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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2407/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 12.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2407/2022 R.G., verten- te tra:
[...]
ON
[...]
Il Controparte_2 [...]
CP_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Antonio Sabino che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per la l'Avvocato Letterio Oteri che si riporta agli atti e ON verbali di causa.
E' presente, per la , l'Avvocato Antonio Noataristefano che dichiara di essere ON presente per delega orale dell'Avvocato Antonio Andreozzi e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per il Condominio, l'Avvocato Mauro Di Matteo che si riporta agli atti e verbali di causa. La Corte evidenzia che la ha prodotto note scritte. CP_3
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Sabino riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. CP_ L'Avv.to Oteri si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di
[..
, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Notaristefano si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Di Matteo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. Dopo discussione,
La Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 2407/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2407/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1496/2022 emessa in data 22.4.2022 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n. 11233/2018, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso ON C.F._1 dall'Avvocato Antonio Sabino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in , I^ Trav. G. Pelella, 2; CP_3
appellante
e
(P.I. , in persona del legale rappre- ON P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Letterio Oteri, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in , trav. Michelan- CP_3 gelo, n. 66;
appellata nonché
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro ON P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Andreozzi, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo, nr. 10 presso lo studio legale Magaldi;
appellata nonché
(c.f. e P.I. ), in persona Controparte_5 P.IVA_3
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dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Di
Matteo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Casoria
(NA), Via Cavour, n. 79; appellato nonché
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Formica, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Corso Umberto I, n. 35; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 , con atto di citazione dell'11/10/2018, chiamava in giudizio ON la deducendo: a) di essere proprietario di una unità ON immobiliare sita in , Via Pastore, n. 17, identificata in N.C.E.U. del Comune CP_3 di al Fol. 4; P.lla 831; Sub. 28; b) l'unità immobiliare era stata interessata da CP_3 infiltrazioni di acque provenienti dal sovrastante lastrico solare, con conseguenti in- genti danni al cespite, nonché agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti;
c) i feno- meni infiltrativi apparivano causati dalla esecuzione delle opere di straordinaria ma- nutenzione del fabbricato da parte della quale appal- ON tatrice;
d) con ricorso ex art. 669 e ss. c.p.c. l'istante aveva chiesto al Tribunale di
Napoli Nord disporsi A.T.P., al fine di accertare le cause dei lamentati fenomeni in- filtrativi e valutarne le conseguenze dannose;
e) il CTU nominato predisponeva rela- zione tecnica con la quale si accertava la causa delle infiltrazioni nella esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione poste in essere dall'impresa, evidenziando, in particolare, come proprio quest'ultima avesse ammesso il nesso eziologico sussi- stente fra la modalità di esecuzione delle opere oggetto di appalto ed i fenomeni ri- scontrati nell' appartamento del Sig. . CP_1
L'attore chiedeva dunque accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] nella determinazione dei danni e disporre la condanna al relativo risar- ON cimento.
L'appaltatrice si costituiva e chiedeva in via subordinata di attribuire la responsabili- tà o la corresponsabilità dell'evento al committente , Parte_1 ottenendo la chiamata sia del Condominio sia della Compagnia di assicurazione.
Anche queste parti si costituivano e il Condominio, a sua volta, chiamava in giudizio l' CP_3
Con memoria ex art. 183 cpc, parte attrice precisava: “con Racc. A.R. del 17/09/2014 il Sig. , a mezzo del suo procuratore, denunziava alla Amministrazione con- CP_1 dominiale i suddetti, gravi fenomeni infiltrativi, chiedendo provvedersi alla immedia- ta rimozione delle cause nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi in loro
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dipendenza.
A siffatta comunicazione forniva riscontro l'Amministrazione condominiale, che de- clinava qualsivoglia responsabilità deducendo essere il lastrico di copertura del fabbricato di esclusiva proprietà di terzi. Deduceva altresì che i denunziati fenomeni infiltrativi andavano collegati a condizioni atmosferiche di particolare avversità ve- rificatesi nei mesi di giugno e luglio del 2014, dunque imprevedibili ed impreviste”.
1.2 Il Tribunale, all'esito, rigettava la domanda, non ritenendo dimostrato il rapporto causale.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 6.5.2022, con atto del 27.5.2022, ha proposto appello, costituendosi in data ON
1.6.2022.
L'istante ha affidato l'impugnazione a due motivi.
Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 166 cpc: “lo stesso CP_6
[...
, peraltro, sempre in sede di A.T.P. riferiva all'Ing. che: “Con P.E.C. Per_1 del 06/11/2014 confermando quanto lamentato dal sig. , riferiva testual- CP_1 mente che <<l infiltrazione d nell scaturita da cp_1 abbondanti piogge verificatesi nei mesi di giugno e luglio cui sono stati informati tempestivamente sia la che direzione lavori. l per stato impre- cp_7 vedibile ed eccezionale ma gi ha completato tutte le opere in copertura eliminato cause.>>.
“…Che la esecuzione delle opere di manutenzione del lastrico solare sia avvenuta nel mese di maggio del 2014 è un “fatto” accertato già in sede di A.T.P. e pienamen- te confermato nel corso del processo a quo, in primo luogo perché confermato da tutti i testi in quella sede escussi ed anche da quelli addotti dalla ON quindi per non essere stato contestato da nessuna delle parti.
[...]
Per il Sig. , nel corso della esecuzione delle opere, e più precisamente nelle CP_1 ore successive alla completa rimozione della pavimentazione del lastrico solare, si verificavano fenomeni temporaleschi che determinavano i danni riportati, anche in ragione del mancato apprestamento di idonee cautele da parte dell'impresa (teli di plastica ancorati ad una struttura in legno, poi rimossa dal vento).
Secondo il Sig. , anche l'impresa “riconosceva esplicitamente tempi e circo- CP_1 stanze dei fenomeni infiltrativi, dichiarandosi pronta a porre in essere ogni necessa- rio intervento risolutore è ulteriormente provato in via documentale”.
Sempre secondo l'appellante, non solo il CTU non aveva mostrato certezze, ma dalla prova testimoniale era emersa la corretta consecutio temporale.
Il Signor , con il secondo motivo, ha poi contestato la liquidazione delle CP_1 spese processuali e ha chiesto: “.I - In accoglimento del qui proposto gravame, di- sporre la integrale riforma della sentenza n. 1496/2022 resa dal Tribunale di Napoli
Nord nella persona del G.U. Dott. Pasquale Ucci in data 14/4/2022 e notificata addì
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6/05/2022, e per l'effetto così statuire: II - Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della - in persona del legale rapp.te pro
ON tempore Sig. - corrente in Caivano (NA) alla via Esposito, 22 Controparte_8 relativamente ai fenomeni infiltrativi che hanno prodotto i danni nell'appartamento ed alle suppellettili ivi presenti, di proprietà del sig. ; III - Con-
ON dannare la convenuta - in persona del legale rapp.te
ON pro tempore Sig. , in via solidale con la Controparte_8 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pa- Controparte_9 gamento in favore del Sig. delle seguenti somme:
ON
€ 6.334,27 per il danno arrecato;
€ 2.700,00 per il mancato utilizzo dell'immobile;
€ 9.000,00 per la sostituzione delle suppellettili danneggiate;
€ 1.500,00 per il ripristino dell'impianto elettrico;
€ 2.036,53 oltre iva e cont. ass. e prev. per spese liquidate al CTU in sede di ATP;
per un totale s.e.o. di € 21.570,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle sin- gole maturazioni al soddisfo;
IV – Condannare la convenuta ON0
- in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. , in
[...] Controparte_8 via solidale con la Compagna in persona del suo le- ON1 gale rappresentante pro tempore - al pagamento in favore del Sig. Parte_2
delle spese processuali relative al procedimento per Accertamento CN
[...]
Preventivo recante il n° 6073/2016 r.g. svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord, con attribuzione al sottoscritto procuratore, dichiaratosene antistatario;
V – Con- dannare la - in persona del legale rapp.te pro tempo- ON re Sig. , in via solidale con la Controparte_8 ON2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento in
[...] favore del Sig. delle spese del doppio grado di giudizio, con at- ON tribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
VI – Sempre in riforma della im- pugnata statuizione, accertare e dichiarare la arbitrarietà ed infondatezza della chiamata in causa posta in essere in primo grado dalla ON nei confronti del , e – per l' effetto –
[...] ON3 condannare detta Impresa di costruzioni al pagamento, in favore del Parte_3
, e della Compagnia Assicuratrice delle spese per il
[...] CP_3 doppio grado di giudizio, nonché di quelle relative al procedimento per A.T.P. come innanzi svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord”.
1.4 Si sono costituiti tutti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
La ha anche chiesto nuovamente di ritenere responsabile ON il Condominio e di essere manlevata dalla Compagnia di assicurazione.
Anche il Condominio ha chiesto, seppure in via subordinata, di attribuire la respon-
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sabilità esclusiva degli eventi alla nonché, in caso di ON condanna, anche parziale, dell'Ente, di riconoscere l'operatività della polizza assicu- rativa e condannare , a tenerlo indenne da qualsiasi somma lo stes- ON4 so sarà tenuto a versare a titolo di danno e/o spese di lite.
2. L'appello
2.1 In via preliminare, tenuto conto delle allegazioni della ON
[... e del che, ad avviso della Corte, non hanno contestato univocamente CP_2 la posizione attiva, va detto che la titolarità attiva o passiva della situazione soggetti- va dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costi- tutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni asser- tive o di merito (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/06/2018, n. 16904).
La titolarità è stata accertata anche nella pronuncia impugnata (cfr. ad esempio, pagi- ne 2 e 3).
2.2 Nel merito, Il primo motivo si reputa fondato, seppure per quanto di ragione.
Ed infatti, nella relazione di ATP si legge: “le foto ricevute dal CTP di parte ricor- rente mostrano evidenti segni di umidità a sud della proiezione al piano sesto della
“vaschetta raccolte acque” situata sul terrazzo del piano settimo. La vaschetta di raccolta delle acque piovane è un punto delicato, ove facilmente possono verificarsi infiltrazioni d'acqua se non realizzato a regola d'arte. Nel caso in esame, dalle foto
è evidente che, a sud della attuale proiezione al piano sesto della vaschetta di rac- colta acque situata sul terrazzo del piano settimo, sono presenti i danni maggiori.
Per quanto sopra osservato, un'ipotesi attendibile potrebbe anche essere che la pre- cedente posizione della vaschetta di raccolta acque piovane al piano settimo fosse più a sud dell'attuale posizione e quindi fosse proprio sopra la parete divisoria tra il bagno e la camera da letto n.01, ove sono localizzati i danni maggiori, e quindi tutti i danni potrebbero essere stati causati dalle perdite idriche della precedente vaschetta di raccolta acque piovane del terrazzo al piano settimo. In questa ipotesi i danni po- trebbero essere antecedenti a giugno 2012.
La tesi della parte ricorrente, che i danni siano stati causati dai lavori eseguiti dalla ditta tra giugno 2012 e settembre 2013 ugualmente ON potrebbe essere valida, ma io CTU, dagli atti di causa, non ho rinvenuto elementi utili ad accertare il momento in cui sono state rilevate le foto, come impugnato dalle parti convenute. Io CTU, però, ribadisco che la stessa parte convenuta
[...] ha ammesso che le infiltrazioni ed i danni si sono verificati nel ON5 corso dell'esecuzione dei lavori condominiali”.
Va doverosamente aggiunto che il Consulente ha dedotto che le foto trasmesse dal
CTP di parte attrice in primo grado ritraggono lo stato dei luoghi a maggio 2014 (e
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dunque prima dell'evento ulteriore del giugno-luglio 2014).
E tuttavia neppure può essere sottaciuta la valenza della missiva del 19/02/2015 (uni- tamente agli elementi di cui si dirà), promanante proprio dalla CP_1 CP_16
che appare indirizzata alla all'amministratore del
[...] ON condominio e al legale del Sig. : “la ditta sta CP_1 ON eseguendo dei lavori di straordinaria manutenzione all'intero edificio sito in Caso- ria (NA) alla Via Giulio Pastore n. 17/19, dopo avere effettuato le opere commissio- nate, già nelle piogge avvenute prima dell'estate 2004 (evidentemente si tratta di me- ro refuso) si erano già evidenziate delle nell'appartamento sottostante, appunto quel- lo di proprietà del Sig. . Successivamente, nel mentre effettuavamo dei sag- CP_1 gi e delle ispezioni per intercettare le possibili cause della perdita di cui sopra, so- praggiungevano altre piogge, che purtroppo finivano per aggravare la situazione già critica. Attualmente, sono state trovate le cause della menzionata infiltrazione e sono stati ripristinati i problemi che ne avevano scaturito l'infiltrazione”.
Il teste escusso all'udienza del 25.1.2021, ha riferito: “ricordo che Testimone_1 il è stato oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati circa 7 8 anni fa;
i CP_2 lavori hanno riguardato le facciate esterne, gli interni delle parti comuni, il rifaci- mento dei balconi e il terrazzo di copertura;
adr: se ben ricordo nel mese di maggio
o giugno di circa 7 8 anni fa, quando hanno iniziato a rifare il terrazzo sono iniziate delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento del che è sottostante al ter- CP_1 razzo;
adr: le infiltrazioni riguardavano le stanze da letto, la cucina, l'unico bagno della casa mentre non le ho viste in una stanzetta posta alla sinistra dell'ingresso e un'altra cameretta piccolina;
adr: le infiltrazioni erano presenti nel soffitto ma an- che nelle pareti;
adr: ricordo che dal soffitto scendeva proprio l'acqua perché io qualche volta ho mangiato in cucina a casa dal con dei teli trasparenti po- CP_17 sti intorno alle pareti proprio per non far scendere l'acqua; adr:ho visto che tutti gli arredi della camera da letto del si sono danneggiati perché marciti a causa CP_1 dell'umidità, due televisori;
il davanzale posto nella cucina e le porte della cucina pure si sono danneggiate per l'umidità e il ha dovuto cambiarle;
adr: il CP_1
ricordo che per ben 5 volte ha dovuto ritinteggiare le pareti del bagno;
CP_1 adr: ricordo che, poiché saltava spesso la corrente, abbiamo dovuto cambiare i cavi
e le prese elettriche della camera da letto, del bagno e della cucina che si erano os- sidate;
abbiamo cambiato due differenziali e un magnetotermico;
adr: il rifacimento dell'impianto elettrico è costato, per i materiali, circa 1.500,00 euro;
adr: non so ri- ferire quanto ha speso il per ricomprare gli arredi e gli elettrodomestici CP_1 danneggiati ma ho visto che li ha sostituiti;
adr: ad oggi ho notato che nel soffitto del bagno ci sono ancora delle macchie di umidità e anche sulla copertura del bal- cone terrazzato sono ancora presenti delle macchie di umidità; adr: sul terrazzo di copertura del fabbricato c'è un appartamento che, per quanto io sappia, è abitato ed
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il terrazzo è pavimentato”.
Il teste , escusso alla medesima udienza e figlio dell'attore, ha di- Testimone_2 chiarato: “ricordo che il condominio è stato oggetto di lavori di ristrutturazione ini- ziati circa 7 8 anni fa;
i lavori hanno riguardato le facciate esterne, il rifacimento dei balconi e il terrazzo di copertura;
adr: se ben ricordo nel mese di giugno di circa
7 anni fa, quando hanno iniziato a rifare il terrazzo sostituendo la pavimentazione sono iniziate delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento dove vivo che è sottostan- te al terrazzo;
adr: le infiltrazioni hanno riguardato il soffitto e poi le pareti del ba- gno, della cucina, della stanza da letto e un'altra stanza da pranzo;
adr: addirittura
c'era l'acqua che scorreva copiosa al punto che io, per entrare in una stanza, dove- vo aprire l'ombrello; adr: le infiltrazioni hanno danneggiato gli arredi della stanza da letto, della cucina, del televisore della cucina e della stanza da letto, che sono andati in corto;
allo stesso modo per il condizionatore;
anche nel bagno un mobilet- to non si chiude più bene perché il legno si è ingrossato;
adr: inoltre attraverso le pareti l'acqua è passata a contatto con i cavi dell'impianto che è andato in corto circuito ed è stato necessario rifarlo;
adr: il costo della sostituzione dell'impianto elettrico è stato di circa 1.500,00 adr: attualmente non abbiamo sostituito gli arredi
e gli elettrodomestici che si sono danneggiati;
anche all'interno dell'appartamento non abbiamo fatto lavori perché le infiltrazioni persistono in tutti gli ambienti;
solo in cucina abbiamo fatto una ritinteggiatura;
adr: attualmente nell'appartamento vi- viamo io e mio padre;
adr: ho acquistato dei nuovi mobili ed elettrodomestici ma li tengo in un deposito perché non posso portarli a casa;
adr: per comprare questi mo- bili ed elettrodomestici nuovi mio padre a speso circa 9.000,00; adr: io lavoro con mio padre nella sua ditta di manutenzione e installazione ascensori;
adr: sul terraz- zo sovrastante il nostro appartamento c'è un mini appartamento;
che io sappia i condomini possono accedere al terrazzo”.
Il teste , sentito all'udienza del 6.5.2021, dipendente della Testimone_3 [...]
ha dichiarato: “ricordo che a maggio del 2014 la ON8 CP_1 ha eseguito lavori il rifacimento della copertura del terrazzo del fabbricato del con- dominio di via Pastore n. 17 in;
ricordo che smantellammo il pavimento poi CP_3 il giorno stesso che avevamo cominciato i lavori cominciò a piovere e noi posizio- nammo sul terrazzo dei teli di plastica con delle aste di legno per creare una pen- denza e far scendere l'acqua; però ricordo che il vento forte strappò i teli di plasti- ca;
adr: ricordo che a causa delle infiltrazioni di acqua piovana mi venne riferito dal titolare della ditta, che nell'appartamento sottostante di Controparte_8 proprietà di tale si erano manifestate delle macchie di umidità; ON adr: il maltempo proseguì anche il giorno successivo e noi riposizionammo di nuovo la struttura con i teli di plastica;
adr: ricordo che i lavori di rifacimento del terrazzo di copertura del fabbricato erano stati commissionati dal condominio alla CP_18
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struzioni perché nel bagno del si erano già manifestate delle infiltrazioni CP_1
d'acqua; adr: non sono mai entrato nell'appartamento del;
adr: i lavori CP_1 sono terminati dopo 20 giorni ma non so dire se ci sono poi state infiltrazioni”.
Infine, il teste , anche lui dipendente della Testimone_4 ON0
escusso all'udienza del 12.7.2021, ha riferito: “noi abbiamo proceduto a rimuo-
[...] vere le mattonelle preesistenti e poi abbiamo realizzato una guaina e poi abbiamo riposizionato le mattonelle;
adr: ricordo che quando siamo andati la prima volta sul terrazzo vi erano delle infiltrazioni di acqua nella stanza da letto e nella cucina di un appartamento sottostante ma non so chi era il proprietario;
adr: queste infiltrazioni erano già presenti;
adr: ricordo che quando avevamo rimosso le mattonelle si verifi- carono dei forti temporali e quindi noi posizionammo dei teli di plastica sul terrazzo agganciati ad una struttura di legno in modo che questi teli avessero una pendenza per far scivolare l'acqua giù; adr: ricordo che il pomeriggio posizionammo la strut- tura appena vedemmo che cominciava a piovere ma quando la mattina dopo siamo tornati sul cantiere abbiamo visto che il forte vento l'aveva buttata a terra strac- ciando la plastica;
adr: quando abbiamo iniziato i lavori ricordo di essere stato nell'appartamento sottostante il terrazzo e aver constato la presenza di macchie di umidità; le macchie erano ancora umide;
adr: successivamente non sono andato più nell'appartamento”.
2.3 Orbene, l'istruttoria espletata ed il quadro probatorio complessivo formatosi, in- duce la Corte a ritenere dimostrato – anche per logica presunzione – il rapporto cau- sale allegato, nonché, in occasione della rimozione della vecchia protezione al lastri- co, due circostanze:
• la preesistenza delle infiltrazioni;
• l'aggravamento delle stesse riconducibile all'opera della società appaltatrice.
La Corte ha disposto supplemento istruttorio tecnico, ma il Consulente, che si è an- che cimentato in valutazioni giuridiche non richieste, non ha fornito elementi esau- stivi: “le cause dei danni, come si può desumere dall'elaborato peritale, sono dovute certamente ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore, ovvero dal so- laio del soffitto di proprietà attrice, ma la causa non è da addebitare alla stessa par- te attrice. Per quanto ampiamente esposto nell'elaborato peritale, si hanno due evi- denze, che in questa fase, ovviamente, possono solo essere ribadite:
1. Le infiltrazio- ni avrebbero origine da prima del 16/06/2014, quindi da prima che la ditta
[...] smantellasse la pavimentazione del solaio sovrastante la proprietà attrice e CP_18 si avessero ingenti piogge;
2. In data 16/06/2014, la ditta aveva ON smantellato la pavimentazione del solaio sovrastante la proprietà attrice. Di certo la rimozione della pavimentazione aveva danneggiato anche lo strato impermeabile sottostante. Se a pavimentazione intatta vi potevano essere infiltrazioni, a pavimen- tazione rimossa le infiltrazioni saranno state di certo molto maggiori. Il giorno
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16/06/2014, si verificò un evento meteo imprevisto, con fortissime piogge, proprio quando la ditta aveva già smantellato il pavimento, come ribadito nella comparsa della . ON
2.4 Occorre adesso fare applicazione di alcuni principi.
In primo luogo, va detto che, ove risulti che il danno non è derivato dalla cosa ma è derivato dall'attività dell'appaltatore, allora la fattispecie di riferimento non sarà più quella della responsabilità per difetto di custodia, ed il caso concreto andrà deciso se- condo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte in base al quale "
Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configu- rabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/05/2024, n. 12839).
Si è già visto come la responsabilità della società non possa essere esclusa, quanto- meno per gli eventi conseguenti alla rimozione della copertura, ma neppure può esse- re sottaciuta anche la preesistenza delle infiltrazioni, o di parte delle infiltrazioni, per quanto si desume sia dalle dichiarazioni testimoniali sia dall'accertamento tecnico.
Qui si aggiunge che dall'esame della relazione si arguisce che non è possibile distin- guere, in termini di autonomia, le condotte imputabili ai vari autori.
In altre parole, non è possibile distinguere danni autonomamente identificabili.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di causalità, le cause so- pravvenute da sole sufficienti alla produzione dell'evento sono soltanto quelle del tutto autonome, indipendenti ed estranee alla condotta, tali da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente (Cass., 25 febbraio 2009, n. 21513).
Non è, dunque, richiesta un'unità di disegno tra gli autori dell'illecito e neppure la identità o la contestualità delle azioni o delle norme violate. Difatti, anche condotte autonome, poste in essere in tempi diversi, possono aver dato luogo ad un unico fatto dannoso, quando il loro risultato finale sia stato unitario” (Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/01/2025, n. 1116).
E' dunque necessario riconoscere una responsabilità solidale (su questo punto, si ve- da anche subito infra), anche in ragione dell'impossibilità, accertata dal CTU, di di- stinzione delle condotte.
2.5 Pertanto, tenuto conto delle foto prodotte e di quanto accertato dal CN (che a pag. 17 della relazione di ATP, ha scritto che “i lavori in parte già sono stati eseguiti
a cura della stessa parte ricorrente, poiché nel corso delle attività peritali sono stati accertati danni solo nella camera da letto n.01”) l'importo che può essere ricono- sciuto è di euro 4.984,95, al cui pagamento va condannata la società appaltatrice dei lavori, in applicazione dell'art. 2055 cc.
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Trattandosi di liquidare un credito risarcitorio, e, quindi, di valore, tale importo va attualizzato, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore monetario riferito al
15.6.2017, quantomeno al momento della redazione di ATP.
Si tratta, infatti, di reintegrare il patrimonio dell'istante reimmettendovi un valore equivalente a quello perso al momento della consumazione dell'illecito, sicché
l'espressione monetaria di tale entità non può che essere riferita all'attuale potere di acquisto della moneta, altrimenti si avrebbe solo una reintegrazione nominale, ma nella sostanza il danneggiato non vedrebbe esattamente ripristinata la propria posizione patrimoniale anteriore al danno.
A questo fine possono soccorrere per l'attualizzazione del valore gli indici ISTAT (v.
Cass. 30\6\1989 n. 3170 e numerose altre conformi).
Sulla base dei criteri sopra indicati, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, andrà rivalutata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta.
L'importo risultante è pari ad euro 5.986,92.
Non possono essere riconosciute altre voci, in quanto obiettivamente generiche e prove di concreto riscontro probatorio (le dichiarazioni testimoniali sul punto sono eccessivamente generiche e non suffragate da idonei riscontri documentali).
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interes- si va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una deci- sione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tem- po esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pro- nuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al- la data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del be- ne o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risar- cimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tas- so, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece
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effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mo- netaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la dovrà corrispondere ON all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
4.943,78 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 18.6.2015 - quale momento della richiesta di danni, stante la difficoltà di individuazione di altro termine, come sembra desumersi dalla produzio- ne offerta dalla , seppure non perfettamente leggibile - di quelli te- ON sté liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 18.6.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla riva- lutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
3. Le domande subordinate della ON
3.1 Per ciò che concerne la domanda di garanzia, la stessa Compagnia pur CP_1 contestando l'operatività della garanzia, ha prodotto la polizza, mentre non può esse- re condivisa l'eccezione di prescrizione, stante la produzione di missiva del febbraio
2015 a fronte dell'evento verificatosi nel giugno dell'anno 2014.
Quanto all'eccezione di decadenza sollevata in primo grado, vale richiamare il prin- cipio a tenore del quale affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accerta- re se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere pro- batorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/09/2019, n. 24210).
La domanda nei riguardi della va quindi accolta e – per l'effetto – ON la stessa va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva che quest'ultima è te- ON nuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di
CTU.
3.2 Va accolta altresì la richiesta nei confronti del Condominio, anche a volere con- siderare il terrazzo di proprietà esclusiva.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, “in tema di con- dominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante ri-
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spondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o terrazza a li- vello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del la- strico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conser- vazione delle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.) e all'assemblea dei con- domini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1,
n. 4, c.c.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ri- costruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastri- co (o terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (Cass. civ. Sez. CP_2
Unite, 10-05-2016, n. 9449).
Una lettura sistematica della pronuncia delle Sezioni Unite induce poi il Tribunale a ritenere sussistente una responsabilità solidale.
Infatti, i Giudici di legittimità, nello stabilire l'attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile, hanno ritenuto dunque applicabili tutte le di- sposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. 9449/2016 in motivazione), tra cui, di necessità, anche l'art. 2055 cc.
Si è poi ribadito che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del be- ne, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli neces- sari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbli- gati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggia- to ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giu- dizio gli altri (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 11/01/2022, n. 516).
Come correttamente evidenziato dalla difesa della società, la solidarietà è comunque ammessa per altro verso, atteso che, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzio- ne di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gra- vato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir me- no per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che natu- ralmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o
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dell'appaltatore (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/12/2021, n. 41709).
Ora, seppure il Sig. , anche in appello, abbia chiesto la condanna del solo CP_1 appaltatore, vale richiamare il principio secondo cui nel caso di cosiddetto litiscon- sorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la do- manda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei con- fronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamen- te;
ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneg- giato non ha l'onere di proporre appello incidentale per far dichiarare la responsabili- tà di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venga accolto l'appello propo- sto dall'altro (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/11/2022, n. 34278).
Dunque, in forza di quanto fin qui detto, la pronuncia di condanna prima riportata deve essere emessa, in solido, anche nei riguardi dell'Ente condominiale.
4. Le domande subordinate del CP_2
Per ciò che concerne la domanda di garanzia, l' ha dedotto che la garanzia CP_3 non opera perché trattasi di eventi di manutenzione straordinaria, ma la deduzione non può essere condivisa, atteso che le infiltrazioni, come detto, erano in parte pree- sistenti.
Per questo solo fatto la domanda di garanzia nei riguardi della va accolta CP_3
e – per l'effetto – la stessa va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a te- nere indenne ed a rivalere il della somma complessiva che quest'ultima CP_2
è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di CTU, detratta la franchigia di euro 250,00 (come si desume dalla produzione of- ferta dall' ). CP_3
5. Considerazioni conclusive e spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse de- ve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Ebbene, nella specie, le domande sia dell'appellante, sia della ON0
sia del (queste ultime subordinate) sono state accolte, seppure in
[...] CP_2 parte, per cui le spese devono seguire la soccombenza del doppio grado di giudizio, nei vari rapporti consequenziali, in applicazione del DM 55/14 e successive modifi- che, tenuto conto dell'importo riconosciuto.
Anche quelle di ATP seguono la medesima sorte.
Fa solo eccezione la regolamentazione per i rapporti tra il Condominio e l' , CP_3 stante la previsione contenuta nelle condizioni generali: “L'Impresa non riconosce
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spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati Parte_4
e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”.
La Suprema Corte ha chiarito che un tale patto non si pone in contrasto con la previ- sione di cui all'art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord.,19/02/2020, n. 4202).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1496/2022 emessa in data 22.4.2022 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n. 11233/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto, tenuto conto anche delle allegazioni della ON9
– in riforma della sentenza impugnata – condanna la
[...] ON
e il , in solido tra loro, al
[...] ON pagamento, in favore di , della somma di euro 5.986,92 ol- ON tre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 4.943,78
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18.6.2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna la e il CP_1 ON ON
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio sostenute da
[...]
, che liquida: a) per il primo grado, in euro 264,00 per spe- ON se ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• pone a carico della e del ON PA
, in solido tra loro, le spese occorse per la stesura della rela-
[...] zione di ATP;
• accoglie la domanda di garanzia proposta dalla e ON per l'effetto dichiara tenuta e conseguentemente condanna la ON
a tenere indenne ed a rivalere la della somma ON complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di ATP;
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• condanna la al pagamento delle spese di giudizio sostenute ON da che liquida: a) per il primo grado, in euro ON
237,00 per spese ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• accoglie la domanda di garanzia proposta dal ON
e per l'effetto dichiara tenuta e conseguentemente condanna la
[...] CP_3
a tenere indenne ed a rivalere il della somma complessiva che
[...] CP_2 quest'ultimo è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, compre- se le spese di lite e di ATP, detratta la franchigia di euro 250,00;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra il e l' . Parte_5 CP_3
Così deciso, in Napoli, in data 12.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 12.6.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2407/2022 R.G., verten- te tra:
[...]
ON
[...]
Il Controparte_2 [...]
CP_3 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Antonio Sabino che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per la l'Avvocato Letterio Oteri che si riporta agli atti e ON verbali di causa.
E' presente, per la , l'Avvocato Antonio Noataristefano che dichiara di essere ON presente per delega orale dell'Avvocato Antonio Andreozzi e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per il Condominio, l'Avvocato Mauro Di Matteo che si riporta agli atti e verbali di causa. La Corte evidenzia che la ha prodotto note scritte. CP_3
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Sabino riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. CP_ L'Avv.to Oteri si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di
[..
, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Notaristefano si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Di Matteo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. Dopo discussione,
La Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 2407/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2407/2022 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1496/2022 emessa in data 22.4.2022 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n. 11233/2018, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso ON C.F._1 dall'Avvocato Antonio Sabino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in , I^ Trav. G. Pelella, 2; CP_3
appellante
e
(P.I. , in persona del legale rappre- ON P.IVA_1 sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Letterio Oteri, elettiva- mente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in , trav. Michelan- CP_3 gelo, n. 66;
appellata nonché
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro ON P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Andreozzi, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Toledo, nr. 10 presso lo studio legale Magaldi;
appellata nonché
(c.f. e P.I. ), in persona Controparte_5 P.IVA_3
2
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Maurizio Di
Matteo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Casoria
(NA), Via Cavour, n. 79; appellato nonché
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Formica, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Corso Umberto I, n. 35; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 , con atto di citazione dell'11/10/2018, chiamava in giudizio ON la deducendo: a) di essere proprietario di una unità ON immobiliare sita in , Via Pastore, n. 17, identificata in N.C.E.U. del Comune CP_3 di al Fol. 4; P.lla 831; Sub. 28; b) l'unità immobiliare era stata interessata da CP_3 infiltrazioni di acque provenienti dal sovrastante lastrico solare, con conseguenti in- genti danni al cespite, nonché agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti;
c) i feno- meni infiltrativi apparivano causati dalla esecuzione delle opere di straordinaria ma- nutenzione del fabbricato da parte della quale appal- ON tatrice;
d) con ricorso ex art. 669 e ss. c.p.c. l'istante aveva chiesto al Tribunale di
Napoli Nord disporsi A.T.P., al fine di accertare le cause dei lamentati fenomeni in- filtrativi e valutarne le conseguenze dannose;
e) il CTU nominato predisponeva rela- zione tecnica con la quale si accertava la causa delle infiltrazioni nella esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione poste in essere dall'impresa, evidenziando, in particolare, come proprio quest'ultima avesse ammesso il nesso eziologico sussi- stente fra la modalità di esecuzione delle opere oggetto di appalto ed i fenomeni ri- scontrati nell' appartamento del Sig. . CP_1
L'attore chiedeva dunque accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] nella determinazione dei danni e disporre la condanna al relativo risar- ON cimento.
L'appaltatrice si costituiva e chiedeva in via subordinata di attribuire la responsabili- tà o la corresponsabilità dell'evento al committente , Parte_1 ottenendo la chiamata sia del Condominio sia della Compagnia di assicurazione.
Anche queste parti si costituivano e il Condominio, a sua volta, chiamava in giudizio l' CP_3
Con memoria ex art. 183 cpc, parte attrice precisava: “con Racc. A.R. del 17/09/2014 il Sig. , a mezzo del suo procuratore, denunziava alla Amministrazione con- CP_1 dominiale i suddetti, gravi fenomeni infiltrativi, chiedendo provvedersi alla immedia- ta rimozione delle cause nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi in loro
3
dipendenza.
A siffatta comunicazione forniva riscontro l'Amministrazione condominiale, che de- clinava qualsivoglia responsabilità deducendo essere il lastrico di copertura del fabbricato di esclusiva proprietà di terzi. Deduceva altresì che i denunziati fenomeni infiltrativi andavano collegati a condizioni atmosferiche di particolare avversità ve- rificatesi nei mesi di giugno e luglio del 2014, dunque imprevedibili ed impreviste”.
1.2 Il Tribunale, all'esito, rigettava la domanda, non ritenendo dimostrato il rapporto causale.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 6.5.2022, con atto del 27.5.2022, ha proposto appello, costituendosi in data ON
1.6.2022.
L'istante ha affidato l'impugnazione a due motivi.
Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 166 cpc: “lo stesso CP_6
[...
, peraltro, sempre in sede di A.T.P. riferiva all'Ing. che: “Con P.E.C. Per_1 del 06/11/2014 confermando quanto lamentato dal sig. , riferiva testual- CP_1 mente che <<l infiltrazione d nell scaturita da cp_1 abbondanti piogge verificatesi nei mesi di giugno e luglio cui sono stati informati tempestivamente sia la che direzione lavori. l per stato impre- cp_7 vedibile ed eccezionale ma gi ha completato tutte le opere in copertura eliminato cause.>>.
“…Che la esecuzione delle opere di manutenzione del lastrico solare sia avvenuta nel mese di maggio del 2014 è un “fatto” accertato già in sede di A.T.P. e pienamen- te confermato nel corso del processo a quo, in primo luogo perché confermato da tutti i testi in quella sede escussi ed anche da quelli addotti dalla ON quindi per non essere stato contestato da nessuna delle parti.
[...]
Per il Sig. , nel corso della esecuzione delle opere, e più precisamente nelle CP_1 ore successive alla completa rimozione della pavimentazione del lastrico solare, si verificavano fenomeni temporaleschi che determinavano i danni riportati, anche in ragione del mancato apprestamento di idonee cautele da parte dell'impresa (teli di plastica ancorati ad una struttura in legno, poi rimossa dal vento).
Secondo il Sig. , anche l'impresa “riconosceva esplicitamente tempi e circo- CP_1 stanze dei fenomeni infiltrativi, dichiarandosi pronta a porre in essere ogni necessa- rio intervento risolutore è ulteriormente provato in via documentale”.
Sempre secondo l'appellante, non solo il CTU non aveva mostrato certezze, ma dalla prova testimoniale era emersa la corretta consecutio temporale.
Il Signor , con il secondo motivo, ha poi contestato la liquidazione delle CP_1 spese processuali e ha chiesto: “.I - In accoglimento del qui proposto gravame, di- sporre la integrale riforma della sentenza n. 1496/2022 resa dal Tribunale di Napoli
Nord nella persona del G.U. Dott. Pasquale Ucci in data 14/4/2022 e notificata addì
4
6/05/2022, e per l'effetto così statuire: II - Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della - in persona del legale rapp.te pro
ON tempore Sig. - corrente in Caivano (NA) alla via Esposito, 22 Controparte_8 relativamente ai fenomeni infiltrativi che hanno prodotto i danni nell'appartamento ed alle suppellettili ivi presenti, di proprietà del sig. ; III - Con-
ON dannare la convenuta - in persona del legale rapp.te
ON pro tempore Sig. , in via solidale con la Controparte_8 [...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pa- Controparte_9 gamento in favore del Sig. delle seguenti somme:
ON
€ 6.334,27 per il danno arrecato;
€ 2.700,00 per il mancato utilizzo dell'immobile;
€ 9.000,00 per la sostituzione delle suppellettili danneggiate;
€ 1.500,00 per il ripristino dell'impianto elettrico;
€ 2.036,53 oltre iva e cont. ass. e prev. per spese liquidate al CTU in sede di ATP;
per un totale s.e.o. di € 21.570,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle sin- gole maturazioni al soddisfo;
IV – Condannare la convenuta ON0
- in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. , in
[...] Controparte_8 via solidale con la Compagna in persona del suo le- ON1 gale rappresentante pro tempore - al pagamento in favore del Sig. Parte_2
delle spese processuali relative al procedimento per Accertamento CN
[...]
Preventivo recante il n° 6073/2016 r.g. svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord, con attribuzione al sottoscritto procuratore, dichiaratosene antistatario;
V – Con- dannare la - in persona del legale rapp.te pro tempo- ON re Sig. , in via solidale con la Controparte_8 ON2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento in
[...] favore del Sig. delle spese del doppio grado di giudizio, con at- ON tribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
VI – Sempre in riforma della im- pugnata statuizione, accertare e dichiarare la arbitrarietà ed infondatezza della chiamata in causa posta in essere in primo grado dalla ON nei confronti del , e – per l' effetto –
[...] ON3 condannare detta Impresa di costruzioni al pagamento, in favore del Parte_3
, e della Compagnia Assicuratrice delle spese per il
[...] CP_3 doppio grado di giudizio, nonché di quelle relative al procedimento per A.T.P. come innanzi svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord”.
1.4 Si sono costituiti tutti gli appellati, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
La ha anche chiesto nuovamente di ritenere responsabile ON il Condominio e di essere manlevata dalla Compagnia di assicurazione.
Anche il Condominio ha chiesto, seppure in via subordinata, di attribuire la respon-
5
sabilità esclusiva degli eventi alla nonché, in caso di ON condanna, anche parziale, dell'Ente, di riconoscere l'operatività della polizza assicu- rativa e condannare , a tenerlo indenne da qualsiasi somma lo stes- ON4 so sarà tenuto a versare a titolo di danno e/o spese di lite.
2. L'appello
2.1 In via preliminare, tenuto conto delle allegazioni della ON
[... e del che, ad avviso della Corte, non hanno contestato univocamente CP_2 la posizione attiva, va detto che la titolarità attiva o passiva della situazione soggetti- va dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costi- tutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni asser- tive o di merito (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/06/2018, n. 16904).
La titolarità è stata accertata anche nella pronuncia impugnata (cfr. ad esempio, pagi- ne 2 e 3).
2.2 Nel merito, Il primo motivo si reputa fondato, seppure per quanto di ragione.
Ed infatti, nella relazione di ATP si legge: “le foto ricevute dal CTP di parte ricor- rente mostrano evidenti segni di umidità a sud della proiezione al piano sesto della
“vaschetta raccolte acque” situata sul terrazzo del piano settimo. La vaschetta di raccolta delle acque piovane è un punto delicato, ove facilmente possono verificarsi infiltrazioni d'acqua se non realizzato a regola d'arte. Nel caso in esame, dalle foto
è evidente che, a sud della attuale proiezione al piano sesto della vaschetta di rac- colta acque situata sul terrazzo del piano settimo, sono presenti i danni maggiori.
Per quanto sopra osservato, un'ipotesi attendibile potrebbe anche essere che la pre- cedente posizione della vaschetta di raccolta acque piovane al piano settimo fosse più a sud dell'attuale posizione e quindi fosse proprio sopra la parete divisoria tra il bagno e la camera da letto n.01, ove sono localizzati i danni maggiori, e quindi tutti i danni potrebbero essere stati causati dalle perdite idriche della precedente vaschetta di raccolta acque piovane del terrazzo al piano settimo. In questa ipotesi i danni po- trebbero essere antecedenti a giugno 2012.
La tesi della parte ricorrente, che i danni siano stati causati dai lavori eseguiti dalla ditta tra giugno 2012 e settembre 2013 ugualmente ON potrebbe essere valida, ma io CTU, dagli atti di causa, non ho rinvenuto elementi utili ad accertare il momento in cui sono state rilevate le foto, come impugnato dalle parti convenute. Io CTU, però, ribadisco che la stessa parte convenuta
[...] ha ammesso che le infiltrazioni ed i danni si sono verificati nel ON5 corso dell'esecuzione dei lavori condominiali”.
Va doverosamente aggiunto che il Consulente ha dedotto che le foto trasmesse dal
CTP di parte attrice in primo grado ritraggono lo stato dei luoghi a maggio 2014 (e
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dunque prima dell'evento ulteriore del giugno-luglio 2014).
E tuttavia neppure può essere sottaciuta la valenza della missiva del 19/02/2015 (uni- tamente agli elementi di cui si dirà), promanante proprio dalla CP_1 CP_16
che appare indirizzata alla all'amministratore del
[...] ON condominio e al legale del Sig. : “la ditta sta CP_1 ON eseguendo dei lavori di straordinaria manutenzione all'intero edificio sito in Caso- ria (NA) alla Via Giulio Pastore n. 17/19, dopo avere effettuato le opere commissio- nate, già nelle piogge avvenute prima dell'estate 2004 (evidentemente si tratta di me- ro refuso) si erano già evidenziate delle nell'appartamento sottostante, appunto quel- lo di proprietà del Sig. . Successivamente, nel mentre effettuavamo dei sag- CP_1 gi e delle ispezioni per intercettare le possibili cause della perdita di cui sopra, so- praggiungevano altre piogge, che purtroppo finivano per aggravare la situazione già critica. Attualmente, sono state trovate le cause della menzionata infiltrazione e sono stati ripristinati i problemi che ne avevano scaturito l'infiltrazione”.
Il teste escusso all'udienza del 25.1.2021, ha riferito: “ricordo che Testimone_1 il è stato oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati circa 7 8 anni fa;
i CP_2 lavori hanno riguardato le facciate esterne, gli interni delle parti comuni, il rifaci- mento dei balconi e il terrazzo di copertura;
adr: se ben ricordo nel mese di maggio
o giugno di circa 7 8 anni fa, quando hanno iniziato a rifare il terrazzo sono iniziate delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento del che è sottostante al ter- CP_1 razzo;
adr: le infiltrazioni riguardavano le stanze da letto, la cucina, l'unico bagno della casa mentre non le ho viste in una stanzetta posta alla sinistra dell'ingresso e un'altra cameretta piccolina;
adr: le infiltrazioni erano presenti nel soffitto ma an- che nelle pareti;
adr: ricordo che dal soffitto scendeva proprio l'acqua perché io qualche volta ho mangiato in cucina a casa dal con dei teli trasparenti po- CP_17 sti intorno alle pareti proprio per non far scendere l'acqua; adr:ho visto che tutti gli arredi della camera da letto del si sono danneggiati perché marciti a causa CP_1 dell'umidità, due televisori;
il davanzale posto nella cucina e le porte della cucina pure si sono danneggiate per l'umidità e il ha dovuto cambiarle;
adr: il CP_1
ricordo che per ben 5 volte ha dovuto ritinteggiare le pareti del bagno;
CP_1 adr: ricordo che, poiché saltava spesso la corrente, abbiamo dovuto cambiare i cavi
e le prese elettriche della camera da letto, del bagno e della cucina che si erano os- sidate;
abbiamo cambiato due differenziali e un magnetotermico;
adr: il rifacimento dell'impianto elettrico è costato, per i materiali, circa 1.500,00 euro;
adr: non so ri- ferire quanto ha speso il per ricomprare gli arredi e gli elettrodomestici CP_1 danneggiati ma ho visto che li ha sostituiti;
adr: ad oggi ho notato che nel soffitto del bagno ci sono ancora delle macchie di umidità e anche sulla copertura del bal- cone terrazzato sono ancora presenti delle macchie di umidità; adr: sul terrazzo di copertura del fabbricato c'è un appartamento che, per quanto io sappia, è abitato ed
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il terrazzo è pavimentato”.
Il teste , escusso alla medesima udienza e figlio dell'attore, ha di- Testimone_2 chiarato: “ricordo che il condominio è stato oggetto di lavori di ristrutturazione ini- ziati circa 7 8 anni fa;
i lavori hanno riguardato le facciate esterne, il rifacimento dei balconi e il terrazzo di copertura;
adr: se ben ricordo nel mese di giugno di circa
7 anni fa, quando hanno iniziato a rifare il terrazzo sostituendo la pavimentazione sono iniziate delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento dove vivo che è sottostan- te al terrazzo;
adr: le infiltrazioni hanno riguardato il soffitto e poi le pareti del ba- gno, della cucina, della stanza da letto e un'altra stanza da pranzo;
adr: addirittura
c'era l'acqua che scorreva copiosa al punto che io, per entrare in una stanza, dove- vo aprire l'ombrello; adr: le infiltrazioni hanno danneggiato gli arredi della stanza da letto, della cucina, del televisore della cucina e della stanza da letto, che sono andati in corto;
allo stesso modo per il condizionatore;
anche nel bagno un mobilet- to non si chiude più bene perché il legno si è ingrossato;
adr: inoltre attraverso le pareti l'acqua è passata a contatto con i cavi dell'impianto che è andato in corto circuito ed è stato necessario rifarlo;
adr: il costo della sostituzione dell'impianto elettrico è stato di circa 1.500,00 adr: attualmente non abbiamo sostituito gli arredi
e gli elettrodomestici che si sono danneggiati;
anche all'interno dell'appartamento non abbiamo fatto lavori perché le infiltrazioni persistono in tutti gli ambienti;
solo in cucina abbiamo fatto una ritinteggiatura;
adr: attualmente nell'appartamento vi- viamo io e mio padre;
adr: ho acquistato dei nuovi mobili ed elettrodomestici ma li tengo in un deposito perché non posso portarli a casa;
adr: per comprare questi mo- bili ed elettrodomestici nuovi mio padre a speso circa 9.000,00; adr: io lavoro con mio padre nella sua ditta di manutenzione e installazione ascensori;
adr: sul terraz- zo sovrastante il nostro appartamento c'è un mini appartamento;
che io sappia i condomini possono accedere al terrazzo”.
Il teste , sentito all'udienza del 6.5.2021, dipendente della Testimone_3 [...]
ha dichiarato: “ricordo che a maggio del 2014 la ON8 CP_1 ha eseguito lavori il rifacimento della copertura del terrazzo del fabbricato del con- dominio di via Pastore n. 17 in;
ricordo che smantellammo il pavimento poi CP_3 il giorno stesso che avevamo cominciato i lavori cominciò a piovere e noi posizio- nammo sul terrazzo dei teli di plastica con delle aste di legno per creare una pen- denza e far scendere l'acqua; però ricordo che il vento forte strappò i teli di plasti- ca;
adr: ricordo che a causa delle infiltrazioni di acqua piovana mi venne riferito dal titolare della ditta, che nell'appartamento sottostante di Controparte_8 proprietà di tale si erano manifestate delle macchie di umidità; ON adr: il maltempo proseguì anche il giorno successivo e noi riposizionammo di nuovo la struttura con i teli di plastica;
adr: ricordo che i lavori di rifacimento del terrazzo di copertura del fabbricato erano stati commissionati dal condominio alla CP_18
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struzioni perché nel bagno del si erano già manifestate delle infiltrazioni CP_1
d'acqua; adr: non sono mai entrato nell'appartamento del;
adr: i lavori CP_1 sono terminati dopo 20 giorni ma non so dire se ci sono poi state infiltrazioni”.
Infine, il teste , anche lui dipendente della Testimone_4 ON0
escusso all'udienza del 12.7.2021, ha riferito: “noi abbiamo proceduto a rimuo-
[...] vere le mattonelle preesistenti e poi abbiamo realizzato una guaina e poi abbiamo riposizionato le mattonelle;
adr: ricordo che quando siamo andati la prima volta sul terrazzo vi erano delle infiltrazioni di acqua nella stanza da letto e nella cucina di un appartamento sottostante ma non so chi era il proprietario;
adr: queste infiltrazioni erano già presenti;
adr: ricordo che quando avevamo rimosso le mattonelle si verifi- carono dei forti temporali e quindi noi posizionammo dei teli di plastica sul terrazzo agganciati ad una struttura di legno in modo che questi teli avessero una pendenza per far scivolare l'acqua giù; adr: ricordo che il pomeriggio posizionammo la strut- tura appena vedemmo che cominciava a piovere ma quando la mattina dopo siamo tornati sul cantiere abbiamo visto che il forte vento l'aveva buttata a terra strac- ciando la plastica;
adr: quando abbiamo iniziato i lavori ricordo di essere stato nell'appartamento sottostante il terrazzo e aver constato la presenza di macchie di umidità; le macchie erano ancora umide;
adr: successivamente non sono andato più nell'appartamento”.
2.3 Orbene, l'istruttoria espletata ed il quadro probatorio complessivo formatosi, in- duce la Corte a ritenere dimostrato – anche per logica presunzione – il rapporto cau- sale allegato, nonché, in occasione della rimozione della vecchia protezione al lastri- co, due circostanze:
• la preesistenza delle infiltrazioni;
• l'aggravamento delle stesse riconducibile all'opera della società appaltatrice.
La Corte ha disposto supplemento istruttorio tecnico, ma il Consulente, che si è an- che cimentato in valutazioni giuridiche non richieste, non ha fornito elementi esau- stivi: “le cause dei danni, come si può desumere dall'elaborato peritale, sono dovute certamente ad infiltrazioni d'acqua provenienti dal piano superiore, ovvero dal so- laio del soffitto di proprietà attrice, ma la causa non è da addebitare alla stessa par- te attrice. Per quanto ampiamente esposto nell'elaborato peritale, si hanno due evi- denze, che in questa fase, ovviamente, possono solo essere ribadite:
1. Le infiltrazio- ni avrebbero origine da prima del 16/06/2014, quindi da prima che la ditta
[...] smantellasse la pavimentazione del solaio sovrastante la proprietà attrice e CP_18 si avessero ingenti piogge;
2. In data 16/06/2014, la ditta aveva ON smantellato la pavimentazione del solaio sovrastante la proprietà attrice. Di certo la rimozione della pavimentazione aveva danneggiato anche lo strato impermeabile sottostante. Se a pavimentazione intatta vi potevano essere infiltrazioni, a pavimen- tazione rimossa le infiltrazioni saranno state di certo molto maggiori. Il giorno
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16/06/2014, si verificò un evento meteo imprevisto, con fortissime piogge, proprio quando la ditta aveva già smantellato il pavimento, come ribadito nella comparsa della . ON
2.4 Occorre adesso fare applicazione di alcuni principi.
In primo luogo, va detto che, ove risulti che il danno non è derivato dalla cosa ma è derivato dall'attività dell'appaltatore, allora la fattispecie di riferimento non sarà più quella della responsabilità per difetto di custodia, ed il caso concreto andrà deciso se- condo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte in base al quale "
Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configu- rabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive (Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/05/2024, n. 12839).
Si è già visto come la responsabilità della società non possa essere esclusa, quanto- meno per gli eventi conseguenti alla rimozione della copertura, ma neppure può esse- re sottaciuta anche la preesistenza delle infiltrazioni, o di parte delle infiltrazioni, per quanto si desume sia dalle dichiarazioni testimoniali sia dall'accertamento tecnico.
Qui si aggiunge che dall'esame della relazione si arguisce che non è possibile distin- guere, in termini di autonomia, le condotte imputabili ai vari autori.
In altre parole, non è possibile distinguere danni autonomamente identificabili.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di causalità, le cause so- pravvenute da sole sufficienti alla produzione dell'evento sono soltanto quelle del tutto autonome, indipendenti ed estranee alla condotta, tali da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente (Cass., 25 febbraio 2009, n. 21513).
Non è, dunque, richiesta un'unità di disegno tra gli autori dell'illecito e neppure la identità o la contestualità delle azioni o delle norme violate. Difatti, anche condotte autonome, poste in essere in tempi diversi, possono aver dato luogo ad un unico fatto dannoso, quando il loro risultato finale sia stato unitario” (Cass. civ., Sez. I, Ord.,
16/01/2025, n. 1116).
E' dunque necessario riconoscere una responsabilità solidale (su questo punto, si ve- da anche subito infra), anche in ragione dell'impossibilità, accertata dal CTU, di di- stinzione delle condotte.
2.5 Pertanto, tenuto conto delle foto prodotte e di quanto accertato dal CN (che a pag. 17 della relazione di ATP, ha scritto che “i lavori in parte già sono stati eseguiti
a cura della stessa parte ricorrente, poiché nel corso delle attività peritali sono stati accertati danni solo nella camera da letto n.01”) l'importo che può essere ricono- sciuto è di euro 4.984,95, al cui pagamento va condannata la società appaltatrice dei lavori, in applicazione dell'art. 2055 cc.
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Trattandosi di liquidare un credito risarcitorio, e, quindi, di valore, tale importo va attualizzato, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore monetario riferito al
15.6.2017, quantomeno al momento della redazione di ATP.
Si tratta, infatti, di reintegrare il patrimonio dell'istante reimmettendovi un valore equivalente a quello perso al momento della consumazione dell'illecito, sicché
l'espressione monetaria di tale entità non può che essere riferita all'attuale potere di acquisto della moneta, altrimenti si avrebbe solo una reintegrazione nominale, ma nella sostanza il danneggiato non vedrebbe esattamente ripristinata la propria posizione patrimoniale anteriore al danno.
A questo fine possono soccorrere per l'attualizzazione del valore gli indici ISTAT (v.
Cass. 30\6\1989 n. 3170 e numerose altre conformi).
Sulla base dei criteri sopra indicati, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, andrà rivalutata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta.
L'importo risultante è pari ad euro 5.986,92.
Non possono essere riconosciute altre voci, in quanto obiettivamente generiche e prove di concreto riscontro probatorio (le dichiarazioni testimoniali sul punto sono eccessivamente generiche e non suffragate da idonei riscontri documentali).
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interes- si va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una deci- sione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tem- po esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pro- nuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino al- la data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del be- ne o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risar- cimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tas- so, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece
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effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione mo- netaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni la dovrà corrispondere ON all'istante gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro
4.943,78 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al 18.6.2015 - quale momento della richiesta di danni, stante la difficoltà di individuazione di altro termine, come sembra desumersi dalla produzio- ne offerta dalla , seppure non perfettamente leggibile - di quelli te- ON sté liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 18.6.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla riva- lutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
3. Le domande subordinate della ON
3.1 Per ciò che concerne la domanda di garanzia, la stessa Compagnia pur CP_1 contestando l'operatività della garanzia, ha prodotto la polizza, mentre non può esse- re condivisa l'eccezione di prescrizione, stante la produzione di missiva del febbraio
2015 a fronte dell'evento verificatosi nel giugno dell'anno 2014.
Quanto all'eccezione di decadenza sollevata in primo grado, vale richiamare il prin- cipio a tenore del quale affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accerta- re se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere pro- batorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30/09/2019, n. 24210).
La domanda nei riguardi della va quindi accolta e – per l'effetto – ON la stessa va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva che quest'ultima è te- ON nuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di
CTU.
3.2 Va accolta altresì la richiesta nei confronti del Condominio, anche a volere con- siderare il terrazzo di proprietà esclusiva.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, “in tema di con- dominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante ri-
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spondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o terrazza a li- vello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del la- strico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conser- vazione delle parti comuni (art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.) e all'assemblea dei con- domini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, comma 1,
n. 4, c.c.). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ri- costruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastri- co (o terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ” (Cass. civ. Sez. CP_2
Unite, 10-05-2016, n. 9449).
Una lettura sistematica della pronuncia delle Sezioni Unite induce poi il Tribunale a ritenere sussistente una responsabilità solidale.
Infatti, i Giudici di legittimità, nello stabilire l'attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile, hanno ritenuto dunque applicabili tutte le di- sposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. 9449/2016 in motivazione), tra cui, di necessità, anche l'art. 2055 cc.
Si è poi ribadito che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del be- ne, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli neces- sari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbli- gati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggia- to ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giu- dizio gli altri (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 11/01/2022, n. 516).
Come correttamente evidenziato dalla difesa della società, la solidarietà è comunque ammessa per altro verso, atteso che, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzio- ne di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gra- vato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir me- no per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che natu- ralmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o
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dell'appaltatore (Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/12/2021, n. 41709).
Ora, seppure il Sig. , anche in appello, abbia chiesto la condanna del solo CP_1 appaltatore, vale richiamare il principio secondo cui nel caso di cosiddetto litiscon- sorzio "alternativo", sussistente allorché il convenuto nel giudizio chiami in causa un terzo, assumendo che questi debba ritenersi in via esclusiva tenuto al risarcimento del danno domandato dall'attore, quest'ultimo deve ritenersi vittorioso tanto se la do- manda venga accolta nei confronti del convenuto, quanto se venga accolta nei con- fronti del chiamato in causa, al quale l'originaria domanda si estende automaticamen- te;
ne consegue che, proposto appello dal chiamato in causa soccombente, il danneg- giato non ha l'onere di proporre appello incidentale per far dichiarare la responsabili- tà di uno dei possibili responsabili, per l'ipotesi in cui venga accolto l'appello propo- sto dall'altro (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/11/2022, n. 34278).
Dunque, in forza di quanto fin qui detto, la pronuncia di condanna prima riportata deve essere emessa, in solido, anche nei riguardi dell'Ente condominiale.
4. Le domande subordinate del CP_2
Per ciò che concerne la domanda di garanzia, l' ha dedotto che la garanzia CP_3 non opera perché trattasi di eventi di manutenzione straordinaria, ma la deduzione non può essere condivisa, atteso che le infiltrazioni, come detto, erano in parte pree- sistenti.
Per questo solo fatto la domanda di garanzia nei riguardi della va accolta CP_3
e – per l'effetto – la stessa va dichiarata tenuta e conseguentemente condannata a te- nere indenne ed a rivalere il della somma complessiva che quest'ultima CP_2
è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di CTU, detratta la franchigia di euro 250,00 (come si desume dalla produzione of- ferta dall' ). CP_3
5. Considerazioni conclusive e spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse de- ve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Ebbene, nella specie, le domande sia dell'appellante, sia della ON0
sia del (queste ultime subordinate) sono state accolte, seppure in
[...] CP_2 parte, per cui le spese devono seguire la soccombenza del doppio grado di giudizio, nei vari rapporti consequenziali, in applicazione del DM 55/14 e successive modifi- che, tenuto conto dell'importo riconosciuto.
Anche quelle di ATP seguono la medesima sorte.
Fa solo eccezione la regolamentazione per i rapporti tra il Condominio e l' , CP_3 stante la previsione contenuta nelle condizioni generali: “L'Impresa non riconosce
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spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati Parte_4
e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”.
La Suprema Corte ha chiarito che un tale patto non si pone in contrasto con la previ- sione di cui all'art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio (Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord.,19/02/2020, n. 4202).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 1496/2022 emessa in data 22.4.2022 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n. 11233/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello, per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto, tenuto conto anche delle allegazioni della ON9
– in riforma della sentenza impugnata – condanna la
[...] ON
e il , in solido tra loro, al
[...] ON pagamento, in favore di , della somma di euro 5.986,92 ol- ON tre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 4.943,78
e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18.6.2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• condanna la e il CP_1 ON ON
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio sostenute da
[...]
, che liquida: a) per il primo grado, in euro 264,00 per spe- ON se ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 355,50 per spese ed euro 2.904,5 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• pone a carico della e del ON PA
, in solido tra loro, le spese occorse per la stesura della rela-
[...] zione di ATP;
• accoglie la domanda di garanzia proposta dalla e ON per l'effetto dichiara tenuta e conseguentemente condanna la ON
a tenere indenne ed a rivalere la della somma ON complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, comprese le spese di lite e di ATP;
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• condanna la al pagamento delle spese di giudizio sostenute ON da che liquida: a) per il primo grado, in euro ON
237,00 per spese ed euro 2.538,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge;
b) per il secondo grado, in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario nella misura del
15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore del difensore;
• accoglie la domanda di garanzia proposta dal ON
e per l'effetto dichiara tenuta e conseguentemente condanna la
[...] CP_3
a tenere indenne ed a rivalere il della somma complessiva che
[...] CP_2 quest'ultimo è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio, compre- se le spese di lite e di ATP, detratta la franchigia di euro 250,00;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra il e l' . Parte_5 CP_3
Così deciso, in Napoli, in data 12.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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