Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/05/2026, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 18 agosto 2025, nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso sopra menzionata, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IU GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Considerato che:
- con istanza diffida del 18.08.2025 il ricorrente, premesso di avere presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e di avere altresì prodotto memorie difensive a seguito del ricevimento di comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell’istanza predetta, ha chiesto alla Questura di-OMISSIS- di accedere ex lege 241/1990 agli atti contenuti nel proprio fascicolo telematico, al fine di conoscere lo stato della procedura;
- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente agisce ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta;
- con atto depositato il 24.09.2025 si è costituito il Ministero intimato, che in data 19.02.2026 ha depositato i seguenti atti: a) decreto della Questura di -OMISSIS-n. -OMISSIS- del 16.04.2025 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente; b) decreto della Questura di -OMISSIS-n. -OMISSIS- del 03.10.2025 di revoca in autotutela del decreto n. -OMISSIS-;
- l’Amministrazione ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito del deposito dei predetti atti;
Ritenuto che, in mancanza di contestazioni e deduzioni di segno contrario da parte del ricorrente, che dopo il deposito documentale dell’Amministrazione nulla ha rappresentato al riguardo, possa ritenersi che gli atti depositati siano satisfattivi dell’interesse del ricorrente e che, pertanto, non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU GI, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.