Articolo 2 della Legge 24 luglio 1985, n. 434
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 agosto 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 6 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 23 agosto 1985