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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 47868 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, posta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 21.11.2024 all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
T R A in persona del legale rappresentante Parte_1
dott. Parte_2
rappresentata e difesa, con poteri tra loro anche disgiunti, dagli Avv.ti Massimo Giordano e Fabrizio
Giordano, come da procura in atti
ATTORE
E in persona dell'Avv. Claudio Maria Oriolo, nella sua qualità Controparte_1
di Institore rappresentata e difesa dall'Avv. Michele RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RO,
Piazza Cavour n. 19, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
E
pagina 1 di 11 in persona del Sig. Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Cerasi del Foro di RO e Mauro
Carretta del Foro di Milano, giusta procura in atti con domicilio eletto presso il loro studio di via dei due
Macelli n. 66, RO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti, in data 19.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2022, la società Parte_1
citava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (di seguito per brevità Controparte_1
Cont
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la responsabilità di parte convenuta e per l'effetto
- condannare parte convenuta al risarcimento del danno subito pari alla somma indicata in atti o alla diversa somma ritenuta legittima;
il tutto, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali a partire dall'insorgenza del danno e sino al soddisfo;
con vittoria di diritti, onorari e spese”.
Parte attrice deduceva che: - svolgeva attività di trasporto di merci su ferrovia e attività di manovra sul sito ferroviario di GE;
- nel periodo dicembre 2017 – dicembre 2018 aveva svolto tale attività sulla
Cont infrastruttura nazionale gestita da in virtù di contratto di utilizzo delle tracce orarie, depositato in atti;
Cont Cont
-dal 26.02.2018 al 03.03.2018, aveva subito la soppressione da parte di di 4 treni, per indisponibilità delle tracce e nello stesso periodo non aveva potuto effettuare i servizi di manovra per i treni in ingresso e in uscita dal porto di GE;
- il blocco si era verificato a seguito di una nevicata di modesta entità e nonostante l'evento fosse stato preannunciato dalla Protezione Civile e dai bollettini Cont meteo;
- sussisteva la responsabilità contrattuale di per violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non pagina 2 di 11 Cont avendo a posto in essere tutte le misure necessarie per fronteggiare le avverse condizioni climatiche;
Cont
- nella condotta di rano ravvisabili anche i presupposti della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., atteso che le circostanze di emergenza neve/gelo attestate dagli avvisi delle Protezione civile portavano ad escludere si fosse trattato di un evento imprevedibile e gli eventi verificatisi non costituivano un caso di
Cont forza maggiore;
- per effetto del disservizio di tra il 28.02.2018 e 03.03.2018, la società attrice si era vista sopprimere 5 treni e di conseguenza il danno subito, di cui intendeva chiedere il risarcimento, era rappresentato dal mancato ricavo medio quantificato (tenendo conto dei prezzi medi trazione treno previsti con i clienti serviti al netto dei costi risparmiati) in un importo di euro 42.952,06, nonché dai mancati ricavi relativi alla manovra dei treni che non aveva potuto servire negli impianti ferroviari di GE, a
Cont seguito della loro soppressione da parte di nello stesso periodo 28.2. 2018-1.03.2018, determinati (in base ai prezzi medi manovra treno previsti con i clienti serviti) in euro 31.685,75.
Cont Si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, per essere la giurisdizione devoluta al giudice amministrativo, atteso che il rapporto tra le parti era collocato all'interno di disposizioni speciali di ordine regolamentare e i danni lamentati erano conseguenza, non di un inadempimento contrattuale né di condotte integranti responsabilità extracontrattuale, ma di provvedimenti
Cont che aveva assunto in qualità di gestore della rete ferroviaria unicamente ai sensi del PIR CP_1
CP_ (Prospetto Informativo della , ovvero il documento che definiva le condizioni di accesso all'infrastruttura, parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti di Utilizzo (aggiornato anche sulla base di eventuali prescrizioni e indicazioni dell'organismo di regolazione, cioè l'Autorità di Regolazione dei
Trasporti - ART). Contestava, nel merito la domanda, assumendo che, alla luce del contratto di utilizzo e
Cont del PIR, in caso di eventi eccezionali, come quelli verificatisi nella specie, oteva (al fine di contenere gli eventi dannosi) riprogrammare e variare i servizi e gli orari, fornendone informazione alle imprese ferroviarie, senza essere soggetto al pagamento di alcuna penale, dovuta solo nel caso in cui, in mancanza
Cont di forza maggiore, fosse accertata la responsabilità di in ordine alla soppressione di una o più tracce Cont contrattualizzate. Nel caso di specie si trattava di eventi che aveva gestito in conformità agli schemi imposti dalle disposizioni speciali, attivando dal 26.02.2018 al 05.03.2018, l' che aveva Parte_3
disposto programmi emergenziali e limitazioni del traffico (comunicate alle imprese ferroviarie, compresa pagina 3 di 11 l'attuale attrice). Deduceva che parte attrice non aveva allegato né provato i danni pretesi. In via subordinata, chiedeva l'applicazione della previsione indennitaria indicata nel PIR (ex par. 2.4.3) e richiamata dal contratto di Utilizzo (artt.
8.1 e 3.3 del Contratto di Utilizzo). Chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa la , con cui aveva stipulato la polizza per la responsabilità civile, da Controparte_2
cui intendeva essere manlevata in caso di condanna. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, sulla scorta di quanto illustrato nella narrativa, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, con ogni conseguenza processuale;
2) nel merito, in via preliminare - previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. - P. IVA , con
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, e sulla scorta della Convenzione n. 311-
000005581 disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza, calendarizzata per il
10.11.2022, al fine di consentire che la vocatio in ius della predetta compagnia di assicurazione possa essere effettuata nel rispetto delle forme di legge e dei termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.;
3) nel merito, in via principale, rigettare ogni richiesta avanzata da Parte_4
CP
. in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti, sopra indicati;
valendo,
[...] comunque, il solo principio del diritto all'indennità;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e
Cont dichiarare ogni eventuale obbligazione di imitata all'indennizzo come previsto dall'art 2.4.3 del PIR,
e/o ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e contrattuali richiamate in atti;
5) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere fondate, in tutto o in parte, le pretese risarcitorie avanzate dall'attrice nei confronti di
[...] in sigla “ condannare in Controparte_6 CP_7 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza assicurativa n. 311-000005581 al Cont pagamento direttamente in favore dell'attrice o, comunque, a tenere indenne e manlevare da quanto CP quest'ultima fosse tenuta a pagare in favore . in ragione delle Parte_4 pretese da quest'ultima avanzate;
pagina 4 di 11 6) in ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1917 c.c. ed in virtù della polizza menzionata al capo 5) delle presenti conclusioni, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese da quest'ultimo sostenute, per resistere in giudizio, ivi comprese quelle per eventuali consulenti tecnici di parte, con liquidazione delle competenze di avvocato in base ai parametri stabiliti con il D.M. 55/2014;
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva che, nel merito sostanzialmente Controparte_2
Cont aderiva alle difese di ed eccepiva l'inoperatività della polizza, mediante la quale la società di Cont assicurazione si era obbligata a manlevare il gestore di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi in conseguenza di un evento verificatosi in relazione alle attività per le quali era stata stipulata l'assicurazione. A tal fine, esponeva che le somme richieste da parte attrice non erano dovute “a titolo di risarcimento”, trattandosi di prestazioni di natura meramente indennitaria espressamente qualificate dal legislatore come mere “compensazioni” in forma di indennizzi (secondo quanto previsto dal
PIR) e, pertanto, non rientravano nella copertura assicurativa. Aggiungeva che in virtù dell'art. 6, lett. m, della Polizza, erano comunque esclusi i «danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall' e non direttamente derivanti dalla Legge». Parte_5
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A. IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO 1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, con ogni conseguenza processuale;
B. IN VIA
PRINCIPALE DI MERITO 2. rigettare le domande di nei confronti di Parte_4 Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto, con ogni conseguente
[...]
statuizione;
3. in subordine, rigettare la domanda di manleva e di pagamento delle spese ex art. 1917 c.c. formulata da nei confronti di in quanto infondata in Controparte_1 Controparte_2
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
4. con vittoria di competenze e spese di difesa in giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA”.
La causa, istruita mediante produzione documentale giusta ordinanza pronunciata all'udienza del pagina 5 di 11 25.10.2023 (da intendersi qui ribadita), era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In via pregiudiziale, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
Come evincibile anche dalle premesse del contratto di utilizzo delle tracce (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte
Cont attrice), è una società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane s.p.a. ed è concessionaria della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale (e in tale qualità espleta le funzioni di cui al d.lgs. n.112/2015). Ai sensi dell'art. 12 del citato d.lgs. n. 112/2015, alle imprese ferroviarie è concesso - a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti- il diritto di accesso
Cont alla infrastruttura ferroviaria gestita da er l'esercizio del trasporto ferroviario di merci e dei servizi ad
Cont esso collegati. Il rapporto tra il concessionario e le imprese ferroviarie è regolato dal contratto di utilizzo delle tracce, contratto di natura privata, di cui fa parte integrante il PIR, ovvero il Prospetto
Cont Informativo della Rete, previsto dal d.Lgs. n. 112/2015 (emanato da previa consultazione delle parti interessate e a seguito delle indicazioni e prescrizione dell'Autorità di Regolazione dei trasporti), contenente le informazioni sulle caratteristiche della rete e sulle condizioni di accesso all'infrastruttura, nonché le regole, i criteri e le condizioni per l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura e per l'erogazione dei servizi connessi. Le previsioni del contratto e le richiamate disposizione del PIR sono quindi vincolanti tra le parti.
La domanda proposta da parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente
Cont provocatole dalla condotta inadempiente di agli obblighi su di essa gravanti (o da una attività illecita di quest'ultima) e non coinvolge l'esercizio diretto o mediato di un potere discrezionale amministrativo.
Oggetto del contendere non è la legittimità o meno delle disposizioni contenute nel PIR, richiamate dal contratto e vincolanti tra le parti, ma il corretto adempimento degli obblighi assunti da queste ultime.
Vertendosi pertanto nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della
pagina 6 di 11 concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l'Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge” (cfr. Cass. S.U. n.18267/2019; in questo senso anche Cass.
S.U. n. 18374/2023).
Nel merito, parte attrice allega la responsabilità per inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale di
Cont he, a fronte degli eventi meteorologici segnalati tempestivamente dalla Protezione civile che avevano interessato l'intero territorio nazionale, verificatasi tra il 26.02.2018 e il 03.03.2018, avrebbe omesso di adempiere agli obblighi imposti dal contratto, dal PIR e dalla normativa di riferimento idonei, ad evitare l'inagibilità dell'infrastruttura, l'interruzione della circolazione ferroviaria e la soppressione nel periodo di
5 treni della impresa attrice. Secondo parte attrice si sarebbe trattato di una situazione prevedibile (in quanto prevista dalla Protezione Civile, con appositi comunicati), mentre le condizioni climatiche avverse verificatesi in pieno periodo invernale non avrebbero rivestito carattere eccezionale, tanto da costituire una causa di forza maggiore (la sola in grado di giustificare l'interruzione della circolazione ferroviaria, in particolare relativa al trasporto merci).
IL PIR, richiamato espressamente dal contratto, disciplina la procedura da seguire e gli obblighi delle parti in presenza di eventi che riducono la capacità dell'infrastruttura, incidendo sulla regolarità della circolazione, qualunque ne sia l'origine, prevedendo al par. 2.4.6 “Gestione della circolazione perturbata” Cont (cfr. doc. 8 del fascicolo p. 47 e ss.) che:
Con
“ ssicura la circolazione dei treni in condizione di sicurezza e nel rispetto degli orari convenuti con C
.
In presenza di cause perturbative, ossia di eventi che riducono la capacità dell'infrastruttura, incidendo sulla regolarità della circolazione, qualunque ne sia l'origine, GI sarà tenuto ad applicare in maniera equa, trasparente e non discriminatoria, la normativa tecnica e di esercizio in vigore, assumendo tutte le iniziative necessarie opportune per ricondurre nel più breve tempo possibile la circolazione medesima a condizione di normalità e regolarità.
Nella gestione di possibili conflitti di circolazione GI, nel rispetto delle finalità sopra richiamate, adotta i provvedimenti atti a garantire complessivamente il maggior contenimento possibile dei ritardi per i treni
pagina 7 di 11 interessati.
I conseguenti provvedimenti riguardanti la modifica delle tracce, le soppressioni totali e parziali, le
C deviazioni, verranno proposti verbalmente dal referente accreditato di GI al referente accreditato di che, in tempo reale o al massimo entro trenta minuti nei casi particolarmente complessi, sarà tenuto a comunicare la propria accettazione ovvero formulare proposte alternative, implementando le proposte di variazione condivise del programma di esercizio nei sistemi in ormativi per la gestione della circolazione.
In caso di mancato accordo il referente accreditato di GI potrà disporre la soppressione delle tracce interessate dalla perturbazione.
In relazione alle cause perturbative, GI e IF sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia ed elemento in loro possesso necessari o utili a prevenire, contenere o superare le perturbazioni stesse, nonché ad assumerne verso la propria clientela le conseguenti iniziative di informazione.
Qualora la previsione di perturbazione si prolunghi oltre i quattro giorni solari GI realizzerà, d'intesa con
IF, i programmi relativi alle variazioni in corso d'orario da apportare alle tracce assegnate. A riguardo
IF assumerà i relativi obblighi informativi verso le parti interessate ed in particolare verso il Richiedente titolare di accordo quadro relativo alla capacità inerente i servizi interessati. In caso di mancato accordo
GI potrà comunque provvedere alla soppressione della tracce interessate dalla perturbazione……
Con riguardo alle anormalità in caso di emergenza neve/gelo è riportata, nell'appendice 4 al capitolo 2, la procedura relativa al processo operativo e le modalità di gestione della comunicazione per le variazioni programmate e non programmate della circolazione”.
L'appendice 4 al capitolo 2 prevede altresì la procedura operativa in caso di emergenza neve\gelo (cfr. doc.
8 cit. pp. 78 e ss), applicabile a tutti gli eventi che ricadono nelle definizioni di anormalità rilevante e di incidente di esercizio, secondo cui :
“EMERGENZA METEO NEVE/GELO
L'attivazione delle misure previste dai piani neve e gelo è correlata ai bollettini meteo e agli avvisi di avversa condizione meteo emessa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalle sue strutture territoriali. In base al livello di gravità annunciato sarà attivata la:
pagina 8 di 11
1. Fase di allertamento: caratterizzata da condizioni meteo che, normalmente, non comportano alcuna soggezione della circolazione dei treni, essendo le attrezzature e le risorse disponibili sufficienti al mantenimento della piena potenzialità degli impianti e delle linee.
2. Fase di emergenza lieve: caratterizzata da condizioni meteo che potrebbero comportare limitate soggezioni alla circolazione dei treni ed all'effettuazione di altri servizi (manovre, etc). Le risorse disponibili, compreso il ricorso a manodopera esterna, consentono il mantenimento in efficienza di buona parte dei deviatoi e dei binari.
3. Fase di emergenza grave: caratterizzata da condizioni meteo che non consentono di mantenere in efficienza tutti i binari e i deviatoi della fase di cui al precedente punto. Le risorse disponibili saranno pertanto orientate al mantenimento in esercizio delle infrastrutture individuate come prioritarie per la circolazione dei treni.
Alle fasi di emergenza lieve e grave sono associati specifici piani di riduzione dell'offerta regionale e dei treni lunga percorrenza, precodificate anticipatamente con le Imprese Ferroviarie, in modo da permettere la concentrazione delle risorse nelle stazioni particolarmente critiche e garantire in ogni circostanza la mobilità dei passeggeri, che saranno informati in maniera preventiva circa i servizi che saranno garantiti.
[…] Cont Inoltre, in base alla fase di emergenza attivata,
- attiverà specifiche misure per il mantenimento in efficienza della linea di alimentazione elettrica per contrastare la formazione di ghiaccio tramite l'utilizzo di sistemi automatici (procedura scaldafilo) e con la circolazione di specifiche corse raschiaghiaccio programmate in orario;
- potenzierà i presidi straordinari dei punti nevralgici della rete con particolare riferimento a quelli di nodo delle aree urbane e metropolitane del paese istituirà i Centri Operativi Territoriali che opereranno sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di Nei casi di emergenza grave, a seconda CP_4 della contingenza degli eventi, potranno essere attivati il Centro Operativo Direzioni Centrali o l'Unità di
Crisi;
- assicurerà una tempestiva ed efficace informazione alle Imprese Ferroviarie ed ai viaggiatori in stazione rispetto a possibili rallentamenti o alternative rispetto al viaggio programmato….”.
pagina 9 di 11 Cont Ora, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal PIR, a attivato le misure previste dai piani neve e gelo (in correlazione a quanto emerso dai bollettini meteo e dalle comunicazioni del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile) che non risultano contestati dinanzi all'organo di controllo (l'Autorità Cont di regolazione dei trasporti-ART). In particolare alla luce degli “avvisi di condizioni metereologiche avverse” emessi dal Dipartimento della Protezione Civile (cfr. doc. 9 del fascicolo RTI): ha attivato l'Unità di Crisi (cfr. doc. 10 del fascicolo RTI); ha attivato il “Piano Neve e Gelo” previsto dal PIR (cfr. doc. 11 fascicolo RTI); ha rimodulato l'offerta anche per il trasporto merce, sulla base delle decisioni delle Unità di Crisi, comunicate alle imprese ferroviarie;
ha attivato la procedura scaldafilo (mediante i cd “raschia- ghiaccio”, cfr. video allegato 22 del fascicolo 22).
Ancora, la documentazione prodotta da parte convenuta consente di ritenere provato che si sia trattato di un evento straordinario e anomalo, di rilevanti dimensioni che ha interessato l'intera penisola, con incidenza sulla circolazione non solo ferroviaria (cfr.docc. 18 e 19 del fascicolo di parte convenuta). In
Cont particolare, dalla relazione eteo dall'1.3 al 3.3.2018 e mappatura del servizio di rete ferroviaria (cfr. docc.20 e 21 del fascicolo di parte attrice) si evince il grave “gelicidio in atto” sulle linee di alimentazione Cont elettrica del nodo di GE, dove erano impegnati oltre 200 tecnici di e delle ditte appaltatrici per liberare le linee elettriche dal giacchio che continuava a riformarsi.
Cont In conclusione, ad avviso del Tribunale, avendo dato attuazione alle previsioni del PIR, accettate da tutte le imprese ferroviarie, compresa parte attrice, con la stipula del contratto di utilizzo, non è configurabile alcun inadempimento contrattuale in capo all'ente gestore delle infrastrutture, né qualsivoglia condotta illecita di CP_4
Deve aggiungersi che, come evidenziato dal precedente (allegato dalla terza chiamata) del Tribunale di
RO (che ha scrutinato una analoga fattispecie, in relazione al medesimo evento neve febbraio-marzo
2018, cfr. sent. n. 14637/2024 proc. RG n. 9601/2023), parte attrice non ha fornito nemmeno la prova concreta del danno subito, essendosi limitata a proporre un metodo di quantificazione basato sui meri prezzi di listino e non sull'effettivo acquisto dei servizi di trasporto da parte dei clienti/mittenti, senza nemmeno provare la cancellazione degli ordini nei giorni immediatamente successivi al ripristino della rete da parte di quegli stessi clienti (dovendosi presumersi che, a seguito del ripristino della rete solo pagina 10 di 11 temporaneamente inagibile, l'ordine di trasporto sia stato poi effettivamente eseguito).
Anche riguardo ai danni relativi alla manovra dei treni che parte attrice non avrebbe potuto servire negli impianti ferroviari di GE (a seguito della loro soppressione), parte attrice si è limitata a quantificare il danno preteso sulla base di astratti ricavi medi nel periodo e di mere tabelle predisposte unilateralmente
(cfr. doc. 17 bis di parte attrice).
In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione, eccezione e domanda (compresa quella di garanzia formulata da parte convenuta).
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm 55/2014, aggiornato ex d.m. 247/2022 (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000), tenuto conto dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta e della terza chiamata, delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.142,00 (per ciascuna parte), oltre spese generali e accessori come per legge.
RO 09.04.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 47868 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, posta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 21.11.2024 all'esito della scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
T R A in persona del legale rappresentante Parte_1
dott. Parte_2
rappresentata e difesa, con poteri tra loro anche disgiunti, dagli Avv.ti Massimo Giordano e Fabrizio
Giordano, come da procura in atti
ATTORE
E in persona dell'Avv. Claudio Maria Oriolo, nella sua qualità Controparte_1
di Institore rappresentata e difesa dall'Avv. Michele RO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RO,
Piazza Cavour n. 19, in virtù di procura in atti
CONVENUTO
E
pagina 1 di 11 in persona del Sig. Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Cerasi del Foro di RO e Mauro
Carretta del Foro di Milano, giusta procura in atti con domicilio eletto presso il loro studio di via dei due
Macelli n. 66, RO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: azione di risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti, in data 19.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter cpc da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2022, la società Parte_1
citava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (di seguito per brevità Controparte_1
Cont
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito, accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la responsabilità di parte convenuta e per l'effetto
- condannare parte convenuta al risarcimento del danno subito pari alla somma indicata in atti o alla diversa somma ritenuta legittima;
il tutto, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali a partire dall'insorgenza del danno e sino al soddisfo;
con vittoria di diritti, onorari e spese”.
Parte attrice deduceva che: - svolgeva attività di trasporto di merci su ferrovia e attività di manovra sul sito ferroviario di GE;
- nel periodo dicembre 2017 – dicembre 2018 aveva svolto tale attività sulla
Cont infrastruttura nazionale gestita da in virtù di contratto di utilizzo delle tracce orarie, depositato in atti;
Cont Cont
-dal 26.02.2018 al 03.03.2018, aveva subito la soppressione da parte di di 4 treni, per indisponibilità delle tracce e nello stesso periodo non aveva potuto effettuare i servizi di manovra per i treni in ingresso e in uscita dal porto di GE;
- il blocco si era verificato a seguito di una nevicata di modesta entità e nonostante l'evento fosse stato preannunciato dalla Protezione Civile e dai bollettini Cont meteo;
- sussisteva la responsabilità contrattuale di per violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non pagina 2 di 11 Cont avendo a posto in essere tutte le misure necessarie per fronteggiare le avverse condizioni climatiche;
Cont
- nella condotta di rano ravvisabili anche i presupposti della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., atteso che le circostanze di emergenza neve/gelo attestate dagli avvisi delle Protezione civile portavano ad escludere si fosse trattato di un evento imprevedibile e gli eventi verificatisi non costituivano un caso di
Cont forza maggiore;
- per effetto del disservizio di tra il 28.02.2018 e 03.03.2018, la società attrice si era vista sopprimere 5 treni e di conseguenza il danno subito, di cui intendeva chiedere il risarcimento, era rappresentato dal mancato ricavo medio quantificato (tenendo conto dei prezzi medi trazione treno previsti con i clienti serviti al netto dei costi risparmiati) in un importo di euro 42.952,06, nonché dai mancati ricavi relativi alla manovra dei treni che non aveva potuto servire negli impianti ferroviari di GE, a
Cont seguito della loro soppressione da parte di nello stesso periodo 28.2. 2018-1.03.2018, determinati (in base ai prezzi medi manovra treno previsti con i clienti serviti) in euro 31.685,75.
Cont Si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, per essere la giurisdizione devoluta al giudice amministrativo, atteso che il rapporto tra le parti era collocato all'interno di disposizioni speciali di ordine regolamentare e i danni lamentati erano conseguenza, non di un inadempimento contrattuale né di condotte integranti responsabilità extracontrattuale, ma di provvedimenti
Cont che aveva assunto in qualità di gestore della rete ferroviaria unicamente ai sensi del PIR CP_1
CP_ (Prospetto Informativo della , ovvero il documento che definiva le condizioni di accesso all'infrastruttura, parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti di Utilizzo (aggiornato anche sulla base di eventuali prescrizioni e indicazioni dell'organismo di regolazione, cioè l'Autorità di Regolazione dei
Trasporti - ART). Contestava, nel merito la domanda, assumendo che, alla luce del contratto di utilizzo e
Cont del PIR, in caso di eventi eccezionali, come quelli verificatisi nella specie, oteva (al fine di contenere gli eventi dannosi) riprogrammare e variare i servizi e gli orari, fornendone informazione alle imprese ferroviarie, senza essere soggetto al pagamento di alcuna penale, dovuta solo nel caso in cui, in mancanza
Cont di forza maggiore, fosse accertata la responsabilità di in ordine alla soppressione di una o più tracce Cont contrattualizzate. Nel caso di specie si trattava di eventi che aveva gestito in conformità agli schemi imposti dalle disposizioni speciali, attivando dal 26.02.2018 al 05.03.2018, l' che aveva Parte_3
disposto programmi emergenziali e limitazioni del traffico (comunicate alle imprese ferroviarie, compresa pagina 3 di 11 l'attuale attrice). Deduceva che parte attrice non aveva allegato né provato i danni pretesi. In via subordinata, chiedeva l'applicazione della previsione indennitaria indicata nel PIR (ex par. 2.4.3) e richiamata dal contratto di Utilizzo (artt.
8.1 e 3.3 del Contratto di Utilizzo). Chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa la , con cui aveva stipulato la polizza per la responsabilità civile, da Controparte_2
cui intendeva essere manlevata in caso di condanna. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, sulla scorta di quanto illustrato nella narrativa, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, con ogni conseguenza processuale;
2) nel merito, in via preliminare - previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. - P. IVA , con
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, e sulla scorta della Convenzione n. 311-
000005581 disporre, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza, calendarizzata per il
10.11.2022, al fine di consentire che la vocatio in ius della predetta compagnia di assicurazione possa essere effettuata nel rispetto delle forme di legge e dei termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.;
3) nel merito, in via principale, rigettare ogni richiesta avanzata da Parte_4
CP
. in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti, sopra indicati;
valendo,
[...] comunque, il solo principio del diritto all'indennità;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare e
Cont dichiarare ogni eventuale obbligazione di imitata all'indennizzo come previsto dall'art 2.4.3 del PIR,
e/o ai sensi delle ulteriori disposizioni di legge e contrattuali richiamate in atti;
5) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere fondate, in tutto o in parte, le pretese risarcitorie avanzate dall'attrice nei confronti di
[...] in sigla “ condannare in Controparte_6 CP_7 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della polizza assicurativa n. 311-000005581 al Cont pagamento direttamente in favore dell'attrice o, comunque, a tenere indenne e manlevare da quanto CP quest'ultima fosse tenuta a pagare in favore . in ragione delle Parte_4 pretese da quest'ultima avanzate;
pagina 4 di 11 6) in ogni caso, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 1917 c.c. ed in virtù della polizza menzionata al capo 5) delle presenti conclusioni, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese da quest'ultimo sostenute, per resistere in giudizio, ivi comprese quelle per eventuali consulenti tecnici di parte, con liquidazione delle competenze di avvocato in base ai parametri stabiliti con il D.M. 55/2014;
Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva che, nel merito sostanzialmente Controparte_2
Cont aderiva alle difese di ed eccepiva l'inoperatività della polizza, mediante la quale la società di Cont assicurazione si era obbligata a manlevare il gestore di quanto questi fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a titolo di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati a terzi in conseguenza di un evento verificatosi in relazione alle attività per le quali era stata stipulata l'assicurazione. A tal fine, esponeva che le somme richieste da parte attrice non erano dovute “a titolo di risarcimento”, trattandosi di prestazioni di natura meramente indennitaria espressamente qualificate dal legislatore come mere “compensazioni” in forma di indennizzi (secondo quanto previsto dal
PIR) e, pertanto, non rientravano nella copertura assicurativa. Aggiungeva che in virtù dell'art. 6, lett. m, della Polizza, erano comunque esclusi i «danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall' e non direttamente derivanti dalla Legge». Parte_5
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A. IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO 1. accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, con ogni conseguenza processuale;
B. IN VIA
PRINCIPALE DI MERITO 2. rigettare le domande di nei confronti di Parte_4 Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nel presente atto, con ogni conseguente
[...]
statuizione;
3. in subordine, rigettare la domanda di manleva e di pagamento delle spese ex art. 1917 c.c. formulata da nei confronti di in quanto infondata in Controparte_1 Controparte_2
fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
4. con vittoria di competenze e spese di difesa in giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA”.
La causa, istruita mediante produzione documentale giusta ordinanza pronunciata all'udienza del pagina 5 di 11 25.10.2023 (da intendersi qui ribadita), era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
In via pregiudiziale, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito.
Come evincibile anche dalle premesse del contratto di utilizzo delle tracce (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte
Cont attrice), è una società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane s.p.a. ed è concessionaria della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale (e in tale qualità espleta le funzioni di cui al d.lgs. n.112/2015). Ai sensi dell'art. 12 del citato d.lgs. n. 112/2015, alle imprese ferroviarie è concesso - a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti- il diritto di accesso
Cont alla infrastruttura ferroviaria gestita da er l'esercizio del trasporto ferroviario di merci e dei servizi ad
Cont esso collegati. Il rapporto tra il concessionario e le imprese ferroviarie è regolato dal contratto di utilizzo delle tracce, contratto di natura privata, di cui fa parte integrante il PIR, ovvero il Prospetto
Cont Informativo della Rete, previsto dal d.Lgs. n. 112/2015 (emanato da previa consultazione delle parti interessate e a seguito delle indicazioni e prescrizione dell'Autorità di Regolazione dei trasporti), contenente le informazioni sulle caratteristiche della rete e sulle condizioni di accesso all'infrastruttura, nonché le regole, i criteri e le condizioni per l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura e per l'erogazione dei servizi connessi. Le previsioni del contratto e le richiamate disposizione del PIR sono quindi vincolanti tra le parti.
La domanda proposta da parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente
Cont provocatole dalla condotta inadempiente di agli obblighi su di essa gravanti (o da una attività illecita di quest'ultima) e non coinvolge l'esercizio diretto o mediato di un potere discrezionale amministrativo.
Oggetto del contendere non è la legittimità o meno delle disposizioni contenute nel PIR, richiamate dal contratto e vincolanti tra le parti, ma il corretto adempimento degli obblighi assunti da queste ultime.
Vertendosi pertanto nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, la giurisdizione spetta al giudice ordinario alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della
pagina 6 di 11 concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l'Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge” (cfr. Cass. S.U. n.18267/2019; in questo senso anche Cass.
S.U. n. 18374/2023).
Nel merito, parte attrice allega la responsabilità per inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale di
Cont he, a fronte degli eventi meteorologici segnalati tempestivamente dalla Protezione civile che avevano interessato l'intero territorio nazionale, verificatasi tra il 26.02.2018 e il 03.03.2018, avrebbe omesso di adempiere agli obblighi imposti dal contratto, dal PIR e dalla normativa di riferimento idonei, ad evitare l'inagibilità dell'infrastruttura, l'interruzione della circolazione ferroviaria e la soppressione nel periodo di
5 treni della impresa attrice. Secondo parte attrice si sarebbe trattato di una situazione prevedibile (in quanto prevista dalla Protezione Civile, con appositi comunicati), mentre le condizioni climatiche avverse verificatesi in pieno periodo invernale non avrebbero rivestito carattere eccezionale, tanto da costituire una causa di forza maggiore (la sola in grado di giustificare l'interruzione della circolazione ferroviaria, in particolare relativa al trasporto merci).
IL PIR, richiamato espressamente dal contratto, disciplina la procedura da seguire e gli obblighi delle parti in presenza di eventi che riducono la capacità dell'infrastruttura, incidendo sulla regolarità della circolazione, qualunque ne sia l'origine, prevedendo al par. 2.4.6 “Gestione della circolazione perturbata” Cont (cfr. doc. 8 del fascicolo p. 47 e ss.) che:
Con
“ ssicura la circolazione dei treni in condizione di sicurezza e nel rispetto degli orari convenuti con C
.
In presenza di cause perturbative, ossia di eventi che riducono la capacità dell'infrastruttura, incidendo sulla regolarità della circolazione, qualunque ne sia l'origine, GI sarà tenuto ad applicare in maniera equa, trasparente e non discriminatoria, la normativa tecnica e di esercizio in vigore, assumendo tutte le iniziative necessarie opportune per ricondurre nel più breve tempo possibile la circolazione medesima a condizione di normalità e regolarità.
Nella gestione di possibili conflitti di circolazione GI, nel rispetto delle finalità sopra richiamate, adotta i provvedimenti atti a garantire complessivamente il maggior contenimento possibile dei ritardi per i treni
pagina 7 di 11 interessati.
I conseguenti provvedimenti riguardanti la modifica delle tracce, le soppressioni totali e parziali, le
C deviazioni, verranno proposti verbalmente dal referente accreditato di GI al referente accreditato di che, in tempo reale o al massimo entro trenta minuti nei casi particolarmente complessi, sarà tenuto a comunicare la propria accettazione ovvero formulare proposte alternative, implementando le proposte di variazione condivise del programma di esercizio nei sistemi in ormativi per la gestione della circolazione.
In caso di mancato accordo il referente accreditato di GI potrà disporre la soppressione delle tracce interessate dalla perturbazione.
In relazione alle cause perturbative, GI e IF sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia ed elemento in loro possesso necessari o utili a prevenire, contenere o superare le perturbazioni stesse, nonché ad assumerne verso la propria clientela le conseguenti iniziative di informazione.
Qualora la previsione di perturbazione si prolunghi oltre i quattro giorni solari GI realizzerà, d'intesa con
IF, i programmi relativi alle variazioni in corso d'orario da apportare alle tracce assegnate. A riguardo
IF assumerà i relativi obblighi informativi verso le parti interessate ed in particolare verso il Richiedente titolare di accordo quadro relativo alla capacità inerente i servizi interessati. In caso di mancato accordo
GI potrà comunque provvedere alla soppressione della tracce interessate dalla perturbazione……
Con riguardo alle anormalità in caso di emergenza neve/gelo è riportata, nell'appendice 4 al capitolo 2, la procedura relativa al processo operativo e le modalità di gestione della comunicazione per le variazioni programmate e non programmate della circolazione”.
L'appendice 4 al capitolo 2 prevede altresì la procedura operativa in caso di emergenza neve\gelo (cfr. doc.
8 cit. pp. 78 e ss), applicabile a tutti gli eventi che ricadono nelle definizioni di anormalità rilevante e di incidente di esercizio, secondo cui :
“EMERGENZA METEO NEVE/GELO
L'attivazione delle misure previste dai piani neve e gelo è correlata ai bollettini meteo e agli avvisi di avversa condizione meteo emessa dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalle sue strutture territoriali. In base al livello di gravità annunciato sarà attivata la:
pagina 8 di 11
1. Fase di allertamento: caratterizzata da condizioni meteo che, normalmente, non comportano alcuna soggezione della circolazione dei treni, essendo le attrezzature e le risorse disponibili sufficienti al mantenimento della piena potenzialità degli impianti e delle linee.
2. Fase di emergenza lieve: caratterizzata da condizioni meteo che potrebbero comportare limitate soggezioni alla circolazione dei treni ed all'effettuazione di altri servizi (manovre, etc). Le risorse disponibili, compreso il ricorso a manodopera esterna, consentono il mantenimento in efficienza di buona parte dei deviatoi e dei binari.
3. Fase di emergenza grave: caratterizzata da condizioni meteo che non consentono di mantenere in efficienza tutti i binari e i deviatoi della fase di cui al precedente punto. Le risorse disponibili saranno pertanto orientate al mantenimento in esercizio delle infrastrutture individuate come prioritarie per la circolazione dei treni.
Alle fasi di emergenza lieve e grave sono associati specifici piani di riduzione dell'offerta regionale e dei treni lunga percorrenza, precodificate anticipatamente con le Imprese Ferroviarie, in modo da permettere la concentrazione delle risorse nelle stazioni particolarmente critiche e garantire in ogni circostanza la mobilità dei passeggeri, che saranno informati in maniera preventiva circa i servizi che saranno garantiti.
[…] Cont Inoltre, in base alla fase di emergenza attivata,
- attiverà specifiche misure per il mantenimento in efficienza della linea di alimentazione elettrica per contrastare la formazione di ghiaccio tramite l'utilizzo di sistemi automatici (procedura scaldafilo) e con la circolazione di specifiche corse raschiaghiaccio programmate in orario;
- potenzierà i presidi straordinari dei punti nevralgici della rete con particolare riferimento a quelli di nodo delle aree urbane e metropolitane del paese istituirà i Centri Operativi Territoriali che opereranno sotto il coordinamento della Sala Operativa Nazionale di Nei casi di emergenza grave, a seconda CP_4 della contingenza degli eventi, potranno essere attivati il Centro Operativo Direzioni Centrali o l'Unità di
Crisi;
- assicurerà una tempestiva ed efficace informazione alle Imprese Ferroviarie ed ai viaggiatori in stazione rispetto a possibili rallentamenti o alternative rispetto al viaggio programmato….”.
pagina 9 di 11 Cont Ora, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal PIR, a attivato le misure previste dai piani neve e gelo (in correlazione a quanto emerso dai bollettini meteo e dalle comunicazioni del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile) che non risultano contestati dinanzi all'organo di controllo (l'Autorità Cont di regolazione dei trasporti-ART). In particolare alla luce degli “avvisi di condizioni metereologiche avverse” emessi dal Dipartimento della Protezione Civile (cfr. doc. 9 del fascicolo RTI): ha attivato l'Unità di Crisi (cfr. doc. 10 del fascicolo RTI); ha attivato il “Piano Neve e Gelo” previsto dal PIR (cfr. doc. 11 fascicolo RTI); ha rimodulato l'offerta anche per il trasporto merce, sulla base delle decisioni delle Unità di Crisi, comunicate alle imprese ferroviarie;
ha attivato la procedura scaldafilo (mediante i cd “raschia- ghiaccio”, cfr. video allegato 22 del fascicolo 22).
Ancora, la documentazione prodotta da parte convenuta consente di ritenere provato che si sia trattato di un evento straordinario e anomalo, di rilevanti dimensioni che ha interessato l'intera penisola, con incidenza sulla circolazione non solo ferroviaria (cfr.docc. 18 e 19 del fascicolo di parte convenuta). In
Cont particolare, dalla relazione eteo dall'1.3 al 3.3.2018 e mappatura del servizio di rete ferroviaria (cfr. docc.20 e 21 del fascicolo di parte attrice) si evince il grave “gelicidio in atto” sulle linee di alimentazione Cont elettrica del nodo di GE, dove erano impegnati oltre 200 tecnici di e delle ditte appaltatrici per liberare le linee elettriche dal giacchio che continuava a riformarsi.
Cont In conclusione, ad avviso del Tribunale, avendo dato attuazione alle previsioni del PIR, accettate da tutte le imprese ferroviarie, compresa parte attrice, con la stipula del contratto di utilizzo, non è configurabile alcun inadempimento contrattuale in capo all'ente gestore delle infrastrutture, né qualsivoglia condotta illecita di CP_4
Deve aggiungersi che, come evidenziato dal precedente (allegato dalla terza chiamata) del Tribunale di
RO (che ha scrutinato una analoga fattispecie, in relazione al medesimo evento neve febbraio-marzo
2018, cfr. sent. n. 14637/2024 proc. RG n. 9601/2023), parte attrice non ha fornito nemmeno la prova concreta del danno subito, essendosi limitata a proporre un metodo di quantificazione basato sui meri prezzi di listino e non sull'effettivo acquisto dei servizi di trasporto da parte dei clienti/mittenti, senza nemmeno provare la cancellazione degli ordini nei giorni immediatamente successivi al ripristino della rete da parte di quegli stessi clienti (dovendosi presumersi che, a seguito del ripristino della rete solo pagina 10 di 11 temporaneamente inagibile, l'ordine di trasporto sia stato poi effettivamente eseguito).
Anche riguardo ai danni relativi alla manovra dei treni che parte attrice non avrebbe potuto servire negli impianti ferroviari di GE (a seguito della loro soppressione), parte attrice si è limitata a quantificare il danno preteso sulla base di astratti ricavi medi nel periodo e di mere tabelle predisposte unilateralmente
(cfr. doc. 17 bis di parte attrice).
In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione, eccezione e domanda (compresa quella di garanzia formulata da parte convenuta).
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm 55/2014, aggiornato ex d.m. 247/2022 (scaglione tra euro 52.001 ed euro 260.000), tenuto conto dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta e della terza chiamata, delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.142,00 (per ciascuna parte), oltre spese generali e accessori come per legge.
RO 09.04.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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