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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 785/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 785/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
ACREIDE (SR) il 10/01/1958 ed ivi residente in contrada Porticaletto, elettivamente domiciliata in PALAZZOLO ACREIDE, VIA ROMA N. 208, presso lo studio dell'avv.
NIGRO DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]in contrada Porticaletto;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 29.6.2023);
pagina 1 di 5 posta in decisione all'esito dell'udienza del 08/04/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15/02/2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito sposato Controparte_1
a PALAZZOLO ACREIDE il 21/08/1974 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di PALAZZOLO ACREIDE anno 1974, n. 38, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (14.1.1966), (12.8.1979) e (19.8.1989), Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti. Chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale al marito, con obbligo per quest'ultimo di consentire alla ricorrente di recarvisi liberamente fino a che il figlio vi risiederà, nonché di restituite alla moglie la Per_3
camera da letto e la cucina e il corredo personale appartenente alla stessa. Infine, chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 19.6.2023 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, ponendo a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della moglie nella misura mensile di € 200,00, essedo quest'ultima priva di reddito. Il
Presidente nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 21.11.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza innanzi al G.I., il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., attesa la rinuncia di parte.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 2 di 5 La natura delle allegazioni mosse da parte attrice e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La casa coniugale e le ulteriori richieste.
Nessuna statuizione, invece, deve adottarsi in merito all'assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Le richieste di restituzione dei beni presenti nella casa coniugale, nonché di autorizzazione all'ingresso in essa, non sono ammissibili.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme di denaro, di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870,
Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I
21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
pagina 3 di 5 Il contributo al mantenimento della moglie
Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento della moglie, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e considerato che parte convenuta non si è costituita prospettando l'assenza di capacità economiche. Deve, pertanto, accogliersi la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla sig.ra
[...]
nella misura stabilita dal Presidente, in quanto, come evincibile dalle stesse Parte_1 dichiarazioni rese dalla parte all'udienza presidenziale, risulta essere priva di fonti reddituali, mentre il resistente percepisce una pensione di importo mensile pari ad €
1.000,00.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
PALAZZOLO ACREIDE il 21/08/1974 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE anno 1974, n. 38, Parte II,
Serie A);
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2
mantenimento della sig.ra mediante versamento Parte_1
alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat;
3. spese di lite irripetibili;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 4 di 5 5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
10/04/2025.
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 785/2023 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
ACREIDE (SR) il 10/01/1958 ed ivi residente in contrada Porticaletto, elettivamente domiciliata in PALAZZOLO ACREIDE, VIA ROMA N. 208, presso lo studio dell'avv.
NIGRO DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]in contrada Porticaletto;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto del 29.6.2023);
pagina 1 di 5 posta in decisione all'esito dell'udienza del 08/04/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15/02/2023 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito sposato Controparte_1
a PALAZZOLO ACREIDE il 21/08/1974 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di PALAZZOLO ACREIDE anno 1974, n. 38, Parte II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (14.1.1966), (12.8.1979) e (19.8.1989), Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti. Chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale al marito, con obbligo per quest'ultimo di consentire alla ricorrente di recarvisi liberamente fino a che il figlio vi risiederà, nonché di restituite alla moglie la Per_3
camera da letto e la cucina e il corredo personale appartenente alla stessa. Infine, chiedeva di porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 19.6.2023 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, ponendo a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della moglie nella misura mensile di € 200,00, essedo quest'ultima priva di reddito. Il
Presidente nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 21.11.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza innanzi al G.I., il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., attesa la rinuncia di parte.
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 2 di 5 La natura delle allegazioni mosse da parte attrice e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La casa coniugale e le ulteriori richieste.
Nessuna statuizione, invece, deve adottarsi in merito all'assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Le richieste di restituzione dei beni presenti nella casa coniugale, nonché di autorizzazione all'ingresso in essa, non sono ammissibili.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme di denaro, di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870,
Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I
21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
pagina 3 di 5 Il contributo al mantenimento della moglie
Ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali quanto al mantenimento della moglie, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente e considerato che parte convenuta non si è costituita prospettando l'assenza di capacità economiche. Deve, pertanto, accogliersi la domanda di mantenimento per sé avanzata dalla sig.ra
[...]
nella misura stabilita dal Presidente, in quanto, come evincibile dalle stesse Parte_1 dichiarazioni rese dalla parte all'udienza presidenziale, risulta essere priva di fonti reddituali, mentre il resistente percepisce una pensione di importo mensile pari ad €
1.000,00.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
PALAZZOLO ACREIDE il 21/08/1974 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE anno 1974, n. 38, Parte II,
Serie A);
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_2
mantenimento della sig.ra mediante versamento Parte_1
alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat;
3. spese di lite irripetibili;
4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 4 di 5 5. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
10/04/2025.
Il Giudice Rel. Est Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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