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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6308/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6308/2023, promosso da:
- nato il [...] in [...] Parte_1
- nata il [...] in [...] Parte_2
- nato il [...] in [...] Parte_3
- nata il [...] in [...] Parte_4
- nata il [...] in [...] Parte_5
- nato il [...] in [...] Parte_6
- nato il [...] in [...] Parte_7
- nato il [...] in [...] Parte_8
- nato il [...] in [...] Parte_9
- nata il [...] in [...] Parte_10
- nato il [...] in [...] Parte_11
- nata il [...] in [...] Parte_12
- nato il [...] in [...] Parte_13
- nato il [...] in [...] Parte_14
- nata il [...] in [...] Parte_15
- nato il [...] in [...] Parte_16
- nato il [...] in [...] Parte_17
- nato il [...] in [...] Parte_18
- nata il [...] in [...] Parte_19
- nata il [...] in [...] Parte_20 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Storti e dell'avv. Giovanni Chiri del foro di Mantova RICORRENTI contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 24.4.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 8 (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 17.5.2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto la propria discendenza da Persona_1
cittadino italiano, nato a [...] (provincia di Mantova) il 20 dicembre
[...]
1843, figlio di e (doc. 3), e hanno esposto quanto segue. Persona_2 Persona_3
- Il 7 dicembre 1873 si è sposato, a Poggio Rusco, Persona_1 Persona_1 con (doc. 4), e successivamente è emigrato con la moglie in Brasile, Persona_4 dove è deceduto il 22 febbraio 1925 (doc. 57) senza essersi mai naturalizzato brasiliano e senza avere rinunciato alla cittadinanza italiana (v. Certificato negativo di naturalizzazione, doc. 62).
- Dal matrimonio di e il 9 Persona_1 Persona_4 gennaio 1888 è nato (a Mogi Mirim/SP - Brasile) il figlio (doc. 5). Persona_5
- Il 4 ottobre 1910 ha sposato Persona_6 Per_1 Controparte_2
(doc. 6), e dalla loro unione sono nati, tutti nella citta di , sei figli: Per_7
il 30 gennaio 1922 (doc. 7) Parte_21
il 25 agosto 1924 (doc. 8) Persona_8
il 5 agosto 1926 (doc. 9) Parte_1
il 17 luglio 1929 (doc. 10) Controparte_3
l'11 gennaio 1931 (doc. 11); Persona_9
il 10 novembre 1933 IN OM (doc. 12);
Discendenza di Parte_21
- Il 19 maggio 1945 ha sposato (doc. 13); dal Parte_21 Persona_10 matrimonio è nata, il 30 maggio 1962 a Mogi Mirim/SP, Controparte_4 Pt_3
(doc. 14);
- dall'unione tra e sono nati, a Mogi Mirim/SP: Parte_22 Parte_3
- il 17 maggio 1998 (doc. 15) Parte_3
- il 16 luglio 2001 (doc. 16); Parte_4
Discendenza di Persona_8
- Il 25 maggio 1946 ha sposato Persona_8 Controparte_5
Pag. 2 di 8 (doc. 17); dalla loro unione sono nate, a Mogi Mirim/SP, due figlie:
- l'1 novembre 1952 (doc. 18) Persona_11
- il 15 settembre 1958 (doc. 19); Per_12 Parte_23
- Il 21 ottobre 1978 ha sposato (doc. 20); Persona_11 Persona_13 dall'unione è nato, il 24 luglio 1985 a , (doc. 21); Persona_14 Parte_13
- Il 3 giugno 2011 è stato iscritto il matrimonio religioso tra e Parte_13
(doc. 22), e dalla coppia sono nati;
Persona_15
- il 17 aprile 2013 (a Campinas/SP) (doc. Parte_14
23)
- il 28 gennaio 2015 (a ) Persona_14 Parte_15
(doc. 24);
- Il 13 settembre 1985 ha sposato (doc. Parte_24 Controparte_6
25); dall'unione sono nati tre figli:
- il 20 giugno 1986 (a ) Persona_14 Pt_5 Parte_8
(doc. 26)
[...]
- il 4 settembre 1988 (a Campinas/SP) Parte_25
(doc. 27)
[...]
- il 26 dicembre 1990 (a ) Persona_14 Parte_8
(doc. 28)
[...]
- Il 15 marzo 2013 ha sposato Parte_26 Parte_7
e assunto il nome (doc. 29); Parte_6 Persona_16 dall'unione sono nati, a : Persona_14
- il 12 dicembre 2012 (doc. Parte_7
30)
- il 16 febbraio 2017 (doc. 31) Parte_6
- Il 2 settembre 2010 ha sposato e Parte_25 Parte_27 assunto il nome , che ha conservato anche Parte_10 dopo il divorzio nel 2019 (doc. 32); dall'unione è nato, a : Persona_14
- , il 7 gennaio 2014 (doc. 33) Parte_11
- Da successiva relazione tra e Parte_10 Parte_28
a è nata:
[...] Persona_17
- il 15 aprile 2021 (doc. 35). Parte_12
- Il 6 settembre 2012 ha sposato Parte_8 Persona_18
(doc. 36); dall'unione è nata, a
[...] Persona_14
- il 15 febbraio 2014 (doc. 37) Parte_9
Discendenza di Parte_1
- Da relazione tra e (sposata il 24 dicembre 1980 Parte_1 Controparte_7
– doc. 39) il 21 agosto 1973 è nato, a , (doc. Persona_14 Parte_1
38).
Pag. 3 di 8 Discendenza di Controparte_3
- Il 29 maggio 1954 ha sposato (doc. 40); dall'unione Controparte_3 Controparte_8
è nata, l'1 aprile 1965 a , (doc. 41). Persona_14 Persona_19
- Il 7 maggio 1983 ha sposato (doc. 42), e Persona_19 Controparte_9 dall'unione sono nati, a , due figli: Persona_14
- il 30 ottobre 1983 (doc. 43) Parte_16
- il 16 ottobre 1989 (doc. 44); Parte_18
- Il 17 ottobre 2012 ha sposato (doc. 45) e Parte_16 Persona_20 dal matrimonio il 22 giugno 2016 è nato, a , Persona_14 Parte_17
(doc. 46)
[...]
Discendenza di Persona_9
- Il 25 aprile 1959 ha sposato (doc. 48); dall'unione son Persona_9 Persona_21 nati due figli:
- il 21 giugno 1967 (a ) AI (doc. 49) Persona_14 Persona_22
- il 2 febbraio 1969 (a Jaguariùna/SP) (doc. 50) Parte_29
- Il 25 giugno 1993 AI ha sposato Persona_22 Controparte_10
(doc. 51); dall'unione il 23 novembre 1993 è nata, a Jaguariùna/SP,
[...]
(doc. 52). Parte_19
- Il 28 gennaio 1994 ha sposato (doc. Parte_29 Persona_23
53), e dall'unione il 9 luglio 1994, a Campinas/SP, è nata Parte_20
(doc. 54).
Discendenza di IN OM
Il 3 ottobre 1953 IN OM ha sposato (doc. 55) e dal Persona_24 matrimonio il 27 aprile 1971 è nata (doc. 56), la quale il 7.6.2008 risulta Parte_2 avere contratto matrimonio con e avere da allora assunto Persona_25 il nome (doc. 56). Parte_2
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_1
28.6.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 2.1.2024, non ha comunicato conclusioni.
5. Il giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 24.4.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 23.4.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni
Pag. 4 di 8 ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_30 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
Pag. 5 di 8 − da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Va solo aggiunto che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio della donna con cittadino straniero, secondo quanto sancito da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit..
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1
Pag. 6 di 8 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
- nato il [...] in [...] Parte_1
- nata il [...] in [...] Parte_2
- nato il [...] in [...] Parte_3
- nata il [...] in [...] Parte_4
- nata il [...] in [...] Parte_5
- nato il [...] in [...] Parte_6
- nato il [...] in [...] Parte_7
- nato il [...] in [...] Parte_8
- nato il [...] in [...] Parte_9
- nata il [...] in [...] Parte_10
- nato il [...] in [...] Parte_11
- nata il [...] in [...] Parte_12
- nato il [...] in [...] Parte_13
- nato il [...] in [...] Parte_14
- nata il [...] in [...] Parte_15
- nato il [...] in [...] Parte_16
- nato il [...] in [...] Parte_17
- nato il [...] in [...] Parte_18
Pag. 7 di 8 - nata il [...] in [...] Parte_19
- nata il [...] in [...] Parte_20 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 21 maggio 2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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