fra i coniugi.
g) compleanno della minore: salvo diverso accordo quel giorno sarà consentito a ciascun genitore – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con la figlia una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi).
h) compleanno dei genitori: verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con la figlia una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi).
i) i genitori convengono, inoltre, che nei rispettivi periodi di visita o convivenza con la figlia minore, ove si rendesse necessario o opportuno, potranno incaricare propri famigliari o persone di fiducia per la compagnia o custodia della bambina.
l) tutti i suindicati periodi di visita si intendono suscettibili di variazione, purché debitamente concordata fra i coniugi.
DISPONE che il Sig. , a far data dal momento in cui lascerà l'abitazione, corrisponda in Pt_1 Per_ favore della Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno Pt_2 mensile di € 200,00 (duecento/00). Detto importo sarà corrisposto entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne il pagamento delle spese extra assegno di mantenimento, da dividersi al 50%, i coniugi richiamano integralmente le disposizioni e le modalità di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di TORINO. Le eventuali detrazioni conseguenti alle spese sostenute per la minore saranno divise al 50% tra ciascun coniuge.
DÀ ATTO che le parti concordano che, all'avverarsi della circostanza di cui all'art. 9 b), nessuno dei genitori sarà onerato dal corrispondere all'altro l'assegno di mantenimento in favore della figlia, fermo restando l'obbligo per gli stessi di dividere al 50% le spese tutte necessarie alla minore, escluse le spese pagina 3 di 4 per il vitto e l'alloggio che graveranno per intero su ciascun genitore.
Dà ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito dalla sola Sig.ra nella Pt_2 quota del 100%.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- il veicolo FIAT PANDA Tg. FS332JV intestato alla Sig.ra verrà alla medesima Pt_2 definitivamente assegnato in piena proprietà, così come verrà definitivamente assegnata in piena proprietà al Sig. – Il quale si farà integralmente carico del pagamento del finanziamento Pt_1 acceso per l'acquisto – l'autovettura JEEP RENEGADE Tg.GA898FN. Ne consegue, pertanto, che entrambi i coniugi rinunciano al controvalore della quota di proprietà del veicolo assegnato in via definitiva all'altro, dichiarando di farsi, ciascuno per proprio conto, integralmente carico dei costi e degli adempimenti relativi alla voltura degli stessi e di collaborare congiuntamente, ove richiesto, al perfezionamento del presente articolo e di partecipare alla eventuale vendita.
- con riferimento al recupero degli importi conseguenti all'ultima dichiarazione dei redditi effettuata congiuntamente, i ricorrenti concordano che il coniuge percettore delle somme riconoscerà all'altro il 50% delle stesse.
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo eccezion fatta per quanto derivante al presente accordo, reciprocamente rinunciando all'assegno di mantenimento;
- i coniugi si impegnano a collaborare per il rilascio dei documenti amministrativi necessari alla figlia Per_ minore
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4719/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Lisai Giovanni, in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Ionadi Vincenzo, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO Parte_1 Parte_2 il 21/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: il 5.03.2012.
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma disgiunta in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno in maniera condivisa tutte le decisioni di straordinaria amministrazione;
la minore manterrà la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre, nella casa coniugale, in PIOSSASCO (TO), Via Giambattista Tiepolo, n. 10;
DISPONE che la casa coniugale venga assegnata alla Sig.ra con gli arredi che la Pt_2 compongono.
DÀ ATTO che il Sig. , in accordo con la moglie, si allontanerà entro sessanta giorni dal Pt_1 deposito del presente ricorso, portando con sé tutti gli effetti personali. I beni e gli attrezzi di lavoro presenti all'interno del garage di pertinenza dell'immobile coniugale, di proprietà del marito, potranno essere dallo stesso asportati nel termine di dodici mesi dal deposito del presente ricorso;
DÀ ATTO dei seguenti accordi tra le parti:
- le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di mutuo saranno onorate integralmente dalla Sig.ra – sia che ciò avvenga mediante accollo esterno con il benestare dell'Istituto di credito Pt_2 mutuante, sia che si configuri il solo accollo interno tra le parti – con conseguente liberazione del Sig.
da qualsivoglia pretesa al medesimo rivolta in ragione delle condizioni contrattuali Pt_1 sottoscritte in sede di acquisto dell'immobile;
- il conto corrente dal quale viene prelevata la quota del mutuo ipotecario verrà intestato alla sola Sig.ra liberando il Sig. da qualsivoglia onere;
Pt_2 Pt_1
- i ricorrenti hanno già provveduto a ripartire le sostanze economiche giacenti nei conti correnti e relative ai buoni fruttiferi posseduti, nonché di tutte le somme esistenti al momento del deposito del presente ricorso.
DISPONE che il Sig. possa prendere e tenere con sé liberamente la figlia, compatibilmente Pt_1 pagina 2 di 4 con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, con i suoi desiderata nonché con le occupazioni lavorative di entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità volte a preservare l'effettiva presenza di Per_ entrambi i genitori nella crescita di a) residenza del padre fuori dal Comune di residenza della figlia: il padre terrà con sé la minore per tre fine settimana consecutivi ogni mese, dal sabato mattina ore 10:00 fino alla domenica sera ore 21:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
in occasione della settimana successiva all'unico fine settimana mensile di competenza della Sig.ra il Pt_2 Sig. – il quale osserverà il turno del mattino – potrà tenere con sé la minore il martedì ed il Pt_1 mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 21:00, quando la riaccompagnerà a casa Per_ b) residenza del padre nel Comune di residenza della figlia: trascorrerà con ciascun genitore, a settimane alternate, dal lunedì dall'uscita della scuola, fino al lunedì successivo quando verrà accompagnata a scuola dal genitore competente;
c) vacanze estive: salvo diverso accordo tra i coniugi, 2 settimane, anche consecutive, dalla fine della scuola fino all'inizio della stessa, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo, ad anni pari le prime due settimane di agosto la minore soggiornerà con il padre e le ultime due con la madre. Per gli anni dispari si opererà al contrario.
d) vacanze natalizie: ad anni alternati, compatibilmente con la turnazione lavorativa, dal 24 dicembre ore 16:00 al 25 dicembre ore 16:00 con un genitore e dalle 16:00 del 25 dicembre alle 20:00 del 26 dicembre con l'altro. Ad anni alternati, compatibilmente con la turnazione lavorativa, dal 31 dicembre ore 16:00 al 1° gennaio ore 20:00;
f) vacanze Pasquali (dal sabato al lunedì sera), feste nazionali, carnevale: ad anni alternati fra i coniugi.
g) compleanno della minore: salvo diverso accordo quel giorno sarà consentito a ciascun genitore – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con la figlia una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi).
h) compleanno dei genitori: verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con la figlia una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi).
i) i genitori convengono, inoltre, che nei rispettivi periodi di visita o convivenza con la figlia minore, ove si rendesse necessario o opportuno, potranno incaricare propri famigliari o persone di fiducia per la compagnia o custodia della bambina.
l) tutti i suindicati periodi di visita si intendono suscettibili di variazione, purché debitamente concordata fra i coniugi.
DISPONE che il Sig. , a far data dal momento in cui lascerà l'abitazione, corrisponda in Pt_1 Per_ favore della Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno Pt_2 mensile di € 200,00 (duecento/00). Detto importo sarà corrisposto entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne il pagamento delle spese extra assegno di mantenimento, da dividersi al 50%, i coniugi richiamano integralmente le disposizioni e le modalità di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di TORINO. Le eventuali detrazioni conseguenti alle spese sostenute per la minore saranno divise al 50% tra ciascun coniuge.
DÀ ATTO che le parti concordano che, all'avverarsi della circostanza di cui all'art. 9 b), nessuno dei genitori sarà onerato dal corrispondere all'altro l'assegno di mantenimento in favore della figlia, fermo restando l'obbligo per gli stessi di dividere al 50% le spese tutte necessarie alla minore, escluse le spese pagina 3 di 4 per il vitto e l'alloggio che graveranno per intero su ciascun genitore.
Dà ATTO che le parti concordano che l'assegno unico sarà percepito dalla sola Sig.ra nella Pt_2 quota del 100%.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- il veicolo FIAT PANDA Tg. FS332JV intestato alla Sig.ra verrà alla medesima Pt_2 definitivamente assegnato in piena proprietà, così come verrà definitivamente assegnata in piena proprietà al Sig. – Il quale si farà integralmente carico del pagamento del finanziamento Pt_1 acceso per l'acquisto – l'autovettura JEEP RENEGADE Tg.GA898FN. Ne consegue, pertanto, che entrambi i coniugi rinunciano al controvalore della quota di proprietà del veicolo assegnato in via definitiva all'altro, dichiarando di farsi, ciascuno per proprio conto, integralmente carico dei costi e degli adempimenti relativi alla voltura degli stessi e di collaborare congiuntamente, ove richiesto, al perfezionamento del presente articolo e di partecipare alla eventuale vendita.
- con riferimento al recupero degli importi conseguenti all'ultima dichiarazione dei redditi effettuata congiuntamente, i ricorrenti concordano che il coniuge percettore delle somme riconoscerà all'altro il 50% delle stesse.
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o titolo eccezion fatta per quanto derivante al presente accordo, reciprocamente rinunciando all'assegno di mantenimento;
- i coniugi si impegnano a collaborare per il rilascio dei documenti amministrativi necessari alla figlia Per_ minore
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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