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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2025, n. 36536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36536 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM HA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FL LE, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/05/2025, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da HA MR avverso l'ordinanza del 18/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Marsala con la quale era stata disposta, nei confronti dello stesso MR, la misura LA custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del reato di tentata rapina pluriaggravata (dall'essere state la violenza e minaccia commesse con armi e da più persone riunite) in concorso (con EM RI e con altri soggetti) ai danni di MA AA e per essere sussistenti le esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 36536 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2025 2. Avverso la menzionata ordinanza del 02/05/2025 del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Diego Tranchida, HA MR, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 292, lett. e) e c-bis), dello stesso codice, la mancanza LA motivazione e, comunque, la manifesta illogicità LA motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata rapina di cui agli artt. 56, 110 e 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. Lo MR lamenta che la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale di Palermo non sarebbe «aderente alle risultanze investigative» e sarebbe confutata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sul luogo dello stesso fatto e acquisite agli atti del procedimento. Il Tribunale di Palermo non avrebbe dato «atto dell'esame dell'intero contenuto rappresentativo LA videoregistrazione» e avrebbe «postula[to] la credibilità LA persona offesa EN AA MA e LA sua compagna AB AH, allora presente, nonché l'attendibilità delle loro dichiarazioni senza neppure prendere in esame i dati investigativi di segno contrario». Il ricorrente espone che, nella comunicazione di notizia di reato del 20/04/2025, la polizia giudiziaria avrebbe «dato atto di essere addivenuta addirittura al "dato certo" che le dichiarazioni del querelante e LA AB AH non risultano aderenti alla realtà dei fatti». Il Tribunale di Palermo avrebbe anche trascurato che la polizia giudiziaria aveva avuto la necessità di assumere a sommarie informazioni il EN AA e la AB «"a più riprese" [...], senza che le incongruenze emerse abbiano trovato soluzione». Risulterebbero in effetti «sostanziali differenze dal raffronto tra le versioni rese da EN AA MA e AB AH, tra le versioni rese da ciascuno di costoro in momenti diversi, nonché tra le versioni complessivamente rese dagli stessi ed il video in atti». Tale video smentirebbe quanto dichiarato dal EN AA e dalla AB, giacché da esso non risulterebbe il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere una rapina. Anche la polizia giudiziaria, nella menzionata comunicazione di notizia di reato del 20/05/2025, aveva rilevato «che non è dato comprendere il movente del contrasto registrato, ancor più in assenza di traccia audio» (così il ricorso). Dallo stesso video, emergerebbe «un rapporto di conoscenza tra le parti medesime che invece è stato escluso dal EN AA MA», il quale, nelle dichiarazioni che aveva reso il 16/04/2025, aveva riferito «di non aver mai visto 2 nessuno dei presunti aggressori e di essere stato immediatamente destinatario di un approccio violento, negando il saluto cordiale registrato dal filmato predetto» (così il ricorso). Invece, nelle sommarie informazioni che aveva reso il successivo 23/04/2025, il EN AA aveva «ammesso di conoscere gli stessi [aggressori] solo di vista» (così il ricorso). Anche la parte successiva del filmato fornirebbe una rappresentazione dei fatti incompatibile «con l'ipotesi investigativa». Posto che lo stesso filmato mostrerebbe che AH AB «si intratteneva in piazza Marconi con HA HA e ZB Aymen», il ricorrente rappresenta che «la vittima non sarebbe rimasta con i presunti rapinatori né costoro sarebbero rimasti sul luogo del reato invece che far perdere le loro tracce». La rappresentazione dei fatti fornita dal filmato escluderebbe pertanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di rapina. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità LA motivazione «con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 275, commi 1 e 2, c.p.p. ed all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.». Dopo avere trascritto il sesto capoverso LA pag. 8 dell'ordinanza impugnata, il ricorrente lamenta che la motivazione in esso contenuta «annulla i requisiti LA concretezza e dell'attualità» del pericolo di reiterazione delittuosa, atteso che «la relativa valutazione non è stata ancorata ad elementi specifici» ed è identica a quella che è stata fornita con riguardo al coindagato EM RI. Inoltre, la necessità di ricorrere alla misura cautelare «degli arresti domiciliari» sarebbe «rimasta sfornita di motivazione a fronte delle regole fissate dall'art. 275, commi 1 e 2, c.p.p. ed avuto riguardo alla possibilità di limitare la libertà di movimento attraverso il corredo di prescrizioni di cui possono essere dotate misure cautelari meno afflittive». Più precisamente, il Tribunale di Palermo avrebbe «omesso di dare ragione LA specifica idoneità LA misura cautelare applicata in relazione alla natura ed al grado dell'esigenza cautelare da soddisfare nel caso concreto, rispetto alla gravità del fatto addebitato ed all'entità LA pena che potrà essere irrogata». Il «giudizio sulla gravità del fatto» non sarebbe «rispondente alle emergenze investigative». Il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. sarebbe «alimentato da suggestioni di tipo rieducativo ovvero di allarme sociale». In conclusione, il Tribunale di Palermo si sarebbe «limitato a sostenere che la misura LA custodia cautelare in carcere, oltre che adeguata alla natura ed al grado dell'esigenza cautelare, sia proporzionata all'elevata gravità del fatto». 3 Tuttavia, anche sotto questo aspetto, l'ordinanza impugnata, «al di là di una mera clausola di stile, [...] rimane imbrigliata all'interno di un circuito motivazionale costruito esclusivamente intorno alla - postulata - personalità negativa LA persona sottoposta alle indagini, mentre prescinde dai criteri dell'entità nel fatto contestato e LA sanzione che si ritiene possa essere irrogata». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è consentito. 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza LA motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni LA logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti LA Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità LA motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 1.2. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che il Tribunale di Palermo ha ritenuto la sussistenza, in capo allo MR, di gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata rapina pluriaggravata in concorso ai danni di MA EN AA sulla base delle dichiarazioni che erano 4 state rese dallo stesso EN AA sia nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, sia nella denuncia del 16/04/2025, sia nelle sommarie informazioni del 23/04/2025, in quanto tutte quante sempre coerenti nel loro nucleo essenziale, secondo cui lo MR gli aveva intimato di consegnargli quanto in suo possesso, lo aveva subito colpito con un pugno al volto e lo aveva inseguito, mentre egli scappava, impugnando un coltello, nonché sulla base delle dichiarazioni, che collimavano con quelle del EN AA, che era state rese da AH AB sempre il 16/04/2025. Il Tribunale di Palermo ha anche evidenziato come le dichiarazioni del EN AA e LA AB si dovessero ritenere trovare conferma: nelle prime indicazioni che erano state fornite al numero unico di emergenza (NUE) sia dal soggetto che il EN AA aveva incontrato dopo essere fuggito dai suoi aggressori, sia da AH AB;
nel tentativo dello MR, alla vista LA polizia giudiziaria, di darsi alla fuga;
nel tentativo dello stesso MR, all'atto del controllo da parte LA polizia giudiziaria, di disfarsi di un coltello con il manico arancione che corrispondeva a quello che era stato descritto dal EN AA;
dal rinvenimento, a opera LA polizia giudiziaria, sulla strada che era stata percorsa dallo MR e dallo RI, di un bastone che era stato anch'esso indicato dal EN AA come impugnato da uno dei suoi aggressori;
dalla constatazione, da parte LA polizia giudiziaria, LA lesione alla bocca del EN AA, cagionata dal pugno a lui inferto. Il Tribunale del riesame ha ancora evidenziato come anche le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati sul luogo dei fatti restituissero, in modo chiaro, i momenti in cui lo MR aveva aggredito la persona offesa e, successivamente, si era posto all'inseguimento LA stessa unitamente ai suoi complici. I Giudici palermitani hanno infine anche chiarito come la non piena corrispondenza tra la descrizione degli accadimenti che era stata fatta dal EN AA nelle sue prime dichiarazioni e le menzionate immagini dei sistemi di videosorveglianza si dovesse attribuire, oltre che alla estrema brevità e concitazione dello svolgimento dei fatti, soprattutto, alla dirimente circostanza che, quando aveva presentato la propria denuncia, il EN AA non era stato assistito da un interprete, essendosi in seguito accertato, in occasione delle sommarie informazioni che erano state successivamente rese dallo stesso EN AA - questa volta con l'assistenza di un interprete - il 23/04/2025, che la persona offesa «parla e/o comprende poco la lingua italiana». Tale motivazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Palermo ad affermare la sussistenza, in capo allo MR, di gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata rapina pluriaggravata in concorso ai danni di MA EN AA 5 si deve ritenere del tutto adeguata, risultando il frutto di una valutazione degli indicati elementi indizianti a carico dello stesso MR priva di vizi logici, nonché in linea con i principi che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. A fronte di ciò, il ricorrente: a) da un lato, non risulta essersi compiutamente confrontato con la stessa motivazione, con la conseguente a-specificità del motivo;
b) dall'altro lato, ha avanzato delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione dell'ordinanza impugnata, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dal giudice di merito, il che, come si visto al punto 1.1, non è possibile fare in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo: a) non è consentito, in quanto a-specifico, nella parte in cui, con esso, è contestato il vizio LA motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione delittuosa;
b) è manifestamente infondato nella parte in cui, con esso, è contestato il vizio LA motivazione con riguardo alla scelta LA misura LA custodia cautelare in carcere. 2.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti LA stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertabs nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato LA giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo LA valutazione LA gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento LA capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben 6 possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve rilevare che il Tribunale di Palermo ha ritenuto la sussistenza del concreto e attuale pericolo che lo MR commettesse gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o, comunque, delitti LA stessa specie di quello per il quale si stava procedendo fondando tale prognosi sulla considerazione sia delle modalità del fatto, in quanto posto in essere con violenza fisica e con l'uso di un'arma e in quanto connotato da un pervicace atteggiamento intimidatorio, manifestatosi con l'inseguimento LA persona offesa, sia LA personalità dello MR, quale era rivelata dal suo tentativo, alla vista delle forze dell'ordine, di fuggire e di disfarsi del coltello che aveva utilizzato per compiere il tentativo di rapina, oltre che dai pregiudizi di polizia per porto di armi e oggetti atti a offendere, rapina aggravata, resistenza a un pubblico ufficiale, furto aggravato e lesioni personali. Il Tribunale di Palermo ha altresì argomentato che la dichiarata assenza di stabili fonti lecite di reddito induceva a ritenere che lo MR traesse il proprio sostentamento dal compimento di azioni delittuose analoghe a quella per cui si stava procedendo. Ciò rilevato, si deve osservare che il ricorrente non risulta essersi confrontato con tale motivazione, con la conseguente a-specificità del motivo. 2.2. Con riguardo alla scelta LA misura LA custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità LA misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). La Corte di cassazione ha altresì statuito - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" LA misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero LA gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo 7 se, all'esito di un rigoroso esame LA personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470-01; Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475-01). Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve rilevare che il Tribunale di Palermo, avendo ravvisato la gravità del "tipo" di recidiva che era necessario contrastare, cioè la gravità dei reati che aveva ritenuto probabile potessero essere nuovamente commessi dallo MR, in quanto caratterizzati da violenza alla persona, e avendo esaminato la personalità dello stesso MR, è pervenuto alla conclusione che il pericolo di reiterazione di delitti con violenza alla persona non fosse contenibile con misure cautelari rimesse all'autodisciplina del soggetto, qual è la misura degli arresti domiciliari, anche se con le procedure di controllo a distanza di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., atteso che tali procedure consentono di rilevare la violazione LA prescrizione di non allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti ma non di impedire la stessa violazione né di individuare il soggetto che l'abbia commessa. Il Collegio reputa che, in tale modo, il Tribunale di Palermo abbia adeguatamente motivato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla scelta LA disposta misura LA custodia cautelare in carcere, anche con riferimento alla proporzionalità di tale misura e all'inidoneità di quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo nella parte ora in esame. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione LA causa di inammissibilità, al pagamento LA somma di € 3.000,00 in favore LA cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e LA somma di euro tremila in favore LA cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/10/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FL LE, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/05/2025, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da HA MR avverso l'ordinanza del 18/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Marsala con la quale era stata disposta, nei confronti dello stesso MR, la misura LA custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del reato di tentata rapina pluriaggravata (dall'essere state la violenza e minaccia commesse con armi e da più persone riunite) in concorso (con EM RI e con altri soggetti) ai danni di MA AA e per essere sussistenti le esigenze cautelari di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 36536 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 14/10/2025 2. Avverso la menzionata ordinanza del 02/05/2025 del Tribunale di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Diego Tranchida, HA MR, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 292, lett. e) e c-bis), dello stesso codice, la mancanza LA motivazione e, comunque, la manifesta illogicità LA motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di tentata rapina di cui agli artt. 56, 110 e 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen. Lo MR lamenta che la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale di Palermo non sarebbe «aderente alle risultanze investigative» e sarebbe confutata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sul luogo dello stesso fatto e acquisite agli atti del procedimento. Il Tribunale di Palermo non avrebbe dato «atto dell'esame dell'intero contenuto rappresentativo LA videoregistrazione» e avrebbe «postula[to] la credibilità LA persona offesa EN AA MA e LA sua compagna AB AH, allora presente, nonché l'attendibilità delle loro dichiarazioni senza neppure prendere in esame i dati investigativi di segno contrario». Il ricorrente espone che, nella comunicazione di notizia di reato del 20/04/2025, la polizia giudiziaria avrebbe «dato atto di essere addivenuta addirittura al "dato certo" che le dichiarazioni del querelante e LA AB AH non risultano aderenti alla realtà dei fatti». Il Tribunale di Palermo avrebbe anche trascurato che la polizia giudiziaria aveva avuto la necessità di assumere a sommarie informazioni il EN AA e la AB «"a più riprese" [...], senza che le incongruenze emerse abbiano trovato soluzione». Risulterebbero in effetti «sostanziali differenze dal raffronto tra le versioni rese da EN AA MA e AB AH, tra le versioni rese da ciascuno di costoro in momenti diversi, nonché tra le versioni complessivamente rese dagli stessi ed il video in atti». Tale video smentirebbe quanto dichiarato dal EN AA e dalla AB, giacché da esso non risulterebbe il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere una rapina. Anche la polizia giudiziaria, nella menzionata comunicazione di notizia di reato del 20/05/2025, aveva rilevato «che non è dato comprendere il movente del contrasto registrato, ancor più in assenza di traccia audio» (così il ricorso). Dallo stesso video, emergerebbe «un rapporto di conoscenza tra le parti medesime che invece è stato escluso dal EN AA MA», il quale, nelle dichiarazioni che aveva reso il 16/04/2025, aveva riferito «di non aver mai visto 2 nessuno dei presunti aggressori e di essere stato immediatamente destinatario di un approccio violento, negando il saluto cordiale registrato dal filmato predetto» (così il ricorso). Invece, nelle sommarie informazioni che aveva reso il successivo 23/04/2025, il EN AA aveva «ammesso di conoscere gli stessi [aggressori] solo di vista» (così il ricorso). Anche la parte successiva del filmato fornirebbe una rappresentazione dei fatti incompatibile «con l'ipotesi investigativa». Posto che lo stesso filmato mostrerebbe che AH AB «si intratteneva in piazza Marconi con HA HA e ZB Aymen», il ricorrente rappresenta che «la vittima non sarebbe rimasta con i presunti rapinatori né costoro sarebbero rimasti sul luogo del reato invece che far perdere le loro tracce». La rappresentazione dei fatti fornita dal filmato escluderebbe pertanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di rapina. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o la manifesta illogicità LA motivazione «con riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 275, commi 1 e 2, c.p.p. ed all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.». Dopo avere trascritto il sesto capoverso LA pag. 8 dell'ordinanza impugnata, il ricorrente lamenta che la motivazione in esso contenuta «annulla i requisiti LA concretezza e dell'attualità» del pericolo di reiterazione delittuosa, atteso che «la relativa valutazione non è stata ancorata ad elementi specifici» ed è identica a quella che è stata fornita con riguardo al coindagato EM RI. Inoltre, la necessità di ricorrere alla misura cautelare «degli arresti domiciliari» sarebbe «rimasta sfornita di motivazione a fronte delle regole fissate dall'art. 275, commi 1 e 2, c.p.p. ed avuto riguardo alla possibilità di limitare la libertà di movimento attraverso il corredo di prescrizioni di cui possono essere dotate misure cautelari meno afflittive». Più precisamente, il Tribunale di Palermo avrebbe «omesso di dare ragione LA specifica idoneità LA misura cautelare applicata in relazione alla natura ed al grado dell'esigenza cautelare da soddisfare nel caso concreto, rispetto alla gravità del fatto addebitato ed all'entità LA pena che potrà essere irrogata». Il «giudizio sulla gravità del fatto» non sarebbe «rispondente alle emergenze investigative». Il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen. sarebbe «alimentato da suggestioni di tipo rieducativo ovvero di allarme sociale». In conclusione, il Tribunale di Palermo si sarebbe «limitato a sostenere che la misura LA custodia cautelare in carcere, oltre che adeguata alla natura ed al grado dell'esigenza cautelare, sia proporzionata all'elevata gravità del fatto». 3 Tuttavia, anche sotto questo aspetto, l'ordinanza impugnata, «al di là di una mera clausola di stile, [...] rimane imbrigliata all'interno di un circuito motivazionale costruito esclusivamente intorno alla - postulata - personalità negativa LA persona sottoposta alle indagini, mentre prescinde dai criteri dell'entità nel fatto contestato e LA sanzione che si ritiene possa essere irrogata». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non è consentito. 1.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza LA motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni LA logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti LA Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità LA motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 1.2. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare che il Tribunale di Palermo ha ritenuto la sussistenza, in capo allo MR, di gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata rapina pluriaggravata in concorso ai danni di MA EN AA sulla base delle dichiarazioni che erano 4 state rese dallo stesso EN AA sia nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria, sia nella denuncia del 16/04/2025, sia nelle sommarie informazioni del 23/04/2025, in quanto tutte quante sempre coerenti nel loro nucleo essenziale, secondo cui lo MR gli aveva intimato di consegnargli quanto in suo possesso, lo aveva subito colpito con un pugno al volto e lo aveva inseguito, mentre egli scappava, impugnando un coltello, nonché sulla base delle dichiarazioni, che collimavano con quelle del EN AA, che era state rese da AH AB sempre il 16/04/2025. Il Tribunale di Palermo ha anche evidenziato come le dichiarazioni del EN AA e LA AB si dovessero ritenere trovare conferma: nelle prime indicazioni che erano state fornite al numero unico di emergenza (NUE) sia dal soggetto che il EN AA aveva incontrato dopo essere fuggito dai suoi aggressori, sia da AH AB;
nel tentativo dello MR, alla vista LA polizia giudiziaria, di darsi alla fuga;
nel tentativo dello stesso MR, all'atto del controllo da parte LA polizia giudiziaria, di disfarsi di un coltello con il manico arancione che corrispondeva a quello che era stato descritto dal EN AA;
dal rinvenimento, a opera LA polizia giudiziaria, sulla strada che era stata percorsa dallo MR e dallo RI, di un bastone che era stato anch'esso indicato dal EN AA come impugnato da uno dei suoi aggressori;
dalla constatazione, da parte LA polizia giudiziaria, LA lesione alla bocca del EN AA, cagionata dal pugno a lui inferto. Il Tribunale del riesame ha ancora evidenziato come anche le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati sul luogo dei fatti restituissero, in modo chiaro, i momenti in cui lo MR aveva aggredito la persona offesa e, successivamente, si era posto all'inseguimento LA stessa unitamente ai suoi complici. I Giudici palermitani hanno infine anche chiarito come la non piena corrispondenza tra la descrizione degli accadimenti che era stata fatta dal EN AA nelle sue prime dichiarazioni e le menzionate immagini dei sistemi di videosorveglianza si dovesse attribuire, oltre che alla estrema brevità e concitazione dello svolgimento dei fatti, soprattutto, alla dirimente circostanza che, quando aveva presentato la propria denuncia, il EN AA non era stato assistito da un interprete, essendosi in seguito accertato, in occasione delle sommarie informazioni che erano state successivamente rese dallo stesso EN AA - questa volta con l'assistenza di un interprete - il 23/04/2025, che la persona offesa «parla e/o comprende poco la lingua italiana». Tale motivazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Palermo ad affermare la sussistenza, in capo allo MR, di gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata rapina pluriaggravata in concorso ai danni di MA EN AA 5 si deve ritenere del tutto adeguata, risultando il frutto di una valutazione degli indicati elementi indizianti a carico dello stesso MR priva di vizi logici, nonché in linea con i principi che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. A fronte di ciò, il ricorrente: a) da un lato, non risulta essersi compiutamente confrontato con la stessa motivazione, con la conseguente a-specificità del motivo;
b) dall'altro lato, ha avanzato delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione dell'ordinanza impugnata, si risolvono in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati dal giudice di merito, il che, come si visto al punto 1.1, non è possibile fare in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo: a) non è consentito, in quanto a-specifico, nella parte in cui, con esso, è contestato il vizio LA motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione delittuosa;
b) è manifestamente infondato nella parte in cui, con esso, è contestato il vizio LA motivazione con riguardo alla scelta LA misura LA custodia cautelare in carcere. 2.1. Con riguardo al pericolo di reiterazione di delitti LA stessa specie di quello per cui si procede - esigenza cautelare che viene qui in rilievo - la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertabs nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01). Costituisce, inoltre, un principio consolidato LA giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali;
è, pertanto, legittima l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza, sia sotto il profilo LA valutazione LA gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento LA capacità a delinquere, in quanto la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 5, n. 49373 del 05/11/2004, Esposito, Rv. 231276-01; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01). Le specifiche modalità e circostanze del fatto ben 6 possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999, Bianchi, Rv. 215337-01, cit.). Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve rilevare che il Tribunale di Palermo ha ritenuto la sussistenza del concreto e attuale pericolo che lo MR commettesse gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o, comunque, delitti LA stessa specie di quello per il quale si stava procedendo fondando tale prognosi sulla considerazione sia delle modalità del fatto, in quanto posto in essere con violenza fisica e con l'uso di un'arma e in quanto connotato da un pervicace atteggiamento intimidatorio, manifestatosi con l'inseguimento LA persona offesa, sia LA personalità dello MR, quale era rivelata dal suo tentativo, alla vista delle forze dell'ordine, di fuggire e di disfarsi del coltello che aveva utilizzato per compiere il tentativo di rapina, oltre che dai pregiudizi di polizia per porto di armi e oggetti atti a offendere, rapina aggravata, resistenza a un pubblico ufficiale, furto aggravato e lesioni personali. Il Tribunale di Palermo ha altresì argomentato che la dichiarata assenza di stabili fonti lecite di reddito induceva a ritenere che lo MR traesse il proprio sostentamento dal compimento di azioni delittuose analoghe a quella per cui si stava procedendo. Ciò rilevato, si deve osservare che il ricorrente non risulta essersi confrontato con tale motivazione, con la conseguente a-specificità del motivo. 2.2. Con riguardo alla scelta LA misura LA custodia cautelare in carcere, si deve rammentare che, secondo la Corte di cassazione, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, l'art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di valutare se la misura che intende adottare sia idonea a soddisfare le specifiche esigenze di cautela ravvisate nel caso concreto. La discrezionalità del giudice, ancorché ampia, non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità LA misura alle esigenze che si intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità solo se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 6, n. 2995 del 20/07/1992, Stefanucci, Rv. 192222-01). La Corte di cassazione ha altresì statuito - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" LA misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero LA gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicché quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da "violenza alla persona", la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo 7 se, all'esito di un rigoroso esame LA personalità dell'accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Viti, Rv. 280470-01; Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475-01). Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve rilevare che il Tribunale di Palermo, avendo ravvisato la gravità del "tipo" di recidiva che era necessario contrastare, cioè la gravità dei reati che aveva ritenuto probabile potessero essere nuovamente commessi dallo MR, in quanto caratterizzati da violenza alla persona, e avendo esaminato la personalità dello stesso MR, è pervenuto alla conclusione che il pericolo di reiterazione di delitti con violenza alla persona non fosse contenibile con misure cautelari rimesse all'autodisciplina del soggetto, qual è la misura degli arresti domiciliari, anche se con le procedure di controllo a distanza di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., atteso che tali procedure consentono di rilevare la violazione LA prescrizione di non allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti ma non di impedire la stessa violazione né di individuare il soggetto che l'abbia commessa. Il Collegio reputa che, in tale modo, il Tribunale di Palermo abbia adeguatamente motivato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in ordine alla scelta LA disposta misura LA custodia cautelare in carcere, anche con riferimento alla proporzionalità di tale misura e all'inidoneità di quella degli arresti domiciliari con controllo elettronico, con la conseguente manifesta infondatezza del motivo nella parte ora in esame. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione LA causa di inammissibilità, al pagamento LA somma di € 3.000,00 in favore LA cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e LA somma di euro tremila in favore LA cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/10/2025.