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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 16357/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
nato in [...] il [...]; Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
nato in [...] il [...]; Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentata dalla madre Controparte_4
e dal padre Controparte_3 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
RICORRENTI contro
Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 18/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
1 Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], ed espongono che: Persona_2
“1) I ricorrenti , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e componenti della famiglia discendente dal signor , italiano di nascita, vogliono Controparte_4 Persona_2 vedersi riconosciuta, in questa sede, la cittadinanza italiana. 2) Il signor è nato a Quistello (MN), in [...] [...], da genitori entrambi italiani, tali e (DOC. 01 - Persona_3 Parte_2
Certificato di nascita di ). 3) Il signor è poi emigrato in Brasile, senza mai rinunciare Persona_2 Persona_2 alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (DOC. 02 - Certificato negativo di naturalizzazione). 4) Il signor si univa in matrimonio con in data 27/10/1906 a Persona_2 Persona_4
Bariri, Stato di San Paolo – Brasile (DOC. 03 - Certificato di matrimonio di ). 5) Dall'unione tra Persona_2
ed nasceva un figlio, il 24/11/1911 a Bariri, Stato di San Paolo – Brasile, Persona_2 Persona_4
(DOC. 04 - Certificato di nascita di ). 6) , in data 28/01/1933 Persona_5 Persona_5 Persona_5
a Iacanga, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in matrimonio con , divenendo, quest'ultima, Persona_6
(DOC. 05 - Certificato di matrimonio di ). Come si evince dal certificato di Persona_7 Persona_5 matrimonio, il cognome del signor veniva erroneamente trascritto come e così riportato nei Persona_5 Per_7 successivi certificati e trasmesso ai discendenti;
tuttavia è circostanza nota quella che i certificati brasiliani spesso presentano delle difformità/imprecisioni dovute al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana ed i discendenti degli emigranti, a loro volta, potevano non conoscere il portoghese. Si rappresenta, in ogni caso, che il luogo e la data di nascita dello stesso sono corretti;
l'identificazione del signor si ritiene, quindi, essere Persona_5 certa. 7) Dall'unione tra e (nome da coniugata) nasceva, tra gli altri, un Persona_5 Persona_7 figlio, il 15/02/1935 a Pirajui, Stato di San Paolo – Brasile, (DOC. 06 - Certificato di nascita di Persona_8
). 8) , in data 03/06/1954 a Balbinos, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in Persona_8 Persona_8 matrimonio con divenendo, quest'ultima, (DOC. 07 - Certificato di Parte_3 Parte_4 matrimonio di ). Come si evince dal certificato di matrimonio, il nome del signor veniva Persona_8 Persona_8 erroneamente trascritto come e così riportato nei successivi certificati e trasmesso ai discendenti. Persona_9
Nonostante anche in questo certificato siano presenti delle difformità, imprecisioni, la data di nascita ed il nome del padre dello stesso sono corretti;
l'identificazione del signor si ritiene, pertanto, essere certa. 9) Dall'unione tra Persona_8
ed (nome da coniugata) è nata, tra gli altri, una figlia, il 02/03/1960 ad Persona_8 Parte_4
Iporã, Stato di Paraná – Brasile, , odierna ricorrente (DOC. 08 - Certificato di nascita di Parte_1
). Come si evince dal certificato di nascita della figlia, i nomi dei genitori venivano erroneamente Parte_1 trascritti, rispettivamente, come ed . 10) In data 04/07/1963 ad Iporã, Stato Persona_9 Persona_10 di Paraná – Brasile, decedeva il signor (DOC. 09 - Certificato di morte di ). 11) Persona_2 Persona_2
, figlia di , in data 05/09/1981 ad Iporã, Stato di Paraná – Brasile, si è Parte_1 Persona_8 unita in matrimonio con divenendo NE DA OT DA (DOC. 10 - Certificato di CP_6 matrimonio di ). Come si evince dal certificato di matrimonio, i coniugi hanno divorziato con Parte_1 sentenza passata in giudicato in data 02/06/2005, tornando così la signora ad Parte_5 utilizzare il proprio nome da nubile. 12) Dall'unione tra (nome da coniugata) o Parte_5 [...]
(nome da nubile) ed sono nate due figlie, il 12/04/1982 ad Iporã, Stato di Paraná Parte_1 CP_6
2 – Brasile, (DOC. 11 - Certificato di nascita di ) e, il 14/12/1983 ad Controparte_1 Controparte_1
Iporã, Stato di Paraná – Brasile, (DOC. 12 - Certificato di nascita di Controparte_3 Controparte_3
, entrambe odierne ricorrenti. 13) In data 19/06/1998 ad Iporã, Stato di Paraná – Brasile, decedeva il signor
[...]
, figlio di (DOC. 13 - Certificato di morte di ). 14) Da LA Persona_5 Persona_2 Persona_5
OT figlia di (nome da coniugata) o (nome da CP_3 Parte_5 Parte_1 nubile), e non uniti in matrimonio, è nato un figlio, il 15/10/1999 a Santo André, Stato di Parte_6
San Paolo – Brasile, odierno ricorrente (DOC. 14 - Certificato di nascita di Controparte_2 Controparte_2
. 15) Da , anch'ella figlia di (nome da coniugata) o
[...] Controparte_3 Parte_5
(nome da nubile), e non uniti in matrimonio, è nata una figlia, il Parte_1 Persona_1
04/06/2008 a Santo André, Stato di San Paolo – Brasile, odierna ricorrente (DOC. 15 - Controparte_4
Certificato di nascita di . 16) , in data 25/01/2013 a Ribeirão Pires, Controparte_4 Controparte_3
Stato di San Paolo – Brasile, si è unita in matrimonio con (DOC. 16 - Certificato di Persona_1 matrimonio di ). 17) In data 26/02/2024 ad Iporã, Stato di Paraná – Brasile, decedeva il Controparte_3 signor , figlio di (DOC. 17 - Certificato di morte di ).” Persona_8 Persona_5 Persona_8
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_5
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_11 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO UE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
3 il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi
4 successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
5 I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_5
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_7 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
6 nato in [...] il [...], Controparte_4 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 16357/2024, promosso da:
nato in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
nato in [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
nato in [...] il [...]; Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
nato in [...] il [...]; Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
nato in [...] il [...], rappresentata dalla madre Controparte_4
e dal padre Controparte_3 Persona_1 con il patrocinio dell'avv. CHIMINAZZO LUCA;
RICORRENTI contro
Controparte_5
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 18/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
1 Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], ed espongono che: Persona_2
“1) I ricorrenti , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e componenti della famiglia discendente dal signor , italiano di nascita, vogliono Controparte_4 Persona_2 vedersi riconosciuta, in questa sede, la cittadinanza italiana. 2) Il signor è nato a Quistello (MN), in [...] [...], da genitori entrambi italiani, tali e (DOC. 01 - Persona_3 Parte_2
Certificato di nascita di ). 3) Il signor è poi emigrato in Brasile, senza mai rinunciare Persona_2 Persona_2 alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (DOC. 02 - Certificato negativo di naturalizzazione). 4) Il signor si univa in matrimonio con in data 27/10/1906 a Persona_2 Persona_4
Bariri, Stato di San Paolo – Brasile (DOC. 03 - Certificato di matrimonio di ). 5) Dall'unione tra Persona_2
ed nasceva un figlio, il 24/11/1911 a Bariri, Stato di San Paolo – Brasile, Persona_2 Persona_4
(DOC. 04 - Certificato di nascita di ). 6) , in data 28/01/1933 Persona_5 Persona_5 Persona_5
a Iacanga, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in matrimonio con , divenendo, quest'ultima, Persona_6
(DOC. 05 - Certificato di matrimonio di ). Come si evince dal certificato di Persona_7 Persona_5 matrimonio, il cognome del signor veniva erroneamente trascritto come e così riportato nei Persona_5 Per_7 successivi certificati e trasmesso ai discendenti;
tuttavia è circostanza nota quella che i certificati brasiliani spesso presentano delle difformità/imprecisioni dovute al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana ed i discendenti degli emigranti, a loro volta, potevano non conoscere il portoghese. Si rappresenta, in ogni caso, che il luogo e la data di nascita dello stesso sono corretti;
l'identificazione del signor si ritiene, quindi, essere Persona_5 certa. 7) Dall'unione tra e (nome da coniugata) nasceva, tra gli altri, un Persona_5 Persona_7 figlio, il 15/02/1935 a Pirajui, Stato di San Paolo – Brasile, (DOC. 06 - Certificato di nascita di Persona_8
). 8) , in data 03/06/1954 a Balbinos, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in Persona_8 Persona_8 matrimonio con divenendo, quest'ultima, (DOC. 07 - Certificato di Parte_3 Parte_4 matrimonio di ). Come si evince dal certificato di matrimonio, il nome del signor veniva Persona_8 Persona_8 erroneamente trascritto come e così riportato nei successivi certificati e trasmesso ai discendenti. Persona_9
Nonostante anche in questo certificato siano presenti delle difformità, imprecisioni, la data di nascita ed il nome del padre dello stesso sono corretti;
l'identificazione del signor si ritiene, pertanto, essere certa. 9) Dall'unione tra Persona_8
ed (nome da coniugata) è nata, tra gli altri, una figlia, il 02/03/1960 ad Persona_8 Parte_4
Iporã, Stato di Paraná – Brasile, , odierna ricorrente (DOC. 08 - Certificato di nascita di Parte_1
). Come si evince dal certificato di nascita della figlia, i nomi dei genitori venivano erroneamente Parte_1 trascritti, rispettivamente, come ed . 10) In data 04/07/1963 ad Iporã, Stato Persona_9 Persona_10 di Paraná – Brasile, decedeva il signor (DOC. 09 - Certificato di morte di ). 11) Persona_2 Persona_2
, figlia di , in data 05/09/1981 ad Iporã, Stato di Paraná – Brasile, si è Parte_1 Persona_8 unita in matrimonio con divenendo NE DA OT DA (DOC. 10 - Certificato di CP_6 matrimonio di ). Come si evince dal certificato di matrimonio, i coniugi hanno divorziato con Parte_1 sentenza passata in giudicato in data 02/06/2005, tornando così la signora ad Parte_5 utilizzare il proprio nome da nubile. 12) Dall'unione tra (nome da coniugata) o Parte_5 [...]
(nome da nubile) ed sono nate due figlie, il 12/04/1982 ad Iporã, Stato di Paraná Parte_1 CP_6
2 – Brasile, (DOC. 11 - Certificato di nascita di ) e, il 14/12/1983 ad Controparte_1 Controparte_1
Iporã, Stato di Paraná – Brasile, (DOC. 12 - Certificato di nascita di Controparte_3 Controparte_3
, entrambe odierne ricorrenti. 13) In data 19/06/1998 ad Iporã, Stato di Paraná – Brasile, decedeva il signor
[...]
, figlio di (DOC. 13 - Certificato di morte di ). 14) Da LA Persona_5 Persona_2 Persona_5
OT figlia di (nome da coniugata) o (nome da CP_3 Parte_5 Parte_1 nubile), e non uniti in matrimonio, è nato un figlio, il 15/10/1999 a Santo André, Stato di Parte_6
San Paolo – Brasile, odierno ricorrente (DOC. 14 - Certificato di nascita di Controparte_2 Controparte_2
. 15) Da , anch'ella figlia di (nome da coniugata) o
[...] Controparte_3 Parte_5
(nome da nubile), e non uniti in matrimonio, è nata una figlia, il Parte_1 Persona_1
04/06/2008 a Santo André, Stato di San Paolo – Brasile, odierna ricorrente (DOC. 15 - Controparte_4
Certificato di nascita di . 16) , in data 25/01/2013 a Ribeirão Pires, Controparte_4 Controparte_3
Stato di San Paolo – Brasile, si è unita in matrimonio con (DOC. 16 - Certificato di Persona_1 matrimonio di ). 17) In data 26/02/2024 ad Iporã, Stato di Paraná – Brasile, decedeva il Controparte_3 signor , figlio di (DOC. 17 - Certificato di morte di ).” Persona_8 Persona_5 Persona_8
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_5
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_11 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TO UE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
3 il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi
4 successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
5 I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_5
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
7. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_7 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Controparte_3
6 nato in [...] il [...], Controparte_4 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
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