Ordinanza cautelare 30 giugno 2017
Sentenza 12 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/09/2023, n. 13723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13723 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/09/2023
N. 13723/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05190/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5190 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Miglino e Jacopo Morandi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto n° -OMISSIS- del 16 marzo 2017, notificato il 17 marzo 2017, a firma del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di 4 mesi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo notificato il 6-19 maggio 2017 e depositato il successivo 6 giugno 2017, il signor -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 16 marzo 2017, notificato il 17 marzo 2017, con il quale l’Amministrazione penitenziaria ha irrogato in danno del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di 4 mesi, unitamente agli atti presupposti e connessi come in epigrafe indicati.
2. Avverso gli atti impugnati ha formulato i seguenti motivi:
I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n° 449/1992. Illegittimità derivata per illegittima composizione del Consiglio Centrale di Disciplina. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione e sviamento : si deduce, in particolare, che la composizione del Consiglio Centrale di Disciplina risulterebbe viziata in ragione dell’avvicendamento del componente relatore designato, dott. -OMISSIS-, con la dott.ssa -OMISSIS-, verificatosi in fase istruttoria.
II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n° 449/1992. Illegittimità derivata per illegittimità della contestazione degli addebiti. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti e sviamento : il provvedimento gravato violerebbe il disposto dell’art. 10 del d.lgs. n 449/1992, che vieta che nella contestazione degli addebiti sia contenuta una proposta relativa alla specie e dunque anche all’entità della sanzione.
III – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10, 11 e 17 del d.lgs. n° 449/1992. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e motivazione, manifeste ingiustizia ed irragionevolezza, sviamento , dal momento che i provvedimenti contestati sarebbero deficitari sotto il profilo istruttorio e motivazionale (secondo la ricostruzione ricorsuale non sarebbe stato effettuato l’alcol test in relazione al riscontrato stato di ebbrezza e comunque la ricostruzione dei fatti sulla base dei quali è stata applicata la sanzione sarebbe erronea).
IV – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 17 del d.lgs. n° 449/1992. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, manifeste ingiustizia ed irragionevolezza, sviamento : la sanzione della sospensione di 4 mesi dal servizio sarebbe sproporzionata rispetto al fatto contestato.
3. Si è costituito in resistenza il Ministero della Giustizia.
4. Con ordinanza n. 3286 del 28 giugno 2016, non appellata, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
5. In data 4 novembre 2022 parte ricorrente ha depositato istanza ex art 82 c.p.a confermando la permanenza dell’interesse alla definizione nel merito del giudizio.
6. Nell’approssimarsi della trattazione del merito il ricorrente ha depositato la nota del 7 ottobre 2019 con la quale il Ministero della Giustizia, all’esito del procedimento penale conclusosi con l’assoluzione del ricorrente, ha deciso di archiviare la pratica anche sotto l’aspetto disciplinare.
7. All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 5 maggio 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso non è fondato e va respinto.
9. In primis , non sono fondate le censure relative alla violazione delle norme che sovraintendono la regolare costituzione del Consiglio Centrale di Disciplina, in quanto in presenza di un collegio perfetto (tale, cioè, da poter deliberare solo in presenza di tutti i membri), è da ritenersi legittimo il ricorso all’istituto della supplenza, che l’Amministrazione nel caso di specie ha attivato stante l’impossibilità di partecipazione di un membro effettivo.
10. Si osserva poi che il rapporto sui fatti di cui all’art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 442/1992 non può contenere alcuna proposta relativa all’entità ed al tipo della sanzione, laddove, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tale divieto non sussiste al momento dell’apertura dell’inchiesta disciplinare né nell’atto di contestazione degli addebiti, che difatti deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere (art. 12 comma 1 d.lgs, n. 449/1992).
11. Venendo quindi al cuore dell’impugnativa, emerge dalla relazione di servizio redatta dalla pattuglia della Polizia di Stato (intervenuta, a seguito della segnalazione del personale di un bar del centro di -OMISSIS-, in relazione ad un alterco verificatosi all’interno dell’esercizio commerciale cagionato dalla contestazione del prezzo della consumazione) che il ricorrente era visibilmente ed inequivocabilmente in stato di ubriachezza, accertato sulla base di inequivoci dati quali l’atteggiamento aggressivo, l’eccessiva loquacità ed il coordinamento motorio difficoltoso, nonché confermato dall’alito fortemente vinoso.
E’ da ritenersi, quindi, che l’esigenza di un alcol test non si pone nella sede disciplinare, nella quale rileva piuttosto il comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente come verbalizzato dagli agenti della polizia di Stato.
12. Il ricorrente, difatti, non ha immediatamente esibito il tesserino (che sarà mostrato alla pattuglia solo successivamente) e ha negato di avere l’arma con sé (che poi ha rifiutato di consegnare), sicché, solo al momento in cui il personale di PS stava per procedere fisicamente a disarmarlo, l’odierno istante alzava le mani consentendo di prelevare l’arma (che sarà poi consegnata dagli operatori della P.S al personale della Polizia penitenziaria inviato sul posto dopo essere stata contattata telefonicamente la Casa Circondariale di -OMISSIS- presso la quale il ricorrente prestava servizio).
13. Al -OMISSIS-, inoltre, che si è rivolto al personale della P.S quanto meno in modo inappropriato, gli veniva contestata la fattispecie di cui all’art. 688 comma 1 c.p. per essere appunto stato colto in stato di manifesta ubriachezza.
14. In ragione, quindi, dell’evidente discredito per l’immagine dell’Amministrazione penitenziaria cagionato dagli accadimenti verbalizzati a carico del ricorrente (che obiettivamente ha tenuto in pubblico un comportamento non consono a quello dovuto da un appartenente al Corpo) in sede disciplinare correttamente gli è stata contestata la fattispecie di denigrazione dell’Amministrazione o dei superiori ex art. 5 comma 3 lett. g) del d.lgs. n. 449/1992, con conseguente irrogazione della sospensione del servizio.
15. Sul punto, sebbene il Tribunale di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS- dell’11 settembre 2020 abbia ritenuto non consumata la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, ha comunque accertato, sotto il profilo fattuale, lo stato di ebbrezza del ricorrente in luogo pubblico (desunto dal fetore alcolico percepibile all’aperto a svariati metri di distanza, gli occhi lucidi e arrossati, il linguaggio pastoso, il tono di voce immotivatamente alto, l’andatura barcollante ,l’eccessiva loquacità, il coordinamento motorio difficoltoso, la respirazione affannosa), per il quale è stato contestato il relativo illecito amministrativo, e che tale situazione era tale da rendere necessaria per ragioni di sicurezza la consegna della pistola di ordinanza alle forze di polizia intervenute sul posto.
16. Il che postula l’inesistenza dei dedotti vizi istruttori e motivazionali del provvedimento gravato che sulla condotta – come accertata in sede penale- del ricorrente ritraggono il loro fondamento, laddove per i contestati fatti di oltraggio a p.u. è stata disposta, a seguito della sentenza di assoluzione in sede penale, l’archiviazione del relativo procedimento disciplinare.
17. Giova rammentare peraltro che, in generale, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (giurisprudenza pacifica vedi da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 6 giugno 2023, n. 5566).
18. La sanzione irrogata, di natura non espulsiva (4 mesi di sospensione dal servizio), quindi, non appare arbitraria in ragione della condotta tenuta che viola l’obbligo di porre particolare cura alla propria persona al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio sul decoro dell’amministrazione che rappresenta, tenuto conto che “ il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni (art. 10 comma 2 del d.P.R. n. 82 del 1999).
19. In conclusione il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
20. Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.