Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA "B" 02400/03 PUBBLICA TALIAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17122/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Stefano Ciciretti Presidente Cron 5473 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Attilio Celentano Consigliere Ud. 4 di- Dott. Filippo Curcuruto Consigliere cembre 2002 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: AL TO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante n. 2, studio avv. G. Rizzacasa, presso l'avv. Giovanni Di Biase che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- Istituto Nazionale di Assistenza sociale, in persona del INAS CISL Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regi- na Margherita 83/d, presso l'avv. Francesco Tricanico che lo rappre- senta e difende giusta delega in atti;
5134 N - controricorrente avversO la sentenza n. 339/2000, decisa il 27 aprile 2000 e pub- blicata 1'8 maggio 2000, resa dal Tribunale di Pescara nel proce- dimento n. 48/99 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Armando Conti, per delega dell'avv. Francesco Trica- nico, nell'interesse dell'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, ha concluso per l'inammissibilità e in subor- dine per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 2 agosto 1996, AL TO conveniva in giudi- zio dinanzi al Pretore di Pescara in funzione di Giudice del Lavo- ro 1' INAS CISL, Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per negligente esecuzione del mandato conferito a detta organizzazione di Patro- nato per il recupero dell'indennità APE Straordinaria. Con sentenza in data 21 agosto 1998 il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello il AL e in esito il gravame veniva riget- tato con sentenza n. 339/2000, emessa in data 27 aprile 8 maggio 2000 dal Tribunale di Pescara. La decisione veniva così motivata. Osservava il Tribunale che dall'istruttoria espletata non erano 2 Л emersi elementi atti ila dimostrare che richiedente fosse stato indotto in errore dai consigli dati dagli impiegati del Patronato e in ogni caso la pratica per conseguire l'indennità in discorso doveva attivarsi a seguito di richiesta diretta dei lavoratori al- la Cassa Edile. Avverso la sentenza, notificata in data 7 luglio 2000 propone ri- corso per cassazione il AL con atto notificato in data 6 set- tembre 2000, sulla base di un unico motivo. L'INAS CISL resiste con controricorso notificato in data 17 ot- tobre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE I l ricorso Va dichiarato inammissibile, siccome tardivamente pro- posto. L'impugnata sentenza è stata notificata, sia pure in forma esecu- tiva, in data 7 luglio 2000 ai procuratori costituiti nel giudizio di secondo grado, nel loro studio in Pescara, a mani di persona i- vi addetta. Invero "la notifica di una sentenza alla parte presso il procura- tore costituito deve considerarsi equivalente ad una notifica al procuratore stesso, prescritti dagli art. 170 e 285 c.p.c., poiché entrambe le forme di notifica soddisfano l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il trami- te del suo rappresentante processuale e, in particolare, che una qualificata venga a conoscenza dellapersona professionalmente sentenza in modo da poter esprimere un parere tecnicamente fondato 3 sulla convenienza e opportunità di proporre impugnazione, e tanto vale anche quando la notifica della sentenza sia effettuata, ai fini dell'esecuzione, alla parte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore costituito" (Cass., 13-02-1989, n. 886). E ancora"la notifica della sentenza in forma esecutiva al- la controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termi- ne breve d'impugnazione nei confronti sia del notificando che del notificante, quando sia effettuata, ai fini dell'esecuzione, al la controparte nel suo domicilio reale, ma non quando sia ese- guita, ancorché ai fini dell'esecuzione, alla parte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore costituito, atteso che tale notifica e equivalente a quella effettuata, a norma de- procuratore costi- gli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., al I , sent. 10630 tuito della parte medesima" (Cass., Sezione del 25 settembre 1999, conf. Cass., sez. II, 30-03-1995, n. 3808). Il termine breve di gg. 60 andava dunque a scadere il giorno 5 settembre 2000 (martedì non festivo); il ricorso notificato il 6 settembre 2000 è pertanto tardivo e va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, li- quidate in € 15,00 0 oltre € 1.500 per onorario. Roma, 4 dicembre 2002 4 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Cufono CizizettiСарио Alberto youESTENSO RE Следства CANCELLERE S Depositato in Cancelleria 18 FEB 2003/ CANCELLIERE Писко 5